CA
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/06/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2348/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2348/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e PA C.F._1 difesa dall'Avv. Carmela Pepe Grosso;
appellante principale-appellata incidentale
e
(C.F.: , rappresentata e difesa RT C.F._2
dall'Avv. Marina Falovo;
appellata principale-appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 736/2018 del Tribunale di Paola, pubblicata il 20.11.2018, avente ad oggetto restituzione somme
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia L'Ecc.ma Corte D'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere l'atto di appello per le motivazioni di cui alla premessa, e, per l'effetto, in riforma della sentenza N.
763/2018 del Tribunale di Paola (CS), in composizione monocratica, dott.ssa Marta
Sodano, resa inter partes, nella causa iscritta al N. 1058/2014 RG, in data
1 20/11/2018, depositata e pubblicata in pari data, notificata tramite pec al difensore costituito in primo grado avv. Carmela Pepe Grosso in data 22/11/2018, ogni contraria istanza disattesa e reietta, dichiarare inammissibile aut improponibile la domanda promossa dalla sig.ra nei confronti della sig.ra RT [...]
, ovvero rigettarla nel merito perché infondata in fatto e in diritto. Con il PA favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata: “nel rinnovare le contestazioni in merito al contenuto dell'atto di impugnazione, come esplicitate nella comparsa di costituzione e risposta, si riporta alle conclusioni in essa precisate, di cui si reitera la richiesta di integrale accoglimento”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione notificato il 13.06.2014, conveniva in RT
giudizio, innanzi al Tribunale di Paola, la sig.ra chiedendo che PA
questa stessa venisse condannata in via principale alla restituzione in favore dell'attrice della somma di €78.500,00 oltre interessi e rivalutazione, nonché al risarcimento dei danni in via equitativa, ed in via subordinata, qualora non ritenuto sussistente tra le parti un rapporto fiduciario di mandato, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero ancora che la convenuta venisse condannata al pagamento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., di un indennizzo pari alla diminuzione patrimoniale subita e alla quale era correlato l'ingiustificato arricchimento ottenuto dalla medesima, il tutto con vittoria di spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
A sostegno della domanda l'attrice riferiva di essere proprietaria di alcuni buoni fruttiferi cointestati con la nipote, poiché, non essendo in grado PA di compiere gli atti quotidiani della vita, quest'ultima avrebbe dovuto provvedere, su sua indicazione, a tutti gli adempimenti necessari con riferimento ai suddetti titoli, dato che già la stessa era delegata alla riscossione della pensione. Riferiva che tali buoni erano custoditi nella sua casa, da cui sarebbero stati prelevati dopo l'incendio che l'aveva colpita il 24.11.2010 distruggendola, e che non le sarebbero stati più restituiti. Aggiungeva, altresì, che dopo tale incendio veniva ospitata presso la casa della nipote per circa tre anni, durante i quali avrebbe sborsato la somma di € 700,00 mensili per l'ospitalità ricevuta. Concludeva che tali buoni sarebbero stati rimborsati
2 ad da e che questa ne avrebbe disposto a suo PA CP_2
piacimento.
Si costituiva la convenuta, la quale eccepiva l'insussistenza dei caratteri propri del contratto di mandato, essendo questo di carattere oneroso, nonché l'insussistenza dei principi della responsabilità aquiliana, ed in particolare del fatto illecito e del danno-conseguenza. Eccepiva infine l'inconfigurabilità della fattispecie dell'ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., riconducendo piuttosto la cointestazione dei buoni fruttiferi nell'alveo di un'obbligazione naturale. Essendosi perciò verificata la cd. soluti retentio ossia l'adempimento dell'obbligazione per ragioni morali, non era consentito all'attrice chiedere la restituzione della somma cointestata con i buoni fruttiferi. Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Con sentenza n. 736/2018 il Tribunale di Paola così statuiva: “Accoglie parzialmente la domanda;
per l'effetto: Condanna al PA pagamento, in favore di della somma di €78.500,00 oltre RT
interessi dalla domanda al soddisfo;
Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
Compensa integralmente le spese di lite”.
Segnatamente il giudice di primo grado, premesso che l'attrice e la convenuta erano titolari di buoni fruttiferi cointestati, rimborsati alla convenuta
[...]
per come risultava dalla documentazione prodotta dall'attrice e in ogni PA
caso non contestata dalla convenuta, facendo applicazione in via analogica dei principi enunciati con riferimento ai contratti di conto corrente cointestati, riteneva che dovesse presumersi, in assenza di prova contraria, che le relative operazioni dovessero essere effettuate congiuntamente. In particolare richiamava il principio espresso da Cass. n. 16671/12 secondo cui L'art. 1854 c.c. stabilisce testualmente che “nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto. Ciò implica, a giudizio della Corte di legittimità, che ove la facoltà di operare disgiuntamente non sia attribuita ai contitolari da fonte convenzionale, l'esigenza del consenso di tutti si presume per legge: in tal senso e in tali limiti può dirsi che la firma congiunta rappresenta la regola e la firma disgiunta l'eccezione”.
3 Riteneva, quindi, che, in assenza di prova contraria fornita da PA
l'attrice e la convenuta dovessero operare congiuntamente e che la convenuta illegittimamente avesse proceduto al ritiro dei buoni in via esclusiva.
