TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/07/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2388/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2388/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 4.7.2025 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: , nata Potenza in data Parte_1 C.F._1
1.6.1981, residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
MICHELE CRISTIANI (C.F.: ) e C.F._2 [...]
(C.F.: , giusta procura in atti, Parte_2 C.F._3 elettivamente domiciliata in Potenza alla via del Gallitello n. 71 presso lo studio del secondo difensore indicato, pec: - Email_1
Email_2
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._4
13.11.1976, residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONIO DI DONATO (C.F.:
, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in C.F._5
1 R.G. N. 2388/2021
Salerno alla via Francesco Manzo n. 15 presso lo studio del difensore, pec:
.salerno.it; Email_3 CP_2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 4.7.2025; per il P.M. come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I All'udienza del 14.5.2025, il Giudice istruttore ha formulato alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. Ovvero, le stesse sono state invitate ad addivenire ad accordo di separazione personale sulla base dei provvedimenti provvisori e urgenti del 14.2.2022, così come da ultimo modificati con provvedimento del 3.9.2024 pronunciato all'esito del sub-procedimento iscritto al n. 2388-1/2021 R.G., con compensazione delle spese di lite e ferma la ripartizione nella misura del 50% delle spese di C.T.U., come già liquidate con separato decreto del 20.2.2025.
All'udienza del 4.7.2025, la quale è stata celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, avendo le parti rassegnato congiuntamente le seguenti conclusioni quali accettazione della formulata proposta conciliativa, per effetto rinunciando a ogni ulteriore e diversa domanda esulante dalla proposta, ossia chiesto la decisione alle seguenti condizioni:
«1) i coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, anche e soprattutto in presenza del figlio;
2) affidamento del figlio minore , nato a [...] il Persona_1
22.2.2021, in forma condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative alla sua istruzione educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso;
3) [si riporta il testo dell'ordinanza del 3.9.2014 emessa a definizione del sub- procedimento R.G. N. 2388-1/2021] il minore continuerà Persona_1
2 R.G. N. 2388/2021
a essere collocato in modo paritetico presso ciascun genitore, secondo le seguenti graduali modalità:
a) per i primi tre mesi, ossia dal corrente mese di settembre in corrispondenza con l'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre lunedì 16 settembre sino all'inizio del periodo di vacanze natalizie, con pernottamenti infrasettimanali presso il domicilio paterno in conformità alla tabella che segue, nella quale il
GENITORE A è la madre e il GENITORE B è il padre
b) successivamente alle vacanze natalizie (corrispondente con il giorno seguente all'Epifania), in regime di collocamento paritetico ossia 4 giorni consecutivi con ciascun genitore, fermi i giorni del lunedì/mercoledì e martedì/giovedì per la programmazione di eventuali altri impegni extrascolastici ricreativi-sportivi, secondo la seguente (seconda) tabella, nella quale il GENITORE A è la madre e il GENITORE B è il padre
c) che il minore trascorra con l'uno o con l'altro genitore, secondo il principio dell'alternanza annuale, dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. In mancanza di accordo, si prevede che l'alternanza inizi con la madre per il corrente anno 2024, sicché il minore starà con la madre dal 23 dicembre
2024 a 30 dicembre 2024 e dal 31 dicembre 2024 a 6 gennaio 2025 con il padre;
d) che il minore trascorra le vacanze pasquali (Pasqua e Lunedì dell'Angelo) con l'uno o con l'altro genitore, secondo il principio dell'alternanza annuale. In mancanza di accordo, si prevede che l'alternanza inizi con il padre per l'anno
2025;
e) che il minore trascorra il ponte del 25 aprile e 1 maggio con il genitore che non ha goduto delle festività pasquali. Sicché, in mancanza di accordo con
3 R.G. N. 2388/2021
riguardo alle festività pasquali, per l'anno 2025 le indicate festività saranno di competenza della madre, e così di anno in anno secondo il criterio dell'alternanza annuale;
f) che il minore, nei mesi di luglio e agosto, trascorrerà rispettivamente 15 giorni
e 15 giorni con ciascun genitore, per un totale di trenta giorni, in deroga allo schema di collocamento paritetico alternato ordinario, secondo il principio dell'alternanza annuale. In detti giorni, il genitore che non avrà con sé il minore potrà comunicare liberamente con il minore, in caso di accordo tra le parti. In caso di disaccordo, il minore potrà comunicare una volta al giorno con il genitore “distante”, dalle ore 19.00 alle ore 20.00. I giorni di vacanze ricadenti nei mesi estivi andranno concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, si stabilisce che il minore, a decorrere dal 2025 e secondo il criterio dell'alternanza annuale, trascorra con la madre i primi quindici giorni di luglio e di agosto, e che trascorra con il padre la seconda quindicina dei mesi di luglio e agosto;
4) a decorrere dal mese di gennaio 2025, ciascun genitore provvederà in maniera diretta al figlio avuto riguardo al mantenimento ordinario;
assegno unico come per Legge, ossia al 50% tra i genitori in considerazione della vigenza del regime di affidamento condiviso;
5) ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori nella misura del 50% cadauno;
6) compensazione delle spese di lite e ferma la ripartizione nella misura del 50% delle spese di C.T.U, come già liquidate con separato decreto del 20.2.2025 emesso nel sub-procedimento».
