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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 12/01/2026, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 236/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente e Relatore
BASILE FAUSTO, Giudice
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2225/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. EN Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11916/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RO sez.
18 e pubblicata il 09/10/2023 Atti impositivi:
- RUOLO n. 2022 250109 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202200557382850000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3797/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste LE parti:
Ricorrente/Appellante:
"Piaccia all'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado adita, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n. 11916/2023, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sez. 18, in data 13 luglio 2023, depositata il 9 ottobre 2023, dichiarare integralmente nulli o comunque integralmente annullare gli atti impugnati nel primo grado del giudizio. Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio."
Resistente/Appellato:
" voglia in via principale, rigettare il ricorso in quanto infondato per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare integralmente legittima e fondata la pretesa erariale con conferma della sentenza di primo grado"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.11916/2013, pubblicata il 09 ottobre 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
RO , -decidendo sul ricorso proposto dal Ricorrente_1 s.r.l. di Roma nei confronti della AG LE EN , Direzione Provinciale II di Milano e dell'AG LE EN-Riscossione per l'annullamento della cartella di pagamento emessa ex art. 39, comma 1, d.lgs. n. 241 del 1997 a seguito del controlllo ex art. 36 ter d.P.R . n.600/ relativa al recupero Irpef 2016 ( oltre sanzioni ed interessi) per l'importo complessivo di € 4.344,02 concernente la dichiarazione fiscale di Nominativo_2 redatta dal predetto AF e responsabile per rilascio infedele del visto di conformità- nella contumacia dell'ADER, accoglieva in parte il ricorso nei limiti dello sgravio;
compensava le spese di lite.
In parte motiva i primi Giudici respingevano l'eccezione di nullità della cartella per incompetenza territoriale sollevata dall'ADE di Milano, dando atto dell'avvenuto sgravio di parte della cartella avendo riconosciuto l'ADE l'importo di € 9.205,48 a fronte dell'importo di €13.171 dichiarato e in precedenza disconosciuto per spese sanitarie, restando a ruolo la minor imposta dovuta di € 2.539,99.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il Ricorrente_1 s.r.l. che, censurata la sentenza sotto vari profili, ne ha chiesto la riforma, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituita l'AG LE EN, DP2 di Milano che ha resistito al gravame.
Nessuno si è costituito per l'ADER, nonostane la regolarità della notifica, a mezzo pec, in data 9/04/2024, all'indirizzo pec istituzionale.
L'appellante ha depositato memoria integrativa. All'odierna udienza, presente l'appellante, assente l'Ufficio, la Corte si è riservata la decisione e successivamente ha deciso la causa, come da dispositivo di seguito indicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Premesso che la cartella di pagamento impugnata è stata emessa nei confronti del Ricorrente_1 s.r.l. di Roma per infedele rilascio del visto di conformità ex art.39, comma 1, d.lgs. n. 241 del 1997 sulla base del ruolo emesso dall'AG LE EN, Direzione Provinciale II di MIlano ( v. fasc. primo grado) riveste carattere assorbente, sul piano logico prioritario, l'esame dell'eccezione sollevata "in limine" di nullità della cartella, per incompetenza territoriale dell'ADE di MIlano ad emettere il ruolo in ragione del domiciolio fiscale del trasgressore, responsabile del AF ex art.39 comma 2 del d.lgs. n. 241/1997, e non del domicilio fiscale del contribuente assistito dal AF in quanto tale eccezione, ove fondata rende ultroneo l'esame degli altri motivi in rito ( inesistenza della notficazione della cartella, insufficenza della motivazione) reiterati ex art. 346 c.p.c. anche in questa sede dall'appellante.
Va quindi esaminato il pimo motivo di gravame, rubricato " Erroneità della sentenza che implicitamente rigettò il motivo con cui era stata lamentata nullità degli atti impugnati per violazione dell'art. 39, del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 ". l'appellante lamenta l'erronea interpretazione dei primi Giudici là dove nella sentenza impugnata non hanno tenuto conto del dettato di tale articolo che al secondo comma così recita " Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo ... sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'AG LE entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base LE segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima AG ...”.
Nel caso di specie, risulta in atti che il ruolo è stato formato dalla DP di Milano in ragione del domicilio fiscale del cliente del AF . che ha eseguito il domicilio fiscale del cliente del AF e non dalla Direzione Regionale del domicilio fiscale del trasgressore AF Ricorrente_1 di Roma e quindi del Lazio, a nulla rilevando il domicilio fiscale dell'assisitta del AF.non parte in causa Compete pertanto alla D.R. ( e non alla D.P. che ha eseguito il controllo formale) operare le contestazioni nei confonti del RAF e del coobbligato solidale e il ruolo formato da organo incompente è conseguentemente viziato da nullità in quanto lesivo del diritto di difesa.