Riteneva, poi, che difettasse la prova che la consegna dei buoni fosse stata eseguita da in favore di in virtù RT PA dell'adempimento di un'obbligazione naturale avete carattere morale o sociale ed escludeva la ricorrenza di un'ipotesi di donazione indiretta.
Osservava che la ritenzione dei buoni fruttiferi da parte della convenuta più che ad un rapporto di mandato, andasse ricondotta nell'alveo PA
di una responsabilità contrattuale scaturente proprio dalla cointestazione dei buoni fruttiferi, sicchè, in assenza della prova del consenso della RT
l'operazione di ritiro dei buoni da parte di doveva ritenersi PA inefficace, posto che il consenso dell'altro cointestatario non poteva essere presunto.
Ne derivava l'obbligo in capo a di restituzione dei buoni fruttiferi PA
a per il loro ammontare pari ad €78.500,00 oltre interessi. RT
Rigettava la domanda di risarcimento del danno per mancanza di prova e compensava le spese di lite “tenuto conto della motivazione posta a base della sentenza, e del parziale accoglimento della domanda”.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
22.12.2018, sulla base dei seguenti motivi: 1) Errata PA interpretazione dell'art. 1854 c.c. in relazione all'art. 1298 c.c. Violazione del D.M.
19.12.2000. Errata valutazione degli elementi di prova acquisiti. Il giudice di primo grado nell'esaminare nel merito la fattispecie sottoposta al suo vaglio, respingendo la tesi attorea della sussistenza di un rapporto di mandato tra le parti, aveva ricondotto la fattispecie nell'alveo di una responsabilità contrattuale scaturente dalla cointestazione dei buoni postali fruttiferi, ritenendo pertanto applicabile al caso in via analogica i principi enunciati con riferimento ai contratti di conto corrente cointestati, per i quali aveva presunto, in assenza di prova contraria, che le relative operazioni dovevano essere effettuate congiuntamente dai cointestatari ai sensi dell'art. 1854 c.c. Detta ricostruzione ad avviso dell'appellante era in contrasto con gli esiti delle risultanze istruttorie in base alle quali la sig.ra PA
aveva provato che i buoni cointestati le erano stati consegnati spontaneamente dalla zia per farne quello che voleva (cfr. dichiarazioni testimoniali di e ). Tes_1 Tes_2
Il giudicante nella sentenza oggetto di gravame non aveva tenuto conto del fatto che
4 i buoni fruttiferi in discussione erano documenti cointestati e proprio in virtù della suddetta cointestazione e della pari facoltà di rimborso, entrambi i cointestatari erano legittimati a disporre dei titoli stessi autonomamente l'uno dall'altro. I titoli, infatti, erano stati regolarmente rimborsati da ad uno dei cointestatari, ovvero CP_2
alla sig.ra che pertanto aveva legittimamente operato PA procedendo a ritirare l'importo dei buoni. Ed anche su questo punto aveva comunque errato il Tribunale ignorando il D.M. 19.12.2000 in base al quale i buoni postali fruttiferi costituiscono titoli nominativi rimborsabili a vista presso l'ufficio di emissione ed entro 6 giorni negli altri, come peraltro indicato nel titolo stesso e che i buoni stessi possono essere intestati a più soggetti, con facoltà per i medesimi di compiere operazioni separatamente, come nel caso di specie, ritenendo applicabile in via analogica al caso il disposto di cui all'art. 1854 c.c. che regola i rapporti tra i correntisti e la banca, svincolato da quello di cui all'art. 1298 comma 2 c.c. che nel disciplinare i rapporti interni tra correntisti stabilisce che “le parti di ciascuno di presumono uguali se non risulta diversamente”. Dalle dichiarazioni testimoniali era emerso che la sig.ra aveva consegnato i buoni alla nipote RT [...]
con la quale erano cointestati dicendole espressamente che erano suoi e PA poteva farne ciò che voleva (teste : “Dopo qualche giorno da Testimone_3
quando si è trasferita a casa nostra, la stessa ha mandato me e RT
mia madre a casa sua per prendere la sua roba, tra cui i buoni e li abbiamo portati
a casa nostra. ha quindi consegnato i buoni a mia madre RT [...]
dicendole che erano suoi e che poteva farne quello che voleva”; teste PA
: “Io so che una volta presi i buoni a casa della sig.ra Testimone_4 CP
, i buoni sono stati riconsegnati alla stessa la quale li
[...] RT
ha dati a dicendo che erano suoi e poteva farne quello che PA voleva”) 2) Erronea interpretazione della normativa in tema di obbligazioni naturali, ai sensi dell'art 2034 c.c., nonché erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti. Il Tribunale aveva escluso la ricorrenza di un'obbligazione naturale sul rilievo che nessuno dei testi di parte convenuta “ha riferito infatti rispetto alla consegna dei buoni per l'adempimento di un dovere, limitandosi gli stessi a riferire che i buoni fruttiferi non sono stati restituiti perché la domanda di restituzione non
è stata formulata (Cfr. dichiarazioni di all'udienza del Testimone_3
19.01.2016 e di verbale udienza del 6.06.2017)”. Tale ricostruzione Testimone_4
si basava su una erronea interpretazione degli esiti della prova testimoniale, in quanto
5 il giudice non aveva tenuto conto del fatto che concordemente i testi addotti avevano riferito che i buoni postali erano stati consegnati da a RT [...]
