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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. X, sentenza 15/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 10, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MARCHESINI MAURIZIO, Presidente e Relatore
COCCHI FEDERICO, Giudice
FIORE FRANCESCO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1771/2022 depositato il 21/12/2022
proposto da
Ricorrente 1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
Difensore 2-CF_Difensore_2
Difensore 3 - CF Difensore 3
Rappresentato da Difensore 2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 321/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BOLOGNA sez. 4 e pubblicata il 27/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2018001OR0000066210001 REGISTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti hanno concluso come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, depositato in data 27-07-2020,
Ricorrente 1 S.p.A. in persona del legale rappresentante, ha impugnato l'Avviso di Liquidazione per
Imposta di Registro N°2018/001/SC/OR000006621/0/001, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Bologna
e notificato in data 29-11-2019, chiedendone l'annullamento per i motivi indicati in ricorso.
Con il suddetto Avviso di Liquidazione, l'Agenzia delle Entrate di Bologna aveva chiesto il pagamento dell'Imposta di Registro ed accessori, liquidati a seguito della Ordinanza del Tribunale di Bologna N°
6621/2018.
Con tale Ordinanza il Tribunale di Bologna aveva accolto la domanda proposta da
Ricorrente 1 S.p.A. nei confronti della società Società _2 snc ed aveva condannato il signor
Nominativo 2 quale socio illimitatamente responsabile al pagamento a favore di Ricorrente_1 spa, della somma di Euro 422.342,16.
Tale somma era dovuta a seguito di premi assicurativi incassati dall'Agenzia gestita dalla Società_2 snc e non rimessi alla Compagnia Assicurativa.
L'Agenzia delle Entrate di Bologna aveva ritenuto che la somma in questione, dovesse assoggettata alla tassazione nella misura proporzionale del 3%, anziché in quella fissa, come operato da
Ricorrente_1 S.p.A. in sede di registrazione della sentenza.
Nel ricorso introduttivo del giudizio Tributario, la compagnia assicurativa ha allegato che l'importo liquidato nella sentenza del Tribunale di Bologna, era costituito da premi assicurativi e come tali soggetti all'imposta IVA, ma esenti ex art. 10 DPR N°633/72, con la conseguenza che la somma in questione doveva essere assoggettata all'imposta fissa e non a quella proporzionale del 3%.
L'Agenzia delle Entrate di Bologna, costituendosi nel Giudizio Tributario, ha eccepito l'irrilevanza del rapporto assicurativo sottostante alle ragioni di debito credito tra Ricorrente_1 spa e la Società_2 snc, posto che ciò che rilevava al fine di determinare l'imposta applicabile, era solo l'intrinseca natura del provvedimento di condanna al pagamento di somme, che secondo il dettato dell'art. 8 comma
1 lettera b della Tariffa allegata al TUIR, comportava l'applicazione della dell'aliquota proporzionale.
Ha quindi chiesto la reiezione del ricorso proposto da Ricorrente_1 spa.
Con sentenza N°321/2022 del 06-04-2022 depositata in data 27-04-2022, la Commissione Tributaria
Provinciale di Bologna ha respinto il ricorso ed ha confermato l'Avviso di Liquidazione impugnato, compensando le spese del giudizio.
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Emilia Romagna depositato in data
21-12-2022, Ricorrente_1 spa ha appellato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna N°321/2022 del 06-04-2022 depositata in data 27-04-2022 e ne ha chiesto la riforma per i motivi indicati in atto di appello.
Il tutto con vittoria di spese dell'intero giudizio. Ha dedotto quali motivi di appello le ragioni già indicate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
In particolare ha ribadito che dal tenore degli atti introduttivi del giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna e dal contenuto dell'Ordinanza del Tribunale di Bologna N°6621/2018, emergeva con chiarezza che l'importo liquidato nella Ordinanza in oggetto, si riferiva a somme costituite da premi incassati dall'Agente
e non riversati alla Compagnia, con conseguente applicabilità dell'art. 40 del Dpr N°131/1986 e dell'art. 8 comma 1° lettera b della Tariffa allegata al TUIR.
Sul punto ha precisato che, come emergeva dalla Ordinanza del Tribunale di Bologna N°6621/2018, le somme dovute dal signor Nominativo_2, si riferivano al conto corrente separato che l'Agente utilizzava, con la conseguenza che non potevano esservi dubbi che si trattasse di somme depositate sul conto corrente separato previsto dall'art. 117 comma primo del Codice delle Assicurazioni Private, ossia di premi assicurativi incassati e non riversati.
