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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/10/2025, n. 2725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2725 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3418/2024 promossa da: C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMA ARISTODEO, Parte_1 C.F._1
in V NA presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 omicili uffici di quest'ultima in Bologna, alla Via Alfredo Testoni nr. 6; RESISTENTI CONCUSIONI DELLE PARTI: parte ricorrente ha come da note scritte depositate in data 16.9.2025; parte resistente come da memoria di costituzione e risposta.
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 undecies, terdecies c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011
Con ricorso depositato in data 8 marzo 2024 ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per motivi familiari emesso dal Questore della Provincia di Bologna, notificatogli in data 9.1.2024, nonché di riconoscere, in via principale, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett. c) TUI e, in via subordinata, di un permesso di soggiorno temporaneo per cure mediche ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett. D-bis) TUI.
La motivazione del provvedimento impugnato attiene, sostanzialmente, alla pericolosità sociale del ricorrente, a carico del quale, ha evidenziato il Questore, sussistono vari precedenti penali: egli infatti risulta “Condannato il 31/01/2006 con sentenza emessa dal Tribunale di Bologna, irrevocabile il 11/04/2006, alla pena della reclusione di mesi 6 (sei) e multa ad euro 800,00 (ottocento), per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 comma 5 DPR 309/”; “Condannato il 10/04/2014 con sentenza emessa dal G. di P. presso il Tribunale di Vergato, irrevocabile il 04/06/2014, al pagamento della multa pari ad euro 6.000,00 (seimila), per il reato di cui all'art. 14 comma 5 ter TUI”. E ciò dopo aver dato comunque atto che la prima identificazione del ricorrente sia avvenuta in data 31.7.2022 in sede di sottoposizione dello stesso ai rilievi foto-dattiloscopici presso il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica di Modena, peraltro con altre generalità (alias) fino al 2006 e che lo stesso risulta “iscritto nel registro degli indagati presso la Procura Ordinaria di Bologna per il reato di cui all'art. 572 c.p. (commesso nei confronti della moglie in epoca anteriore e prossima al -/07/2023 in Bologna) con udienza rinviata al 19/02/2024”; con successiva emissione da parte del GIP presso il Tribunale di Bologna del decreto del 01.08.2023 di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di accedervi senza autorizzazione del giudice;
di non avvicinamento alla persona offesa, di mantenersi alla distanza pagina 1 di 4 di almeno 300 metri dai luoghi dalla stessa frequentati;
di non comunicare in alcun modo con la persona offesa o indirizzare messaggi e/o segnali alla sua attenzione in forma anonima. Il tribunale di Bologna poi ha disposto l'aggravamento della misura per la violazione dei provvedimenti ivi previsti e prescrivendo l'obbligo di presentazione alla PG nelle giornate dal lunedì al sabato alle ore 18:00. Nel decreto impugnato si legge quindi che il ricorrente rientra in una delle categorie del D.Lgs n. 159/2011: i fatti di cui si è reso responsabile costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, evidenziando di essere coniugato con la cittadina italiana, sig.ra , nata a [...] il [...] fin dal 6.8.2015, con la quale è Controparte_2 separato di fatto ed è ri orti;
ha contestato il giudizio di pericolosità formulato nei suoi confronti dal Questore e l'automatismo da quest'ultimo adottato per l'adozione del provvedimento impugnato, senza alcuna considerazione per la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale, lo svolgimento di attività lavorativa come documentato in atti attraverso l'allegazione degli estratti contro previdenziali e la presunzione di non colpevolezza costituzionalmente sancita CP_3 attesa la pendenza del proce nale di primo grado a suo carico per il reato di maltrattamenti in famiglia.
