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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/07/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1385/23 del ruolo generale dell'anno 2023 trattenuta in decisione con ordinanza del
23.5.25
promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Fernando Parte_1
Figoni ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Piacenza, Via S.
Siro 38, giusta procura in atti
– appellante –
Contro
rappresentata e difesa dall' avv. Controparte_1
Angela Corrado ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Via
Vernieri 34, Salerno, come da mandato in atti - appellata ed appellante incidentale –
rappresentata e difesa dall' avv. Roberto Pietro CP_2
Bernocchi ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Via Santa
Franca 60, Piacenza, come da mandato in atti - appellata –
appello contro la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 462/23 del
20.7.23 e pubblicata il 20.7.23
CONCLUSIONI
Come da rispettivi fogli di p.c.
LA CORTE
Pagina 1 di 5 udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Ausiliario dott.
Giampaolo Borgioli;
udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio per Controparte_1 Parte_1 sentirla condannare al pagamento della somma di euro 75.500,50 in conseguenza di un infortunio accaduto il 17 luglio 2017 alle 10:00 circa allorché entrava nei locali della convenuta, siti in Piacenza alla via
Caorsana n. 234 e, mentre saliva la seconda scala di rampe interne al fabbricato, scivolava sugli scalini.
A suo dire la caduta era dovuta al fatto che le scale erano impregnate di sostanze non visibili ed insidiosamente scivolose che le facevano perdere l'equilibrio e quindi cadere.
Veniva soccorsa dai sanitari del pronto soccorso e ricoverata all'ospedale con gravi conseguenze fisiche.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva e veniva Parte_1 autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa e nel merito chiedeva il rigetto delle domande avverse perché CP_2 infondate e comunque non provate;
in subordine chiedeva di essere manlevata da . CP_2
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva l'inoperatività della CP_2 polizza e la carenza probatoria in ordine agli elementi costitutivi della responsabilità della convenuta dal momento che, dalla documentazione in atti, non era possibile individuare la causa dell'evento ed il nesso causale tra l'evento ed il danno.
La causa veniva istruita attraverso prove orali e CTU medico legale.
All'esito il Tribunale riteneva fondata la domanda dal momento che, a suo dire, ai fini della configurazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. sarebbe sufficiente la dimostrazione dell'attrice del “nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno patito, mentre grava sul custode l'onere della prova liberatoria”. Ne deriverebbe quindi un” alleggerimento dell'onere probatorio in capo al danneggiato, riducendosi la possibilità di esonero della responsabilità del custode allo sola ipotesi del caso fortuito” (pag. 4 sentenza).
Secondo il tribunale non avrebbe mai contestato di avere la Parte_1 disponibilità del luogo in cui si è verificato il sinistro e che la
“ricostruzione del sinistro nei termini allegati dall'attrice abbia trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste il quale Testimone_1 ha confermato che la Sig.ra aveva impegnato le Controparte_1 scale che conducono ai piani superiori dello stabile, che le scale in
Pagina 2 di 5 questione erano state lavate poco prima dal Sig. e che Parte_2 la parte attrice non era stata previamente avvisata della temporanea pericolosità delle stesse in quanto scivolose” (pag. 5 sentenza).
Quantificava quindi il danno subito in € 34.434,08 e l'inoperatività della polizza assicurativa;
condannava alle spese di lite nei Parte_1 confronti dell'attrice e della terza chiamata ponendo a suo carico le spese di ctu.
Appellava la sentenza la soccombente chiedendone l'integrale riforma;
si costitutiva in giudizio l'appellata chiedendo l'accoglimento CP_2 dell'appello e, in caso negativo, la conferma della sentenza in punto di inoperatività della polizza. Si costituiva in giudizio CP_1
formulando domanda riconvenzionale sia in tema di importo
[...] liquidato a titolo di risarcimento danni che di maggiori compensi dovuti.