II La domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni vicendevolmente mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulle condizioni di separazione personale contenute nella proposta conciliativa formulata dal Giudice istruttore ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.,
4 R.G. N. 2388/2021
accettata dalle parti, il Collegio ritiene che le stesse siano conformi all'interesse del figlio minore sia in riferimento all'aspetto relazionale Per_1 concernente l'esercizio del diritto alla bigenitorialità, sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale attinente al mantenimento materiale della prole, che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che – a ragione di ciò – possono esser poste a fondamento della presente sentenza.
Nulla sulle spese di lite per assenza di questione in merito.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2388 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2021, vertente tra e Parte_1 Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
, nata Potenza in data 1.6.1981, e C.F._1 CP_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], i
[...] C.F._4 quali hanno contratto matrimonio concordatario in Potenza in data 11.7.2018;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile del Comune di Baragiano in provincia di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018, atto N. 6, P. II, S. B);
3) dispone che i rapporti di separazione personale siano regolati dalle condizioni riportate in motivazione;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 7.7.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2388/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 4.7.2025 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: , nata Potenza in data Parte_1 C.F._1
1.6.1981, residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
MICHELE CRISTIANI (C.F.: ) e C.F._2 [...]
(C.F.: , giusta procura in atti, Parte_2 C.F._3 elettivamente domiciliata in Potenza alla via del Gallitello n. 71 presso lo studio del secondo difensore indicato, pec: - Email_1
Email_2
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._4
13.11.1976, residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONIO DI DONATO (C.F.:
, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in C.F._5
1 R.G. N. 2388/2021
Salerno alla via Francesco Manzo n. 15 presso lo studio del difensore, pec:
.salerno.it; Email_3 CP_2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 4.7.2025; per il P.M. come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I All'udienza del 14.5.2025, il Giudice istruttore ha formulato alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. Ovvero, le stesse sono state invitate ad addivenire ad accordo di separazione personale sulla base dei provvedimenti provvisori e urgenti del 14.2.2022, così come da ultimo modificati con provvedimento del 3.9.2024 pronunciato all'esito del sub-procedimento iscritto al n. 2388-1/2021 R.G., con compensazione delle spese di lite e ferma la ripartizione nella misura del 50% delle spese di C.T.U., come già liquidate con separato decreto del 20.2.2025.
