Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/04/2025, n. 2249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2249 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 SEXIES C.P.C.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
2276/2019 posta in deliberazione il giorno 9.4.2025
TRA
) Parte_1 P.IVA_1
Avv. ZOTTA MARIO;
E
( ) Controparte_1 P.IVA_2
( ) Controparte_2 C.F._1
( ) CP_3 C.F._2
Avv. RICCIUTELLI CRISTIANO**
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 46/2019 emessa dal Tribunale di Viterbo
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale era stata Parte_1 accolta l' opposizione al decreto ingiuntivo n. 1117/14 Nrg. 3073/14 per l'importo di Euro
138.538,36 oltre interessi dal dovuto al saldo e spese per la procedura.
1
L'appello è fondato.
L'opposizione era stata accolta su una lettura acritica dell'atto di opposizione e sulla base della seguente motivazione: “ deve respingersi quanto sostenuto da parte opposta in ordine al mancato sostenimento, da parte della società opponente, della spesa per cui era stata ottenuta la percentuale del contributo in questione. Infatti, come affermato a più riprese dalla giurisprudenza maggioritaria, l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore essendo sufficiente, ai fini dell'estinzione dell'obbligazione, che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e consegna del titolo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17749 del 30/07/2009 - Rv. 609903).
Nel caso di specie, l'investimento, o meglio il progetto, si è concretizzato con l'acquisto dei due robots avvenuto al momento della stipula dei contratti traslativi e della dazione dell'assegno di Euro 255.000,00 alla AG. Inoltre, a seguito della decisione della AG e della Parte_2
di risolvere bonariamente la questione conflittuale verificatesi sulla base delle norme
[...]
stabilite dalla Convinzione di Vienna, la AG riconosceva alla un risarcimento Parte_2 del danno pari a Euro 135.000,00 mentre quest'ultima si impegnava a pagare la somma di
Euro 121.494,21 detratta la somma di 40.000 euro già corrisposta a titolo di acconto (vedi pagamenti tramite bonifico allegati all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo doc. 31-36). Inoltre, relativamente all'applicazione al caso di specie della legge n. 898 del
23.12.1986, da cui ha tratto origine il decreto ingiuntivo opposto, questa deve escludersi in quanto gli incentivi percepiti dalla non sono a totale carico dello Stato, come Parte_2
richiesto espressamente dall'art. 2 della suddetta legge, bensì divisi pro quota tra comunità europea, Stato e regione , oltre ad essere estranei al fondo europeo agricolo e alle quote Pt_1
a completamento del detto fondo.
Non sussiste dunque un obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 3 Legge N.898/1986 della somma erogata a titolo di incentivo e di risarcimento del danno a carico della Parte_2
Detta motivazione non è assolutamente condivisibile.
Condivisibilmente e fondatamente l'appellante ha dedotto in fatto:
Il 17 giugno 2013, la Guardia di Finanza di Tarquinia trasmetteva alla Regione Lazio ed a
Sviluppo Lazio un verbale di constatazione a tenore del quale, all'esito degli accertamenti compiuti presso gli odierni appellati, era emerso che
2 - la società beneficiaria del contributo aveva omesso di registrare una nota di credito della ditta fornitrice AG Enginyeria S.L. di LM (Spagna) n.14 A/09 dell'importo di € 255.000,00;
- la nota di credito n. 14/A/09 era stata emessa a storno dell'importo della fattura N.97/09 del
22 aprile 2009 relativa all'acquisto di attrezzature per cui era stato concesso il contributo - cella tagliatrice e manipolatrice con braccio robottizzato AG serie 69/09 e centro di lavoro con braccio robottizato AG serie 70/09 (vedasi rapporto Guardia di Finanza all. 5, 6, 23 e 42 fascicolo di parte opponente);
- l'assegno bancario N.0000953054 Banca Coop. Cattolica Filiale di Tuscania di € 255.000,00
(vedasi verbale GdF, all. 5, doc. 2 fascicolo parte opponente) emesso dalla società beneficiaria a favore della AG Enginyeria S.L., a pagamento della fattura N.97/09 e prodotto dalla controparte in sede di rendicontazione per l'erogazione del contributo, non era mai stato portato all'incasso;
- i predetti macchinari (cella tagliatrice e manipolatrice con braccio robottizzato AG serie roboter n. 69/09 e centro di lavoro con braccio robotizzato marca AG serie roboter n. 70/09) erano stato restituiti all'azienda fornitrice [ndr in violazione dell'art. 7, punto 4 dell'Avviso
Pubblico]. (vedasi doc. n. 6 e 7 fascicolo monitorio):
11. Acclarava peraltro la Guardia di Finanza, che solo il 21.10.2009, ovvero in data successiva ai termini previsti dall'Avviso Pubblico ed alla percezione del contributo, la AG
Enginyeria S.L. aveva fornito unicamente una cella tagliatrice e manipolatrice con braccio robottizzato marca AG serie roboter N.69/09 emettendo fattura N.275/09.
