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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/09/2025, n. 5036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5036 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4677/2021 r.g. vertente tra
, via Erasmo Gattamelata 6, difesa dall'avv. Alessia Mastroluca Parte_1
APPELLANTE
e
, difesa dall' avv. Gianluca Fontanella APPELLATA Controparte_1
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 11.6.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con atto notificato in data 28.7.2017 impugna avanti al Giudice di Pace CP_1
di la delibera assembleare del , adottata in data Pt_1 Controparte_2
1.6.2017, relativamente al punto 2 all'o.d.g., con cui è stato approvato il bilancio consuntivo
2016, deducendo, tra l'altro, di non essere stata tempestivamente convocata.
Il resiste eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza per valore del Parte_1
giudice di pace.
Con sentenza n. 28294/19 il Giudice di Pace dichiara la propria incompetenza per valore assegnando il termine per la riassunzione avanti al Tribunale di Roma.
provvede alla riassunzione;
il ribadisce l'infondatezza CP_1 Parte_1
dell'impugnazione.
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 10622/2021 annulla la delibera impugnata e condanna il al rimborso delle spese di lite;
ritiene, al riguardo, che il Parte_1 Parte_1
non abbia provato di avere tempestivamente convocato la controparte all'assemblea dell'1.6.2017 ai sensi dell'art. 66 disp.att. c.c., in quanto la raccomandata, consegnata all'ufficio postale in data 17.5.2017, non risulta pervenuta nella disponibilità della destinataria.
Avverso la predetta sentenza il propone appello concludendo per il Parte_1
rigetto della domanda.
Al riguardo deduce un unico motivo. Dalla “traccia postale” telematica della raccomandata a/r n. 052526777557, rinvenibile sul sito web di Poste Italiane, risulta che: in data 18.5.2017 si tentava la consegna materiale del plico alle ore 11.20; la raccomandata alle ore 18.33 dello stesso giorno tornava in lavorazione presso il centro operativo postale;
dal
19.5.2017 il plico era disponibile per il ritiro da parte del destinatario presso l'Ufficio postale di via Portonaccio 39. La raccomandata è stata, poi, effettivamente ritirata solo in data 1.6.2017
2 ma è da ritenersi entrata nella sfera di conoscibilità della destinataria sin dal 19.5.2017 in relazione all'avviso di giacenza rilasciato sin dal giorno precedente.
Si costituisce il contestando la fondatezza del gravame;
precisa, al Parte_1
riguardo, che l'avviso di ricevimento della raccomandata di convocazione attesta la ricezione in data 1.6.2017 presso il domicilio della destinataria.
La Corte così ragiona.
E' dirimente il rilievo che l'avviso di ricevimento prodotto dallo stesso Parte_1
per dimostrare l'avvenuta convocazione della controparte all'assemblea dell'1.6.2017 (doc.1 fasc. 1°) attesta la “consegna del plico a domicilio” in data 1.6.2017 e non già, quindi, il presunto “ritiro in ufficio del plico non recapitato”.
La visura del tracciamento della raccomandata, riscontrata attraverso il sito di
Poste Italiane (doc. 3 fasc. 1°), non è di per sé idonea a smentire compiutamente tale attestazione, in quanto in epoca anteriore all'1.6.2017 il plico risulta soltanto “in consegna” e, poche ore dopo, “in lavorazione” (in data 18.5.2017), successivamente “disponibile per il ritiro presso il Centro operativo postale (a partire dal 19.5.2017), per essere infine effettivamente
“consegnata” proprio in data 1.6.2017.
Neppure da tale visura risulta, invero, né che la consegna sia stata effettivamente tentata all'indirizzo della destinataria, con esito negativo alla medesima imputabile, in epoca anteriore all'1.6.2017 né che il ritiro del plico abbia sostituito la mancata consegna.
Il ritiro, presso lo studio dell'amministratore, di copia del registro della contabilità
2016, da parte di , avvenuto in data 25.5.2017, fornisce un indizio non univoco CP_1
della effettiva ricezione della convocazione per l'assemblea dell'1.6.2017.
L'ambiguità del quadro probatorio è, tuttavia, idonea a giustificare la compensazione delle spese processuali del gravame.
