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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/07/2025, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16302/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dott. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dott.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marta TRICARICO, presso il cui studio in Bologna, Via Savanella n. 5, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (c.f. ), nato a Controparte_1 C.F._2
Lecce il 4/6/1971 e residente a [...], attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Bologna;
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da comparsa conclusionale depositata il 25 giugno 2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Signor Parte_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla Controparte_1 annotazione della sentenza;
b) disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre con facoltà della stessa di assumere le decisioni mediche/scolastiche per le figlie minori oltre ad essere autorizzata a richiedere il rinnovo dei documenti di identità anche validi ai fini dell'espatrio, determinando i pagina 1 di 8 tempi e le modalità del diritto /dovere di visita del padre quando uscirà dal carcere se non disturbanti per le minori in accordo con le stesse e la madre;
c) confermare l'assegnazione della casa coniugale alla Signora che l'abiterà con le figlie;
Pt_1
d) stabilire a carico del Sig. n assegno di mantenimento in favore di ciascuna figlia CP_1 minore pari ad euro 150,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
di) nulla fra i coniugi;
Vinte le spese di giudizio”.
Il P.M. ha concluso: “Visto nulla si oppone”
***** MOTIVI DELLA DECISIONE 1. e hanno contratto matrimonio in Castel Parte_1 Controparte_1
San Pietro Terme il 22 maggio 2010. Dall'unione sono nate il 28 aprile 2009, e il 14 gennaio 2013. Per_1 Per_2
Le parti si sono separate consensualmente alle condizioni stabilite nell'udienza celebrata l'11 febbraio 2015 davanti al Presidente del Tribunale di Bologna (omologate con decreto del 5 marzo 2015). In tale sede è stato disposto che:
- le figlie fossero affidate ai genitori in forma condivisa;
- fossero collocate presso la madre, con conseguente assegnazione alla stessa della casa familiare sita nella via Sillaro n. 22 a Monterenzio;
- il padre avesse un ampio diritto di visita;
- il signor dovesse versare la somma mensile di 300,00 euro per il CP_1 mantenimento ordinario delle minori, oltre a farsi carico del 50% delle spese straordinarie;
- il marito versasse alla moglie un assegno di mantenimento di 100,00 euro.
2. Con ricorso depositato il 12 novembre 2024 la signora a lamentato che Pt_1 il signor che era stato arrestato per rapina nel 2015, anche dopo essere CP_1 stato rimesso in libertà non aveva mai contribuito al suo mantenimento e a quello delle figlie ed era stato un genitore assente per la prole. Ha aggiunto che attualmente il resistente è nuovamente detenuto. Pertanto, la ricorrente ha chiesto che:
- sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto con Controparte_1
- le minori le siano affidate in via esclusiva e rafforzata;
- siano determinati i tempi e i modi delle visite paterne;
- le venga confermata l'assegnazione della casa coniugale;
- sia posto a carico del resistente l'obbligo di versare un contributo mensile di 150,00 euro per il mantenimento ordinario di ciascuna figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate. Il signor pur se regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_1
pagina 2 di 8 Nell'udienza del 4 marzo 2025 il convenuto non si è presentato ed è stato dichiarato contumace. È invece comparsa la ricorrente, la quale ha dichiarato che:
- vive con e in un appartamento in Via Sillaro n. 22 a Monterenzio, di Per_1 Per_2 sua proprietà esclusiva;
- la figlia frequenta il secondo anno dell'I.T.C. “Ghini” di Imola, mentre Per_1 fa la seconda media: entrambe sono ben inserite nel contesto scolastico e Per_2 ottengono buoni risultati;
- è insegnante di sostegno a tempo determinato;
da 15 o 16 anni ha ricevuto incarichi annuali, guadagnando 1.700,00 euro mensili durante l'anno scolastico e ricevendo in estate la Naspi ammontante a circa 900,00 o 1.000,00 euro;
nell'anno in corso, tuttavia, ha guadagnato intorno ai 1.300,00 o 1.400,00 euro al mese in quanto non ha fatto orario pieno;
