Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/04/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1845/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Sezione Civile
Il Giudice, dott. Gianluca Antonio Peluso, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1845/2021 R.G. promossa da:
nato in [...] il [...] (C.F. Parte_1
); nata in [...] il C.F._1 Parte_2
15/02/1964 (C.F. ) e C.F._2 Parte_3
nata in [...] il [...] (C.F. ), tutti C.F._3
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Valeria Liuzzo,
presso il cui studio sito in Sant'Agata di MI (ME), via Emilia n. 8,
sono elettivamente domiciliati;
Attori;
CONTRO
nato in [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), con domicilio eletto in AP NE (ME) Piazza C.F._4
Faranda, presso lo studio dell'avv. Claudio Conti Gallenti che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Convenuto e attore in riconvenzionale;
1
nato a [...] il [...], Parte_1
(C. F. ), residente in [...]. 17, 8704 Herrliberg C.F._5
(ZH);
Convenuto non costituito-
Conclusioni: all'udienza del 3 febbraio 2025, svoltasi, giusta decreto del
31-12-2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., gli attori precisavano le conclusioni come da note scritte in atti e la causa venivano assunta in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini ridotti (20 +
20) ex art. 190 comma II c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio n. 1845/2021
R.G., , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
sulla scorta dei motivi in fatto e in diritto ivi esposti,
[...]
convenivano in giudizio e per ivi Controparte_1 Parte_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Preliminarmente ritenere e dichiarare il decorso di oltre un decennio da che il Tribunale di Patti, Sez.
Staccata di S.Agata MI ha emesso il decreto di approvazione definitivo del progetto di divisione dei beni di cui erano comproprietari giusta ordinanza versata in atti;
2) Conseguentemente e per l'effetto ritenere e dichiarare la estinzione del diritto di credito vantato da (nato a [...]_1
MI il 13/02/50) e da quale erede di Controparte_1 [...]
per mancato esercizio del diritto entro il termine di dieci anni da che Per_1
2 avrebbero potuto esercitarlo;
3) Sempre in conseguenza di ciò ordinare alla
Conservatoria di Messina la trascrizione del progetto di divisione senza la allegazione di alcuna ricevuta di pagamento essendosi esso estinto per prescrizione”.
All'udienza di prima comparizione del 4 luglio 2022, il G.I., premettendo che “entrambi i convenuti risultano contumaci e che per la notificazione della citazione al convenuto non risulta osservato il termine per Controparte_1
comparire non inferiore a 150 giorni, trattandosi di notifica all'estero. Assegna a parte attrice termine perentorio sino al 31-10-2022 per rinnovare la notifica della citazione a e e rinvia, tenendo conto Parte_1 Controparte_1
dell'osservanza dei superiori termini a comparire, all'udienza del 16-05-2023”.
Gli attori provvedevano alla rinnovazione della notifica dell'atto di citazione (cfr. produzione documentale del 27-04-2023) ma, tuttavia,
non si costituiva e, pertanto, ne va dichiarata la Parte_1
contumacia; mentre, con comparsa di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale depositata il 24-4-2023, si costituiva , Controparte_1
chiedendo “1) Nel merito accertare e dichiarare che dalla pronuncia del decreto di approvazione del progetto di divisone dei beni in comproprietà alle odierne parti processuali, con cui si è concluso il procedimento incoato dinanzi al
Tribunale di Patti Sez. stacc. Agata MI n.100775/2008 RG è CP_2
decorso oltre un decennio;
2) conseguentemente e per l'effetto in accoglimento della domanda riconvenzionale ritenere e dichiarare l'estinzione per intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dal convenuto (nato Parte_1
a S.Agata MI il 13/02/50), e dagli attori (nato in [...]
Svizzera il 27/12/69), e per il Parte_2 Parte_3
3 mancato esercizio del diritto entro il termine decennale, pur potendo esercitarlo;
3) in conseguenza di ciò ordinare alla Conservatoria di Messina la trascrizione del progetto di divisione senza l'allegazione della quietanza di pagamento del conguaglio, per intervenuta prescrizione del diritto di credito di ciascuna parte”.
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3 febbraio 2025.
Come accennato, all'udienza del 3 febbraio 2025, svoltasi, giusta decreto del 31-12-2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., gli attori precisavano le conclusioni come da note scritte in atti e la causa venivano assunta in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini ridotti (20 +
20) ex art. 190, comma II, c.p.c.
2. Tanto premesso, rileva notare che le allegazioni su cui poggiano sia le domande degli attori sia la domanda riconvenzionale del convenuto costituito, , non sono supportate da idonea Controparte_1
documentazione che consenta di ritenere fondate tali domande.
Invero, nell'ordinanza del 9-10-2023, il G.I., rilevando che “Non si rinvengono in atti né il provvedimento di approvazione del progetto di divisione che si assume adottato all'esito dell'udienza del 5 aprile 2011 né l'ordinanza pronunciata sull'istanza di correzione (non ritenendosi a tal fine sufficiente l'estratto Polisweb); Posto che non è dato apprezzare il contenuto dei detti provvedimenti, le parti vanno invitate a interloquire sulla predetta questione”, aveva all'uopo fissato l'udienza del 7-2-2024.
In tale occasione, le parti esponevano quanto segue: “La sottoscritta Avv.
