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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/04/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 10 aprile 2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1609/2024 R.G. lavoro e vertente
TRA
( ) rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv.to Orlando Renato Cipriano ed elett.te domiciliato in Sturno (AV) alla P.zza IV Novembre n.5, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, ( ), in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Marco Mariano ed elett.te domiciliata in , alla via Degli Imbimbo n.ri CP_1
10/12, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, quale medico convenzionato di Controparte_2
, chiede l'accertamento dell'illegittimità delle
[...] trattenute effettuate sulla retribuzione e l'irripetibilità della somma richiesta pari ad €#22.836.92#.
La resistente si è costituita.
La domanda è infondata.
Cont 2) Con missiva prot. n. 18181 del 15.12.2021, l' in attuazione della delibera n. 1291 del 29.07.2021 “Presa otto conclusione procedimento amministrativo – Esecuzione”, comunicava al ricorrente l'avvio di trattenute mensili sullo stipendio, per un importo complessivo lordo di €#27.492,02#, indebitamente erogato negli anni dl 2015 a 2018, oltre ulteriori interessi, sulla base di quanto addebitato nella
“Contestazione prot. n. 0042121 del 29.12.2020”.
Nella nota prot. 0042121 del 29.12.2020 avente ad oggetto
“Comunicazione conclusione procedimento amministrativo attivato con nota prot. 0020561 del 27.07.2020”, la pretesa è riferita parte ad una applicazione contrattuale (utilizzo mezzo proprio e quota aggiuntiva SAUT su ferie) e parte alla liquidazione, effettuata per eccesso, di ore lavorative.
3) In via generale, occorre ricordare che “In tema di ripetizione di indebito, l'onere della prova è a carico dell'attore: quest'ultimo, difatti, deve dimostrare non solo l'avvenuto pagamento a favore della controparte (attraverso l'allegazione degli estratti conto), bensì anche l'assenza di una ragione giustificatrice a suo sostegno (Cass. 27 novembre 2018, n. 30713).
Cont La resistente allega in fatti posti a fondamento della pretesa, che non sono oggetto di contestazione, e che quindi vanno ritenuti pacificamente ammessi dal ricorrente.
Il riferimento operato in ricorso alla Delibera della Regione
Campania 6872 del 3/11/1999, non è conferente con i fatti di causa.
Pag. 2 di 4 4) Il ricorrente eccepisce la erronea quantificazione delle somme, perché individuate al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, ma la liquidazione, si legge nel provvedimento,
è fatta al netto, e non vi è alcuna specifica contestazione sull'ammontare individuato. Anche l'affermazione che i
Cont conteggi sarebbero stati effettuati unilateralmente da è generica, e non si sostanzia in specifica contestazione dei conteggi stessi.
5) Nemmeno può trovare applicazione la previsione di cui all'art. 24 bis D. L. 41/2021, conv. da L. 69/2021, come modificato dall'art. 19 co. 4 bis D. L. 44/2023, conv. da L.
74/2023, in quanto tale disposizione, introdotta con il chiaro scopo di fronteggiare l'emergenza da Covid19, attiene al diverso caso della irripetibilità, salvo che nei casi di dolo o colpa grave, delle somme corrisposte, fino al 31.12.2020, ai medici convenzionati per le prestazioni lavorative rese in esecuzione di accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscritti.
Nel caso di specie il recupero ha ad oggetto somme pacificamente corrisposte per gli anni dal 2015 al 2018.
6) Parte ricorrente va condannato al pagamento delle spese di lite che, ai sensi del D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#2.109# (duemilacentonove), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro
Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 1609/2024 R.G.
