Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 2922/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2922/2024 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. , rapp.to e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Lenza Roberto, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
E
(C.F. , rapp.ta e difesa come in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. Venturiello Antonella, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 04/02/2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/12/2024 i coniugi [nato a [...] Parte_1 in data 22/04/1974 (C.F. ] e [nata a C.F._1 CP_1
Salerno in data 30/07/1982 (C.F. ], premesso di aver C.F._2 contratto matrimonio in data 30/07/2005 in Pontecagnano Faiano (SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di
Pontecagnano Faiano (SA) dell'anno 2005, al n. 24 Parte II Serie A, e che dall'unione era nato il figlio (04/06/2006), ed evidenziato che il Tribunale di Per_1
Salerno ha dichiarato la separazione personale con sentenza n. 2395/2017 pubbl. il
19/05/2017, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 04.02.2025 le parti, tramite i loro difensori, depositavano in data
31.01.2025 note scritte contenenti la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione
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materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“1) conferma dell'assegnazione della casa coniugale a Parte_1
2) collocazione del figlio presso con facoltà di visita e Per_1 CP_1 frequenza che verranno concordate di volta in volta tra padre e figlio, oramai maggiorenne;
3) revoca dell'assegno di mantenimento di € 300,00 in favore di , CP_1 ovvero a far data dell'omologa non sarà più tenuto a versare Parte_1 alcunché' alla stessa a titolo di mantenimento e/o a qualsiasi titolo;
4) l'assegno di mantenimento in favore di , già corrisposto Parte_2 direttamente in favore dello stesso, sarà elevato da € 550,00 mensili ad € 700,00 mensili, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, a far data dell'omologa;
5) le parti, con la sottoscrizione della presente rinunciano a partecipare all'udienza
Presidenziale ed al tentativo di conciliazione”.
In ordine alla clausola n. 2) il Tribunale, attesa la maggiore età del ragazzo, la recepisce ritenendo che con la stessa si voglia semplicemente dare atto che il figlio maggiorenne convive con la madre.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno così provvede in ordine alla causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nato a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
] e [nata a [...] in data [...] C.F._1 CP_1
3 Proc. R.V.G. n. 2922/2024
(C.F. ], trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del C.F._2
Comune di Pontecagnano Faiano (SA) dell'anno 2005, al n. 24 Parte II Serie A;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pontecagnano Faiano (SA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238
(Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 04/02/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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