- percepisce l'intero assegno unico, pari a 470,00 euro al mese;
- non ha altri immobili di proprietà;
- due anni fa ha ereditato 145.000,00 euro dalla sorella;
ha risparmi per circa 30.000,00 euro ed è intestataria di un conto corrente postale su cui attualmente sono depositati circa 10.000,00 euro;
- il padre non vede le figlie da giugno 2024, quando è stato arrestato;
precedentemente le incontrava in media ogni 15 giorni presso la casa della ricorrente e non ha mai pernottato con loro;
- non le risulta che il signor ia proprietario di immobili;
CP_1
- il marito ha lavorato nel 2013 presso “Decathlon”, fino a quando, a seguito dell'arresto del 2015, non è stato licenziato: dopo essere tornato in libertà è stato impiegato prima come giardiniere e poi come magazziniere con contratto a tempo indeterminato, probabilmente cessato a seguito del licenziamento determinato dall'ultimo arresto per rapina. Con ordinanza del 5 marzo 2025 la Giudice delegata:
- ha affidato e in forma esclusiva e rafforzata alla ricorrente;
Per_1 Per_2
- ha collocato le minori presso la madre, alla quale, per l'effetto, ha assegnato la casa coniugale sita in Monterenzio (BO), via Sillaro n. 22;
- ha disposto che, qualora dopo la scarcerazione, il padre manifesti la volontà di incontrare le figlie, i servizi sociali organizzino le visite -previa valutazione delle capacità genitoriali del signor della serietà delle sue intenzioni, oltre che CP_1 dei desideri delle minori e della rispondenza degli incontri agli interessi di queste ultime- inizialmente in forma protetta e una volta al mese, con la facoltà di modificare le modalità, la frequenza e la durata dei colloqui a seconda del loro esito, o anche di sospenderli se disturbanti per e Per_1 Per_2
- ha previsto che il sig. ersi alla sig.ra entro il giorno 5 di CP_1 Pt_1 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle minori, la somma complessiva di 300,00 euro mensili (150,00 per ciascuna);;
pagina 3 di 8 - ha disposto che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate. Nell'udienza del 22 maggio 2025 sono state sentite le minori. Nell'udienza del 15 luglio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Il P.M. è intervenuto.
4. Tanto premesso in fatto, si può passare alla disamina delle questioni sottoposte all'esame del Collegio. 4A. La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dalle dichiarazioni della parte costituita e dalla contumacia del resistente. 4B. In relazione all'affidamento e al collocamento delle minori si deve premettere che sono state sentite e le quali hanno entrambe affermato di non vedere il Per_1 Per_2 padre da fine 2023 o inizio 2024 e che prima dell'ultimo arresto quest'ultimo le andava a trovare una volta ogni due settimane, di solito il sabato o la domenica, fermandosi per qualche ora. Le minori, inoltre, hanno dichiarato che capitava che il sig. e CP_1 portasse fuori a cena, a volte anche con la sig.ra che non hanno mai dormito Pt_1 con lui. In merito ai rapporti con il padre ha affermato: “Gli voglio bene, ma non sento Per_2 la sua mancanza perché non lo vedevo tanto. Con noi figlie era molto affettuoso e si comportava bene. L'aspetto più bello di PA è che era, appunto, molto affettuoso e quello più brutto è che a volte era un po' infantile. A volte ci scrive delle lettere, a cui noi rispondiamo. Quando uscirà di prigione avrei piacere di rivederlo”. dal Per_1 canto suo, ha dichiarato: “A volte penso a lui, ma dato che lo vedevo poco non sento molto la sua mancanza. Quando sarà liberato vorrei incontrarlo liberamente”. Ciò premesso, si evidenzia che, sebbene il modello che meglio garantisce al minore il diritto alla cosiddetta “bigenitorialità” sia quello dell'affido condiviso, che pertanto costituisce, ai sensi dell'art. 337 ter, secondo comma, c.c., la regola generale, nel caso in cui sussistano condizioni oggettive da cui emerga che tale assetto risulterebbe pregiudizievole per la prole, il Giudice può e deve derogare alla predetta regola, adottando un modello di affidamento differente, quale, in particolare, quello esclusivo. Orbene, nel caso di specie il padre si è dimostrato inadeguato a comprendere le responsabilità e l'impegno costante che il ruolo di genitore comporta. Egli, infatti, sulla base di quanto emerso in sede istruttoria, era assente dalla vita delle figlie anche prima del recente ingresso in carcere, non provvedendo in alcun modo alla loro