Si è ritualmente costituito il , chiedendo il rigetto del ricorso e ribadendo la pericolosità del CP_1 ricorrente, oltre che la cessa convivenza con la coniuge italiana e quindi il principio sotteso all'invocata disposizione normativa dell'art. 19 co. 2 lett. c) TUI;
ha inoltre sottolineato la mancanza di svolgimento a far data dal 30.4.2023 di regolare attività lavorativa da parte del medesimo e di fonti lecite di guadagno.
Sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con ordinanza ex art. 700 c.p.c. emessa in data 30.5.2024, all'udienza del 14 luglio 2025 dinanzi al Gop appartenente all' processo e CP_4 delegato per lo svolgimento dell'istruttoria (v. provvedimento del 29.1.2025 i sentito il ricorrente il quale ha dichiarato in lingua italiana: “ADR: si dà atto che il ricorrente esibisce ricevuta del cedolino restituita dalla Questura di Bologna, cedolino che reca la data del 6.6.2024 (provvedimento datato 30.5.24 di sospensione dell'efficacia del decreto di revoca del permesso per motivi familiari, come in atti). Il permesso mi è scaduto e non so cosa fare, se cioè la Questura possa prorogare o rinnovare questo titolo. ADR: io devo dire che io e mia moglie abbiamo ripreso i rapporti;
ogni tanto capita di dormire anche da lei. Da circa sei mesi abbiamo ripreso i rapporti, nel frattempo c'è stata la sentenza di assoluzione, è veniva meno la misura del divieto di avvicinamento, lei mi ha chiesto scusa per essersela presa con me. Procediamo, però, molto lentamente. ADR: sai, io sono rimasto male per quello che lei mi ha fatto passare;
io ho cercato di aiutarla, non l'ho mai denunciata. Forse i farmaci che assume a seguito dell'incidente stradale subito nel 1998 i dolori alla schiena che da allora si porta la fanno sragionare, perdere il controllo. Lei non lavora, è invalida al 100%. ADR: mia moglie deambula con le stampelle in genere. ADR: si, secondo me potrebbe essere in grado di venire qui in tribunale. ADR: non abbiamo mai intrapreso le pratiche per la separazione o il divorzio. ADR: mi ospita un amico di origini marocchine in un appartamento in via Bertelli n.11, di cui lui è conduttore, nel weekend vado da mia moglie e il nostro cane, sto con loro, aiuto mia moglie se ha bisogno. Non pago nessun affitto a quest'amico, ogni tanto contribuisco al pagamento delle utenze di casa. ADR: mia moglie si chiama , vive da sola nell'appartamento Controparte_2 dell'Acer, ha ancora la sua famiglia con la qu un rapporto. C'è un'amica che ha un'attività commerciale vicino a casa sua e le dà un aiuto. In due occasioni recenti lei mi ha telefonato mentre ero al lavoro, mi ha detto che si sentiva male, che aveva dolori alla testa e alla schiena e l'amica ha chiamato il 118 ed è stata così portata all'ospedale, nell'latra occasione il suo medico curante ha contattato il 118. Io sono salito con lei in ambulanza, non è stata ricoverata, i medici e hanno somministrato delle flebo. ADR: io avevo avuto un infarto nel 2023, sono stato operato, ho il cuore ischemico mi è stato detto dai medici e devo controllarmi ora ogni anno. Devo fare la prenotazione tramite il mio medico di base, l'ultimo controllo è stato a febbraio di quest'anno. ADR: io lavoro oramai dal 2019 per la ditta GRANTRERRE all'Interporto di Bentivoglio, come magazziniere dall'1.10.2024 il rapporto si è trasformato a tempo indeterminato. Guadagno al mese
pagina 2 di 4 tra i 1700,00-1900,00, lavoro 39 ore settimanali. Io sono stato riconosciuto dall'ASL di Bologna invalido al 46%, ora non potendo più sollevare carichi oltre i 3 Kg al lavoro sto facendo praticamente pratiche da scrivania, faccio gli ordini, cioè. ADR: ho fatto corsi di formazione sul posto di lavoro, non ho i relativi certificati, però. ADR: io vengo dalla Tunisia, da dove vivono mio padre che Per_1 ora non sta bene, solo con lui sono in contatto, mia madre è mort 017. Poi ho fratelli e sorelle sempre in Tunisia, ma non siamo andati mai d'accordo e così non li sento da anni. ADR: ho detto tutto”.