Lavoro, e vertente tra nei confronti di Parte_1
, ogni contraria istanza, eccezioni e deduzioni Controparte_1
respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
Pag. 3 di 4 2) Condanna al pagamento a favore di Parte_1
delle spese di lite che liquida nella Controparte_1 somma di €#2.109# (duemilacentonove), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza del 10 aprile 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 10 aprile 2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1609/2024 R.G. lavoro e vertente
TRA
( ) rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv.to Orlando Renato Cipriano ed elett.te domiciliato in Sturno (AV) alla P.zza IV Novembre n.5, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, ( ), in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Marco Mariano ed elett.te domiciliata in , alla via Degli Imbimbo n.ri CP_1
10/12, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, quale medico convenzionato di Controparte_2
, chiede l'accertamento dell'illegittimità delle
[...] trattenute effettuate sulla retribuzione e l'irripetibilità della somma richiesta pari ad €#22.836.92#.
La resistente si è costituita.
La domanda è infondata.
Cont 2) Con missiva prot. n. 18181 del 15.12.2021, l' in attuazione della delibera n. 1291 del 29.07.2021 “Presa otto conclusione procedimento amministrativo – Esecuzione”, comunicava al ricorrente l'avvio di trattenute mensili sullo stipendio, per un importo complessivo lordo di €#27.492,02#, indebitamente erogato negli anni dl 2015 a 2018, oltre ulteriori interessi, sulla base di quanto addebitato nella
“Contestazione prot. n. 0042121 del 29.12.2020”.
Nella nota prot. 0042121 del 29.12.2020 avente ad oggetto
“Comunicazione conclusione procedimento amministrativo attivato con nota prot. 0020561 del 27.07.2020”, la pretesa è riferita parte ad una applicazione contrattuale (utilizzo mezzo proprio e quota aggiuntiva SAUT su ferie) e parte alla liquidazione, effettuata per eccesso, di ore lavorative.
3) In via generale, occorre ricordare che “In tema di ripetizione di indebito, l'onere della prova è a carico dell'attore: quest'ultimo, difatti, deve dimostrare non solo l'avvenuto pagamento a favore della controparte (attraverso l'allegazione degli estratti conto), bensì anche l'assenza di una ragione giustificatrice a suo sostegno (Cass. 27 novembre 2018, n. 30713).
Cont La resistente allega in fatti posti a fondamento della pretesa, che non sono oggetto di contestazione, e che quindi vanno ritenuti pacificamente ammessi dal ricorrente.
Il riferimento operato in ricorso alla Delibera della Regione
Campania 6872 del 3/11/1999, non è conferente con i fatti di causa.
Pag. 2 di 4 4) Il ricorrente eccepisce la erronea quantificazione delle somme, perché individuate al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, ma la liquidazione, si legge nel provvedimento,
è fatta al netto, e non vi è alcuna specifica contestazione sull'ammontare individuato. Anche l'affermazione che i
Cont conteggi sarebbero stati effettuati unilateralmente da è generica, e non si sostanzia in specifica contestazione dei conteggi stessi.
5) Nemmeno può trovare applicazione la previsione di cui all'art. 24 bis D. L. 41/2021, conv. da L. 69/2021, come modificato dall'art. 19 co. 4 bis D. L. 44/2023, conv. da L.
74/2023, in quanto tale disposizione, introdotta con il chiaro scopo di fronteggiare l'emergenza da Covid19, attiene al diverso caso della irripetibilità, salvo che nei casi di dolo o colpa grave, delle somme corrisposte, fino al 31.12.2020, ai medici convenzionati per le prestazioni lavorative rese in esecuzione di accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscritti.
Nel caso di specie il recupero ha ad oggetto somme pacificamente corrisposte per gli anni dal 2015 al 2018.
6) Parte ricorrente va condannato al pagamento delle spese di lite che, ai sensi del D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#2.109# (duemilacentonove), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro
Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 1609/2024 R.G.
Lavoro, e vertente tra nei confronti di Parte_1
, ogni contraria istanza, eccezioni e deduzioni Controparte_1
respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
Pag. 3 di 4 2) Condanna al pagamento a favore di Parte_1
delle spese di lite che liquida nella Controparte_1 somma di €#2.109# (duemilacentonove), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza del 10 aprile 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 4 di 4