Sentenza 21 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza breve 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 24/03/2025, n. 2400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2400 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02400/2025REG.PROV.COLL.
N. 01812/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 1812 del 2025, proposto dal Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Scaparone e Jacopo Gendre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
la signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Barosio, Luigi M. Angeletti e Serena Dentico, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, corso Galileo Ferraris. 120,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 151/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della signora -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025, il Cons. Raffaello Scarpato;
Dato avviso ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. La sig.ra -OMISSIS- ha adito il T.a.r. per il Piemonte per ottenere l’ottemperanza:
- dell’ordinanza del Tribunale di Vercelli, Sezione civile, -OMISSIS-, resa ex art. 702- ter c.p.c., con la quale il Comune di -OMISSIS- è stato condannato al pagamento delle spese processuali in suo favore, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori;
- della sentenza della Corte d’Appello di Torino, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, con la quale il medesimo Comune è stato condannato, in solido con altro soggetto, al pagamento delle spese processuali in suo favore, liquidate in complessivi € 9.679,00, oltre accessori.
2. Entrambe le decisioni, munite di formula esecutiva e notificate all’ente comunale unitamente all’atto di precetto, sono divenute definitive per effetto dell’ordinanza della Corte di Cassazione -OMISSIS-, che, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto dall’ente avverso la citata sentenza della Corte d’Appello di Torino n. -OMISSIS-, lo ha condannato, in solido con altro ricorrente, anche al pagamento delle spese della fase di legittimità, liquidandole nella somma di € 10.000,00 oltre accessori.
3. Con missiva datata 12 novembre 2024, l’Avvocato del Comune ha espresso la volontà dell’ente di adempiere alle decisioni relative ai tre gradi di giudizio, rappresentando tuttavia l’impossibilità di procedere al pagamento in unica soluzione e proponendo un adempimento rateale.
4. Tale proposta è stata rifiutata dal creditore, in ragione della risalenza del credito e delle condizioni economiche personali.
5. Con la sentenza in questa sede impugnata, il T.a.r., superate le eccezioni di inammissibilità formulate dal Comune, ha accolto il ricorso, ordinando l’esecuzione dell’ordinanza del Tribunale di Vercelli e della sentenza della Corte d’Appello di Torino, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate, oltre interessi legali dalla notifica dei predetti titoli, sino al soddisfo, nominando Commissario ad acta il Prefetto di Torino o un funzionario suo delegato e condannando nuovamente l’ente al pagamento delle spese di giudizio.
6. Il Comune di -OMISSIS- ha impugnato la decisione deducendo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza per mancata dimostrazione del passaggio in giudicato dei provvedimenti del giudice ordinario e conseguente violazione dell’art. 112 cod. proc. amm.
6.1. Nel merito, il Comune ha lamentato la violazione degli artt. 112 cod. proc. amm., 2370 e 2375 cod. civ., deducendo che il primo giudice non avrebbe potuto attribuire valore confessorio alla missiva del legale del Comune del 12 novembre 2024, e che, in ogni caso, la stessa sarebbe risultata irrilevante ai fini dell’ammissibilità del ricorso per ottemperanza.
6.2. Sotto distinto profilo, l’Ente ha ribadito le ulteriori censure di inammissibilità del ricorso in ottemperanza già superate dal T.a.r., deducendo che le pronunce del Tribunale di Vercelli e della Corte d’Appello di Torino sarebbero state “ travolte ” dalla citata ordinanza della Corte di Cassazione -OMISSIS-, anche in relazione alla statuizione sulle spese, risultandone la relativa esecuzione priva di titolo.
6.3. Infine, il Comune ha eccepito la violazione dell’art. 159 del d. lgs. n. 267/2000, deducendo di essere tenuto al reperimento dei fondi necessari a dare corso ai pagamenti nei limiti delle somme disponibili, allo stato non sussistenti, chiedendo infine la sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione impugnata.