educazione e al loro mantenimento nonché al soddisfacimento dei loro bisogni affettivi. Tale assenza perdura ancora a oggi, considerato che le minori hanno dichiarato pagina 4 di 8 di non vedere il padre da più di un anno, cioè da quando il sig. ha fatto CP_1 ingresso in carcere. Del resto, il sostanziale disinteresse ostentato dal resistente trova conferma nel contegno processuale tenuto dal medesimo: egli, infatti, non si è costituito in giudizio, restando contumace, nonostante la domanda, avanzata dalla ricorrente, di affido esclusivo della prole. Ora, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente dal processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche gli interessi delle proprie figlie è indice di una disaffezione e indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nella valutazione dell'idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e attenzione, verso la prole. Dal canto suo, la signora si è dimostrata idonea a svolgere le funzioni Pt_1 genitoriali con impegno, dedizione e responsabilità, accudendo e e Per_1 Per_2 facendosi carico dei loro bisogni psicologici e affettivi. Conseguentemente deve ritenersi che il modello che meglio corrisponde all'interesse delle minori sia quello dell'affido esclusivo e rafforzato alla madre, con la facoltà di adottare da sola tutte le decisioni in materia di salute, istruzione e di provvedere autonomamente allo svolgimento delle pratiche burocratiche (ivi compresi la richiesta e il rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio). Le minori debbono essere collocate presso la signora atteso che allo stato Pt_1 in tale sistemazione, in essere da anni, non paiono sussistere elementi di pregiudizio per le stesse. Data la contumacia del padre e il suo attuale stato di detenzione carceraria, non vi è la possibilità di calendarizzare le visite dello stesso alla prole. Tuttavia, qualora il sig. dopo la sua liberazione, manifesti la volontà di incontrare le figlie, che CP_1 hanno espresso il desiderio di vedere il padre, una volta uscito dal carcere i servizi sociali provvederanno a organizzare gli incontri, previa verifica dell'adeguatezza del resistente e dell'assenza di pregiudizi per e Per_1 Per_2
4C. Per ciò che concerne il contributo da porre a carico del padre per il mantenimento ordinario e straordinario della prole, va osservato che la signora Pt_1
- vive con le minori nella ex casa coniugale, di sua esclusiva proprietà;
- è insegnante di sostegno e, pur non essendo di ruolo, da 15 o 16 anni ha incarichi annuali e in estate percepisce la Naspi;
- per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 ha denunciato redditi netti annuali pari rispettivamente a 15.768,00 euro (1.314,00 mensili), a 16.695,00 euro (1.391,00 mensili) e a 18.628,00 euro (1.552,00 mensili);
- ha dichiarato che attualmente non ha un orario pieno e guadagna circa 1.300,00 o 1.400,00 euro al mese, mentre durante la disoccupazione estiva percepisce un emolumento inferiore (lo scorso anno ha percepito tra i 900,00 e i 1.000,00 euro mensili); pagina 5 di 8 - gode dell'intero assegno unico, pari a 470,00 euro al mese;
- ha risparmi per circa 30.000,00 euro e due anni fa ha ereditato la somma di 145.000,00 dalla sorella;
- sul suo conto corrente sono depositati circa 10.000,00 euro. Per ciò che attiene alla situazione patrimoniale del signor questa CP_1
Giudice ha ordinato la produzione della CU 2025 dello stesso, dalla quale è emersa la mancata produzione di reddito nell'anno 2024. Tale circostanza, peraltro, non fa venir meno l'obbligo gravante sul padre, sancito dall'art. 30 della Costituzione e da varie norme del codice civile, di provvedere al mantenimento delle figlie sulla base dei criteri previsti dall'art. 316 bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Invero il sig. giovane e, da quanto emerge CP_1 dall'istruttoria espletata, in buono stato di salute, può attivarsi per svolgere attività lavorativa all'interno dell'istituzione carceraria e, appena uscito, provvedere alla ricerca di una occupazione. Alla luce delle sopra esposte argomentazioni si deve stimare equo e congruo prevedere a carico del signor un contributo di 300,00 euro complessivi CP_1
(150,00 per ciascuna) per il mantenimento ordinario delle figlie. Le spese straordinarie affrontate nell'interesse della prole debbono essere suddivise tra le parti nella misura del 50% ciascuna.