dicendole che erano suoi e che poteva farne quello che voleva, di guisa PA
che tali testimonianze, diversamente da quanto affermato in sentenza, non si erano limitate a riferire che la restituzione dei buoni non vi sarebbe stata in favore dell'attrice perché non vi sarebbe stata una richiesta in tal senso;
i testi avevano affermato che spontaneamente i buoni postali erano stati consegnati dalla CP
alla per farne ciò che voleva e che essi stessi erano a
[...] PA
conoscenza che nessuna richiesta di restituzione vi era stata;
dalle testimonianze si evinceva che vi era stata la consegna dei buoni da parte dell'attrice in favore della convenuta con l'intento di adempiere un particolare dovere morale scaturito dal fatto che la prima era stata accolta in casa della nipote per un tempo abbastanza lungo di circa tre anni, spontaneamente e senza un interesse specifico, ma solo in virtù di un rapporto affettivo consolidatosi nel tempo, senza che la convenuta
[...]
le avesse mai chiesto nulla in cambio. 3) Errata interpretazione PA dell'istituto della donazione indiretta. Il giudicante non aveva tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale in materia che afferma che la cointestazione di un titolo di per sé è certamente un mezzo per trasferire la proprietà del denaro senza passare per la forma solenne dell'atto pubblico, laddove è possibile ravvisare l'esistenza dell'animus donandi, consistente nell'accertamento che il proprietario con la cointestazione non aveva altro scopo che quello della liberalità; nella donazione indiretta la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di un atto o più atti che realizzano in via mediata,
l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicchè l'intenzione di donare potrà emergere, non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame di tutte le circostanze di fatto del singolo caso;
nella specie l'animus donandi, ovvero l'intento di ottenere l'effetto dell'arricchimento del destinatario, emergeva dall'istruzione probatoria, sicchè erano ravvisabili gli estremi della 'donazione indiretta' e non della 'donazione remuneratoria', per la quale sarebbe stata necessaria la forma scritta ex art. 770 c.c..
Con comparsa depositata in data 24.04.2019 si costituiva RT chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto. Deduceva che per costante indirizzo giurisprudenziale, la mera cointestazione di buoni, cosi come di un conto corrente, a favore di un altro soggetto, diverso da quello che
6 effettua il versamento delle somme, non integra di per sé un atto di liberalità a favore del cointestatario, a meno che non venga riscontrata l'esistenza dell'animus donandi; ciò che accade se “il proprietario del denaro già esistente sul conto non avesse altro scopo che quello di liberalità” e non quando le finalità della cointestazione siano state di carattere “squisitamente pratico per operare sul conto”, come nel caso de quo;
che la cointestazione consente semplicemente la realizzazione dell'intero importo da parte di uno solo dei cointestatari, attribuendo agli stessi la qualità di creditori solidali, mentre, nei rapporti interni, la cointestazione fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298, secondo comma, c.c.), nel senso che “le parti di ciascun concreditore solidale si presumono, fino a prova contraria, uguali”, ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa;
che la presunzione di contitolarità risulta, ad esempio, superata dalla prova documentale dell'esclusiva provenienza del denaro da uno solo dei contestatari del conto;
che nella specie non solo non RT
aveva dato a il consenso a disporre delle somme portate dai Controparte_3
buoni ma neppure quello a disporre del 50% delle medesime somme, come dimostrato dalle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice, secondo cui CP_3
aveva rifiutato di restituire i buoni alla zia, chiedendone unilateralmente il
[...]
rimborso senza alcun consenso della signora e, perfino, celandole RT
l'effettuato rimborso. Spiegava, poi, appello in via incidentale, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado nel capo relativo alle spese, stante la totale soccombenza della convenuta.
Con ordinanza del 24.05.2019, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 14.05.2019, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata dall'appellante e fissava l'udienza del
23.11.2021 per la precisazione delle conclusioni.
La causa subiva alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
7 Con provvedimento del 03.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 15.04.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. I tre motivi dell'appello principale possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro intimamente connessi.
L'appellante contesta la ricostruzione operata dal primo giudice che ha ritenuto applicabile in via analogica al caso di specie i principi enunciati con riferimento ai contratti di conto corrente cointestati, per i quali ha presunto, in assenza di prova contraria, che le relative operazioni dovessero essere effettuate congiuntamente dai cointestatari ai sensi dell'art. 1854 c.c. e deduce che le risultanze istruttorie deponevano in maniera inequivoca per la sussistenza degli estremi dell'obbligazione naturale ovvero della donazione indiretta.
Le doglianze sono infondate.
Giova premettere che, come rilevato da parte appellante, l'art. 1, comma 4, del
D.M. 19.12.2000, applicabile ratione temporis trattandosi di buoni emessi nel 2008, prevede che “I buoni fruttiferi postali possono essere intestati a più soggetti, con facoltà per i medesimi di compiere operazioni anche separatamente”.
Se dunque può affermarsi la rimborsabilità del buono stesso a richiesta di uno solo dei cointestatari e dunque nella specie di ha PA RT imputato all'appellante l'appropriazione illegittima, in quanto avvenuta contro la sua volontà, delle somme riscosse, frutto dei risparmi accantonati negli anni dall'attrice e dal di lei coniuge.
Sotto questo profilo viene il rilievo l'art. 1298 comma 2 c.c., invocato dalla stessa appellante, che disciplina i rapporti interni tra contitolari e in forza del quale debito e credito solidale si dividono in pari quote, soltanto ove non risulti in maniera diversa, con la conseguenza che si deve escludere, qualora il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto dei contitolari, che l'altro, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa-nel rapporto interno- disporre in proprio favore di detto saldo, senza il consenso espresso o tacito dell'altro.
