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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Giuseppe Craca, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15370/2024 R.G. Lavoro, discussa all'udienza del
03.04.2025, promossa da
con l'assistenza e difesa dell'avv. Angela Giovanna Parte_1
Panzarino; contro
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. non può essere accolto per le motivazioni di seguito esposte.
Deve essere preliminarmente osservato che l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza
o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
Con riferimento più specifico all'oggetto della presente fase i commi 6 e
7 del medesimo articolo dispongono: «
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7.
La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Orbene, circa i presupposti delle prestazioni avute di mira dall'istante attraverso la proposizione dell'istanza di cui all'art. 445 bis c.p.c., ai sensi dell'art. 1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art. 1 della legge n. 508/1988, l'indennità di accompagnamento spett a ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Nel caso di specie, la CTU medic o–legale espletata nella precedente fase di giudizio ha consentito di accertare che le patologie da cui è affetta parte istante non possono comportare l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o di compiere autonomamente g li atti quotidiani della vita.
Parte opponente nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, la presente fase di giudizio ha contestato le risultanze della perizia in primis richiamando il fatto che il perito abbia depositato l'elaborato peritale senza aver previamente atteso le pro prie osservazi oni entro il termine giudizialmen te stabilito.
A fronte di tanto, ritenuta l'effettiva sussistenza di tale ultima irregolarità , lo scrivente ha disposto che il C.T.U. nominato nella precedente fase re ndesse chiarimenti in ordine alle oss ervazioni mosse all'interno del ricorso in opposizione.
Orbene, il dott. , in sede di chiarimenti, ha ribadito, anche Per_1 alla luce dell'esame della nuova documentazione medica prodotta dalla ricorrente (con conclusioni che Questo Giudicante condivide in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici), che parte istante non possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Al riguardo, il perito ha evidenziato che “Come da relazione peritale, la ricorrente era vigile, collaborante, ben orientata T/S, non presentava rigidità del capo, cardiopatia ipertensiva con aritmia in buon compenso farmacologico, tutto nei limiti. La deambulazione era autonoma seppur con
l'ausilio di deambulatore usato a scopo precauzionale onde evitare cadute, pur avendo rizoartrosi alle mani la presa a pinza era valida. Pur volendo considerare i certificati presentati in ultima istanza che riportano date successive alla visita peritale del 21/06/2024, non si ravvisa la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa della corresponsione dell'indennità di accompagnamento L. 18 del 1980.”.
A fronte di tanto, la parte opponente non ha formulato contestazioni specifiche né all'interno del ricorso in opposizione né nel corso dell'udienza successiva al deposito dei chiarimenti (posta, peraltro,
l'inammissibilità delle note depositate dalla stessa in data 1.04.2025 in quanto non autorizzate). Ancora sul punto va evidenziato che l'opponente ha genericamente prospettato la sussistenza di un aggravamento limitandosi a depositare documentazione sanitaria successiva rispetto alla precedente fase di giudizio ma non ha dedotto in termini precisi (e come innanzi illustrato) se vi sia stato un aggravamento delle patologie (e in che termini sia intervenuto questo ipotetico aggravamento) o se si siano aggiunte ulteriori patologie rispetto a quelle già esaminate dal perito.
Non può essere ancora trascurato che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'osservare che: “l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione
o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr. Cass.
n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass.
n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. Cass. n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del
2009; Cass. n. 10281 del 2003)” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 8557/2018).
In ultimo, con riferimento ai test ADL e IADL richiamati dalla ricorrente, va osservato che tali test non riportano situazioni di “impossibilità” di svolgere atti della vita quotidiana (ma situazioni di bisogno di assistenza) e poi, in quanto basati sulla somministrazione di domande al paziente, sono caratterizzati da risposte fornite dallo stesso in modo soggettivo e non risultano confortati da altri esami di tipo obiettivo.
In virtù di tanto le contestazioni proposte dalla parte opponente nella presente sede evidenziano la mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU non accompagnata dalla sottoposizione al
Tribunale di precisi argomenti (di ordine fattuale o di ordine scientifico e formulate non in termini di mera ipoteticità) tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sulle spese di lite a fronte di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Per le medesime motivazioni le spese della C.T.U. – come liquidate in corso di causa – sono definitivamente poste a carico dell CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU come già CP_1 provvisoriamente liquidate in atti.
