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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 22/09/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
– Sezione Lavoro –
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
Oronos, in sostituzione dell'udienza del 19 settembre 2025 mediante il deposito di note scritte, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3396/2024 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Jessica Tassone come da procura in atti;
ricorrente
e
Controparte_1
- (c.f. , in persona
[...] P.IVA_1
del per la Calabria, rappresentato e difeso dagli avv. ti Controparte_2
Patrizia Paola Cianci e A. Manuela Nucera per procura in atti,
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 26 novembre 2024 Parte_1
premesso di essere dipendente dal 21/05/1998 della Medcenter Container
Terminal S.p.a. con attività polifunzionali (rizzatore, carrellista, rallista, checker), di svolgere un lavoro completamente manuale che prevede lo spostamento di carichi di notevole peso, che la mansione si svolge in massima parte stando in piedi all'esterno, sollecitando articolazioni e colonna lombare, che l'attività lavorativa svolta lo impegna per circa 6 ore al giorno e lo costringe a mantenere forzose posture incongrue e protratte nel tempo, che tali attività gli hanno provocato l'insorgere della seguente patologia ““discopatie lombari”, ha adito questo giudice del lavoro al fine di accertare che tale patologia costituisce una malattia professionale ed ha compresso l'integrità psicofisica del ricorrente nella misura non inferiore al 8%; per l'effetto, condannare l' , in persona CP_1
del suo legale rappresentante pro tempore, a costituire ed a corrispondere, in favore del ricorrente, la relativa prestazione economica ex Dlgs.38/2000, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge sui singoli ratei dalla maturazione del diritto al saldo.
Nella resistenza dell' sostituita l'udienza odierna di CP_1
discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, istruita per documenti e CTU medico-legale, viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- La domanda è fondata per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora sia la lavorazione sia la malattia di cui è affetto l'assicurato siano incluse nelle apposite Tabelle, e sempre che la malattia si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in Tabella, si applica la presunzione (ancorché non assoluta) di eziologia professionale della patologia sofferta dal lavoratore, con il conseguente onere di fornire la prova contraria a carico dell' . Pertanto, in tali ipotesi, al lavoratore è sufficiente dimostrare CP_1
di essere affetto dalla patologia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata. L'Istituto, invece, dovrà dimostrare la dipendenza dell'infermità da una causa extra-lavorativa, oppure il fatto che, per la sua rapida evolutività, o per altra ragione, la malattia non sia ricollegabile all'esposizione al rischio, avuto riguardo ai tempi di esposizione allo stesso e di manifestazione della patologia.
Diversamente, in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata, o a cd. “eziologia multifattoriale”, la prova del nesso eziologico grava sul lavoratore, e deve essere valutato dal giudice in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata solo se vi sia un rilevante grado di probabilità.
È stato affermato, infatti, che “a tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti” (Cass. n. 17438/2012); ancora, “nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è regolato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, a determinare l'evento, sicché solo qualora possa ritenersi con certezza che
l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre la infermità deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge” (v. Cass. n. 6105/2015).
Ciò posto, nel caso di specie può ritenersi provata l'esistenza di un nesso causale tra la malattia lamentata e l'attività lavorativa espletata dal ricorrente.
Nel dettaglio, dalla documentazione in atti (v. estratto contributivo allegato), emerge che il ricorrente abbia svolto le mansioni indicate in ricorso per un notevole lasso di tempo e che l'attività lavorativa sia stata svolta in maniera continuativa.
Il consulente, inoltre, ha accertato che è affetto da Parte_1
“Spondilodiscopatie del tratto lombare, a lieve incidenza funzionale”, nonché
l'origine professionale della dedotta patologia.
Il c.t.u. ha evidenziato, infatti, che “La patologia da cui è affetto il ricorrente è da attribuirsi a causa preponderante e necessaria, dipendendo da un rischio specifico delle lavorazioni cui è stato addetto nel periodo indicato in ricorso. La percentuale di danno biologico ascrivibile alla malattia professionale accertata è da ritenersi pari al 6 % (sei per cento), a decorrere dalla data della domanda del 20-07-2021”.
Ha concluso quindi riconoscendo la genesi professionale della patologia e ritenendo sussistente un grado di invalidità valutato nella misura del 6 % con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Non sussistono motivi per disattendere, o comunque discostarsi, dalle conclusioni medico-legali cui è pervenuto il c.t.u. in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla documentazione in atti, su quanto riscontrato all'esame obiettivo e sulle risultanze istruttorie. Il ragionamento tecnico- scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente, e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali. La domanda va, quindi, accolta con condanna dell' al pagamento CP_1 dell'indennizzo in capitale nella misura corrispondente, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, fatta salva l'applicabilità dell'art.16 legge n.
412/1991.
3.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e dell'attività svolta, in 1.900 euro, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c., così come quelle di c.t.u. liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara che è affetto da Spondilodiscopatie del Parte_1
tratto lombare, a lieve incidenza funzionale, quale malattia professionale;
2) dichiara che la predetta malattia professionale ha cagionato a una menomazione permanente dell'integrità Parte_1
psico-fisica del 6 % dalla data della domanda amministrativa;
3) per l'effetto, condanna l' al pagamento in suo favore del CP_1
relativo indennizzo in capitale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione al soddisfo, salva applicazione dell'art. 16 l. n. 412/1991;
4) condanna, altresì, l' resistente al pagamento delle spese di CP_1
ctu e delle altre spese del giudizio, liquidate in 1.900 euro, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione ex art. 93.
Palmi, 22/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Claudia Oronos