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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 14/02/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3922/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 3922/2023 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da rappresentato e difeso dall'avv. SIVIGLIA PIETRO;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso Controparte_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO REGGIO CALABRIA;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13.02.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- L'istante ha convenuto in giudizio il Controparte_1
premettendo di essere un assistente amministrativo
[...]
(personale ATA), attualmente in servizio presso l'I.S. “R. Piria” di
Rosarno (RC) con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dall'a.s. 2018/2019, di aver svolto il servizio precario per 13 anni,
9 mesi e 15 giorni ha domandato:
1) l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizio in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, elencati nella parte pagina1 di 15
narrativa del ricorso, della progressione stipendiale prevista dal CCNL relativo al personale del Comparto Scuola e dei relativi aumenti stipendiali previsti;
2) l'accertamento del proprio diritto ad ottenere, avendo conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera, con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
Cont 3) la condanna del ad effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente, con il riconoscimento dell'integrale pregresso periodo di pre-ruolo svolto, con l'inserimento della medesima nella posizione retributiva del cosiddetto sistema a gradoni, corrispondente all'anzianità di servizio maturata fin dal primo dei rapporti di lavoro stipulati con l'Amministrazione Scolastica convenuta;
4) la condanna dell'amministrazione resistente ad applicare, in favore della ricorrente, la clausola di salvaguardia prevista dal
C.C.N.L 04 agosto 2011 in favore del solo personale ATA assunto con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente diritto della stessa ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”;
5) la condanna del a effettuare la ricostruzione di CP_1 carriera della ricorrente secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato e ad inquadrarla al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata,
6) la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive derivanti dall'applicazione dei conseguenti incrementi stipendiali;
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7) la condanna del al pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente dell'aumento sullo stipendio mensile percepito, corrispondente al nuovo inquadramento riconosciuto e fino al raggiungimento di successiva progressione stipendiale.
Cont 1.1.- Costituendosi tempestivamente in giudizio, il ha preliminarmente eccepito la prescrizione delle differenze retributive vantate antecedentemente a deposito del ricorso, chiedendo comunque il rigetto delle domande.
2.- Le circostanze di fatto che connotano la vicenda sono dimostrate dalla documentazione depositata dalla ricorrente.
E' provato, infatti, che parte ricorrente sia stata assunta con contratto a tempo indeterminato a decorrere dall'a.s. 2018/2019 come assistente tecnico, che sin dal 29.09.2000 abbia prestato attività lavorativa precaria per il tempo specificato nel Decreto n. 1139 del
24/01/2020 in atti, pari a 13 anni, 9 mesi e 13 giorni.
È documentato, infine, che il citato decreto il abbia fatto CP_1 applicazione della disciplina di cui all'art. 569 D.Leg.vo n. 297/1994, così ricostruendo la posizione giuridica ed economica del dipendente riconoscendo il periodo di c.d. pre-ruolo nei limiti dettati dalla predetta normativa (doc. 2 del fascicolo di parte ricorrente).
3.- L'attenzione ai fini del decidere si incentra quindi sulla legittimità della disciplina di cui all'art. 569 D.Leg.vo n. 297/1994, applicata dal e posta in dubbio del ricorrente per violazione CP_1 dei principi comunitari in materia.
Il Tribunale osserva che la questione giuridica, oggettivamente dibattuta nell'elaborazione giurisprudenziale degli ultimi anni, ha trovato una soluzione interpretativa da parte della Suprema Corte il cui percorso motivazionale è condiviso dal decidente che, dunque, intende ad esso richiamarsi integralmente (Cass. sez. Lav. n. 31150 del 28/11/2019, Cass. sez. Lav. n. 3472 del 12/02/2020 e Cass. n. 2924 del 7/02/2020).
Va premesso che nel comparto scuola la normativa nazionale per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) assunto a tempo pagina3 di 15
indeterminato è strutturata – anche in sede di contrattazione collettiva – con la stretta correlazione tra gli effetti giuridici ed economici e l'anzianità di servizio, che condiziona direttamente sia la progressione stipendiale sia quella di carriera in senso stretto.
Sul rilievo che nel sistema scolastico l'immissione in ruolo è di solito preceduta da un periodo di lavoro a termine – e ciò al di là dello specifico percorso che conduce all'assunzione – il legislatore ha ritenuto di regolare in modo particolare gli effetti che il periodo di attività antecedente può produrre sul rapporto di lavoro successivamente all'immissione in ruolo a tempo indeterminato.