Con ordinanza del 23.5.25 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo l'appellante lamenta che la non abbia assolto CP_1
l'onere a suo carico di provare il nesso causale e quindi la dimostrazione dell'esatta dinamica del sinistro con specifico riferimento all'efficienza causale “della res rispetto alla condotta del danneggiato e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene (Cass. 1 feb. 2021 n. 2184)” (pag. 13 appello).
Non vi sarebbe raggiunta la prova dell'esistenza di una situazione di pericolo riferita alle scale dell'edificio, oggetto di per sé inerte, provviste di un corrimano e in buono stato di manutenzione, come emergerebbe dalle foto agli atti.
Mancherebbe la prova, per carenza di allegazioni, sia della “natura di questa fantomatica sostanza presente sulle scale, sicché la domanda attorea difetta anche sotto questo profilo” (pag. 18 appello), oltretutto il teste ha riferito esclusivamente di aver passato uno straccio sul gradino in questione circa un quarto d'ora prima dell'arrivo della signora di
, con la conseguenza che trattandosi del mese di luglio del 2017, CP_1 la scala doveva essere per comune esperienza asciutta, sia la deposizione dei testi contrariamente all'accertato del Tribunale, non è in Tes_1 alcun modo utile a ritenere provati gli accadimenti come rappresentati dalla attrice, posto che nessuno dei due ha assistito all'evento.
Il motivo è fondato.
Seppur sia vero che nei casi integranti la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. il custode possa liberarsi dalla colpa soltanto dimostrando il caso fortuito o la rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (Cass.
27.4.23 n. 11152, Cass.
7.9.23 n. 26142, Cass. 27.12.23 n. 35966, Cass.
3.5.24 n. 11942, Cass. Ord.
8.7.24 n. 18518) è altrettanto vero che resta onere del danneggiato dimostrare la sussistenza del nesso causale (Cass. 25018 del 9.11.20).
Deve essere dimostrata da parte del danneggiato l'esistenza del nesso
Pagina 3 di 5 eziologico tra cosa e danno e quindi che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c. il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno dallo stesso subito e, solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova, il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale escludendo la sua responsabilità.
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte. In tali casi, infatti, ai fini della prova del nesso causale, il danneggiato è tenuto a dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno
(Cass. 13260/16). Permane quindi in capo al danneggiato l'onere di provare il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia (Cass. 1677/16). Posti questi principi, dagli atti di causa e dalle prove documentali ed orali, non è possibile determinare se l'evento si sia verificato con le modalità descritte dalla . CP_1
Nell'atto di citazione del giudizio di primo grado viene descritto il sinistro in questi termini: “le scale sulle quali cadeva l'istante erano impregnate di sostanze non visibili ed insidiosamente scivolose, causa della circostanza per la quale la signora batteva a terra con forza” (pag.
1 citazione).
Non vi è allegata alla citazione, né alle successive memorie, alcuna documentazione, tantomeno fotografica, attestante lo stato dei luoghi. Il fatto che le scale fossero “impregnate di sostanze non visibili ed insidiosamente scivolose” resta una affermazione priva di riscontro documentale.
Già la aveva evidenziato nella propria comparsa di Costituzione CP_2
e risposta come “se trattavasi di “sostanze non visibili”, ci si chiede come la danneggiata possa definire le stesse “insidiosamente scivolose”
e precisare che le scale ne erano impregnate. Fatta questa premessa, si rileva come la domanda, in fatto, sia priva di qualsiasi altra allegazione, che permetta di individuare l'origine dell'evento e il nesso causale… tale profonda indeterminatezza non può neppur far sorgere nella controparte l'onere di una specifica contestazione. Non si capisce infatti che cosa si possa si debba contestare, al di là dell'affermazione che le scale non presentavano nessuna situazione di pericolo” (pag. 2 comparsa); parimenti la convenuta aveva chiesto la reiezione della Parte_1 domanda perché infondata.
Contrariamente all'assunto del Tribunale, dalla deposizione dei testi escussi non si ricava alcuna prova dell'accadimento dell'evento come prospettato, a dir poco sinteticamente, dalla attrice.