Orbene, non contesta che i buoni fruttiferi siano stati PA acquistati con denaro della zia e deduce che quest'ultima avrebbe inteso cointestare
8 i buoni in adempimento di un'obbligazione naturale ovvero per spirito di liberalità in relazione ai servizi resi per la cura dell'anziana donna. Gli stessi testi addotti dalla convenuta-appellante hanno riferito che i buoni postali erano stati consegnati da a dicendole che erano suoi e che poteva farne RT PA
quello che voleva, con ciò confermando la disponibilità esclusiva degli stessi in capo alla prima.
Così superata la presunzione di parità delle quote, avendo la parte convenuta ammesso che il denaro era di proprietà della zia e che le ragioni della CP cointestazione risiedevano nell'adempimento di un dovere morale o comunque in una causa liberale, occorre verificare se la convenuta abbia provato di avere il diritto di ritenere le somme in virtù della causa dedotta;
in definitiva la convenuta ha ammesso che le somme erano appartenenti alla zia ed ha giustificato la cointestazione riferendo l'esistenza di una obbligazione naturale o di una causa donandi.
Muovendo dalla prima ipotesi, essa postula una duplice indagine, finalizzata ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale, in rapporto alla valutazione corrente nella società, e se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità e adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso.
Nella specie, non è in alcun modo provato che si sentisse RT
moralmente obbligata a trasferire alla nipote la somma investita nei buoni postali. I testi di parte convenuta, pur avendo riferito che avrebbe dato i RT
buoni alla nipote dicendole che erano suoi, non hanno saputo indicarne le ragioni ed hanno dichiarato che non li ha mai restituiti perché alcuna PA
richiesta di restituzione vi è stata. Di contro i testi di parte attrice ( PA
e ) hanno riferito che ha chiesto la restituzione Controparte_4 RT dei buoni alla nipote la quale avrebbe risposto che “piuttosto che darglieli glieli avrebbe bruciati” e ha anche dichiarato che la zia prima Controparte_4 dell'incendio gli aveva fatto vedere i buoni dicendo “vedi che i buoni sono qui, se dovessi morire tua cugina ha la delega”.
In ogni caso difetterebbe, come correttamente ritenuto dal primo Giudice, la proporzionalità e adeguatezza della prestazione.
Va poi disattesa la tesi dell'appellante circa la natura di donazione indiretta in proprio favore dell'atto di cointestazione.
9 In effetti, alla luce delle risultanze istruttorie sopra indicate, va reputato difettare in giudizio la rigorosa prova richiesta dalla giurisprudenza di legittimità (ma anche di merito) in punto di animus donandi, prova intesa come necessario accertamento che il donante non era assistito, al momento della cointestazione, da altro scopo all'infuori di quello di liberalità in favore dell'altro cointestatario.
Da quanto sin qui esposto discende che l'acquisto dei buoni postali era stato effettuato con esclusiva provvista di e che l'appellante era RT
legittimata a riscuotere i buoni per la sua qualità di cointestataria.
Sul punto, pertanto, la motivazione della sentenza deve essere corretta, ma va confermata la restituzione della somma, in quanto l'incasso è privo di causa giustificativa.
Difetta, infatti, la prova che la predetta cointestazione a favore di
[...] sia stata fatta dalla zia in adempimento di un'obbligazione PA CP
naturale o con animus donandi.
Ne discende che nessun diritto sulle somme ottenute dal rimborso dei buoni postali può essere riconosciuto all'appellante, in forza della formale cointestazione.
2.2. L'appello incidentale proposto da è inammissibile in RT
quanto tardivo.
L'appello incidentale, analogamente a quanto previsto per la domanda riconvenzionale in prime cure, va proposto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositare almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, ovvero differita d'ufficio dal giudice giusta ai sensi dell'art. 168-bis comma 5 c.p.c. (non assumendo alcuna rilevanza, ai fini del computo del termine per la costituzione del convenuto, lo spostamento automatico della data di udienza che sia stata rimandata d'ufficio ai sensi del comma 4 dell'art.168 bis del codice di rito) (cfr. ex plurimis Cass. n. 23455/2021).
Nel caso di specie, evidenziato che nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di impugnazione l'udienza di prima comparizione era stata fissata per il giorno
30.04.2019 e che alcun provvedimento di differimento ex art.168 bis co.5
c.p.c. risulta essere stato adottato, la costituzione di – avvenuta PA
con comparsa depositata in cancelleria soltanto il 24.04.2019 (id est, sei giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione in appello) - deve riconoscersi tardiva in quanto perfezionatasi ben oltre il termine fissato dall'art.166 c.p.c., con la
10 conseguenza che la stessa convenuta all'epoca della sua costituzione in giudizio fosse già decaduta dal potere di proporre appello incidentale.
La sentenza impugnata va, quindi, integralmente confermata.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Le spese del presente grado, attesa la reciproca soccombenza delle parti, vanno integralmente compensate.
Il rigetto dell'appello principale e la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale impongono alle parti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n.