Bari, 03.04.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Craca
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Giuseppe Craca, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15370/2024 R.G. Lavoro, discussa all'udienza del
03.04.2025, promossa da
con l'assistenza e difesa dell'avv. Angela Giovanna Parte_1
Panzarino; contro
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. non può essere accolto per le motivazioni di seguito esposte.
Deve essere preliminarmente osservato che l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza
o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
Con riferimento più specifico all'oggetto della presente fase i commi 6 e
7 del medesimo articolo dispongono: «
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7.
La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Orbene, circa i presupposti delle prestazioni avute di mira dall'istante attraverso la proposizione dell'istanza di cui all'art. 445 bis c.p.c., ai sensi dell'art. 1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art. 1 della legge n. 508/1988, l'indennità di accompagnamento spett a ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Nel caso di specie, la CTU medic o–legale espletata nella precedente fase di giudizio ha consentito di accertare che le patologie da cui è affetta parte istante non possono comportare l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o di compiere autonomamente g li atti quotidiani della vita.
Parte opponente nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, la presente fase di giudizio ha contestato le risultanze della perizia in primis richiamando il fatto che il perito abbia depositato l'elaborato peritale senza aver previamente atteso le pro prie osservazi oni entro il termine giudizialmen te stabilito.
A fronte di tanto, ritenuta l'effettiva sussistenza di tale ultima irregolarità , lo scrivente ha disposto che il C.T.U. nominato nella precedente fase re ndesse chiarimenti in ordine alle oss ervazioni mosse all'interno del ricorso in opposizione.
Orbene, il dott. , in sede di chiarimenti, ha ribadito, anche Per_1 alla luce dell'esame della nuova documentazione medica prodotta dalla ricorrente (con conclusioni che Questo Giudicante condivide in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici), che parte istante non possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Al riguardo, il perito ha evidenziato che “Come da relazione peritale, la ricorrente era vigile, collaborante, ben orientata T/S, non presentava rigidità del capo, cardiopatia ipertensiva con aritmia in buon compenso farmacologico, tutto nei limiti. La deambulazione era autonoma seppur con
l'ausilio di deambulatore usato a scopo precauzionale onde evitare cadute, pur avendo rizoartrosi alle mani la presa a pinza era valida. Pur volendo considerare i certificati presentati in ultima istanza che riportano date successive alla visita peritale del 21/06/2024, non si ravvisa la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa della corresponsione dell'indennità di accompagnamento L. 18 del 1980.”.
A fronte di tanto, la parte opponente non ha formulato contestazioni specifiche né all'interno del ricorso in opposizione né nel corso dell'udienza successiva al deposito dei chiarimenti (posta, peraltro,
l'inammissibilità delle note depositate dalla stessa in data 1.04.2025 in quanto non autorizzate). Ancora sul punto va evidenziato che l'opponente ha genericamente prospettato la sussistenza di un aggravamento limitandosi a depositare documentazione sanitaria successiva rispetto alla precedente fase di giudizio ma non ha dedotto in termini precisi (e come innanzi illustrato) se vi sia stato un aggravamento delle patologie (e in che termini sia intervenuto questo ipotetico aggravamento) o se si siano aggiunte ulteriori patologie rispetto a quelle già esaminate dal perito.
Non può essere ancora trascurato che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'osservare che: “l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione
o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr. Cass.
n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass.
n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. Cass. n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del
2009; Cass. n. 10281 del 2003)” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 8557/2018).
In ultimo, con riferimento ai test ADL e IADL richiamati dalla ricorrente, va osservato che tali test non riportano situazioni di “impossibilità” di svolgere atti della vita quotidiana (ma situazioni di bisogno di assistenza) e poi, in quanto basati sulla somministrazione di domande al paziente, sono caratterizzati da risposte fornite dallo stesso in modo soggettivo e non risultano confortati da altri esami di tipo obiettivo.
In virtù di tanto le contestazioni proposte dalla parte opponente nella presente sede evidenziano la mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU non accompagnata dalla sottoposizione al
Tribunale di precisi argomenti (di ordine fattuale o di ordine scientifico e formulate non in termini di mera ipoteticità) tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sulle spese di lite a fronte di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Per le medesime motivazioni le spese della C.T.U. – come liquidate in corso di causa – sono definitivamente poste a carico dell CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU come già CP_1 provvisoriamente liquidate in atti.
Bari, 03.04.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Craca