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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/09/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 589/2025 promossa da:
( rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Massimiliano Gessaroli del Foro di Rimini
ed elettivamente domiciliata Email_1 presso il suo studio sito a Rimini C.so D'Augusto n. 220 RICORRENTE contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv. Francesca R.Belli e Oreste Manzi con domicilio eletto in Rimini, Via Macanno, 25, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell' medesimo CP_1
OGGETTO
ASSEGNO DI VEDOVANZA
Conclusioni delle parti all'udienza del 16\09\2025 :
Per la parte ricorrente: Dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria o quantomeno compensazione parziale delle spese .
Per la parte resistente : Dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese .
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto conveniva in giudizio innanzi Parte_1 l'intestato Tribunale l' chiedendo l'accertamento del suo diritto a percepire CP_1 sulla sua pensione cat. SO l'assegno di vedovanza.
Si perveniva così all'udienza del 16\09\2025 nella quale si prendeva atto che l' nelle more del giudizio aveva riconosciuto il diritto della ricorrente a CP_1 beneficiare della provvidenza richiesta , facendo fede sul punto il provvedimento in data 8\08\2025 di accoglimento della richiesta della ricorrente con il CP_1 ricalcolo della pensione n.003-320125033848 Cat. SO a decorrere dal 1 gennaio 2023 con la rideterminazione del trattamento di famiglia .
Alla luce della documentazione prodotta , la concorde richiesta delle parti può trovare sicuro accoglimento .
Stante la leale condotta processuale dell' , che ha peraltro riconosciuto le CP_1 ragioni della parte ricorrente solo in epoca successiva alla presentazione del ricorso , sussistono fondate ragioni per compensare parzialmente le spese processuali tra le parti .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 429 cpc pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta da con Parte_1 ricorso depositato il giorno 30\05\2025 , disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' : CP_1
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa per un terzo le spese processuali e condanna l' alla rifusione CP_1 della restante quota di 2\3 delle spese di lite in favore della parte opponente, liquidate, per tale quota, in complessivi € 1.800,00 oltre al rimborso delle spese generali , IVA e CPA nella misura di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari .
Così deciso a Rimini alla pubblica udienza del giorno 16\09\2025.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'