Al riguardo va osservato che l'art. 9 L. n. 576/1970, per come modificato dalla L. n. 463/1978, disponeva che “Al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali è riconosciuto, a modifica dell'art. 9 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576, sino ad un massimo di due anni agli effetti giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici”.
Tale assetto è stato per grandi linee riprodotto nell'art. 569 D.Leg.vo n. 297/1994 a norma del quale “1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi pagina4 di 15
a periodi precedentemente non riconoscibili” e nel successivo art. 570
è stato precisato che, a differenza che per i docenti, il periodo valutabile è solo quello di effettiva prestazione lavorativa.
Anche nella contrattazione collettiva di settore la valutazione del periodo c.d. pre-ruolo è stata delineata in coerenza con il quadro sopra esposto (tenuto anche conto della disciplina di cui all'art. 676
D.Leg.vo n. 297/1994):
- con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che “Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576,
e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del
D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399”;
- il successivo CCNL 26.5.1999 ha stabilito, all'art. 18, che “Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili”;
- il CCNL 24.7.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8 ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione “l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)” ed analoga disposizione è stata inserita nell'art. 146 (lett. g n. 8) del CCNL 29.11.2007.
La disciplina appena richiamata evidenzia profili di oggettivo sfavore per il personale ATA a tempo determinato di lungo periodo rispetto a quello a tempo indeterminato (nella parte in cui prevede dopo i primi tre anni un abbattimento dell'anzianità di servizio).
Come detto, tale differente disciplina è stata sottoposta alla verifica di compatibilità con la normativa comunitaria.
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La Suprema Corte con la sentenza n. 31150 del 28/11/2019 (le cui motivazioni sono state riprese anche da Cass. sez. Lav. n. 3472 del
12/02/2020 e da Cass. n. 2924 del 7/02/2020) ha qualificato come ingiustificata la disparità di trattamento tra le due categorie in punto di riconoscimento del periodo c.d. pre-ruolo osservando che: “La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che questa Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), che per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo. In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica. E' noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal
T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute.
8. Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie pagina6 di 15
della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di
Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado punto 43; Corte Per_1 di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11,
Valenza ed altri, punto 36). Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (
Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17, 5.6.2018, causa C-677/16, Montero Persona_2
Mateos), la clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n.
20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonché agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn.
3473 e 6146 del 2019).
8.1. Nei precedenti citati si è evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non pagina7 di 15
equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-
268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, Persona_3 causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi
153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ( Del Cerro
Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia
9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini
Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto
57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11,
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Valenza;7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive .... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (Corte di Giustizia
18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C-305/11, e negli Per_4 stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
9. I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza
20.9.2018, in causa C-466/17, con la quale, a seguito di rinvio Per_5 pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che « ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi ». E' significativo osservare che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dall'art. 489 del d.lgs. n. 297/1994, come pagina9 di 15
integrato dalla legge n. 124/1999, nonché sulla necessità di raggiungere «un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso» (punto 51). Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47
e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva
«gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale», obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità «fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio». Poiché, ad avviso del Collegio, la lettura della pronuncia deve essere complessiva, non possono essere svalutate, come ha fatto il ricorrente nel CP_1 corso della discussione orale, le affermazioni contenute ai punti 33-
34 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi», sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento. 10. Riprendendo quanto già anticipato al punto 6, deve essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario pagina10 di 15
non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma
14, della legge n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia». Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle pronunce richiamate al punto 8, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere Per_5 che la giustificazione deve essere fondata su «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro». Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli è stata accertata dalla Corte territoriale (pag. 11) ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle «funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» ( art. 49 CCNL 1995). Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in pagina11 di 15
cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una «finalità legittima di politica sociale» nel momento in cui, nei fatti,
l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. punto 34 della sentenza Motter)”.
In adesione all'orientamento della Suprema Corte, l'art. 569 D.Leg.vo n. 297/1994 deve ritenersi abbia ingiustamente disciplinato la valutazione del c.d. pre-ruolo ai fini della progressione economica e giuridica della carriera del personale ATA assunto a tempo indeterminato dopo un periodo superiore a tre anni di insegnamento a termine.
La norma di diritto interno deve essere, dunque, disapplicata ed al personale ATA “già precario” va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito al personale ATA assunto ad origine a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione.