Alla successiva udienza del 30 luglio 2025 sempre dinanzi al GOP appartenente all'Ufficio per il processo, a seguito della richiesta di parte ricorrente, è stata ascoltata in qualità di testimone, la moglie del ricorrente, sig.ra , la quale ha dichiarato: “ADR: intendo rispondere secondo Controparte_2 verità e non nascond è a mia conoscenza. ADR: io mi sono sposata il 22 maggio 2015 con siamo separati di fatto da diversi anni oramai, sono successe tante Parte_1 cose tra e di diverse, io nella mia e lui, credo, a casa di un amico. Poi, ogni tanto lui viene a casa per darmi un aiuto: a maggio sono stata male io, sono dovuta ricorrere alle cure del Pronto Soccorso perché ho degli esiti permanenti molto dolorosi lasciati dai numerosi interventi alla schiena che i medici hanno dovuto praticare essendo stata investita 33 anni fa quasi da una macchina;
oppure lui mi ha aiutato con la cagnolina che ho in casa che non stava bene. ADR: il rapporto coniugale non è ripreso tra di noi, io ho fatto per lui tutto il possibile, perché ci tenevo a lui, cerchiamo ancora qualche volta di parlare tra di noi ma non riusciamo ad incontrarci realmente dopo tutto quello che è successo, anche per le vicende penali che ci sono state. ADR: io per mio marito ho fatto l'impossibile, altrimenti non sarei venuta neppure qui, io gli ho sempre voluto bene, l'ho amato, ma non basta dire di avere una moglie come fa lui. Sono consapevole di non avere intrapreso le vie legali per una formale separazione: anni fa, mi ero rivolta ad un avvocato ma lui non volle neppure firmare i documenti. ADR: io se lui è felice, sono contenta per lui, ma la sua vita la passa su Tik –tok, con estranei e non con me”. Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che ha, poi, provveduto a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c. Scaduto il suddetto termine, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
*** Occorre in primo luogo ricordare, in virtù della domanda subordinata di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche, che, quanto al rito applicabile, che l'art.1 co.5 d.l. 113/18 ha introdotto il nuovo art. 19 ter d.lgs. 150/11, il quale prevede che le controversie in oggetto siano introdotte e trattate con il rito semplificato di cognizione in composizione collegiale.
Ebbene, va evidenziato, in primo luogo, che nelle note conclusive depositate il 16.9.2025, il ricorrente ha chiesto al tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno temporaneo per cure mediche ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett. d-bis), rinunciando dunque implicitamente alla domanda di riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. In ogni caso, va ricordato in diritto che l'art. 19, co. 2, lett. c) d.lgs. 286/1998 prevede che “non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti […] c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”. Il permesso di soggiorno previsto dal combinato disposto degli artt. 19 cit. e 28 d.p.r. 394/99 viene rilasciato ai soggetti che, in virtù della loro convivenza con parenti entro il secondo grado cittadini italiani, risultano inespellibili, se non pericolosi. La norma contenuta nell'art. 19 cit., collocata tra le disposizioni di carattere umanitario sotto l'omnicomprensiva intitolazione «Divieti di espulsione e di respingimento», prevede al co. 2 lett. c), salvi i casi di cui all'art. 13, co. 1, il divieto di espulsione – si ribadisce – in virtù di una condizione familiare ovvero l'essere coniuge o parente entro il secondo grado di cittadino italiano, purché convivente. A chi si trovi in queste condizioni sarà rilasciato il permesso di soggiorno previsto dall'art. 28 d.p.r. 394/1999, se irregolare sul territorio nazionale.