115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da con citazione notificata il 22.12.2018, nonché PA sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del RT
Tribunale di Paola n. 736/2018 pubblicata il 20.11.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) dichiara inammissibile l'appello incidentale;
c) compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente grado.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quella incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
11
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2348/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e PA C.F._1 difesa dall'Avv. Carmela Pepe Grosso;
appellante principale-appellata incidentale
e
(C.F.: , rappresentata e difesa RT C.F._2
dall'Avv. Marina Falovo;
appellata principale-appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 736/2018 del Tribunale di Paola, pubblicata il 20.11.2018, avente ad oggetto restituzione somme
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia L'Ecc.ma Corte D'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere l'atto di appello per le motivazioni di cui alla premessa, e, per l'effetto, in riforma della sentenza N.
763/2018 del Tribunale di Paola (CS), in composizione monocratica, dott.ssa Marta
Sodano, resa inter partes, nella causa iscritta al N. 1058/2014 RG, in data
1 20/11/2018, depositata e pubblicata in pari data, notificata tramite pec al difensore costituito in primo grado avv. Carmela Pepe Grosso in data 22/11/2018, ogni contraria istanza disattesa e reietta, dichiarare inammissibile aut improponibile la domanda promossa dalla sig.ra nei confronti della sig.ra RT [...]
, ovvero rigettarla nel merito perché infondata in fatto e in diritto. Con il PA favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata: “nel rinnovare le contestazioni in merito al contenuto dell'atto di impugnazione, come esplicitate nella comparsa di costituzione e risposta, si riporta alle conclusioni in essa precisate, di cui si reitera la richiesta di integrale accoglimento”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione notificato il 13.06.2014, conveniva in RT
giudizio, innanzi al Tribunale di Paola, la sig.ra chiedendo che PA
questa stessa venisse condannata in via principale alla restituzione in favore dell'attrice della somma di €78.500,00 oltre interessi e rivalutazione, nonché al risarcimento dei danni in via equitativa, ed in via subordinata, qualora non ritenuto sussistente tra le parti un rapporto fiduciario di mandato, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero ancora che la convenuta venisse condannata al pagamento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., di un indennizzo pari alla diminuzione patrimoniale subita e alla quale era correlato l'ingiustificato arricchimento ottenuto dalla medesima, il tutto con vittoria di spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
A sostegno della domanda l'attrice riferiva di essere proprietaria di alcuni buoni fruttiferi cointestati con la nipote, poiché, non essendo in grado PA di compiere gli atti quotidiani della vita, quest'ultima avrebbe dovuto provvedere, su sua indicazione, a tutti gli adempimenti necessari con riferimento ai suddetti titoli, dato che già la stessa era delegata alla riscossione della pensione. Riferiva che tali buoni erano custoditi nella sua casa, da cui sarebbero stati prelevati dopo l'incendio che l'aveva colpita il 24.11.2010 distruggendola, e che non le sarebbero stati più restituiti. Aggiungeva, altresì, che dopo tale incendio veniva ospitata presso la casa della nipote per circa tre anni, durante i quali avrebbe sborsato la somma di € 700,00 mensili per l'ospitalità ricevuta. Concludeva che tali buoni sarebbero stati rimborsati
2 ad da e che questa ne avrebbe disposto a suo PA CP_2
piacimento.
Si costituiva la convenuta, la quale eccepiva l'insussistenza dei caratteri propri del contratto di mandato, essendo questo di carattere oneroso, nonché l'insussistenza dei principi della responsabilità aquiliana, ed in particolare del fatto illecito e del danno-conseguenza. Eccepiva infine l'inconfigurabilità della fattispecie dell'ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., riconducendo piuttosto la cointestazione dei buoni fruttiferi nell'alveo di un'obbligazione naturale. Essendosi perciò verificata la cd. soluti retentio ossia l'adempimento dell'obbligazione per ragioni morali, non era consentito all'attrice chiedere la restituzione della somma cointestata con i buoni fruttiferi. Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Con sentenza n. 736/2018 il Tribunale di Paola così statuiva: “Accoglie parzialmente la domanda;
per l'effetto: Condanna al PA pagamento, in favore di della somma di €78.500,00 oltre RT
interessi dalla domanda al soddisfo;
Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
Compensa integralmente le spese di lite”.
Segnatamente il giudice di primo grado, premesso che l'attrice e la convenuta erano titolari di buoni fruttiferi cointestati, rimborsati alla convenuta
[...]
per come risultava dalla documentazione prodotta dall'attrice e in ogni PA
caso non contestata dalla convenuta, facendo applicazione in via analogica dei principi enunciati con riferimento ai contratti di conto corrente cointestati, riteneva che dovesse presumersi, in assenza di prova contraria, che le relative operazioni dovessero essere effettuate congiuntamente. In particolare richiamava il principio espresso da Cass. n. 16671/12 secondo cui L'art. 1854 c.c. stabilisce testualmente che “nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto. Ciò implica, a giudizio della Corte di legittimità, che ove la facoltà di operare disgiuntamente non sia attribuita ai contitolari da fonte convenzionale, l'esigenza del consenso di tutti si presume per legge: in tal senso e in tali limiti può dirsi che la firma congiunta rappresenta la regola e la firma disgiunta l'eccezione”.
3 Riteneva, quindi, che, in assenza di prova contraria fornita da PA
l'attrice e la convenuta dovessero operare congiuntamente e che la convenuta illegittimamente avesse proceduto al ritiro dei buoni in via esclusiva.