Ciò premesso in fatto, ha ribadito l'illegittimità della pretesa erariale infasata nell'Avviso di Liquidazione impugnato, anche in forza dell'art. 7 della Tabella allegata al DPR N°131/1986, poiché le somme oggetto della condanna dell'agente, erano costituite da premi assicurativi già assoggettati ad imposta sulle assicurazioni.
Ha chiesto pertanto la riforma della sentenza appellata, con vittoria di spese dell'intero giudizio.
Si è costituita nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate di Bologna, chiedendo la reiezione dell'appello proposto da Ricorrente_1 spa, per le ragioni indicate nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello.
Ha ribadito a sua volta le ragioni in fatto e diritto già svolte nel ricorso introduttivo del giudizio in primo grado.
In particolare ha ribadito l'irrilevanza del rapporto assicurativo sottostante alle ragioni di debito credito tra
Ricorrente_1 spa e la Società_2 snc, posto che ciò che rilevava al fine di determinare l'imposta applicabile, era solo l'intrinseca natura del provvedimento di condanna al pagamento di somme, che secondo il dettato dell'art. 8 comma 1 lettera b della Tariffa allegata al TUIR, comportava l'applicazione della dell'aliquota proporzionale.
Ha quindi chiesto la reiezione dell'appello proposto da Ricorrente_1 spa, con vittoria di spese di giudizio.
Il processo si è svolto all'udienza del 11-12-2025.
Sono stati acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado dell'Emilia Romagna, che l'appello proposto da
Ricorrente 1 spa è fondato sotto doversi profili, e deve essere accolto.
In primo luogo, dal tenore degli atti introduttivi del giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna e dal contenuto della Ordinanza del Tribunale di Bologna N°6621/2018, è emerso con chiarezza che l'importo liquidato nell'Ordinanza in oggetto, si riferiva a somme costituite da premi incassati dall'Agente e non riversati alla Compagnia, con conseguente applicabilità dell'art. 40 del Dpr N°131/1986 e dell'art. 8 comma 1° lettera b della Tariffa allegata al TUIR.
Tale norma espressamente ricomprende tra le operazioni soggette ad IVA anche quelle di cui all'art. 21 c.
6 del DPR N°633/72, tra le quali si annoverano anche le operazioni esenti ex art. 10 del medesimo DPR, tra cui le operazioni di assicurazioni.
Per il principio di alternatività tra l'imposta di registro e IVA, non si applica il Registro se l'operazione rientra nell'ambito di applicazione dell'IVA, come nel caso di specie.
In secondo luogo, la pretesa erariale infasata nell'Avviso di Liquidazione impugnato, è illegittima anche in forza dell'art. 7 della Tabella allegata al DPR N°131/1986, poiché le somme oggetto della condanna dell'agente, erano costituite da premi assicurativi già assoggettati ad imposta sulle assicurazioni.
Sul punto è incontestato che le somme dovute dal signor Nominativo_2, si riferivano al conto corrente separato che l'Agente utilizzava, con la conseguenza che non potevano esservi dubbi che si trattava di somme depositate sul conto corrente separato previsto dall'art. 117 comma primo del Codice delle Assicurazioni Private, ed erano costituite da premi assicurativi incassati e non riversati.
Pertanto deve essere accolto l'appello proposto da Ricorrente_1 spa, contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna N°321/2022 del 06-04-2022 depositata in data 27-04-2022
e deve essere annullato l'Avviso di Liquidazione per Imposta di Registro N°2018/001/SC/
OR000006621/0/001, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Bologna e notificato in data 29-11-2019.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro
2.500,00 per compensi professionali quanto al primo grado di giudizio ed in Euro 2.500,00 allo stesso titolo per il giudizio di appello.
Spese generali Iva e cpa seguono come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Emilia Romagna, in riforma della sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Bologna N°321/2022 del 06-04-2022 depositata in data
27-04-2022, annulla l'Avviso di Liquidazione per Imposta di Registro N°2018/001/SC/
OR000006621/0/001, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Bologna e notificato in data 29-11-2019.
Condanna l'Agenzia delle Entrate di Bologna alla rifusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio, a favore di Ricorrente_1 spa, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi professionali quanto al primo grado di giudizio ed in Euro 2.500,00 allo stesso titolo per il giudizio di appello.
Spese generali Iva e cpa seguono come per legge.