pagina 3 di 4 Nel caso di specie, dalle stesse dichiarazioni rese dal ricorrente e dalla testimone è emerso che i due coniugi sono separati di fatto e non vivono più insieme da tempo. La moglie, in particolare, ha dichiarato in giudizio: “ADR: io mi sono sposata il 22 maggio 2015 con
siamo separati di fatto da diversi anni oramai, sono successe tante cose tra di Parte_1 i diverse, io nella mia e lui, credo, a casa di un amico. Poi, ogni tanto lui viene a casa per darmi un aiuto (…) oppure lui mi ha aiutato con la cagnolina che ho in casa che non stava bene. ADR: il rapporto coniugale non è ripreso tra di noi, io ho fatto per lui tutto il possibile, perché ci tenevo a lui, cerchiamo ancora qualche volta di parlare tra di noi ma non riusciamo ad incontrarci realmente dopo tutto quello che è successo, anche per le vicende penali che ci sono state”.
Pertanto, a prescindere dai profili di pericolosità sociale evidenziati da parte resistente, la domanda principale va rigettata per carenza del presupposto della convivenza, previsto dal citato art. 19 co. 2, lett. c) d.lgs. 286/1998.
Passando alla domanda relativa al riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche, va evidenziato che, a prescindere da ogni altra considerazione, il ricorso è stato depositato tardivamente in data 8.3.2024, dunque ben oltre il termine di trenta giorni dal perfezionamento della notifica del provvedimento impugnato (avvenuta il 9.1.2024) previsto dall'art. 19 ter, comma 4, del d. lgs. n. 150/2011.
Pertanto, la domanda principale va rigettata e la domanda subordinata va dichiarata inammissibile.
Tenuto conto che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M
.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, RIGETTA la domanda principale;
DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda subordinata;
Nulla sulle spese di lite. Così deciso in Bologna all'esito della camera di consiglio della sezione in data 10.10.2025. Il Giudice est. Dott. Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Marco Gattuso
pagina 4 di 4
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3418/2024 promossa da: C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMA ARISTODEO, Parte_1 C.F._1
in V NA presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 omicili uffici di quest'ultima in Bologna, alla Via Alfredo Testoni nr. 6; RESISTENTI CONCUSIONI DELLE PARTI: parte ricorrente ha come da note scritte depositate in data 16.9.2025; parte resistente come da memoria di costituzione e risposta.
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 undecies, terdecies c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011
Con ricorso depositato in data 8 marzo 2024 ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per motivi familiari emesso dal Questore della Provincia di Bologna, notificatogli in data 9.1.2024, nonché di riconoscere, in via principale, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett. c) TUI e, in via subordinata, di un permesso di soggiorno temporaneo per cure mediche ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett. D-bis) TUI.