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. I compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 co.6 D.M. cit. e quantificando il dovuto nel valore minimo per la prima, la terza e la quarta fase e nella metà del valore medio per la terza, tenuto conto della modesta complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] Parte_1 il 15 giugno 1974, e nato a [...] il [...], matrimonio Controparte_1 celebrato a Castel San Pietro Terme (BO) il 22 maggio 2010 e iscritto nel Registro degli atti di stato civile del suddetto comune al n. 7, parte 2, serie C, anno 2010;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castel San Pietro Terme (BO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) affida e in forma esclusiva e rafforzata alla madre, la quale potrà Per_1 Per_2 assumere autonomamente le decisioni di principale interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime, nonché potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio); pagina 6 di 8 4) colloca le minori presso la madre, alla quale per l'effetto assegna la casa coniugale sita in Monterenzio (BO), via Sillaro n. 22;
5) dispone che, qualora dopo la sua scarcerazione il padre manifesti la volontà di incontrare le figlie, i servizi sociali organizzino le visite -previa valutazione delle capacità genitoriali del signor della serietà delle sue intenzioni, oltre che CP_1 dei desideri delle minori e della rispondenza degli incontri agli interessi di queste ultime- inizialmente in forma protetta e una volta al mese, con la facoltà di modificare le modalità, la frequenza e la durata dei colloqui a seconda del loro esito, o anche di sospenderli se disturbanti per e Per_1 Per_2
6) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, pone a carico del signor 'obbligo di versare alla signora ntro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1 Pt_1 titolo di contributo al mantenimento ordinario delle minori, la somma complessiva di 300,00 euro mensili (150,00 per ciascuna); tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie alla soddisfacimento delle esigenze primarie di vita delle figlie (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 7) con decorrenza dalla domanda, dispone che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle minori: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. pagina 7 di 8 Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore.
9) condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 processuali, che liquida in complessivi euro 3.809,00, oltre al rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15 % e a i.v.a. e C.P.A. come per legge. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 18 luglio 2025. La Giudice dott.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dott. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dott.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marta TRICARICO, presso il cui studio in Bologna, Via Savanella n. 5, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (c.f. ), nato a Controparte_1 C.F._2
Lecce il 4/6/1971 e residente a [...], attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Bologna;
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da comparsa conclusionale depositata il 25 giugno 2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Signor Parte_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla Controparte_1 annotazione della sentenza;
b) disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre con facoltà della stessa di assumere le decisioni mediche/scolastiche per le figlie minori oltre ad essere autorizzata a richiedere il rinnovo dei documenti di identità anche validi ai fini dell'espatrio, determinando i pagina 1 di 8 tempi e le modalità del diritto /dovere di visita del padre quando uscirà dal carcere se non disturbanti per le minori in accordo con le stesse e la madre;
c) confermare l'assegnazione della casa coniugale alla Signora che l'abiterà con le figlie;
Pt_1
d) stabilire a carico del Sig. n assegno di mantenimento in favore di ciascuna figlia CP_1 minore pari ad euro 150,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
di) nulla fra i coniugi;
Vinte le spese di giudizio”.
Il P.M. ha concluso: “Visto nulla si oppone”
***** MOTIVI DELLA DECISIONE 1. e hanno contratto matrimonio in Castel Parte_1 Controparte_1
San Pietro Terme il 22 maggio 2010. Dall'unione sono nate il 28 aprile 2009, e il 14 gennaio 2013. Per_1 Per_2
Le parti si sono separate consensualmente alle condizioni stabilite nell'udienza celebrata l'11 febbraio 2015 davanti al Presidente del Tribunale di Bologna (omologate con decreto del 5 marzo 2015). In tale sede è stato disposto che:
- le figlie fossero affidate ai genitori in forma condivisa;
- fossero collocate presso la madre, con conseguente assegnazione alla stessa della casa familiare sita nella via Sillaro n. 22 a Monterenzio;
- il padre avesse un ampio diritto di visita;
- il signor dovesse versare la somma mensile di 300,00 euro per il CP_1 mantenimento ordinario delle minori, oltre a farsi carico del 50% delle spese straordinarie;
- il marito versasse alla moglie un assegno di mantenimento di 100,00 euro.