Bologna 11-12-2025
Il Presidente Relatore
Dott. Maurizio Marchesini
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 10, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MARCHESINI MAURIZIO, Presidente e Relatore
COCCHI FEDERICO, Giudice
FIORE FRANCESCO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1771/2022 depositato il 21/12/2022
proposto da
Ricorrente 1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
Difensore 2-CF_Difensore_2
Difensore 3 - CF Difensore 3
Rappresentato da Difensore 2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 321/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BOLOGNA sez. 4 e pubblicata il 27/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2018001OR0000066210001 REGISTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti hanno concluso come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, depositato in data 27-07-2020,
Ricorrente 1 S.p.A. in persona del legale rappresentante, ha impugnato l'Avviso di Liquidazione per
Imposta di Registro N°2018/001/SC/OR000006621/0/001, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Bologna
e notificato in data 29-11-2019, chiedendone l'annullamento per i motivi indicati in ricorso.
Con il suddetto Avviso di Liquidazione, l'Agenzia delle Entrate di Bologna aveva chiesto il pagamento dell'Imposta di Registro ed accessori, liquidati a seguito della Ordinanza del Tribunale di Bologna N°
6621/2018.
Con tale Ordinanza il Tribunale di Bologna aveva accolto la domanda proposta da
Ricorrente 1 S.p.A. nei confronti della società Società _2 snc ed aveva condannato il signor
Nominativo 2 quale socio illimitatamente responsabile al pagamento a favore di Ricorrente_1 spa, della somma di Euro 422.342,16.
Tale somma era dovuta a seguito di premi assicurativi incassati dall'Agenzia gestita dalla Società_2 snc e non rimessi alla Compagnia Assicurativa.
L'Agenzia delle Entrate di Bologna aveva ritenuto che la somma in questione, dovesse assoggettata alla tassazione nella misura proporzionale del 3%, anziché in quella fissa, come operato da
Ricorrente_1 S.p.A. in sede di registrazione della sentenza.
Nel ricorso introduttivo del giudizio Tributario, la compagnia assicurativa ha allegato che l'importo liquidato nella sentenza del Tribunale di Bologna, era costituito da premi assicurativi e come tali soggetti all'imposta IVA, ma esenti ex art. 10 DPR N°633/72, con la conseguenza che la somma in questione doveva essere assoggettata all'imposta fissa e non a quella proporzionale del 3%.
L'Agenzia delle Entrate di Bologna, costituendosi nel Giudizio Tributario, ha eccepito l'irrilevanza del rapporto assicurativo sottostante alle ragioni di debito credito tra Ricorrente_1 spa e la Società_2 snc, posto che ciò che rilevava al fine di determinare l'imposta applicabile, era solo l'intrinseca natura del provvedimento di condanna al pagamento di somme, che secondo il dettato dell'art. 8 comma
1 lettera b della Tariffa allegata al TUIR, comportava l'applicazione della dell'aliquota proporzionale.
Ha quindi chiesto la reiezione del ricorso proposto da Ricorrente_1 spa.
Con sentenza N°321/2022 del 06-04-2022 depositata in data 27-04-2022, la Commissione Tributaria
Provinciale di Bologna ha respinto il ricorso ed ha confermato l'Avviso di Liquidazione impugnato, compensando le spese del giudizio.
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Emilia Romagna depositato in data
21-12-2022, Ricorrente_1 spa ha appellato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna N°321/2022 del 06-04-2022 depositata in data 27-04-2022 e ne ha chiesto la riforma per i motivi indicati in atto di appello.
Il tutto con vittoria di spese dell'intero giudizio. Ha dedotto quali motivi di appello le ragioni già indicate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
In particolare ha ribadito che dal tenore degli atti introduttivi del giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna e dal contenuto dell'Ordinanza del Tribunale di Bologna N°6621/2018, emergeva con chiarezza che l'importo liquidato nella Ordinanza in oggetto, si riferiva a somme costituite da premi incassati dall'Agente
e non riversati alla Compagnia, con conseguente applicabilità dell'art. 40 del Dpr N°131/1986 e dell'art. 8 comma 1° lettera b della Tariffa allegata al TUIR.
Sul punto ha precisato che, come emergeva dalla Ordinanza del Tribunale di Bologna N°6621/2018, le somme dovute dal signor Nominativo_2, si riferivano al conto corrente separato che l'Agente utilizzava, con la conseguenza che non potevano esservi dubbi che si trattasse di somme depositate sul conto corrente separato previsto dall'art. 117 comma primo del Codice delle Assicurazioni Private, ossia di premi assicurativi incassati e non riversati.