La motivazione del provvedimento impugnato attiene, sostanzialmente, alla pericolosità sociale del ricorrente, a carico del quale, ha evidenziato il Questore, sussistono vari precedenti penali: egli infatti risulta “Condannato il 31/01/2006 con sentenza emessa dal Tribunale di Bologna, irrevocabile il 11/04/2006, alla pena della reclusione di mesi 6 (sei) e multa ad euro 800,00 (ottocento), per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 comma 5 DPR 309/”; “Condannato il 10/04/2014 con sentenza emessa dal G. di P. presso il Tribunale di Vergato, irrevocabile il 04/06/2014, al pagamento della multa pari ad euro 6.000,00 (seimila), per il reato di cui all'art. 14 comma 5 ter TUI”. E ciò dopo aver dato comunque atto che la prima identificazione del ricorrente sia avvenuta in data 31.7.2022 in sede di sottoposizione dello stesso ai rilievi foto-dattiloscopici presso il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica di Modena, peraltro con altre generalità (alias) fino al 2006 e che lo stesso risulta “iscritto nel registro degli indagati presso la Procura Ordinaria di Bologna per il reato di cui all'art. 572 c.p. (commesso nei confronti della moglie in epoca anteriore e prossima al -/07/2023 in Bologna) con udienza rinviata al 19/02/2024”; con successiva emissione da parte del GIP presso il Tribunale di Bologna del decreto del 01.08.2023 di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di accedervi senza autorizzazione del giudice;
di non avvicinamento alla persona offesa, di mantenersi alla distanza pagina 1 di 4 di almeno 300 metri dai luoghi dalla stessa frequentati;
di non comunicare in alcun modo con la persona offesa o indirizzare messaggi e/o segnali alla sua attenzione in forma anonima. Il tribunale di Bologna poi ha disposto l'aggravamento della misura per la violazione dei provvedimenti ivi previsti e prescrivendo l'obbligo di presentazione alla PG nelle giornate dal lunedì al sabato alle ore 18:00. Nel decreto impugnato si legge quindi che il ricorrente rientra in una delle categorie del D.Lgs n. 159/2011: i fatti di cui si è reso responsabile costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, evidenziando di essere coniugato con la cittadina italiana, sig.ra , nata a [...] il [...] fin dal 6.8.2015, con la quale è Controparte_2 separato di fatto ed è ri orti;
ha contestato il giudizio di pericolosità formulato nei suoi confronti dal Questore e l'automatismo da quest'ultimo adottato per l'adozione del provvedimento impugnato, senza alcuna considerazione per la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale, lo svolgimento di attività lavorativa come documentato in atti attraverso l'allegazione degli estratti contro previdenziali e la presunzione di non colpevolezza costituzionalmente sancita CP_3 attesa la pendenza del proce nale di primo grado a suo carico per il reato di maltrattamenti in famiglia.
Si è ritualmente costituito il , chiedendo il rigetto del ricorso e ribadendo la pericolosità del CP_1 ricorrente, oltre che la cessa convivenza con la coniuge italiana e quindi il principio sotteso all'invocata disposizione normativa dell'art. 19 co. 2 lett. c) TUI;
ha inoltre sottolineato la mancanza di svolgimento a far data dal 30.4.2023 di regolare attività lavorativa da parte del medesimo e di fonti lecite di guadagno.
Sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con ordinanza ex art. 700 c.p.c. emessa in data 30.5.2024, all'udienza del 14 luglio 2025 dinanzi al Gop appartenente all' processo e CP_4 delegato per lo svolgimento dell'istruttoria (v. provvedimento del 29.1.2025 i sentito il ricorrente il quale ha dichiarato in lingua italiana: “ADR: si dà atto che il ricorrente esibisce ricevuta del cedolino restituita dalla Questura di Bologna, cedolino che reca la data del 6.6.2024 (provvedimento datato 30.5.24 di sospensione dell'efficacia del decreto di revoca del permesso per motivi familiari, come in atti). Il permesso mi è scaduto e non so cosa fare, se cioè la Questura possa prorogare o rinnovare questo titolo. ADR: io devo dire che io e mia moglie abbiamo ripreso i rapporti;
ogni tanto capita di dormire anche da lei. Da circa sei mesi abbiamo ripreso i rapporti, nel frattempo c'è stata la sentenza di assoluzione, è veniva meno la misura del divieto di avvicinamento, lei mi ha chiesto scusa per essersela presa con me. Procediamo, però, molto lentamente. ADR: sai, io sono rimasto male per quello che lei mi ha fatto passare;