7. Si è costituita la signora -OMISSIS-.
8. All’udienza in camera di consiglio del 20 marzo 2025, emersi i presupposti per la decisione in forma semplificata, previo avviso, l’appello è stato introitato per la decisione, ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
9. L’appello non è fondato.
10. Il ricorso in ottemperanza proposto dall’odierno appellato dinanzi al T.a.r. per il Piemonte è ammissibile, poiché, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, l’art. 112 c.p.a. richiede soltanto che i provvedimenti del giudice ordinario siano passati in giudicato, circostanza che nel caso di specie è provata dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto dal Comune avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino n. -OMISSIS-.
Il passaggio in giudicato delle pronunce rese nei primi due gradi di giudizio dinanzi al giudice ordinario non è peraltro impedito dal mancato decorso dei termini per la proposizione della revocazione a norma dell’art. 395, co. 1, n. 4), cod. proc. civ. avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione, atteso che, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., la revocazione può essere chiesta entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, e l’appellante non ha dedotto di aver esperito il rimedio revocatorio.
Pur a voler prescindere da tale assorbente considerazione, anche l’eventuale proposizione del ricorso per revocazione avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione sarebbe risultata irrilevante, atteso il contenuto del quinto comma dell’art. 391- bis , in base al quale “ la pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto ” (disposizione non modificata sul punto né dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, né dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, e dalla relativa legge di conversione 25 ottobre 2016, n. 197, come rammentato da Cass. civ., 3 maggio 2019, n. 11737).
Infine, l’ultimo comma della medesima disposizione prevede espressamente che “ in caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non è ammessa la sospensione dell’esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo ”.
11. Venendo alle ulteriori censure è sufficiente rilevare quanto segue.
11.1. La missiva datata 12 novembre 2024 ha un chiaro contenuto confessorio, poiché il difensore dell’Ente ha ammesso l’esistenza del debito e ne ha proposto la rateizzazione su esplicito mandato del Comune. Non si tratta pertanto di un atto difensivo interno al giudizio, ma di un atto stragiudiziale nel quale l’avvocato delegato dal Comune ne esterna la volontà.
Sussistono pertanto tutti i requisiti della confessione stragiudiziale, dovendosi al riguardo richiamare l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, affinché una dichiarazione sia qualificabile come confessione, essa deve constare di un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all’altra parte, e di un elemento oggettivo, che si ha qualora dalla ammissione del fatto obiettivo che forma oggetto della confessione, escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all’interesse del dichiarante e al contempo un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione; è inoltre necessario che la confessione abbia per oggetto un fatto storico dubbio, salva restandola possibilità di invalidarla qualora il confitente dimostri sia la inveridicità della dichiarazione sia che la non rispondenza di questa al vero dipende dall’erronea rappresentazione o percezione del fatto rappresentato (Cassazione civile, sez. III, 29 settembre 2005, n. 19165).
11.2. E’ manifestamente infondata la tesi dell’appellante secondo cui l’ordinanza della Corte di Cassazione -OMISSIS- avrebbe “ travolto ” le pronunce del Tribunale di Vercelli -OMISSIS- e della Corte d’Appello di Torino n. -OMISSIS- anche in relazione alla statuizione sulle spese.
E’ sufficiente leggere la decisione della Corte di legittimità per comprendere che la stessa ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune avverso la sentenza della Corte d’appello, confermandola e rendendola definitiva, anche relativamente alla condanna alle spese di giudizio.
11.3. È parimenti manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dell’art. 159 del d. lgs. n. 267/2000, non potendo la dedotta indisponibilità delle somme a bilancio costituire un’esimente per non onorare i debiti dell’Amministrazione accertati mediante sentenza (v. CEDU GC 29 marzo 2006, Cocchiarella, punto 90; CEDU Sez. II 21 dicembre 2010, Gaglione, punto 35). L’Amministrazione è quindi tenuta, direttamente o su impulso del commissario ad acta , a operare le necessarie variazioni di bilancio per reperire fondi sufficienti al pagamento delle somme dovute (v. CEDU, Cocchiarella, cit., punto 101; CEDU, Gaglione, cit., punto 59), anche modificando le priorità di spesa precedentemente stabilite.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio e le liquida nella somma complessiva di € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.