Pertanto, al ricorrente deve essere riconosciuto il diritto alla medesima progressione economica e giuridica del personale ATA di ruolo in relazione al servizio “pre-ruolo” negli anni scolastici compresi tra il 2000/2001 ed il 2017/2018.
Conseguentemente il resistente deve essere condannato alla CP_1 ricostruzione della carriera economica e giuridica sulla base del predetto criterio.
4.- In ordine alle differenze retributive che il MINISTERO è tenuto a corrispondere al ricorrente tra quanto effettivamente percepito e quando avrebbe avuto diritto in ragione del riconoscimento disposto pagina12 di 15
con la presente sentenza, va osservato che il resistente ha tempestivamente eccepito la prescrizione quinquennale (applicabile in ragion della natura pacificamente retributiva delle differenze stipendiali).
Vertendosi in ipotesi di rapporto di lavoro con garanzia di stabilità, la prescrizione sulle differenze retributive decorre dal momento in cui è maturato il diritto e l'azione può essere esercitata.
Va premesso, invero, che mentre l'anzianità di servizio non è soggetta a prescrizione, le differenze retributive conseguenti all'inquadramento nella corretta fascia stipendiale si prescrivono nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.
Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la verifica giudiziale dell'anzianità di servizio può avvenire senza limiti di tempo, a condizione che “sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale (ove eccepita) cui soggiace il diritto alla retribuzione” (v. Cass. n. 2232/2020).
Nel dettaglio, poiché l'anzianità di servizio può essere sempre fatta valere, se il lavoratore, prescrittosi il diritto ad una differenza retributiva maturata prima del quinquennio, agisca per ottenere l'attribuzione degli aumenti successivi, questi devono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturatosi ma non più dovuto per effetto dell'intervenuta prescrizione, fosse stato corrisposto.
Non essendo stati dedotti e documentati atti interruttivi della prescrizione antecedenti alla missiva datata 27.12.2023 (consegnata via PEC all'amministrazione resistente) il diritto alle differenze retributive deve essere riconosciuto con decorrenza limitata dal pagina13 di 15
quinquennio antecedente alla consegna di tale intimazione. Pertanto, devono ritenersi prescritte le differenze retributive sino al
27/12/2023.
5.- Infine, risulta altresì illegittimità, non essendo sorretta da alcuna ragione oggettiva che possa giustificare la disparità di trattamento per le ragioni illustrate in precedenza, l'esclusione del personale assunto a tempo determinato dall'applicazione clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 4 agosto 2011.
Sul punto, si aderisce all'orientamento seguito dalla Corte di
Cassazione (v. Sentenza n. 2924 del 07/02/2020) secondo cui “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione”.
In particolare, deve essere riconosciuto al ricorrente il diritto a ricevere il valore retributivo corrispondente alla fascia stipendiale
“3-8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”, che il CCNL citato ha mantenuto in favore dei docenti in servizio alla data del 1° settembre 2010, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente alla corresponsione, in favore del ricorrente, delle relative differenze retributive.
6.- Atteso il parziale accoglimento della domanda, le spese di lite devoo essere compensate in misura pari ad un terzo, mentre le restanti seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate come da dispositivo, alla luce del DM 55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore della causa e della complessità dell'attività svolta.
P.Q.M.
pagina14 di 15
ACCERTA il diritto di parte ricorrente alla medesima progressione economica e giuridica del personale di ruolo in relazione al servizio
“pre-ruolo” prestato dall'anno scolastico 2000/2001 sino all'anno scolastico 2017/2018;
Cont CONDANNA il resistente alla ricostruzione della carriera economica e giuridica sulla base del predetto criterio;
Cont CONDANNA il a corrispondere a parte ricorrente le differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quando avrebbe avuto diritto in ragione del riconoscimento disposto con la presente sentenza, con interessi e rivalutazione dalle singole scadenze retributive e sino all'effettivo soddisfo;
ACCERTA il diritto di parte ricorrente a ricevere il valore retributivo corrispondente alla fascia stipendiale “3-8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”, che il CCNL C.C.N.L del 4 agosto 2011 ha mantenuto in favore del personale in servizio alla data del 1° settembre 2010, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente alla corresponsione, in favore del ricorrente, delle relative differenze retributive;
Cont PONE in capo al le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.086,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Palmi, 14/02/2025
Il giudice
Luca Coppola
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