io ho cercato di aiutarla, non l'ho mai denunciata. Forse i farmaci che assume a seguito dell'incidente stradale subito nel 1998 i dolori alla schiena che da allora si porta la fanno sragionare, perdere il controllo. Lei non lavora, è invalida al 100%. ADR: mia moglie deambula con le stampelle in genere. ADR: si, secondo me potrebbe essere in grado di venire qui in tribunale. ADR: non abbiamo mai intrapreso le pratiche per la separazione o il divorzio. ADR: mi ospita un amico di origini marocchine in un appartamento in via Bertelli n.11, di cui lui è conduttore, nel weekend vado da mia moglie e il nostro cane, sto con loro, aiuto mia moglie se ha bisogno. Non pago nessun affitto a quest'amico, ogni tanto contribuisco al pagamento delle utenze di casa. ADR: mia moglie si chiama , vive da sola nell'appartamento Controparte_2 dell'Acer, ha ancora la sua famiglia con la qu un rapporto. C'è un'amica che ha un'attività commerciale vicino a casa sua e le dà un aiuto. In due occasioni recenti lei mi ha telefonato mentre ero al lavoro, mi ha detto che si sentiva male, che aveva dolori alla testa e alla schiena e l'amica ha chiamato il 118 ed è stata così portata all'ospedale, nell'latra occasione il suo medico curante ha contattato il 118. Io sono salito con lei in ambulanza, non è stata ricoverata, i medici e hanno somministrato delle flebo. ADR: io avevo avuto un infarto nel 2023, sono stato operato, ho il cuore ischemico mi è stato detto dai medici e devo controllarmi ora ogni anno. Devo fare la prenotazione tramite il mio medico di base, l'ultimo controllo è stato a febbraio di quest'anno. ADR: io lavoro oramai dal 2019 per la ditta GRANTRERRE all'Interporto di Bentivoglio, come magazziniere dall'1.10.2024 il rapporto si è trasformato a tempo indeterminato. Guadagno al mese
pagina 2 di 4 tra i 1700,00-1900,00, lavoro 39 ore settimanali. Io sono stato riconosciuto dall'ASL di Bologna invalido al 46%, ora non potendo più sollevare carichi oltre i 3 Kg al lavoro sto facendo praticamente pratiche da scrivania, faccio gli ordini, cioè. ADR: ho fatto corsi di formazione sul posto di lavoro, non ho i relativi certificati, però. ADR: io vengo dalla Tunisia, da dove vivono mio padre che Per_1 ora non sta bene, solo con lui sono in contatto, mia madre è mort 017. Poi ho fratelli e sorelle sempre in Tunisia, ma non siamo andati mai d'accordo e così non li sento da anni. ADR: ho detto tutto”.
Alla successiva udienza del 30 luglio 2025 sempre dinanzi al GOP appartenente all'Ufficio per il processo, a seguito della richiesta di parte ricorrente, è stata ascoltata in qualità di testimone, la moglie del ricorrente, sig.ra , la quale ha dichiarato: “ADR: intendo rispondere secondo Controparte_2 verità e non nascond è a mia conoscenza. ADR: io mi sono sposata il 22 maggio 2015 con siamo separati di fatto da diversi anni oramai, sono successe tante Parte_1 cose tra e di diverse, io nella mia e lui, credo, a casa di un amico. Poi, ogni tanto lui viene a casa per darmi un aiuto: a maggio sono stata male io, sono dovuta ricorrere alle cure del Pronto Soccorso perché ho degli esiti permanenti molto dolorosi lasciati dai numerosi interventi alla schiena che i medici hanno dovuto praticare essendo stata investita 33 anni fa quasi da una macchina;
oppure lui mi ha aiutato con la cagnolina che ho in casa che non stava bene. ADR: il rapporto coniugale non è ripreso tra di noi, io ho fatto per lui tutto il possibile, perché ci tenevo a lui, cerchiamo ancora qualche volta di parlare tra di noi ma non riusciamo ad incontrarci realmente dopo tutto quello che è successo, anche per le vicende penali che ci sono state. ADR: io per mio marito ho fatto l'impossibile, altrimenti non sarei venuta neppure qui, io gli ho sempre voluto bene, l'ho amato, ma non basta dire di avere una moglie come fa lui. Sono consapevole di non avere intrapreso le vie legali per una formale separazione: anni fa, mi ero rivolta ad un avvocato ma lui non volle neppure firmare i documenti. ADR: io se lui è felice, sono contenta per lui, ma la sua vita la passa su Tik –tok, con estranei e non con me”. Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che ha, poi, provveduto a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c. Scaduto il suddetto termine, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
*** Occorre in primo luogo ricordare, in virtù della domanda subordinata di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche, che, quanto al rito applicabile, che l'art.1 co.5 d.l. 113/18 ha introdotto il nuovo art. 19 ter d.lgs. 150/11, il quale prevede che le controversie in oggetto siano introdotte e trattate con il rito semplificato di cognizione in composizione collegiale.
