Sentenza 25 marzo 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/03/2022, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/03/2022
N. 00492/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01204/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1204 del 2020, proposto da
IN LO, AN LO, PA LO ed LE LO, rappresentati e difesi dagli avvocati Aldo Licci e Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Squinzano, non costituito in giudizio;
per la declaratoria di illegittimità
dell’atto di silenzio - rifiuto formatosi a seguito della istanza datata 21 maggio 2020, notificata a mezzo PEC in data 24 giugno 2020, con la quale gli odierni ricorrenti chiedevano il rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria riferito alla unità immobiliare sita in Squinzano – località Casalabate – alla Via Pesce Castagnola s.n.c. distinto in Catasto al foglio 49, p.lla 92, sub 1.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- i ricorrenti sono tutti eredi della sig.ra LL GE, deceduta il 17.12.2018; gli stessi sono comproprietari di un immobile, ricevuto per successione, sito in Squinzano – località Casalabate – alla Via Pesce Castagnola s.n.c. distinto in Catasto al foglio 49, partic. 92, sub 1, categ. a/3, classe 3, vani 7;
- con istanza protocollata presso il Comune di Lecce (ove precedentemente ricadeva territorialmente l’immobile in questione), la sig.ra LL GE chiedeva il rilascio di una concessione edilizia in sanatoria riferita all’abitazione innanzi detta, ai sensi e per gli effetti della legge n. 47/1985;
- la sig.ra LL GE provvedeva anche al pagamento della oblazione così come al pagamento dei successivi oneri;
- a tale domanda l’Amministrazione comunale non ha dato riscontro alcuno;
- in considerazione di tale atteggiamento omissivo, con lettera datata 21 maggio 2020 gli eredi LO chiedevano all’Amministrazione Comunale l’emissione di un provvedimento espresso avente ad oggetto il rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria riferito all’immobile sito in Squinzano – località Casalabate – alla Via Pesce Castagnola s.n.s, essendo peraltro intenzione dei ricorrenti procedere alla alienazione del citato immobile;
- avverso il silenzio serbato dal Comune di Squinzano sono insorti i ricorrenti per i seguenti motivi: Violazione di legge, in particolare dell’art. 2 della Legge n. 241/1990; eccesso di potere per violazione dei principi di correttezza e buona amministrazione;
- l’Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio;
- con il ricorso in epigrafe viene chiesto che il Tribunale condanni il Comune di Squinzano a pronunciarsi in modo espresso sulla istanza di condono presentata dal dante causa dei ricorrenti nel 1986.
Ritenuto che:
- il ricorso deve essere accolto con condanna del Comune di Squinzano a provvedere espressamente sull’istanza dei ricorrenti nel termine di giorni trenta dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza decorsi i quali: - si procederà, su istanza di parte, alla nomina di un commissario ad acta , le cui spese saranno poste a carico della stessa Amministrazione;
- il Segretario comunale dovrà comunicare il nome del funzionario responsabile del procedimento, onde consentire a questo T.A.R. la trasmissione degli atti alla Procura presso la Corte dei Conti per l’assunzione delle iniziative di sua competenza con riferimento a eventuali profili di danno erariale;
- il Comune di Squinzano deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in base alla regola della soccombenza; esse si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari della parte ricorrente, ferma restando la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda di accertamento del silenzio inadempimento come in epigrafe proposta, ordina al Comune di Squinzano di pronunciarsi in via definitiva sulla istanza di condono presentata dai ricorrenti entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Condanna il Comune di Squinzano alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari della parte ricorrente, fermo il diritto al rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Si comunichi alle parti, nonché al Segretario comunale del Comune di Squinzano.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO