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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 25/06/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
n. 427/2025 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 427/2025 r.g.
promossa da
(P.I.: ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine , dell'atto di citazione, dall'Avv. Controparte_1
Stefano Perusi (c.f.: fax.: ) del Foro di C.F._1 Email_1 P.IVA_2
Verona, con elezione di domicilio presso il suo studio sito in (37129) Verona (VR), Interrato dell'Acqua
Morta n. 62;
ATTRICE
nei confronti di
( , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Controparte_2 P.IVA_3 [...]
, elettivamente domiciliata in 06059 Todi (PG) Piazza Umberto I° n.2 presso e nello CP_3
studio dell'Avv. Maurizio Simoni ( che la rappresenta ed assiste in forza di Procura C.F._2
in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 24/05/2022.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 62/2025, emesso in data 4/02/2025 dal Tribunale di Spoleto, con il quale gli era stato ingiunto, da parte della il pagamento della somma di euro 21.049,70 oltre interessi di Controparte_2
mora e spese del procedimento, a titolo di pagamento delle opere realizzate dalla opposta in subappalto, con riferimento all'abitazione della Sig.ra sita in Todi (PG) Frazione Colvalenza, Persona_1
Vocabolo Sant'Antonio n. 162/B.
In particolare, l'attrice ha eccepito l'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di conciliazione e l'incompetenza territoriale del giudice adito, dovendosi individuare la competenza naturale nel Tribunale di Monza;
nel merito, ha eccepito la nullità del decreto opposto in quanto lo stesso doveva compensarsi con il credito dell'opponente derivante dal ritardo con il quale le opere erano state realizzate.
La convenuta si è costituita in giudizio aderendo all'eccezione di incompetenza territoriale formulata da controparte.
Al termine della prima udienza il giudice, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
* * * * *
L'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente nell'atto di citazione ha trovato adesione da parte dell'opposta ex art. 38 comma 2 c.p.c. determinandosi, pertanto un accordo implicito, che sottrae al giudice la decisione sulla questione di competenza.
Si ritiene pertanto che, in tali ipotesi, al giudice non resti che prendere atto dell'intervenuto accordo processuale e disporre la cancellazione della causa dal proprio ruolo dichiarando l'incompetenza territoriale del Tribunale di Spoleto in favore del Tribunale di Monza.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che, il decreto ingiuntivo opposto debba essere revocato. Infatti, la sentenza con cui in sede di opposizione a decreto ingiuntivo si dichiara l'incompetenza territoriale del pagina 2 di 3 giudice che ha emesso il decreto non comporta, la mera declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione, ma deve contenere anche la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo, in quanto tale declaratoria è conseguenza necessaria e inscindibile dalla pronuncia di incompetenza del giudice che lo ha emesso;
di conseguenza la tempestiva riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente non può essere riferita alla causa di opposizione al decreto, che ormai non esiste più, ma costituisce un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la medesima domanda proposta con il ricorso in sede monitoria (in tal senso Cassazione civile, sez. III, 11 luglio 2006,
n. 15694; Cassazione Civile, sez. II, 22 giugno 2005 n.13353 e da ultimo Cassazione Civile, sez. III, 17 luglio 2009, n.16744).
La mancanza di decisione sulla questione di competenza esclude che debba in questa sede provvedersi alla regolamentazione delle spese di lite, su cui dovrà invece decidere, all'esito del giudizio, il Tribunale di
Monza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Spoleto ad emettere il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo del Tribunale di Spoleto n. 62/2025, emesso in data
4/02/2025, che viene revocato;
- concede alle parti termine di giorni novanta dalla data di comunicazione della presente sentenza, per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Monza, territorialmente competente.
Spoleto, 25/06/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 3 di 3
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 427/2025 r.g.
promossa da
(P.I.: ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine , dell'atto di citazione, dall'Avv. Controparte_1
Stefano Perusi (c.f.: fax.: ) del Foro di C.F._1 Email_1 P.IVA_2
Verona, con elezione di domicilio presso il suo studio sito in (37129) Verona (VR), Interrato dell'Acqua
Morta n. 62;
ATTRICE
nei confronti di
( , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Controparte_2 P.IVA_3 [...]
, elettivamente domiciliata in 06059 Todi (PG) Piazza Umberto I° n.2 presso e nello CP_3
studio dell'Avv. Maurizio Simoni ( che la rappresenta ed assiste in forza di Procura C.F._2
in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 24/05/2022.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 62/2025, emesso in data 4/02/2025 dal Tribunale di Spoleto, con il quale gli era stato ingiunto, da parte della il pagamento della somma di euro 21.049,70 oltre interessi di Controparte_2
mora e spese del procedimento, a titolo di pagamento delle opere realizzate dalla opposta in subappalto, con riferimento all'abitazione della Sig.ra sita in Todi (PG) Frazione Colvalenza, Persona_1
Vocabolo Sant'Antonio n. 162/B.
In particolare, l'attrice ha eccepito l'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di conciliazione e l'incompetenza territoriale del giudice adito, dovendosi individuare la competenza naturale nel Tribunale di Monza;
nel merito, ha eccepito la nullità del decreto opposto in quanto lo stesso doveva compensarsi con il credito dell'opponente derivante dal ritardo con il quale le opere erano state realizzate.
La convenuta si è costituita in giudizio aderendo all'eccezione di incompetenza territoriale formulata da controparte.
Al termine della prima udienza il giudice, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
* * * * *
L'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente nell'atto di citazione ha trovato adesione da parte dell'opposta ex art. 38 comma 2 c.p.c. determinandosi, pertanto un accordo implicito, che sottrae al giudice la decisione sulla questione di competenza.
Si ritiene pertanto che, in tali ipotesi, al giudice non resti che prendere atto dell'intervenuto accordo processuale e disporre la cancellazione della causa dal proprio ruolo dichiarando l'incompetenza territoriale del Tribunale di Spoleto in favore del Tribunale di Monza.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che, il decreto ingiuntivo opposto debba essere revocato. Infatti, la sentenza con cui in sede di opposizione a decreto ingiuntivo si dichiara l'incompetenza territoriale del pagina 2 di 3 giudice che ha emesso il decreto non comporta, la mera declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione, ma deve contenere anche la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo, in quanto tale declaratoria è conseguenza necessaria e inscindibile dalla pronuncia di incompetenza del giudice che lo ha emesso;
di conseguenza la tempestiva riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente non può essere riferita alla causa di opposizione al decreto, che ormai non esiste più, ma costituisce un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la medesima domanda proposta con il ricorso in sede monitoria (in tal senso Cassazione civile, sez. III, 11 luglio 2006,
n. 15694; Cassazione Civile, sez. II, 22 giugno 2005 n.13353 e da ultimo Cassazione Civile, sez. III, 17 luglio 2009, n.16744).
La mancanza di decisione sulla questione di competenza esclude che debba in questa sede provvedersi alla regolamentazione delle spese di lite, su cui dovrà invece decidere, all'esito del giudizio, il Tribunale di
Monza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Spoleto ad emettere il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo del Tribunale di Spoleto n. 62/2025, emesso in data
4/02/2025, che viene revocato;
- concede alle parti termine di giorni novanta dalla data di comunicazione della presente sentenza, per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Monza, territorialmente competente.
Spoleto, 25/06/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 3 di 3