Ebbene, va evidenziato, in primo luogo, che nelle note conclusive depositate il 16.9.2025, il ricorrente ha chiesto al tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno temporaneo per cure mediche ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett. d-bis), rinunciando dunque implicitamente alla domanda di riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. In ogni caso, va ricordato in diritto che l'art. 19, co. 2, lett. c) d.lgs. 286/1998 prevede che “non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti […] c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”. Il permesso di soggiorno previsto dal combinato disposto degli artt. 19 cit. e 28 d.p.r. 394/99 viene rilasciato ai soggetti che, in virtù della loro convivenza con parenti entro il secondo grado cittadini italiani, risultano inespellibili, se non pericolosi. La norma contenuta nell'art. 19 cit., collocata tra le disposizioni di carattere umanitario sotto l'omnicomprensiva intitolazione «Divieti di espulsione e di respingimento», prevede al co. 2 lett. c), salvi i casi di cui all'art. 13, co. 1, il divieto di espulsione – si ribadisce – in virtù di una condizione familiare ovvero l'essere coniuge o parente entro il secondo grado di cittadino italiano, purché convivente. A chi si trovi in queste condizioni sarà rilasciato il permesso di soggiorno previsto dall'art. 28 d.p.r. 394/1999, se irregolare sul territorio nazionale.
pagina 3 di 4 Nel caso di specie, dalle stesse dichiarazioni rese dal ricorrente e dalla testimone è emerso che i due coniugi sono separati di fatto e non vivono più insieme da tempo. La moglie, in particolare, ha dichiarato in giudizio: “ADR: io mi sono sposata il 22 maggio 2015 con
siamo separati di fatto da diversi anni oramai, sono successe tante cose tra di Parte_1 i diverse, io nella mia e lui, credo, a casa di un amico. Poi, ogni tanto lui viene a casa per darmi un aiuto (…) oppure lui mi ha aiutato con la cagnolina che ho in casa che non stava bene. ADR: il rapporto coniugale non è ripreso tra di noi, io ho fatto per lui tutto il possibile, perché ci tenevo a lui, cerchiamo ancora qualche volta di parlare tra di noi ma non riusciamo ad incontrarci realmente dopo tutto quello che è successo, anche per le vicende penali che ci sono state”.
Pertanto, a prescindere dai profili di pericolosità sociale evidenziati da parte resistente, la domanda principale va rigettata per carenza del presupposto della convivenza, previsto dal citato art. 19 co. 2, lett. c) d.lgs. 286/1998.
Passando alla domanda relativa al riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche, va evidenziato che, a prescindere da ogni altra considerazione, il ricorso è stato depositato tardivamente in data 8.3.2024, dunque ben oltre il termine di trenta giorni dal perfezionamento della notifica del provvedimento impugnato (avvenuta il 9.1.2024) previsto dall'art. 19 ter, comma 4, del d. lgs. n. 150/2011.
Pertanto, la domanda principale va rigettata e la domanda subordinata va dichiarata inammissibile.
Tenuto conto che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M
.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, RIGETTA la domanda principale;
DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda subordinata;
Nulla sulle spese di lite. Così deciso in Bologna all'esito della camera di consiglio della sezione in data 10.10.2025. Il Giudice est. Dott. Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Marco Gattuso
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