VALERIA LIUZZO procuratrice degli attori facendo espresso riferimento al provvedimento del 30/12/2023, comunicato in pari data, con il quale per la
4 udienza del 07/02/2024 è stata disposta la trattazione del processo in forma scritta, espone quanto segue. Vista la ordinanza del 09/10/2023 con cui le parti venivano inviati a produrre copia di atti relativi al giudizio n. 775/2008, si fa presente che detti atti non erano nella disponibilità del sottoscritto procuratore.
interfacciandosi con altro procuratore coinvolto nel giudizio sopra citato, CP_3
si è stati in grado di recuperare copia della ordinanza del 05/04/2011 con cui il
Giudice dell'allora Tribunale circondariale di Patti, sez. Staccata di S.Agata
MI, Dott. dichiarava esecutivo di progetto di divisione per cui era Per_2
causa. Non così può dirsi per il diverso provvedimento emesso a seguito della istanza di correzione del 10/05/2011. Detto provvedimento, non notificato a cura della cancelleria, perché vistato per PV, è stato solo letto nella immediatezza della sua emissione ma non è mai stato acquisito fra gli atti di parte.
Acquisizione a cui non si è potuto porvi rimedio stante lo smarrimento del fascicolo, Certo è che il mancato rinvenimento di tale provvedimento fra gli atti di parte, aggravato peraltro dallo smarrimento del fascicolo da parte della cancelleria, non può certamente rappresentare un ostacolo rispetto alla domanda giudiziale così come avanzata considerato che con essa si invoca la prescrizione di qualsiasi diritto di credito nascente dalla incoata azione di divisione,
prescrizione che tale è, indipendentemente dalle modalità con cui le somme dovute avrebbero dovuto essere corrisposte. In ragione di ciò si insiste a che la causa sia rinviata per la precisazione delle conclusioni” (note del 12-01-2024
degli attori) e ancora “Con le presenti note l'Avv. Claudio Conti Gallenti
procuratore del sig. , preso atto della richiesta formulata Controparte_1
dalla S.S. con il provvedimento emesso in data 09/10/2023 con il quale invitava le parti a produrre la documentazione afferente il giudizio n. 775/2008, nel
5 precisare di non essere in possesso del carteggio processuale poiché nel predetto giudizio non assisteva nessuna delle parti, comunica di essersi prodigato per quanto possibile nel cercare di trovare la chiesta documentazione e di aver recuperato solo l'ordinanza del 05.04.2011, ovvero il provvedimento con il quale il Dott. Giudice del Tribunale di Patti, sez. staccata di S. Agata Per_2
MI, ha dichiarato esecutivo il progetto di divisione. Ora considerato che l'oggetto del presente giudizio è la dichiarazione di prescrizione di qualsiasi credito scaturente dall'azione di divisione e che indipendentemente dalle modalità di pagamento delle somme poste a titolo di conguaglio non può non dichiararsi la chiesta maturata prescrizione;
pertanto, questa difesa insiste a che venga fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni” (note del 6-2-2024 di parte convenuta).
Quindi, depositavano un atto denominato “ordinanza Belfiore del 5-04-
2011” che quivi si riporta:
6 Da quanto sopra, tuttavia, anche a voler prescindere da ogni valutazione sulla conformità all'originale, si ricaverebbe unicamente l'esistenza di un dispositivo ma non è dato evincere né quale fosse il numero di ruolo del procedimento, né quali fossero le parti né quale fosse il progetto di divisione dichiarato esecutivo o meglio la riconducibilità di tale dichiarazione di esecutività rispetto all'ordinanza versata in atti.
Conseguentemente, anche all'esito dell'udienza del 7 febbraio 2024,
permangono le medesime criticità evidenziate nell'ordinanza del 9-10-
2023.
Di talché, non avendo le parti depositato la documentazione idonea a consentire il riscontro, da parte del Decidente, rispetto a quanto dalle stesse allegato, non è dato apprezzare la fondatezza delle allegazioni poste dalle parti a sostegno delle loro rispettive domande.
In sintesi, non si può apprezzare l'allegazione del decorso di un decennio dall'approvazione del progetto di divisione;
né, quindi, si potrebbe dichiarare l'estinzione del credito vantato da (non Parte_1
costituito nel presente giudizio).
Per di più, in difetto di costituzione del predetto convenuto, non potrebbe trovare applicazione il criterio fissato nell'art. 115, comma 1,
c.p.c. atteso che la norma fa espresso riferimento ai fatti non contestati dalle parti costituite.
Invero, “Il principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., non opera con riguardo al contumace;
l'attore, dunque, deve produrre a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c., fissato per
7 l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali, e ciò
indipendentemente dalla tardiva costituzione della controparte oltre il detto termine e dagli argomenti da essa introdotti, atteso che tale circostanza non consente la remissione in termini, né l'applicazione del principio di non contestazione” (Corte appello Campobasso, 18/12/2023, n.390).
Conclusivamente, non avendo le parti (sia gli attori sia il convenuto,
attore in riconvenzionale) prodotto i documenti costituenti prova del fatto costitutivo delle rispettive domande, ex art. 2697 c.c., le stesse vanno rigettate.
3. Stante la reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate (art. 92 comma 2 c.p.c.), mentre nulla va disposto con riguardo a il quale non si è costituito e, Parte_1
pertanto, non ha sostenuto spese.
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa n. 1845/2021
R.G. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
- Previa dichiarazione di contumacia di;
Parte_1
1. Rigetta le domande formulate in citazione dagli attori per le causali di cui in motivazione;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da;
Controparte_1
3. Compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti, l'1-04-2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
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