Il teste cognato della , non era presente Parte_2 CP_1 all'evento, seppur ricordando che le “scale erano bagnate e stavano
Pagina 4 di 5 asciugando, in quanto le avevo lavate io circa 10/15 minuti prima” e di non aver apposto cartelli atti a segnalare il pericolo;
il teste
[...]
non era presente all'evento, seppur confermi, “che le scale Tes_2 erano state lavate da mio fratello . Parte_2
Manca quindi ogni forma di prova in merito all'accadimento dell'evento, non potendo ritenersi provato nelle modalità attuative rappresentate dalla
, in presenza delle contestazioni delle avverse parti. CP_1
E' certa la caduta dalle scale, ma è priva di qualsivoglia riscontro probatorio sia lo svolgimento dell'evento, sia che lo stesso sia da attribuirsi alla presenza di acqua o “sostanze non visibili ed insidiosamente scivolose”. Nessuno dei testimoni parla di sostanze insidiosamente scivolose e, la presenza di acqua, sarebbe dovuta documentarsi da parte della danneggiata. Oltretutto “se le scale erano bagnate e stavano asciugando” come riferito dal teste, ben si sarebbe potuto produrre documentazione atta a provare l'assunto. In ogni caso comunque, anche a voler ammettere la presenza di acqua sulle scale, manca la prova che il sinistro si sia verificato come prospettato dalla attrice e quindi sia la conseguenza della presenza di essa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano sulla base del valore della domanda respinta e, per il presente grado, come da dispositivo tenuto conto della limitata attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] contro e Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. CP_2
462/23 del 20.7.23 e pubblicata il 20.7.23
1) accoglie l'appello e respinge tutte le domande avanzate da CP_1
nei confronti di
[...] Parte_1
2) condanna l'appellata a rifondere alle appellate e Parte_1 le spese di lite del giudizio, che liquida, per ciascuna di CP_2 esse, quanto al primo grado in € 14.103,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge e, per il presente grado, in €
12.154,00 oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge;
solo per con l'aggiunta di € 804,00 per spese;
Parte_1
3) pone a carico di le spese di CTU. Controparte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 3.6.25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore
Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1385/23 del ruolo generale dell'anno 2023 trattenuta in decisione con ordinanza del
23.5.25
promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Fernando Parte_1
Figoni ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Piacenza, Via S.
Siro 38, giusta procura in atti
– appellante –
Contro
rappresentata e difesa dall' avv. Controparte_1
Angela Corrado ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Via
Vernieri 34, Salerno, come da mandato in atti - appellata ed appellante incidentale –
rappresentata e difesa dall' avv. Roberto Pietro CP_2
Bernocchi ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Via Santa
Franca 60, Piacenza, come da mandato in atti - appellata –
appello contro la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 462/23 del
20.7.23 e pubblicata il 20.7.23
CONCLUSIONI
Come da rispettivi fogli di p.c.
LA CORTE
Pagina 1 di 5 udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Ausiliario dott.
Giampaolo Borgioli;
udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio per Controparte_1 Parte_1 sentirla condannare al pagamento della somma di euro 75.500,50 in conseguenza di un infortunio accaduto il 17 luglio 2017 alle 10:00 circa allorché entrava nei locali della convenuta, siti in Piacenza alla via
Caorsana n. 234 e, mentre saliva la seconda scala di rampe interne al fabbricato, scivolava sugli scalini.
A suo dire la caduta era dovuta al fatto che le scale erano impregnate di sostanze non visibili ed insidiosamente scivolose che le facevano perdere l'equilibrio e quindi cadere.
Veniva soccorsa dai sanitari del pronto soccorso e ricoverata all'ospedale con gravi conseguenze fisiche.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva e veniva Parte_1 autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa e nel merito chiedeva il rigetto delle domande avverse perché CP_2 infondate e comunque non provate;
in subordine chiedeva di essere manlevata da . CP_2
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva l'inoperatività della CP_2 polizza e la carenza probatoria in ordine agli elementi costitutivi della responsabilità della convenuta dal momento che, dalla documentazione in atti, non era possibile individuare la causa dell'evento ed il nesso causale tra l'evento ed il danno.
