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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/12/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1021 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Stefano Vitaliano) Parte_1 appellante
E
(avv.ti Silvia Parisi, Maria Teresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli) CP_1 appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Catanzaro. Pensione anticipata di vecchiaia.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con ricorso al tribunale di Catanzaro del 1.4.2023, ha Parte_1 rivendicato il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia ex art. 1, c. 8, d.lvo n. 503/1992, assumendo di essere invalida almeno all'80% e contestando la contraria valutazione con cui l' , in sede amministrativa, aveva respinto a sua domanda del CP_1
5.9.2022.
2. Il tribunale ha rigettato la domanda perché ha ritenuto che: a) la ricorrente non abbia “provato la sussistenza del requisito contributivo necessario per accedere
Pag. 1 di 4 alla pensione anticipata di vecchiaia”; b) dall'estratto contributivo che ha prodotto
“emerge una contribuzione inferiore al limite di 1.040 (e anche di 780 alla data del
31.12.1992) contributi settimanali previsti dalla legge (e, precisamente una contribuzione pari ad 856 settimane e, alla data del 31.12.1992, pari a 367 settimane)”.
3. La ricorrente impugna la decisione perché invece sostiene di essere in possesso del “requisito contributivo il cui calcolo andava fatto – essendo una lavoratrice agricola – in base ad una delle cosiddette tre deleghe L. 335/1995”, Pt_2 potendo contare “su 780 settimane complessive – 25 anni di anzianità assicurativa”.
Lamenta, inoltre, il mancato espletamento della consulenza tecnica d'ufficio necessaria per accertare il requisito sanitario di accesso alla pensione che rivendica.
4. Nella resistenza dell' , che ha chiesto il rigetto dell'appello assumendolo CP_1 infondato, il Collegio ha disposto la trattazione cartolare dell'udienza di discussione e, acquisite le note depositate da entrambe le parti, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
5. L'appello è inammissibile.
6. La ricorrente si limita, infatti, a rimarcare di essere in possesso del requisito contributivo pari a “780 settimane” (ossia quindici anni) di contribuzione e, dunque, sostiene di poter fruire del regime derogatorio, contemplato “da una delle cosiddette tre deleghe , rispetto al requisito ordinario di accesso alla prestazione controversa Pt_2 che è invece di 1.040 contributi settimanali (ossia venti anni di contribuzione) ai sensi dell'art. 2, c. 1, del d.lgs. n. 503/1992.
7. Non offre, però, alcuna indicazione specifica – come invece esige l'art. 434
c.p.c. – che consenta di ravvisare, già sul piano delle allegazioni, la correttezza della circostanza che rimarca1. In particolare, non precisa quale sia il numero dei contributi settimanali in suo posso che assume sufficienti ad integrare il requisito contributivo controverso.
Pag. 2 di 4 8. Al rilievo di tale lacuna, che già rende apodittica l'allegazione del possesso del medesimo requisito contributivo, va inoltre aggiunta la constatazione che la ricorrente non censura specificamente la statuizione in base alla quale il tribunale ha, espressamente, ritenuto inapplicabile il regime derogatorio relativo a quel requisito.
9. Si noti: l'affermazione del tribunale secondo cui il requisito contributivo è di
780 contributi settimanali solo per “coloro che alla data del 31.12.1992 avevano maturato 15 anni di assicurazione e contribuzione” non trova, nelle argomentazioni esposte nell'atto di appello, alcuna specifica e argomentata confutazione. La ricorrente si limita, infatti, ad affermare che “il calcolo andava fatto secondo una delle cosiddette tre deleghe Amato L. 335/1995”, senza però offrire alcuna ulteriore indicazione che valga: a) a rendere intellegibile il riferimento;
b) a circoscrivere la fattispecie derogatoria che invoca in quanto “lavoratrice agricola”; c) a giustificare l'applicazione al caso concreto di quella medesima fattispecie.
10. Le stigmatizzate carenze rendono inammissibile l'appello.
11. Poco è dirsi, infine, in merito alla censura del mancato accertamento del requisito sanitario di accesso alla prestazione, poiché l'assenza del concorrente requisito contributivo ne preclude l'utile verifica, non potendo il processo previdenziale essere funzionale al riconoscimento di uno solo dei requisiti costitutivi del diritto azionato.
12. Le spese processuali si compensano tra le parti, perché già in primo grado la ricorrente aveva assolto l'onere autocertificativo imposto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'applicazione della speciale deroga al principio della soccombenza a favore dei non abbienti, con una dichiarazione che non necessita d'essere reiterata in appello (Cass.
n. 13367/2011).
13. Stante l'esito dell'appello ricorrono le condizioni oggettive (e se ne dà atto) per il c.d. raddoppio del contributo unificato dovuto dall'appellante, fatta salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione da parte della cancelleria (cfr. Cass. SU n.