Sul punto vale la pena rimarcare il principio di diritto dei giudici di legititmità- al quale questa Corte ritiene di dare continuità- secondo cui " La responsabilità, prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. n. 241 del 1997 (ratione temporis applicabile), dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 del d.m. n. 164 del 1999, ha una funzione anche punitiva;
ne consegue che, ai sensi del comma 2 del citato art. 39, la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell'AG LE entrate, individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l'illegittimità dell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione." ( cfr Cass..sent. 11660/20224).
La giurisprudenza richiamata nella memeoria integrativa dall'appellante afferma che: “con l'ingresso, nel nostro ordinamento, della responsabilità dei professionisti, non pochi interrogativi sono stati sollevati dai contribuenti. La fattispecie attualmente in esame è stata oggetto di chiarimenti da parte dell'AG LE
EN, mediante la Circolare n. 11 del 19.2.2018, che, trattando LE modifiche apportate dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007) al sistema LE sanzioni poste a carico dei soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale nonché degli intermediari incaricati della trasmissione telematica LE dichiarazioni, di cui agli articoli 7-bis e 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sul quesito riguardante il controllo dell'attività svolta dagli intermediari che svolgano la propria attività in Regioni diverse dal loro domicilio fiscale, ha risposto che l'attività svolta dagli intermediari si configura come propedeutica alle successive fasi di contestazione ed irrogazione, fasi che il novellato articolo 39, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997 riserva alla Direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore.
Posto che, nel caso in esame, l'unico trasgressore individuato dall'Ufficio è il AF Ricorrente_1 dott. Nominativo_4, il cui domicilio fiscale è a Roma, l'atto emesso da un Ente territorialmente incompetente risulta viziato da nullità, in quanto lesivo del suo diritto di difesa.
La declaratoria di nullità della cartella di pagamento e degli atti ad essa presupposti, per incompetenza dell'organo che li ha emessi (ADE DPII di Milano), rende superfluo l'esame del merito.
Sulla scorta LE considerazioni sin qui svolte, la Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla cartella impugnata.
La controvertibilità LE questioni di diritto trattate suggeriscono la compensazione LE spese di lite anche del presente grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello . Compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. Roma, 3 dicembre
2025 Il Presidente relatore Pannullo
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente e Relatore
BASILE FAUSTO, Giudice
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2225/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. EN Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11916/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RO sez.
18 e pubblicata il 09/10/2023 Atti impositivi:
- RUOLO n. 2022 250109 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202200557382850000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3797/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste LE parti:
Ricorrente/Appellante:
"Piaccia all'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado adita, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n. 11916/2023, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sez. 18, in data 13 luglio 2023, depositata il 9 ottobre 2023, dichiarare integralmente nulli o comunque integralmente annullare gli atti impugnati nel primo grado del giudizio. Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio."
Resistente/Appellato:
" voglia in via principale, rigettare il ricorso in quanto infondato per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare integralmente legittima e fondata la pretesa erariale con conferma della sentenza di primo grado"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.11916/2013, pubblicata il 09 ottobre 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
RO , -decidendo sul ricorso proposto dal Ricorrente_1 s.r.l. di Roma nei confronti della AG LE EN , Direzione Provinciale II di Milano e dell'AG LE EN-Riscossione per l'annullamento della cartella di pagamento emessa ex art. 39, comma 1, d.lgs. n. 241 del 1997 a seguito del controlllo ex art. 36 ter d.P.R . n.600/ relativa al recupero Irpef 2016 ( oltre sanzioni ed interessi) per l'importo complessivo di € 4.344,02 concernente la dichiarazione fiscale di Nominativo_2 redatta dal predetto AF e responsabile per rilascio infedele del visto di conformità- nella contumacia dell'ADER, accoglieva in parte il ricorso nei limiti dello sgravio;
compensava le spese di lite.
In parte motiva i primi Giudici respingevano l'eccezione di nullità della cartella per incompetenza territoriale sollevata dall'ADE di Milano, dando atto dell'avvenuto sgravio di parte della cartella avendo riconosciuto l'ADE l'importo di € 9.205,48 a fronte dell'importo di €13.171 dichiarato e in precedenza disconosciuto per spese sanitarie, restando a ruolo la minor imposta dovuta di € 2.539,99.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il Ricorrente_1 s.r.l. che, censurata la sentenza sotto vari profili, ne ha chiesto la riforma, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituita l'AG LE EN, DP2 di Milano che ha resistito al gravame.
Nessuno si è costituito per l'ADER, nonostane la regolarità della notifica, a mezzo pec, in data 9/04/2024, all'indirizzo pec istituzionale.