Ciò premesso in fatto, ha ribadito l'illegittimità della pretesa erariale infasata nell'Avviso di Liquidazione impugnato, anche in forza dell'art. 7 della Tabella allegata al DPR N°131/1986, poiché le somme oggetto della condanna dell'agente, erano costituite da premi assicurativi già assoggettati ad imposta sulle assicurazioni.
Ha chiesto pertanto la riforma della sentenza appellata, con vittoria di spese dell'intero giudizio.
Si è costituita nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate di Bologna, chiedendo la reiezione dell'appello proposto da Ricorrente_1 spa, per le ragioni indicate nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello.
Ha ribadito a sua volta le ragioni in fatto e diritto già svolte nel ricorso introduttivo del giudizio in primo grado.
In particolare ha ribadito l'irrilevanza del rapporto assicurativo sottostante alle ragioni di debito credito tra
Ricorrente_1 spa e la Società_2 snc, posto che ciò che rilevava al fine di determinare l'imposta applicabile, era solo l'intrinseca natura del provvedimento di condanna al pagamento di somme, che secondo il dettato dell'art. 8 comma 1 lettera b della Tariffa allegata al TUIR, comportava l'applicazione della dell'aliquota proporzionale.
Ha quindi chiesto la reiezione dell'appello proposto da Ricorrente_1 spa, con vittoria di spese di giudizio.
Il processo si è svolto all'udienza del 11-12-2025.
Sono stati acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado dell'Emilia Romagna, che l'appello proposto da
Ricorrente 1 spa è fondato sotto doversi profili, e deve essere accolto.
In primo luogo, dal tenore degli atti introduttivi del giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna e dal contenuto della Ordinanza del Tribunale di Bologna N°6621/2018, è emerso con chiarezza che l'importo liquidato nell'Ordinanza in oggetto, si riferiva a somme costituite da premi incassati dall'Agente e non riversati alla Compagnia, con conseguente applicabilità dell'art. 40 del Dpr N°131/1986 e dell'art. 8 comma 1° lettera b della Tariffa allegata al TUIR.
Tale norma espressamente ricomprende tra le operazioni soggette ad IVA anche quelle di cui all'art. 21 c.
6 del DPR N°633/72, tra le quali si annoverano anche le operazioni esenti ex art. 10 del medesimo DPR, tra cui le operazioni di assicurazioni.
Per il principio di alternatività tra l'imposta di registro e IVA, non si applica il Registro se l'operazione rientra nell'ambito di applicazione dell'IVA, come nel caso di specie.
In secondo luogo, la pretesa erariale infasata nell'Avviso di Liquidazione impugnato, è illegittima anche in forza dell'art. 7 della Tabella allegata al DPR N°131/1986, poiché le somme oggetto della condanna dell'agente, erano costituite da premi assicurativi già assoggettati ad imposta sulle assicurazioni.
Sul punto è incontestato che le somme dovute dal signor Nominativo_2, si riferivano al conto corrente separato che l'Agente utilizzava, con la conseguenza che non potevano esservi dubbi che si trattava di somme depositate sul conto corrente separato previsto dall'art. 117 comma primo del Codice delle Assicurazioni Private, ed erano costituite da premi assicurativi incassati e non riversati.
Pertanto deve essere accolto l'appello proposto da Ricorrente_1 spa, contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna N°321/2022 del 06-04-2022 depositata in data 27-04-2022
e deve essere annullato l'Avviso di Liquidazione per Imposta di Registro N°2018/001/SC/
OR000006621/0/001, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Bologna e notificato in data 29-11-2019.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro
2.500,00 per compensi professionali quanto al primo grado di giudizio ed in Euro 2.500,00 allo stesso titolo per il giudizio di appello.
Spese generali Iva e cpa seguono come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Emilia Romagna, in riforma della sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Bologna N°321/2022 del 06-04-2022 depositata in data
27-04-2022, annulla l'Avviso di Liquidazione per Imposta di Registro N°2018/001/SC/
OR000006621/0/001, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Bologna e notificato in data 29-11-2019.
Condanna l'Agenzia delle Entrate di Bologna alla rifusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio, a favore di Ricorrente_1 spa, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi professionali quanto al primo grado di giudizio ed in Euro 2.500,00 allo stesso titolo per il giudizio di appello.
Spese generali Iva e cpa seguono come per legge.
Bologna 11-12-2025
Il Presidente Relatore
Dott. Maurizio Marchesini