Riteneva, poi, che difettasse la prova che la consegna dei buoni fosse stata eseguita da in favore di in virtù RT PA dell'adempimento di un'obbligazione naturale avete carattere morale o sociale ed escludeva la ricorrenza di un'ipotesi di donazione indiretta.
Osservava che la ritenzione dei buoni fruttiferi da parte della convenuta più che ad un rapporto di mandato, andasse ricondotta nell'alveo PA
di una responsabilità contrattuale scaturente proprio dalla cointestazione dei buoni fruttiferi, sicchè, in assenza della prova del consenso della RT
l'operazione di ritiro dei buoni da parte di doveva ritenersi PA inefficace, posto che il consenso dell'altro cointestatario non poteva essere presunto.
Ne derivava l'obbligo in capo a di restituzione dei buoni fruttiferi PA
a per il loro ammontare pari ad €78.500,00 oltre interessi. RT
Rigettava la domanda di risarcimento del danno per mancanza di prova e compensava le spese di lite “tenuto conto della motivazione posta a base della sentenza, e del parziale accoglimento della domanda”.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
22.12.2018, sulla base dei seguenti motivi: 1) Errata PA interpretazione dell'art. 1854 c.c. in relazione all'art. 1298 c.c. Violazione del D.M.
19.12.2000. Errata valutazione degli elementi di prova acquisiti. Il giudice di primo grado nell'esaminare nel merito la fattispecie sottoposta al suo vaglio, respingendo la tesi attorea della sussistenza di un rapporto di mandato tra le parti, aveva ricondotto la fattispecie nell'alveo di una responsabilità contrattuale scaturente dalla cointestazione dei buoni postali fruttiferi, ritenendo pertanto applicabile al caso in via analogica i principi enunciati con riferimento ai contratti di conto corrente cointestati, per i quali aveva presunto, in assenza di prova contraria, che le relative operazioni dovevano essere effettuate congiuntamente dai cointestatari ai sensi dell'art. 1854 c.c. Detta ricostruzione ad avviso dell'appellante era in contrasto con gli esiti delle risultanze istruttorie in base alle quali la sig.ra PA
aveva provato che i buoni cointestati le erano stati consegnati spontaneamente dalla zia per farne quello che voleva (cfr. dichiarazioni testimoniali di e ). Tes_1 Tes_2
Il giudicante nella sentenza oggetto di gravame non aveva tenuto conto del fatto che
4 i buoni fruttiferi in discussione erano documenti cointestati e proprio in virtù della suddetta cointestazione e della pari facoltà di rimborso, entrambi i cointestatari erano legittimati a disporre dei titoli stessi autonomamente l'uno dall'altro. I titoli, infatti, erano stati regolarmente rimborsati da ad uno dei cointestatari, ovvero CP_2
alla sig.ra che pertanto aveva legittimamente operato PA procedendo a ritirare l'importo dei buoni. Ed anche su questo punto aveva comunque errato il Tribunale ignorando il D.M. 19.12.2000 in base al quale i buoni postali fruttiferi costituiscono titoli nominativi rimborsabili a vista presso l'ufficio di emissione ed entro 6 giorni negli altri, come peraltro indicato nel titolo stesso e che i buoni stessi possono essere intestati a più soggetti, con facoltà per i medesimi di compiere operazioni separatamente, come nel caso di specie, ritenendo applicabile in via analogica al caso il disposto di cui all'art. 1854 c.c. che regola i rapporti tra i correntisti e la banca, svincolato da quello di cui all'art. 1298 comma 2 c.c. che nel disciplinare i rapporti interni tra correntisti stabilisce che “le parti di ciascuno di presumono uguali se non risulta diversamente”. Dalle dichiarazioni testimoniali era emerso che la sig.ra aveva consegnato i buoni alla nipote RT [...]
con la quale erano cointestati dicendole espressamente che erano suoi e PA poteva farne ciò che voleva (teste : “Dopo qualche giorno da Testimone_3
quando si è trasferita a casa nostra, la stessa ha mandato me e RT
mia madre a casa sua per prendere la sua roba, tra cui i buoni e li abbiamo portati
a casa nostra. ha quindi consegnato i buoni a mia madre RT [...]
dicendole che erano suoi e che poteva farne quello che voleva”; teste PA
: “Io so che una volta presi i buoni a casa della sig.ra Testimone_4 CP
, i buoni sono stati riconsegnati alla stessa la quale li
[...] RT
ha dati a dicendo che erano suoi e poteva farne quello che PA voleva”) 2) Erronea interpretazione della normativa in tema di obbligazioni naturali, ai sensi dell'art 2034 c.c., nonché erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti. Il Tribunale aveva escluso la ricorrenza di un'obbligazione naturale sul rilievo che nessuno dei testi di parte convenuta “ha riferito infatti rispetto alla consegna dei buoni per l'adempimento di un dovere, limitandosi gli stessi a riferire che i buoni fruttiferi non sono stati restituiti perché la domanda di restituzione non
è stata formulata (Cfr. dichiarazioni di all'udienza del Testimone_3
19.01.2016 e di verbale udienza del 6.06.2017)”. Tale ricostruzione Testimone_4
si basava su una erronea interpretazione degli esiti della prova testimoniale, in quanto
5 il giudice non aveva tenuto conto del fatto che concordemente i testi addotti avevano riferito che i buoni postali erano stati consegnati da a RT [...]