2. Con ricorso depositato il 12 novembre 2024 la signora a lamentato che Pt_1 il signor che era stato arrestato per rapina nel 2015, anche dopo essere CP_1 stato rimesso in libertà non aveva mai contribuito al suo mantenimento e a quello delle figlie ed era stato un genitore assente per la prole. Ha aggiunto che attualmente il resistente è nuovamente detenuto. Pertanto, la ricorrente ha chiesto che:
- sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto con Controparte_1
- le minori le siano affidate in via esclusiva e rafforzata;
- siano determinati i tempi e i modi delle visite paterne;
- le venga confermata l'assegnazione della casa coniugale;
- sia posto a carico del resistente l'obbligo di versare un contributo mensile di 150,00 euro per il mantenimento ordinario di ciascuna figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate. Il signor pur se regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_1
pagina 2 di 8 Nell'udienza del 4 marzo 2025 il convenuto non si è presentato ed è stato dichiarato contumace. È invece comparsa la ricorrente, la quale ha dichiarato che:
- vive con e in un appartamento in Via Sillaro n. 22 a Monterenzio, di Per_1 Per_2 sua proprietà esclusiva;
- la figlia frequenta il secondo anno dell'I.T.C. “Ghini” di Imola, mentre Per_1 fa la seconda media: entrambe sono ben inserite nel contesto scolastico e Per_2 ottengono buoni risultati;
- è insegnante di sostegno a tempo determinato;
da 15 o 16 anni ha ricevuto incarichi annuali, guadagnando 1.700,00 euro mensili durante l'anno scolastico e ricevendo in estate la Naspi ammontante a circa 900,00 o 1.000,00 euro;
nell'anno in corso, tuttavia, ha guadagnato intorno ai 1.300,00 o 1.400,00 euro al mese in quanto non ha fatto orario pieno;
- percepisce l'intero assegno unico, pari a 470,00 euro al mese;
- non ha altri immobili di proprietà;
- due anni fa ha ereditato 145.000,00 euro dalla sorella;
ha risparmi per circa 30.000,00 euro ed è intestataria di un conto corrente postale su cui attualmente sono depositati circa 10.000,00 euro;
- il padre non vede le figlie da giugno 2024, quando è stato arrestato;
precedentemente le incontrava in media ogni 15 giorni presso la casa della ricorrente e non ha mai pernottato con loro;
- non le risulta che il signor ia proprietario di immobili;
CP_1
- il marito ha lavorato nel 2013 presso “Decathlon”, fino a quando, a seguito dell'arresto del 2015, non è stato licenziato: dopo essere tornato in libertà è stato impiegato prima come giardiniere e poi come magazziniere con contratto a tempo indeterminato, probabilmente cessato a seguito del licenziamento determinato dall'ultimo arresto per rapina. Con ordinanza del 5 marzo 2025 la Giudice delegata:
- ha affidato e in forma esclusiva e rafforzata alla ricorrente;
Per_1 Per_2
- ha collocato le minori presso la madre, alla quale, per l'effetto, ha assegnato la casa coniugale sita in Monterenzio (BO), via Sillaro n. 22;
- ha disposto che, qualora dopo la scarcerazione, il padre manifesti la volontà di incontrare le figlie, i servizi sociali organizzino le visite -previa valutazione delle capacità genitoriali del signor della serietà delle sue intenzioni, oltre che CP_1 dei desideri delle minori e della rispondenza degli incontri agli interessi di queste ultime- inizialmente in forma protetta e una volta al mese, con la facoltà di modificare le modalità, la frequenza e la durata dei colloqui a seconda del loro esito, o anche di sospenderli se disturbanti per e Per_1 Per_2
- ha previsto che il sig. ersi alla sig.ra entro il giorno 5 di CP_1 Pt_1 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle minori, la somma complessiva di 300,00 euro mensili (150,00 per ciascuna);;
pagina 3 di 8 - ha disposto che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate. Nell'udienza del 22 maggio 2025 sono state sentite le minori. Nell'udienza del 15 luglio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Il P.M. è intervenuto.
