Ordinanza cautelare 10 settembre 2025
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00857/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02706/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2706 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio De Angelis e Daniele Proietti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Liceo Classico -OMISSIS- di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
1) del Verbale n. 3286 relativo allo scrutinio finale del 10.06.2025 effettuato dal Consiglio di Classe della classe 2G del Liceo Classico Statale G. -OMISSIS- di Milano, recante il giudizio di non ammissione del minore ricorrente alla classe 3G del medesimo Liceo;
2) della nota del 10.06.2025 con cui il Consiglio di Classe della classe 2G del Liceo Classico Statale G. -OMISSIS- di Milano ha comunicato la non ammissione del ricorrente alla classe 3G del medesimo Liceo;
3) della pagella scolastica datata 10.06.2025 recante i risultati ed i voti conseguiti dal ricorrente all'esito dell'anno scolastico 2024/2025 nonché la non ammissione del medesimo alla classe 3G del predetto Liceo;
e per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere ammesso alla classe 3G del Liceo Classico Statale G. -OMISSIS- di Milano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Liceo Classico -OMISSIS- di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 la dott.ssa CO AN e udito per la parte resistente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato il 21/07/2025 gli esponenti hanno chiesto l’annullamento degli atti, in epigrafe specificati, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili.
Si è costituito il Ministero intimato.
Con ordinanza del 10/09/2025, n. 934, la V Sezione ha respinto la domanda cautelare formulata in via incidentale.
In sede di appello cautelare, il Consiglio di Stato, VII Sezione, con ordinanza del 16/10/2025, n. 3721, dopo avere ritenuto che: « L’insufficienza in latino non sembra adeguatamente motivata.
Sembrano cogliere nel segno le seguenti censure di parte appellante secondo cui nella materia di latino l’alunno ha conseguito insufficienze solo nel primo quadrimestre, mentre i voti conseguiti nel secondo quadrimestre superano nel complesso la sufficienza, con la conseguenza che per la materia di latino appare fondata la prognosi di una possibile utile frequenza della classe terza.
Il collegio osserva poi che la relazione datata 27 giugno 2025 depositata nel giudizio di primo grado della professoressa di latino -OMISSIS-sembra non coerente rispetto all’attribuzione dell’insufficienza finale per non avere tenuto conto dell’evoluzione dell’apprendimento (pur richiamata nella relazione medesima), positiva rispetto alle verifiche d’inizio anno scolastico, le quali hanno invece avuto peso determinate nell’attribuzione dell’insufficienza finale.
Tale errore di valutazione risulta evidente anche esaminando la tabella prodotta dalla professoressa -OMISSIS-nella sopra richiamata relazione a pagina 3, che fa riferimento ai voti del primo quadrimestre nel contesto di un giudizio di fine anno.
L’errata valutazione della materia di latino incide sul giudizio complessivo di bocciatura », ha accolto l’appello cautelare e, per l’effetto, annullato l’ordinanza appellata e, in accoglimento dell’istanza cautelare proposta in primo grado, ordinato al consiglio di classe di rideterminarsi riguardo il giudizio di ammissione alla classe terza dell’alunno ricorrente, disponendo « l’ammissione con riserva dell’alunno alla classe terza nelle more della rivalutazione ».
In vista dell’udienza di merito, parte ricorrente ha allegato e documentato che il minore ricorrente ha superato entrambe le prove di verifica svolte in data 12 e 13 gennaio 2026 « e, per l’effetto, è stato ammesso di diritto ed a pieno titolo alla classe terza » (cfr. i docc. depositati il 19/01/2026, da cui si evince la promozione senza riserve alla classe successiva dello studente-OMISSIS-, nonché, la memoria depositata il 27/01/2026).
Indi, in data 13/02/2026 il patrocinio medesimo ha istato per il passaggio in decisione senza la preventiva discussione « anche ai fini della declaratoria di improcedibilità per sopraggiunta carenza di interesse ».
All’udienza pubblica del 17/02/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Per univoca giurisprudenza, condivisa dal Collegio, nel caso di espressa dichiarazione della parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (cfr., in tal senso, tra le tante, Consiglio di Stato, VII, 30-08-2022, n. 7553; TAR Lombardia, Milano, V, 12-02-2024, n. 355).
Ne consegue che, in virtù della dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, depositata in atti il 27-01-2026 e il 13-09-2025 da parte ricorrente, come sopra argomentata dalla medesima parte, il Collegio non può che dichiarare il ricorso improcedibile, ex art. 35, comma 1, lettera c) del c.p.a.
Le spese di lite possono essere compensate, avuto riguardo all’andamento della controversia e alla natura in rito della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA IE, Presidente
CO AN, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO AN | FA IE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.