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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 09/01/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 118/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBERI SALVATORE, Presidente e Relatore
PALERMO GIUSEPPE, Giudice
URSO MARIA PIA, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 660/2023 depositato il 24/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210111883359000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti e chiede distrazione delle spese in favore del dr
Nominativo_1/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 gennaio 2023 si impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe, avente ad oggetto tassa auto per l'anno 2016 e complessivi euro 588,22.
La resistente non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
L'art. 5, comma 51, del decreto-legge n. 953/1982, convertito in legge n. 53/1983, come sostituito dall'art. 3 del decreto-legge n. 2/1986, convertito nella legge n. 60/1986, statuisce: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
La Corte di Cassazione, sezione V, nella sentenza n. 3048/2008 ha altresì specificato che “la prescrizione del credito dell'amministrazione finanziaria avente ad oggetto la tassa di circolazione di autoveicoli interviene con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;
- che, a norma dell'art. 155 c.p.c. e art. 2963 c.c., quando una disposizione di diritto procedurale o sostanziale stabilisce per il compimento di un determinato atto o per il maturarsi di una situazione giuridica un termine ad anno, il computo deve farsi con riferimento al calendario comune, ex nominatione (e non ex numeratione) dierum, con la conseguenza che la scadenza coincide con lo spirare dell'ultimo istante del giorno, del mese e dell'anno corrispondente a quello del giorno, mese ed anno in cui si è verificato il fatto iniziale;
- che nella specie la norma non fissa la decorrenza iniziale per il calcolo dei tre anni dal giorno in cui doveva essere effettuato il pagamento, ma dall'anno successivo a quello in cui il suddetto giorno si colloca, e che pertanto i tre anni indicati dalla norma decorrono non dal giorno del mancato pagamento, bensì dall'inizio, individuato secondo il calendario comune, dell'anno successivo a tale giorno e cessano con il termine, individuato sempre secondo il calendario comune, del terzo anno” (in applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che il suddetto termine triennale spirasse, per un pagamento scadente il 31 gennaio 1996, non già il 31 gennaio 1999, ma il 31 dicembre 1999).
Nella specie, va dichiarata la prescrizione del tributo di cui alla suindicata cartella di pagamento impugnata in quanto il relativo termine triennale risulta decorso, in mancanza di qualsiasi prova di atti interruttivi.
L'accoglimento di tale motivo di doglianza esonera dall'esaminare gli altri fatti valere da parte ricorrente.
In virtù del principio della soccombenza, la resistente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte annulla la cartella di pagamento impugnata;
condanna la resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in euro 30,00 per spese vive ed euro 200 per compensi professionali oltre a rimborso forfettario, Iva e cpa, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
Catania, 8 gennaio 2026
IL PRESIDENTE
Dott. Salvatore Barberi
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBERI SALVATORE, Presidente e Relatore
PALERMO GIUSEPPE, Giudice
URSO MARIA PIA, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 660/2023 depositato il 24/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210111883359000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti e chiede distrazione delle spese in favore del dr
Nominativo_1/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 gennaio 2023 si impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe, avente ad oggetto tassa auto per l'anno 2016 e complessivi euro 588,22.
La resistente non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
L'art. 5, comma 51, del decreto-legge n. 953/1982, convertito in legge n. 53/1983, come sostituito dall'art. 3 del decreto-legge n. 2/1986, convertito nella legge n. 60/1986, statuisce: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
La Corte di Cassazione, sezione V, nella sentenza n. 3048/2008 ha altresì specificato che “la prescrizione del credito dell'amministrazione finanziaria avente ad oggetto la tassa di circolazione di autoveicoli interviene con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;
- che, a norma dell'art. 155 c.p.c. e art. 2963 c.c., quando una disposizione di diritto procedurale o sostanziale stabilisce per il compimento di un determinato atto o per il maturarsi di una situazione giuridica un termine ad anno, il computo deve farsi con riferimento al calendario comune, ex nominatione (e non ex numeratione) dierum, con la conseguenza che la scadenza coincide con lo spirare dell'ultimo istante del giorno, del mese e dell'anno corrispondente a quello del giorno, mese ed anno in cui si è verificato il fatto iniziale;
- che nella specie la norma non fissa la decorrenza iniziale per il calcolo dei tre anni dal giorno in cui doveva essere effettuato il pagamento, ma dall'anno successivo a quello in cui il suddetto giorno si colloca, e che pertanto i tre anni indicati dalla norma decorrono non dal giorno del mancato pagamento, bensì dall'inizio, individuato secondo il calendario comune, dell'anno successivo a tale giorno e cessano con il termine, individuato sempre secondo il calendario comune, del terzo anno” (in applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che il suddetto termine triennale spirasse, per un pagamento scadente il 31 gennaio 1996, non già il 31 gennaio 1999, ma il 31 dicembre 1999).
Nella specie, va dichiarata la prescrizione del tributo di cui alla suindicata cartella di pagamento impugnata in quanto il relativo termine triennale risulta decorso, in mancanza di qualsiasi prova di atti interruttivi.
L'accoglimento di tale motivo di doglianza esonera dall'esaminare gli altri fatti valere da parte ricorrente.
In virtù del principio della soccombenza, la resistente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte annulla la cartella di pagamento impugnata;
condanna la resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in euro 30,00 per spese vive ed euro 200 per compensi professionali oltre a rimborso forfettario, Iva e cpa, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
Catania, 8 gennaio 2026
IL PRESIDENTE
Dott. Salvatore Barberi