dicendole che erano suoi e che poteva farne quello che voleva, di guisa PA
che tali testimonianze, diversamente da quanto affermato in sentenza, non si erano limitate a riferire che la restituzione dei buoni non vi sarebbe stata in favore dell'attrice perché non vi sarebbe stata una richiesta in tal senso;
i testi avevano affermato che spontaneamente i buoni postali erano stati consegnati dalla CP
alla per farne ciò che voleva e che essi stessi erano a
[...] PA
conoscenza che nessuna richiesta di restituzione vi era stata;
dalle testimonianze si evinceva che vi era stata la consegna dei buoni da parte dell'attrice in favore della convenuta con l'intento di adempiere un particolare dovere morale scaturito dal fatto che la prima era stata accolta in casa della nipote per un tempo abbastanza lungo di circa tre anni, spontaneamente e senza un interesse specifico, ma solo in virtù di un rapporto affettivo consolidatosi nel tempo, senza che la convenuta
[...]
le avesse mai chiesto nulla in cambio. 3) Errata interpretazione PA dell'istituto della donazione indiretta. Il giudicante non aveva tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale in materia che afferma che la cointestazione di un titolo di per sé è certamente un mezzo per trasferire la proprietà del denaro senza passare per la forma solenne dell'atto pubblico, laddove è possibile ravvisare l'esistenza dell'animus donandi, consistente nell'accertamento che il proprietario con la cointestazione non aveva altro scopo che quello della liberalità; nella donazione indiretta la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di un atto o più atti che realizzano in via mediata,
l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicchè l'intenzione di donare potrà emergere, non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame di tutte le circostanze di fatto del singolo caso;
nella specie l'animus donandi, ovvero l'intento di ottenere l'effetto dell'arricchimento del destinatario, emergeva dall'istruzione probatoria, sicchè erano ravvisabili gli estremi della 'donazione indiretta' e non della 'donazione remuneratoria', per la quale sarebbe stata necessaria la forma scritta ex art. 770 c.c..
Con comparsa depositata in data 24.04.2019 si costituiva RT chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto. Deduceva che per costante indirizzo giurisprudenziale, la mera cointestazione di buoni, cosi come di un conto corrente, a favore di un altro soggetto, diverso da quello che
6 effettua il versamento delle somme, non integra di per sé un atto di liberalità a favore del cointestatario, a meno che non venga riscontrata l'esistenza dell'animus donandi; ciò che accade se “il proprietario del denaro già esistente sul conto non avesse altro scopo che quello di liberalità” e non quando le finalità della cointestazione siano state di carattere “squisitamente pratico per operare sul conto”, come nel caso de quo;
che la cointestazione consente semplicemente la realizzazione dell'intero importo da parte di uno solo dei cointestatari, attribuendo agli stessi la qualità di creditori solidali, mentre, nei rapporti interni, la cointestazione fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298, secondo comma, c.c.), nel senso che “le parti di ciascun concreditore solidale si presumono, fino a prova contraria, uguali”, ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa;
che la presunzione di contitolarità risulta, ad esempio, superata dalla prova documentale dell'esclusiva provenienza del denaro da uno solo dei contestatari del conto;
che nella specie non solo non RT
aveva dato a il consenso a disporre delle somme portate dai Controparte_3
buoni ma neppure quello a disporre del 50% delle medesime somme, come dimostrato dalle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice, secondo cui CP_3
aveva rifiutato di restituire i buoni alla zia, chiedendone unilateralmente il
[...]
rimborso senza alcun consenso della signora e, perfino, celandole RT
l'effettuato rimborso. Spiegava, poi, appello in via incidentale, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado nel capo relativo alle spese, stante la totale soccombenza della convenuta.
Con ordinanza del 24.05.2019, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 14.05.2019, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata dall'appellante e fissava l'udienza del
23.11.2021 per la precisazione delle conclusioni.
La causa subiva alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
7 Con provvedimento del 03.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 15.04.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. I tre motivi dell'appello principale possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro intimamente connessi.
L'appellante contesta la ricostruzione operata dal primo giudice che ha ritenuto applicabile in via analogica al caso di specie i principi enunciati con riferimento ai contratti di conto corrente cointestati, per i quali ha presunto, in assenza di prova contraria, che le relative operazioni dovessero essere effettuate congiuntamente dai cointestatari ai sensi dell'art. 1854 c.c. e deduce che le risultanze istruttorie deponevano in maniera inequivoca per la sussistenza degli estremi dell'obbligazione naturale ovvero della donazione indiretta.
Le doglianze sono infondate.
Giova premettere che, come rilevato da parte appellante, l'art. 1, comma 4, del
D.M. 19.12.2000, applicabile ratione temporis trattandosi di buoni emessi nel 2008, prevede che “I buoni fruttiferi postali possono essere intestati a più soggetti, con facoltà per i medesimi di compiere operazioni anche separatamente”.
Se dunque può affermarsi la rimborsabilità del buono stesso a richiesta di uno solo dei cointestatari e dunque nella specie di ha PA RT imputato all'appellante l'appropriazione illegittima, in quanto avvenuta contro la sua volontà, delle somme riscosse, frutto dei risparmi accantonati negli anni dall'attrice e dal di lei coniuge.
Sotto questo profilo viene il rilievo l'art. 1298 comma 2 c.c., invocato dalla stessa appellante, che disciplina i rapporti interni tra contitolari e in forza del quale debito e credito solidale si dividono in pari quote, soltanto ove non risulti in maniera diversa, con la conseguenza che si deve escludere, qualora il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto dei contitolari, che l'altro, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa-nel rapporto interno- disporre in proprio favore di detto saldo, senza il consenso espresso o tacito dell'altro.