L'appellante ha depositato memoria integrativa. All'odierna udienza, presente l'appellante, assente l'Ufficio, la Corte si è riservata la decisione e successivamente ha deciso la causa, come da dispositivo di seguito indicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Premesso che la cartella di pagamento impugnata è stata emessa nei confronti del Ricorrente_1 s.r.l. di Roma per infedele rilascio del visto di conformità ex art.39, comma 1, d.lgs. n. 241 del 1997 sulla base del ruolo emesso dall'AG LE EN, Direzione Provinciale II di MIlano ( v. fasc. primo grado) riveste carattere assorbente, sul piano logico prioritario, l'esame dell'eccezione sollevata "in limine" di nullità della cartella, per incompetenza territoriale dell'ADE di MIlano ad emettere il ruolo in ragione del domiciolio fiscale del trasgressore, responsabile del AF ex art.39 comma 2 del d.lgs. n. 241/1997, e non del domicilio fiscale del contribuente assistito dal AF in quanto tale eccezione, ove fondata rende ultroneo l'esame degli altri motivi in rito ( inesistenza della notficazione della cartella, insufficenza della motivazione) reiterati ex art. 346 c.p.c. anche in questa sede dall'appellante.
Va quindi esaminato il pimo motivo di gravame, rubricato " Erroneità della sentenza che implicitamente rigettò il motivo con cui era stata lamentata nullità degli atti impugnati per violazione dell'art. 39, del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 ". l'appellante lamenta l'erronea interpretazione dei primi Giudici là dove nella sentenza impugnata non hanno tenuto conto del dettato di tale articolo che al secondo comma così recita " Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo ... sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'AG LE entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base LE segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima AG ...”.
Nel caso di specie, risulta in atti che il ruolo è stato formato dalla DP di Milano in ragione del domicilio fiscale del cliente del AF . che ha eseguito il domicilio fiscale del cliente del AF e non dalla Direzione Regionale del domicilio fiscale del trasgressore AF Ricorrente_1 di Roma e quindi del Lazio, a nulla rilevando il domicilio fiscale dell'assisitta del AF.non parte in causa Compete pertanto alla D.R. ( e non alla D.P. che ha eseguito il controllo formale) operare le contestazioni nei confonti del RAF e del coobbligato solidale e il ruolo formato da organo incompente è conseguentemente viziato da nullità in quanto lesivo del diritto di difesa.
Sul punto vale la pena rimarcare il principio di diritto dei giudici di legititmità- al quale questa Corte ritiene di dare continuità- secondo cui " La responsabilità, prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. n. 241 del 1997 (ratione temporis applicabile), dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 del d.m. n. 164 del 1999, ha una funzione anche punitiva;
ne consegue che, ai sensi del comma 2 del citato art. 39, la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell'AG LE entrate, individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l'illegittimità dell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione." ( cfr Cass..sent. 11660/20224).
La giurisprudenza richiamata nella memeoria integrativa dall'appellante afferma che: “con l'ingresso, nel nostro ordinamento, della responsabilità dei professionisti, non pochi interrogativi sono stati sollevati dai contribuenti. La fattispecie attualmente in esame è stata oggetto di chiarimenti da parte dell'AG LE
EN, mediante la Circolare n. 11 del 19.2.2018, che, trattando LE modifiche apportate dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007) al sistema LE sanzioni poste a carico dei soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale nonché degli intermediari incaricati della trasmissione telematica LE dichiarazioni, di cui agli articoli 7-bis e 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sul quesito riguardante il controllo dell'attività svolta dagli intermediari che svolgano la propria attività in Regioni diverse dal loro domicilio fiscale, ha risposto che l'attività svolta dagli intermediari si configura come propedeutica alle successive fasi di contestazione ed irrogazione, fasi che il novellato articolo 39, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997 riserva alla Direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore.
Posto che, nel caso in esame, l'unico trasgressore individuato dall'Ufficio è il AF Ricorrente_1 dott. Nominativo_4, il cui domicilio fiscale è a Roma, l'atto emesso da un Ente territorialmente incompetente risulta viziato da nullità, in quanto lesivo del suo diritto di difesa.
La declaratoria di nullità della cartella di pagamento e degli atti ad essa presupposti, per incompetenza dell'organo che li ha emessi (ADE DPII di Milano), rende superfluo l'esame del merito.
Sulla scorta LE considerazioni sin qui svolte, la Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla cartella impugnata.
La controvertibilità LE questioni di diritto trattate suggeriscono la compensazione LE spese di lite anche del presente grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello . Compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. Roma, 3 dicembre
2025 Il Presidente relatore Pannullo