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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/03/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 4 marzo 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo
e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. Anna Maria Lagioia Parte_1
- Ricorrente - contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Andriulli, Certomà, Brancaccio
- Convenuto -
OGGETTO: “ACCERTAMENTO NEGATIVO INDEBITO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 7 agosto 2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata - premesso di essere titolare di pensione anticipata VOCUM n. 06700536 dall'01.10.2019 in regime “quota 100” ex art. 14 D.L. 4/2019; di aver presentato, in data 09.07.2020, domanda di ricostituzione per motivi contributivi della propria pensione, chiedendo l'inserimento dei contributi relativi all'anno 2019, CP_ con salvezza del trattamento migliore; che l' aveva ricostituito la prestazione contestando tuttavia un indebito di € 169,50 e riducendo l'importo lordo del rateo mensile di € 13,85; che nessun effetto aveva sortito il ricorso amministrativo – ha chiesto:
“1) in via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il Parte_1
trattamento di miglior favore con riferimento alla domanda di ricostituzione della propria pensione per motivi contributivi;
2) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del Sig. ad ottenere il ripristino della Pt_1
propria pensione a quella antecedente alla domanda di ricostituzione ovvero al trattamento di miglior favore che dovesse emergere in corso di causa, nonché condannare l' a restituire CP_1
l'indebito di € 169,50;
3) condannare l' al pagamento in favore del sig. degli arretrati maturati dalla CP_1 Pt_1
1
riduzione del trattamento pensionistico sino all'effettivo ripristino”.
Il tutto con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva l' e chiedeva rigettarsi la domanda. In particolare, rappresentava che, CP_1
trattandosi di contribuzione da disoccupazione agricola in regime contributivo, il ricalcolo aveva provocato una riduzione della quota a carico del FPLD a causa del diverso regime di rivalutazione del montante contributivo e dello slittamento dell'ultimo anno di contributi, il quale è escluso dalla rivalutazione. Inoltre, asseriva l'inapplicabilità, al caso di specie (caratterizzato dal pensionamento anticipato previsto in regime di “quota 100”) dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nelle sentenze (nn.428/1992 e 264/1994) sulla base delle quali il ricorrente invocava il riconoscimento del diritto al trattamento di miglior favore.
Sulla base della documentazione acquisita, all'odierna udienza la causa è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno
2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
La domanda è fondata.
Deve rilevarsi, contrariamente a quanto asserito dall' , l'applicabilità, anche all'ipotesi che ci CP_1
occupa, dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nelle pronunce nn. 307/1989, 428/1992,
264/1994) richiamate dal ricorrente per invocare il rispristino del precedente trattamento pensionistico.
Invero, in una delle pronunce indicate (n.428/1992) – con la quale la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella parte in cui non consente, in caso di pensione di anzianità, che dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, la pensione debba essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione obbligatoria qualora porti ad un risultato più favorevole per l'assicurato – è stata affermata l'irragionevolezza di un depauperamento del trattamento pensionistico dovuto alla contribuzione volontaria aggiunta a quella obbligatoria rispetto a quello ottenibile con la sola contribuzione obbligatoria.
Sebbene il caso di specie - caratterizzato dal pensionamento anticipato previsto in regime di “quota
100” - non sia perfettamente sovrapponibile a quello sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale, opina questo giudicante che la diversità di tale aspetto non incida sulla esposta ratio decidendi: al momento della domanda di ricostituzione il aveva maturato i requisiti di legge (anagrafici e Pt_1 contributivi) per l'accesso alla pensione. Ne deriva che la successiva richiesta di inserimento degli ulteriori contributi relativi all'anno 2019 (non necessari per la maturazione del diritto alla pensione)
2
non possono incidere, depauperandolo, sull'importo del trattamento pensionistico già in godimento.
Il ricorso pertanto merita accoglimento.
Considerata la peculiarità della questione e l'assenza di precedenti di merito, appare equa la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accertato il diritto del ricorrente ad ottenere il ripristino della propria pensione a quella antecedente alla domanda di ricostituzione, dichiara che il ricorrente nulla deve in conseguenza della predetta ricostituzione e condanna l' al pagamento in suo in favore CP_1 degli arretrati maturati dalla riduzione del trattamento pensionistico sino all'effettivo ripristino;
2. spese compensate.
