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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/12/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2110/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
e
(Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. DE PAOLA GIUSEPPE GABRIELE, con domicilio in via Benvenuto Cellini 20129 MILANO
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Milano, in data 25/05/2013, (atto n.12, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“ 1) I figli minori sono affidati ad entrambi i genitori, con residenza e dimora abituale presso la madre, in via Porta Marica, 14, Pavia;
2) L'altro genitore potrà vederli e tenerli con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: un fine settimana al mese dal sabato mattina sino al lunedì mattina oppure dal venerdì sera alla domenica sera;
gli altri due fine settimana dal sabato nel tardo pomeriggio alla domenica nel tardo pomeriggio;
infrasettimanalmente, tutte le settimane, il mercoledì, dall'uscita da scuola o da prima di cena fino al mattino successivo, all'accompagnamento a scuola;
durante le vacanze di Natale, ad anni alterni, una settimana a scelta;
durante le vacanze pasquali, per la metà del periodo delle medesime, per 15 giorni durante le vacanze estive, in un periodo che i genitori concorderanno entro il 30 aprile di ogni anno;
in occasione delle altre festività infrasettimanali i minori trascorreranno la metà del tempo con ciascuno dei genitori, salvo diverso accordo tra questi ultimi. I coniugi in via preliminare
s'impegnano a garantire ai minori la massima e serena collaborazione nella gestione delle visite come di ogni aspetto dell'educazione e della crescita dei figli;
essi
s'impegnano, come hanno sino ad oggi fatto, a ricercare sempre la massima unione e collaborazione nel supremo interesse affettivo ed educativo dei figli, ai quali non faranno mancare la loro vicinanza e l'unione genitoriale anche se è venuta meno la coabitazione.
3) Il sig. corrisponderà all'altro coniuge, sig.ra Parte_1 Parte_2 per il mantenimento dei figli, l'assegno periodico di € 480,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
4) Il sig. rimborserà all'altro coniuge nella misura del 50% le Parte_1 seguenti spese per i figli: ticket sanitari e spese scolastiche (tasse di iscrizione a scuole pubbliche, assicurazioni scolastiche, libri, spese di trasporto per la frequenza scolastica, cancelleria acquistata all'inizio dell'anno; gite e uscite didattiche per un solo giorno); solo se concordate preventivamente: spese mediche presso specialisti privati, spese per gite scolastiche di più giorni, spese sportive e ricreative.
5) La casa coniugale sita in via Verri, 26, Pavia con quanto contenuto, è assegnata alla sig.ra l'altro coniuge si è già da tempo allontanato portando con sé i Parte_2 propri effetti personali.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Pag. 2 di 4 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto erroneamente lo scioglimento del matrimonio concordatario in luogo della cessazione degli effetti civili dello stesso ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili
Pag. 3 di 4 del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale così decide:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 sposati in Milano il giorno 25/05/2013, con atto Parte_2 trascritto presso i Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.155, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013);
2) omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) Spese di lite al definitivo;
5) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Così deciso in data 15.12.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2110/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
e
(Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. DE PAOLA GIUSEPPE GABRIELE, con domicilio in via Benvenuto Cellini 20129 MILANO
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Milano, in data 25/05/2013, (atto n.12, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“ 1) I figli minori sono affidati ad entrambi i genitori, con residenza e dimora abituale presso la madre, in via Porta Marica, 14, Pavia;
2) L'altro genitore potrà vederli e tenerli con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: un fine settimana al mese dal sabato mattina sino al lunedì mattina oppure dal venerdì sera alla domenica sera;
gli altri due fine settimana dal sabato nel tardo pomeriggio alla domenica nel tardo pomeriggio;
infrasettimanalmente, tutte le settimane, il mercoledì, dall'uscita da scuola o da prima di cena fino al mattino successivo, all'accompagnamento a scuola;
durante le vacanze di Natale, ad anni alterni, una settimana a scelta;
durante le vacanze pasquali, per la metà del periodo delle medesime, per 15 giorni durante le vacanze estive, in un periodo che i genitori concorderanno entro il 30 aprile di ogni anno;
in occasione delle altre festività infrasettimanali i minori trascorreranno la metà del tempo con ciascuno dei genitori, salvo diverso accordo tra questi ultimi. I coniugi in via preliminare
s'impegnano a garantire ai minori la massima e serena collaborazione nella gestione delle visite come di ogni aspetto dell'educazione e della crescita dei figli;
essi
s'impegnano, come hanno sino ad oggi fatto, a ricercare sempre la massima unione e collaborazione nel supremo interesse affettivo ed educativo dei figli, ai quali non faranno mancare la loro vicinanza e l'unione genitoriale anche se è venuta meno la coabitazione.
3) Il sig. corrisponderà all'altro coniuge, sig.ra Parte_1 Parte_2 per il mantenimento dei figli, l'assegno periodico di € 480,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
4) Il sig. rimborserà all'altro coniuge nella misura del 50% le Parte_1 seguenti spese per i figli: ticket sanitari e spese scolastiche (tasse di iscrizione a scuole pubbliche, assicurazioni scolastiche, libri, spese di trasporto per la frequenza scolastica, cancelleria acquistata all'inizio dell'anno; gite e uscite didattiche per un solo giorno); solo se concordate preventivamente: spese mediche presso specialisti privati, spese per gite scolastiche di più giorni, spese sportive e ricreative.
5) La casa coniugale sita in via Verri, 26, Pavia con quanto contenuto, è assegnata alla sig.ra l'altro coniuge si è già da tempo allontanato portando con sé i Parte_2 propri effetti personali.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Pag. 2 di 4 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto erroneamente lo scioglimento del matrimonio concordatario in luogo della cessazione degli effetti civili dello stesso ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili
Pag. 3 di 4 del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale così decide:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 sposati in Milano il giorno 25/05/2013, con atto Parte_2 trascritto presso i Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.155, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013);
2) omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) Spese di lite al definitivo;
5) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Così deciso in data 15.12.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4