4. Tanto premesso in fatto, si può passare alla disamina delle questioni sottoposte all'esame del Collegio. 4A. La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dalle dichiarazioni della parte costituita e dalla contumacia del resistente. 4B. In relazione all'affidamento e al collocamento delle minori si deve premettere che sono state sentite e le quali hanno entrambe affermato di non vedere il Per_1 Per_2 padre da fine 2023 o inizio 2024 e che prima dell'ultimo arresto quest'ultimo le andava a trovare una volta ogni due settimane, di solito il sabato o la domenica, fermandosi per qualche ora. Le minori, inoltre, hanno dichiarato che capitava che il sig. e CP_1 portasse fuori a cena, a volte anche con la sig.ra che non hanno mai dormito Pt_1 con lui. In merito ai rapporti con il padre ha affermato: “Gli voglio bene, ma non sento Per_2 la sua mancanza perché non lo vedevo tanto. Con noi figlie era molto affettuoso e si comportava bene. L'aspetto più bello di PA è che era, appunto, molto affettuoso e quello più brutto è che a volte era un po' infantile. A volte ci scrive delle lettere, a cui noi rispondiamo. Quando uscirà di prigione avrei piacere di rivederlo”. dal Per_1 canto suo, ha dichiarato: “A volte penso a lui, ma dato che lo vedevo poco non sento molto la sua mancanza. Quando sarà liberato vorrei incontrarlo liberamente”. Ciò premesso, si evidenzia che, sebbene il modello che meglio garantisce al minore il diritto alla cosiddetta “bigenitorialità” sia quello dell'affido condiviso, che pertanto costituisce, ai sensi dell'art. 337 ter, secondo comma, c.c., la regola generale, nel caso in cui sussistano condizioni oggettive da cui emerga che tale assetto risulterebbe pregiudizievole per la prole, il Giudice può e deve derogare alla predetta regola, adottando un modello di affidamento differente, quale, in particolare, quello esclusivo. Orbene, nel caso di specie il padre si è dimostrato inadeguato a comprendere le responsabilità e l'impegno costante che il ruolo di genitore comporta. Egli, infatti, sulla base di quanto emerso in sede istruttoria, era assente dalla vita delle figlie anche prima del recente ingresso in carcere, non provvedendo in alcun modo alla loro educazione e al loro mantenimento nonché al soddisfacimento dei loro bisogni affettivi. Tale assenza perdura ancora a oggi, considerato che le minori hanno dichiarato pagina 4 di 8 di non vedere il padre da più di un anno, cioè da quando il sig. ha fatto CP_1 ingresso in carcere. Del resto, il sostanziale disinteresse ostentato dal resistente trova conferma nel contegno processuale tenuto dal medesimo: egli, infatti, non si è costituito in giudizio, restando contumace, nonostante la domanda, avanzata dalla ricorrente, di affido esclusivo della prole. Ora, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente dal processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche gli interessi delle proprie figlie è indice di una disaffezione e indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nella valutazione dell'idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e attenzione, verso la prole. Dal canto suo, la signora si è dimostrata idonea a svolgere le funzioni Pt_1 genitoriali con impegno, dedizione e responsabilità, accudendo e e Per_1 Per_2 facendosi carico dei loro bisogni psicologici e affettivi. Conseguentemente deve ritenersi che il modello che meglio corrisponde all'interesse delle minori sia quello dell'affido esclusivo e rafforzato alla madre, con la facoltà di adottare da sola tutte le decisioni in materia di salute, istruzione e di provvedere autonomamente allo svolgimento delle pratiche burocratiche (ivi compresi la richiesta e il rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio). Le minori debbono essere collocate presso la signora atteso che allo stato Pt_1 in tale sistemazione, in essere da anni, non paiono sussistere elementi di pregiudizio per le stesse. Data la contumacia del padre e il suo attuale stato di detenzione carceraria, non vi è la possibilità di calendarizzare le visite dello stesso alla prole. Tuttavia, qualora il sig. dopo la sua liberazione, manifesti la volontà di incontrare le figlie, che CP_1 hanno espresso il desiderio di vedere il padre, una volta uscito dal carcere i servizi sociali provvederanno a organizzare gli incontri, previa verifica dell'adeguatezza del resistente e dell'assenza di pregiudizi per e Per_1 Per_2
4C. Per ciò che concerne il contributo da porre a carico del padre per il mantenimento ordinario e straordinario della prole, va osservato che la signora Pt_1
- vive con le minori nella ex casa coniugale, di sua esclusiva proprietà;