La causa veniva istruita attraverso prove orali e CTU medico legale.
All'esito il Tribunale riteneva fondata la domanda dal momento che, a suo dire, ai fini della configurazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. sarebbe sufficiente la dimostrazione dell'attrice del “nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno patito, mentre grava sul custode l'onere della prova liberatoria”. Ne deriverebbe quindi un” alleggerimento dell'onere probatorio in capo al danneggiato, riducendosi la possibilità di esonero della responsabilità del custode allo sola ipotesi del caso fortuito” (pag. 4 sentenza).
Secondo il tribunale non avrebbe mai contestato di avere la Parte_1 disponibilità del luogo in cui si è verificato il sinistro e che la
“ricostruzione del sinistro nei termini allegati dall'attrice abbia trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dal teste il quale Testimone_1 ha confermato che la Sig.ra aveva impegnato le Controparte_1 scale che conducono ai piani superiori dello stabile, che le scale in
Pagina 2 di 5 questione erano state lavate poco prima dal Sig. e che Parte_2 la parte attrice non era stata previamente avvisata della temporanea pericolosità delle stesse in quanto scivolose” (pag. 5 sentenza).
Quantificava quindi il danno subito in € 34.434,08 e l'inoperatività della polizza assicurativa;
condannava alle spese di lite nei Parte_1 confronti dell'attrice e della terza chiamata ponendo a suo carico le spese di ctu.
Appellava la sentenza la soccombente chiedendone l'integrale riforma;
si costitutiva in giudizio l'appellata chiedendo l'accoglimento CP_2 dell'appello e, in caso negativo, la conferma della sentenza in punto di inoperatività della polizza. Si costituiva in giudizio CP_1
formulando domanda riconvenzionale sia in tema di importo
[...] liquidato a titolo di risarcimento danni che di maggiori compensi dovuti.
Con ordinanza del 23.5.25 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo l'appellante lamenta che la non abbia assolto CP_1
l'onere a suo carico di provare il nesso causale e quindi la dimostrazione dell'esatta dinamica del sinistro con specifico riferimento all'efficienza causale “della res rispetto alla condotta del danneggiato e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene (Cass. 1 feb. 2021 n. 2184)” (pag. 13 appello).
Non vi sarebbe raggiunta la prova dell'esistenza di una situazione di pericolo riferita alle scale dell'edificio, oggetto di per sé inerte, provviste di un corrimano e in buono stato di manutenzione, come emergerebbe dalle foto agli atti.
Mancherebbe la prova, per carenza di allegazioni, sia della “natura di questa fantomatica sostanza presente sulle scale, sicché la domanda attorea difetta anche sotto questo profilo” (pag. 18 appello), oltretutto il teste ha riferito esclusivamente di aver passato uno straccio sul gradino in questione circa un quarto d'ora prima dell'arrivo della signora di
, con la conseguenza che trattandosi del mese di luglio del 2017, CP_1 la scala doveva essere per comune esperienza asciutta, sia la deposizione dei testi contrariamente all'accertato del Tribunale, non è in Tes_1 alcun modo utile a ritenere provati gli accadimenti come rappresentati dalla attrice, posto che nessuno dei due ha assistito all'evento.
Il motivo è fondato.
Seppur sia vero che nei casi integranti la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. il custode possa liberarsi dalla colpa soltanto dimostrando il caso fortuito o la rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (Cass.
27.4.23 n. 11152, Cass.
7.9.23 n. 26142, Cass. 27.12.23 n. 35966, Cass.
3.5.24 n. 11942, Cass. Ord.
8.7.24 n. 18518) è altrettanto vero che resta onere del danneggiato dimostrare la sussistenza del nesso causale (Cass. 25018 del 9.11.20).
Deve essere dimostrata da parte del danneggiato l'esistenza del nesso
Pagina 3 di 5 eziologico tra cosa e danno e quindi che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c. il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno dallo stesso subito e, solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova, il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale escludendo la sua responsabilità.