4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 29.10.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 803/23, pubblicata in data 14.10.2023, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello;
Pag. 3 di 4
2. Compensa tra le parti le spese del grado;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 09/12/2025.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
Il Presidente
dott. Emilio Sirianni
Pag. 4 di 4
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 13535/2018: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che 'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice …”.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1021 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Stefano Vitaliano) Parte_1 appellante
E
(avv.ti Silvia Parisi, Maria Teresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli) CP_1 appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Catanzaro. Pensione anticipata di vecchiaia.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con ricorso al tribunale di Catanzaro del 1.4.2023, ha Parte_1 rivendicato il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia ex art. 1, c. 8, d.lvo n. 503/1992, assumendo di essere invalida almeno all'80% e contestando la contraria valutazione con cui l' , in sede amministrativa, aveva respinto a sua domanda del CP_1
5.9.2022.
2. Il tribunale ha rigettato la domanda perché ha ritenuto che: a) la ricorrente non abbia “provato la sussistenza del requisito contributivo necessario per accedere
Pag. 1 di 4 alla pensione anticipata di vecchiaia”; b) dall'estratto contributivo che ha prodotto
“emerge una contribuzione inferiore al limite di 1.040 (e anche di 780 alla data del
31.12.1992) contributi settimanali previsti dalla legge (e, precisamente una contribuzione pari ad 856 settimane e, alla data del 31.12.1992, pari a 367 settimane)”.
3. La ricorrente impugna la decisione perché invece sostiene di essere in possesso del “requisito contributivo il cui calcolo andava fatto – essendo una lavoratrice agricola – in base ad una delle cosiddette tre deleghe L. 335/1995”, Pt_2 potendo contare “su 780 settimane complessive – 25 anni di anzianità assicurativa”.
Lamenta, inoltre, il mancato espletamento della consulenza tecnica d'ufficio necessaria per accertare il requisito sanitario di accesso alla pensione che rivendica.
4. Nella resistenza dell' , che ha chiesto il rigetto dell'appello assumendolo CP_1 infondato, il Collegio ha disposto la trattazione cartolare dell'udienza di discussione e, acquisite le note depositate da entrambe le parti, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
5. L'appello è inammissibile.
6. La ricorrente si limita, infatti, a rimarcare di essere in possesso del requisito contributivo pari a “780 settimane” (ossia quindici anni) di contribuzione e, dunque, sostiene di poter fruire del regime derogatorio, contemplato “da una delle cosiddette tre deleghe , rispetto al requisito ordinario di accesso alla prestazione controversa Pt_2 che è invece di 1.040 contributi settimanali (ossia venti anni di contribuzione) ai sensi dell'art. 2, c. 1, del d.lgs. n. 503/1992.
7. Non offre, però, alcuna indicazione specifica – come invece esige l'art. 434
c.p.c. – che consenta di ravvisare, già sul piano delle allegazioni, la correttezza della circostanza che rimarca1. In particolare, non precisa quale sia il numero dei contributi settimanali in suo posso che assume sufficienti ad integrare il requisito contributivo controverso.
Pag. 2 di 4 8. Al rilievo di tale lacuna, che già rende apodittica l'allegazione del possesso del medesimo requisito contributivo, va inoltre aggiunta la constatazione che la ricorrente non censura specificamente la statuizione in base alla quale il tribunale ha, espressamente, ritenuto inapplicabile il regime derogatorio relativo a quel requisito.
9. Si noti: l'affermazione del tribunale secondo cui il requisito contributivo è di
780 contributi settimanali solo per “coloro che alla data del 31.12.1992 avevano maturato 15 anni di assicurazione e contribuzione” non trova, nelle argomentazioni esposte nell'atto di appello, alcuna specifica e argomentata confutazione. La ricorrente si limita, infatti, ad affermare che “il calcolo andava fatto secondo una delle cosiddette tre deleghe Amato L. 335/1995”, senza però offrire alcuna ulteriore indicazione che valga: a) a rendere intellegibile il riferimento;
b) a circoscrivere la fattispecie derogatoria che invoca in quanto “lavoratrice agricola”; c) a giustificare l'applicazione al caso concreto di quella medesima fattispecie.
10. Le stigmatizzate carenze rendono inammissibile l'appello.
11. Poco è dirsi, infine, in merito alla censura del mancato accertamento del requisito sanitario di accesso alla prestazione, poiché l'assenza del concorrente requisito contributivo ne preclude l'utile verifica, non potendo il processo previdenziale essere funzionale al riconoscimento di uno solo dei requisiti costitutivi del diritto azionato.
12. Le spese processuali si compensano tra le parti, perché già in primo grado la ricorrente aveva assolto l'onere autocertificativo imposto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'applicazione della speciale deroga al principio della soccombenza a favore dei non abbienti, con una dichiarazione che non necessita d'essere reiterata in appello (Cass.
n. 13367/2011).
13. Stante l'esito dell'appello ricorrono le condizioni oggettive (e se ne dà atto) per il c.d. raddoppio del contributo unificato dovuto dall'appellante, fatta salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione da parte della cancelleria (cfr. Cass. SU n.
4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 29.10.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 803/23, pubblicata in data 14.10.2023, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello;
Pag. 3 di 4
2. Compensa tra le parti le spese del grado;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 09/12/2025.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
Il Presidente
dott. Emilio Sirianni
Pag. 4 di 4
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 13535/2018: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che 'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice …”.