Taranto, 4 marzo 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Giulia VIESTI
3
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 4 marzo 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo
e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. Anna Maria Lagioia Parte_1
- Ricorrente - contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Andriulli, Certomà, Brancaccio
- Convenuto -
OGGETTO: “ACCERTAMENTO NEGATIVO INDEBITO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 7 agosto 2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata - premesso di essere titolare di pensione anticipata VOCUM n. 06700536 dall'01.10.2019 in regime “quota 100” ex art. 14 D.L. 4/2019; di aver presentato, in data 09.07.2020, domanda di ricostituzione per motivi contributivi della propria pensione, chiedendo l'inserimento dei contributi relativi all'anno 2019, CP_ con salvezza del trattamento migliore; che l' aveva ricostituito la prestazione contestando tuttavia un indebito di € 169,50 e riducendo l'importo lordo del rateo mensile di € 13,85; che nessun effetto aveva sortito il ricorso amministrativo – ha chiesto:
“1) in via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il Parte_1
trattamento di miglior favore con riferimento alla domanda di ricostituzione della propria pensione per motivi contributivi;
2) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del Sig. ad ottenere il ripristino della Pt_1
propria pensione a quella antecedente alla domanda di ricostituzione ovvero al trattamento di miglior favore che dovesse emergere in corso di causa, nonché condannare l' a restituire CP_1
l'indebito di € 169,50;
3) condannare l' al pagamento in favore del sig. degli arretrati maturati dalla CP_1 Pt_1
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riduzione del trattamento pensionistico sino all'effettivo ripristino”.
Il tutto con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva l' e chiedeva rigettarsi la domanda. In particolare, rappresentava che, CP_1
trattandosi di contribuzione da disoccupazione agricola in regime contributivo, il ricalcolo aveva provocato una riduzione della quota a carico del FPLD a causa del diverso regime di rivalutazione del montante contributivo e dello slittamento dell'ultimo anno di contributi, il quale è escluso dalla rivalutazione. Inoltre, asseriva l'inapplicabilità, al caso di specie (caratterizzato dal pensionamento anticipato previsto in regime di “quota 100”) dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nelle sentenze (nn.428/1992 e 264/1994) sulla base delle quali il ricorrente invocava il riconoscimento del diritto al trattamento di miglior favore.
Sulla base della documentazione acquisita, all'odierna udienza la causa è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno
2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
La domanda è fondata.
Deve rilevarsi, contrariamente a quanto asserito dall' , l'applicabilità, anche all'ipotesi che ci CP_1
occupa, dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nelle pronunce nn. 307/1989, 428/1992,
264/1994) richiamate dal ricorrente per invocare il rispristino del precedente trattamento pensionistico.
Invero, in una delle pronunce indicate (n.428/1992) – con la quale la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella parte in cui non consente, in caso di pensione di anzianità, che dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, la pensione debba essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione obbligatoria qualora porti ad un risultato più favorevole per l'assicurato – è stata affermata l'irragionevolezza di un depauperamento del trattamento pensionistico dovuto alla contribuzione volontaria aggiunta a quella obbligatoria rispetto a quello ottenibile con la sola contribuzione obbligatoria.
Sebbene il caso di specie - caratterizzato dal pensionamento anticipato previsto in regime di “quota
100” - non sia perfettamente sovrapponibile a quello sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale, opina questo giudicante che la diversità di tale aspetto non incida sulla esposta ratio decidendi: al momento della domanda di ricostituzione il aveva maturato i requisiti di legge (anagrafici e Pt_1 contributivi) per l'accesso alla pensione. Ne deriva che la successiva richiesta di inserimento degli ulteriori contributi relativi all'anno 2019 (non necessari per la maturazione del diritto alla pensione)
2
non possono incidere, depauperandolo, sull'importo del trattamento pensionistico già in godimento.
Il ricorso pertanto merita accoglimento.
Considerata la peculiarità della questione e l'assenza di precedenti di merito, appare equa la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accertato il diritto del ricorrente ad ottenere il ripristino della propria pensione a quella antecedente alla domanda di ricostituzione, dichiara che il ricorrente nulla deve in conseguenza della predetta ricostituzione e condanna l' al pagamento in suo in favore CP_1 degli arretrati maturati dalla riduzione del trattamento pensionistico sino all'effettivo ripristino;
2. spese compensate.
Taranto, 4 marzo 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Giulia VIESTI
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