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte. In tali casi, infatti, ai fini della prova del nesso causale, il danneggiato è tenuto a dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno
(Cass. 13260/16). Permane quindi in capo al danneggiato l'onere di provare il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia (Cass. 1677/16). Posti questi principi, dagli atti di causa e dalle prove documentali ed orali, non è possibile determinare se l'evento si sia verificato con le modalità descritte dalla . CP_1
Nell'atto di citazione del giudizio di primo grado viene descritto il sinistro in questi termini: “le scale sulle quali cadeva l'istante erano impregnate di sostanze non visibili ed insidiosamente scivolose, causa della circostanza per la quale la signora batteva a terra con forza” (pag.
1 citazione).
Non vi è allegata alla citazione, né alle successive memorie, alcuna documentazione, tantomeno fotografica, attestante lo stato dei luoghi. Il fatto che le scale fossero “impregnate di sostanze non visibili ed insidiosamente scivolose” resta una affermazione priva di riscontro documentale.
Già la aveva evidenziato nella propria comparsa di Costituzione CP_2
e risposta come “se trattavasi di “sostanze non visibili”, ci si chiede come la danneggiata possa definire le stesse “insidiosamente scivolose”
e precisare che le scale ne erano impregnate. Fatta questa premessa, si rileva come la domanda, in fatto, sia priva di qualsiasi altra allegazione, che permetta di individuare l'origine dell'evento e il nesso causale… tale profonda indeterminatezza non può neppur far sorgere nella controparte l'onere di una specifica contestazione. Non si capisce infatti che cosa si possa si debba contestare, al di là dell'affermazione che le scale non presentavano nessuna situazione di pericolo” (pag. 2 comparsa); parimenti la convenuta aveva chiesto la reiezione della Parte_1 domanda perché infondata.
Contrariamente all'assunto del Tribunale, dalla deposizione dei testi escussi non si ricava alcuna prova dell'accadimento dell'evento come prospettato, a dir poco sinteticamente, dalla attrice.
Il teste cognato della , non era presente Parte_2 CP_1 all'evento, seppur ricordando che le “scale erano bagnate e stavano
Pagina 4 di 5 asciugando, in quanto le avevo lavate io circa 10/15 minuti prima” e di non aver apposto cartelli atti a segnalare il pericolo;
il teste
[...]
non era presente all'evento, seppur confermi, “che le scale Tes_2 erano state lavate da mio fratello . Parte_2
Manca quindi ogni forma di prova in merito all'accadimento dell'evento, non potendo ritenersi provato nelle modalità attuative rappresentate dalla
, in presenza delle contestazioni delle avverse parti. CP_1
E' certa la caduta dalle scale, ma è priva di qualsivoglia riscontro probatorio sia lo svolgimento dell'evento, sia che lo stesso sia da attribuirsi alla presenza di acqua o “sostanze non visibili ed insidiosamente scivolose”. Nessuno dei testimoni parla di sostanze insidiosamente scivolose e, la presenza di acqua, sarebbe dovuta documentarsi da parte della danneggiata. Oltretutto “se le scale erano bagnate e stavano asciugando” come riferito dal teste, ben si sarebbe potuto produrre documentazione atta a provare l'assunto. In ogni caso comunque, anche a voler ammettere la presenza di acqua sulle scale, manca la prova che il sinistro si sia verificato come prospettato dalla attrice e quindi sia la conseguenza della presenza di essa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano sulla base del valore della domanda respinta e, per il presente grado, come da dispositivo tenuto conto della limitata attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] contro e Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. CP_2
462/23 del 20.7.23 e pubblicata il 20.7.23
1) accoglie l'appello e respinge tutte le domande avanzate da CP_1
nei confronti di
[...] Parte_1
2) condanna l'appellata a rifondere alle appellate e Parte_1 le spese di lite del giudizio, che liquida, per ciascuna di CP_2 esse, quanto al primo grado in € 14.103,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge e, per il presente grado, in €
12.154,00 oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge;
solo per con l'aggiunta di € 804,00 per spese;
Parte_1
3) pone a carico di le spese di CTU. Controparte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 3.6.25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore
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