All'udienza del 4.7.2025, la quale è stata celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, avendo le parti rassegnato congiuntamente le seguenti conclusioni quali accettazione della formulata proposta conciliativa, per effetto rinunciando a ogni ulteriore e diversa domanda esulante dalla proposta, ossia chiesto la decisione alle seguenti condizioni:
«1) i coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, anche e soprattutto in presenza del figlio;
2) affidamento del figlio minore , nato a [...] il Persona_1
22.2.2021, in forma condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative alla sua istruzione educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso;
3) [si riporta il testo dell'ordinanza del 3.9.2014 emessa a definizione del sub- procedimento R.G. N. 2388-1/2021] il minore continuerà Persona_1
2 R.G. N. 2388/2021
a essere collocato in modo paritetico presso ciascun genitore, secondo le seguenti graduali modalità:
a) per i primi tre mesi, ossia dal corrente mese di settembre in corrispondenza con l'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre lunedì 16 settembre sino all'inizio del periodo di vacanze natalizie, con pernottamenti infrasettimanali presso il domicilio paterno in conformità alla tabella che segue, nella quale il
GENITORE A è la madre e il GENITORE B è il padre
b) successivamente alle vacanze natalizie (corrispondente con il giorno seguente all'Epifania), in regime di collocamento paritetico ossia 4 giorni consecutivi con ciascun genitore, fermi i giorni del lunedì/mercoledì e martedì/giovedì per la programmazione di eventuali altri impegni extrascolastici ricreativi-sportivi, secondo la seguente (seconda) tabella, nella quale il GENITORE A è la madre e il GENITORE B è il padre
c) che il minore trascorra con l'uno o con l'altro genitore, secondo il principio dell'alternanza annuale, dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. In mancanza di accordo, si prevede che l'alternanza inizi con la madre per il corrente anno 2024, sicché il minore starà con la madre dal 23 dicembre
2024 a 30 dicembre 2024 e dal 31 dicembre 2024 a 6 gennaio 2025 con il padre;
d) che il minore trascorra le vacanze pasquali (Pasqua e Lunedì dell'Angelo) con l'uno o con l'altro genitore, secondo il principio dell'alternanza annuale. In mancanza di accordo, si prevede che l'alternanza inizi con il padre per l'anno
2025;
e) che il minore trascorra il ponte del 25 aprile e 1 maggio con il genitore che non ha goduto delle festività pasquali. Sicché, in mancanza di accordo con
3 R.G. N. 2388/2021
riguardo alle festività pasquali, per l'anno 2025 le indicate festività saranno di competenza della madre, e così di anno in anno secondo il criterio dell'alternanza annuale;
f) che il minore, nei mesi di luglio e agosto, trascorrerà rispettivamente 15 giorni
e 15 giorni con ciascun genitore, per un totale di trenta giorni, in deroga allo schema di collocamento paritetico alternato ordinario, secondo il principio dell'alternanza annuale. In detti giorni, il genitore che non avrà con sé il minore potrà comunicare liberamente con il minore, in caso di accordo tra le parti. In caso di disaccordo, il minore potrà comunicare una volta al giorno con il genitore “distante”, dalle ore 19.00 alle ore 20.00. I giorni di vacanze ricadenti nei mesi estivi andranno concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, si stabilisce che il minore, a decorrere dal 2025 e secondo il criterio dell'alternanza annuale, trascorra con la madre i primi quindici giorni di luglio e di agosto, e che trascorra con il padre la seconda quindicina dei mesi di luglio e agosto;
4) a decorrere dal mese di gennaio 2025, ciascun genitore provvederà in maniera diretta al figlio avuto riguardo al mantenimento ordinario;
assegno unico come per Legge, ossia al 50% tra i genitori in considerazione della vigenza del regime di affidamento condiviso;
5) ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori nella misura del 50% cadauno;
6) compensazione delle spese di lite e ferma la ripartizione nella misura del 50% delle spese di C.T.U, come già liquidate con separato decreto del 20.2.2025 emesso nel sub-procedimento».
II La domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni vicendevolmente mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulle condizioni di separazione personale contenute nella proposta conciliativa formulata dal Giudice istruttore ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.,
4 R.G. N. 2388/2021
accettata dalle parti, il Collegio ritiene che le stesse siano conformi all'interesse del figlio minore sia in riferimento all'aspetto relazionale Per_1 concernente l'esercizio del diritto alla bigenitorialità, sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale attinente al mantenimento materiale della prole, che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che – a ragione di ciò – possono esser poste a fondamento della presente sentenza.
Nulla sulle spese di lite per assenza di questione in merito.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2388 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2021, vertente tra e Parte_1 Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
, nata Potenza in data 1.6.1981, e C.F._1 CP_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], i
[...] C.F._4 quali hanno contratto matrimonio concordatario in Potenza in data 11.7.2018;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile del Comune di Baragiano in provincia di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018, atto N. 6, P. II, S. B);
3) dispone che i rapporti di separazione personale siano regolati dalle condizioni riportate in motivazione;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 7.7.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
5