Orbene, non contesta che i buoni fruttiferi siano stati PA acquistati con denaro della zia e deduce che quest'ultima avrebbe inteso cointestare
8 i buoni in adempimento di un'obbligazione naturale ovvero per spirito di liberalità in relazione ai servizi resi per la cura dell'anziana donna. Gli stessi testi addotti dalla convenuta-appellante hanno riferito che i buoni postali erano stati consegnati da a dicendole che erano suoi e che poteva farne RT PA
quello che voleva, con ciò confermando la disponibilità esclusiva degli stessi in capo alla prima.
Così superata la presunzione di parità delle quote, avendo la parte convenuta ammesso che il denaro era di proprietà della zia e che le ragioni della CP cointestazione risiedevano nell'adempimento di un dovere morale o comunque in una causa liberale, occorre verificare se la convenuta abbia provato di avere il diritto di ritenere le somme in virtù della causa dedotta;
in definitiva la convenuta ha ammesso che le somme erano appartenenti alla zia ed ha giustificato la cointestazione riferendo l'esistenza di una obbligazione naturale o di una causa donandi.
Muovendo dalla prima ipotesi, essa postula una duplice indagine, finalizzata ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale, in rapporto alla valutazione corrente nella società, e se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità e adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso.
Nella specie, non è in alcun modo provato che si sentisse RT
moralmente obbligata a trasferire alla nipote la somma investita nei buoni postali. I testi di parte convenuta, pur avendo riferito che avrebbe dato i RT
buoni alla nipote dicendole che erano suoi, non hanno saputo indicarne le ragioni ed hanno dichiarato che non li ha mai restituiti perché alcuna PA
richiesta di restituzione vi è stata. Di contro i testi di parte attrice ( PA
e ) hanno riferito che ha chiesto la restituzione Controparte_4 RT dei buoni alla nipote la quale avrebbe risposto che “piuttosto che darglieli glieli avrebbe bruciati” e ha anche dichiarato che la zia prima Controparte_4 dell'incendio gli aveva fatto vedere i buoni dicendo “vedi che i buoni sono qui, se dovessi morire tua cugina ha la delega”.
In ogni caso difetterebbe, come correttamente ritenuto dal primo Giudice, la proporzionalità e adeguatezza della prestazione.
Va poi disattesa la tesi dell'appellante circa la natura di donazione indiretta in proprio favore dell'atto di cointestazione.
9 In effetti, alla luce delle risultanze istruttorie sopra indicate, va reputato difettare in giudizio la rigorosa prova richiesta dalla giurisprudenza di legittimità (ma anche di merito) in punto di animus donandi, prova intesa come necessario accertamento che il donante non era assistito, al momento della cointestazione, da altro scopo all'infuori di quello di liberalità in favore dell'altro cointestatario.
Da quanto sin qui esposto discende che l'acquisto dei buoni postali era stato effettuato con esclusiva provvista di e che l'appellante era RT
legittimata a riscuotere i buoni per la sua qualità di cointestataria.
Sul punto, pertanto, la motivazione della sentenza deve essere corretta, ma va confermata la restituzione della somma, in quanto l'incasso è privo di causa giustificativa.
Difetta, infatti, la prova che la predetta cointestazione a favore di
[...] sia stata fatta dalla zia in adempimento di un'obbligazione PA CP
naturale o con animus donandi.
Ne discende che nessun diritto sulle somme ottenute dal rimborso dei buoni postali può essere riconosciuto all'appellante, in forza della formale cointestazione.
2.2. L'appello incidentale proposto da è inammissibile in RT
quanto tardivo.
L'appello incidentale, analogamente a quanto previsto per la domanda riconvenzionale in prime cure, va proposto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositare almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, ovvero differita d'ufficio dal giudice giusta ai sensi dell'art. 168-bis comma 5 c.p.c. (non assumendo alcuna rilevanza, ai fini del computo del termine per la costituzione del convenuto, lo spostamento automatico della data di udienza che sia stata rimandata d'ufficio ai sensi del comma 4 dell'art.168 bis del codice di rito) (cfr. ex plurimis Cass. n. 23455/2021).
Nel caso di specie, evidenziato che nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di impugnazione l'udienza di prima comparizione era stata fissata per il giorno
30.04.2019 e che alcun provvedimento di differimento ex art.168 bis co.5
c.p.c. risulta essere stato adottato, la costituzione di – avvenuta PA
con comparsa depositata in cancelleria soltanto il 24.04.2019 (id est, sei giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione in appello) - deve riconoscersi tardiva in quanto perfezionatasi ben oltre il termine fissato dall'art.166 c.p.c., con la
10 conseguenza che la stessa convenuta all'epoca della sua costituzione in giudizio fosse già decaduta dal potere di proporre appello incidentale.
La sentenza impugnata va, quindi, integralmente confermata.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Le spese del presente grado, attesa la reciproca soccombenza delle parti, vanno integralmente compensate.
Il rigetto dell'appello principale e la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale impongono alle parti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n.
115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da con citazione notificata il 22.12.2018, nonché PA sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del RT
Tribunale di Paola n. 736/2018 pubblicata il 20.11.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) dichiara inammissibile l'appello incidentale;
c) compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente grado.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quella incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
11
12