3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello proposto dal Parte_2
avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 10622/21;
- dichiara compensate le spese processuali del gravame;
- dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002
Roma, 11.9.2025
IL PRESIDENTE est.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4677/2021 r.g. vertente tra
, via Erasmo Gattamelata 6, difesa dall'avv. Alessia Mastroluca Parte_1
APPELLANTE
e
, difesa dall' avv. Gianluca Fontanella APPELLATA Controparte_1
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 11.6.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con atto notificato in data 28.7.2017 impugna avanti al Giudice di Pace CP_1
di la delibera assembleare del , adottata in data Pt_1 Controparte_2
1.6.2017, relativamente al punto 2 all'o.d.g., con cui è stato approvato il bilancio consuntivo
2016, deducendo, tra l'altro, di non essere stata tempestivamente convocata.
Il resiste eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza per valore del Parte_1
giudice di pace.
Con sentenza n. 28294/19 il Giudice di Pace dichiara la propria incompetenza per valore assegnando il termine per la riassunzione avanti al Tribunale di Roma.
provvede alla riassunzione;
il ribadisce l'infondatezza CP_1 Parte_1
dell'impugnazione.
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 10622/2021 annulla la delibera impugnata e condanna il al rimborso delle spese di lite;
ritiene, al riguardo, che il Parte_1 Parte_1
non abbia provato di avere tempestivamente convocato la controparte all'assemblea dell'1.6.2017 ai sensi dell'art. 66 disp.att. c.c., in quanto la raccomandata, consegnata all'ufficio postale in data 17.5.2017, non risulta pervenuta nella disponibilità della destinataria.
Avverso la predetta sentenza il propone appello concludendo per il Parte_1
rigetto della domanda.
Al riguardo deduce un unico motivo. Dalla “traccia postale” telematica della raccomandata a/r n. 052526777557, rinvenibile sul sito web di Poste Italiane, risulta che: in data 18.5.2017 si tentava la consegna materiale del plico alle ore 11.20; la raccomandata alle ore 18.33 dello stesso giorno tornava in lavorazione presso il centro operativo postale;
dal
19.5.2017 il plico era disponibile per il ritiro da parte del destinatario presso l'Ufficio postale di via Portonaccio 39. La raccomandata è stata, poi, effettivamente ritirata solo in data 1.6.2017
2 ma è da ritenersi entrata nella sfera di conoscibilità della destinataria sin dal 19.5.2017 in relazione all'avviso di giacenza rilasciato sin dal giorno precedente.
Si costituisce il contestando la fondatezza del gravame;
precisa, al Parte_1
riguardo, che l'avviso di ricevimento della raccomandata di convocazione attesta la ricezione in data 1.6.2017 presso il domicilio della destinataria.
La Corte così ragiona.
E' dirimente il rilievo che l'avviso di ricevimento prodotto dallo stesso Parte_1
per dimostrare l'avvenuta convocazione della controparte all'assemblea dell'1.6.2017 (doc.1 fasc. 1°) attesta la “consegna del plico a domicilio” in data 1.6.2017 e non già, quindi, il presunto “ritiro in ufficio del plico non recapitato”.
La visura del tracciamento della raccomandata, riscontrata attraverso il sito di
Poste Italiane (doc. 3 fasc. 1°), non è di per sé idonea a smentire compiutamente tale attestazione, in quanto in epoca anteriore all'1.6.2017 il plico risulta soltanto “in consegna” e, poche ore dopo, “in lavorazione” (in data 18.5.2017), successivamente “disponibile per il ritiro presso il Centro operativo postale (a partire dal 19.5.2017), per essere infine effettivamente
“consegnata” proprio in data 1.6.2017.
Neppure da tale visura risulta, invero, né che la consegna sia stata effettivamente tentata all'indirizzo della destinataria, con esito negativo alla medesima imputabile, in epoca anteriore all'1.6.2017 né che il ritiro del plico abbia sostituito la mancata consegna.
Il ritiro, presso lo studio dell'amministratore, di copia del registro della contabilità
2016, da parte di , avvenuto in data 25.5.2017, fornisce un indizio non univoco CP_1
della effettiva ricezione della convocazione per l'assemblea dell'1.6.2017.
L'ambiguità del quadro probatorio è, tuttavia, idonea a giustificare la compensazione delle spese processuali del gravame.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello proposto dal Parte_2
avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 10622/21;
- dichiara compensate le spese processuali del gravame;
- dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002
Roma, 11.9.2025
IL PRESIDENTE est.
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