Art. 1.
La decorazione della "Stella al merito del lavoro", istituita con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167 , e' concessa ai lavoratori dipendenti da imprese pubbliche o private, anche se soci di imprese cooperative, nonche' da aziende o stabilimenti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti pubblici, che si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, di laboriosita' e di buona condotta morale.
La decorazione comporta il titolo di "Maestro del lavoro".
La decorazione della "Stella al merito del lavoro", istituita con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167 , e' concessa ai lavoratori dipendenti da imprese pubbliche o private, anche se soci di imprese cooperative, nonche' da aziende o stabilimenti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti pubblici, che si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, di laboriosita' e di buona condotta morale.
La decorazione comporta il titolo di "Maestro del lavoro".