- è insegnante di sostegno e, pur non essendo di ruolo, da 15 o 16 anni ha incarichi annuali e in estate percepisce la Naspi;
- per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 ha denunciato redditi netti annuali pari rispettivamente a 15.768,00 euro (1.314,00 mensili), a 16.695,00 euro (1.391,00 mensili) e a 18.628,00 euro (1.552,00 mensili);
- ha dichiarato che attualmente non ha un orario pieno e guadagna circa 1.300,00 o 1.400,00 euro al mese, mentre durante la disoccupazione estiva percepisce un emolumento inferiore (lo scorso anno ha percepito tra i 900,00 e i 1.000,00 euro mensili); pagina 5 di 8 - gode dell'intero assegno unico, pari a 470,00 euro al mese;
- ha risparmi per circa 30.000,00 euro e due anni fa ha ereditato la somma di 145.000,00 dalla sorella;
- sul suo conto corrente sono depositati circa 10.000,00 euro. Per ciò che attiene alla situazione patrimoniale del signor questa CP_1
Giudice ha ordinato la produzione della CU 2025 dello stesso, dalla quale è emersa la mancata produzione di reddito nell'anno 2024. Tale circostanza, peraltro, non fa venir meno l'obbligo gravante sul padre, sancito dall'art. 30 della Costituzione e da varie norme del codice civile, di provvedere al mantenimento delle figlie sulla base dei criteri previsti dall'art. 316 bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Invero il sig. giovane e, da quanto emerge CP_1 dall'istruttoria espletata, in buono stato di salute, può attivarsi per svolgere attività lavorativa all'interno dell'istituzione carceraria e, appena uscito, provvedere alla ricerca di una occupazione. Alla luce delle sopra esposte argomentazioni si deve stimare equo e congruo prevedere a carico del signor un contributo di 300,00 euro complessivi CP_1
(150,00 per ciascuna) per il mantenimento ordinario delle figlie. Le spese straordinarie affrontate nell'interesse della prole debbono essere suddivise tra le parti nella misura del 50% ciascuna.
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. I compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 co.6 D.M. cit. e quantificando il dovuto nel valore minimo per la prima, la terza e la quarta fase e nella metà del valore medio per la terza, tenuto conto della modesta complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] Parte_1 il 15 giugno 1974, e nato a [...] il [...], matrimonio Controparte_1 celebrato a Castel San Pietro Terme (BO) il 22 maggio 2010 e iscritto nel Registro degli atti di stato civile del suddetto comune al n. 7, parte 2, serie C, anno 2010;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castel San Pietro Terme (BO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) affida e in forma esclusiva e rafforzata alla madre, la quale potrà Per_1 Per_2 assumere autonomamente le decisioni di principale interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime, nonché potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio); pagina 6 di 8 4) colloca le minori presso la madre, alla quale per l'effetto assegna la casa coniugale sita in Monterenzio (BO), via Sillaro n. 22;
5) dispone che, qualora dopo la sua scarcerazione il padre manifesti la volontà di incontrare le figlie, i servizi sociali organizzino le visite -previa valutazione delle capacità genitoriali del signor della serietà delle sue intenzioni, oltre che CP_1 dei desideri delle minori e della rispondenza degli incontri agli interessi di queste ultime- inizialmente in forma protetta e una volta al mese, con la facoltà di modificare le modalità, la frequenza e la durata dei colloqui a seconda del loro esito, o anche di sospenderli se disturbanti per e Per_1 Per_2
6) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, pone a carico del signor 'obbligo di versare alla signora ntro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1 Pt_1 titolo di contributo al mantenimento ordinario delle minori, la somma complessiva di 300,00 euro mensili (150,00 per ciascuna); tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie alla soddisfacimento delle esigenze primarie di vita delle figlie (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 7) con decorrenza dalla domanda, dispone che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle minori: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. pagina 7 di 8 Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore.
9) condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 processuali, che liquida in complessivi euro 3.809,00, oltre al rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15 % e a i.v.a. e C.P.A. come per legge. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 18 luglio 2025. La Giudice dott.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Bruno Perla
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