12. Acclarava, inoltre, la stessa Guardia di Finanza che solo in data 31.07.2019 [e, quindi, sempre in epoca successiva alla scadenza dell'Avviso] l'odierna appellata aveva corrisposto la sola somma di € 40.000,00 a titolo di acconto sul minor prezzo pattuito per i macchinari
(vedasi verbale GdF all. 5 e 6 fascicolo parte opponente).
13. Accertata la violazione degli obblighi prescritti nell'Avviso pubblico a pena di revoca del contributo, comunicava all'impresa beneficiaria gli esiti delle verifiche della Parte_1
Guardia di Finanza, unitamente alla proposta di revoca parziale del contributo, con invito a presentare rituali osservazioni ex art. 10 bis, L.241/90.
14. Segnatamente, decurtata la spesa non sostenuta di € 255.000,00 (di cui all'assegno bancario n.0000953054) dalla spesa originariamente ammessa (€ 267.086,77), risultata ammissibile ed effettivamente sostenuta la sola spesa afferente al rifacimento dell'impianto elettrico (€ 12.086,78), rideterminava il contributo concedibile in € 6.043,39, pari Parte_1
3 al 50% della spesa ammessa (vedasi doc. 15 fascicolo di parte opposta e doc. 8 fascicolo monitorio).
15. Con nota AR Prot. n. 14162 del 18.10.2013, , comunicato il rigetto delle Parte_1 controdeduzioni e, per l'effetto, la revoca parziale del contributo, chiedeva la restituzione della complessiva somma di € 138.538,36 di cui € 127.500,00 per quota di contributo revocato ed €
11.038,36 per interessi legali (vedasi doc. n. 8 fascicolo monitorio).
Il punto centrale della controversia è dato dal fatto che la spesa di € 255.000,00 per l'acquisto dei due robot non è mai stata sostenuta in quanto gli assegni, posti a fondamento del contributo
, non sono stati mai incassati e che anche il pagamento relativo alla cella tagliatrice è avvenuto a mezzo bonifico dopo l'erogazione del contributi
Quanto dedotto dagli appellanti circa il perfezionamento della compravendita e le vicende intercorse con la parte venditrice è in realtà del tutto privo di rilevanza, in quanto proprio il mancato tempestivo pagamento delle somme avrebbe in radice precluso l'erogazione del contributo tenuto conto anche che nessuna modifica era mai stata concordata con l'
[...]
. Rispetto a tale incontrovertibile fatto storico parimenti irrilevanti sono le vicende del CP_4
procedimento penale. Inconferente ed irrilevante per la revoca del contributo e la ripetizione
Ne discende la piena legittimità della revoca del contributo ex art 7 dell'avviso pubblico per la patente violazione di quanto previsto dall'art 6 dello stesso che si riportano di seguito.
- (articolo 6), “Gli interventi oggetto di contributo devono essere avviati, eseguiti e fatturati successivamente alla pubblicazione del presente avviso pubblico. I beneficiari hanno a disposizione un periodo di 30 giorni consecutivi alla data di pubblicazione dell'Avviso
Pubblico per effettuare l'investimento, redigere su apposito modulo di rendicontazione dell'intervento la domanda di liquidazione, predisporre tutti gli allegati previsti ed entro lo stesso termine dei 30 giorni, inoltrare il plico. Ai fini dell'individuazione dell'avvio della realizzazione dell'intervento faranno fede le date apposte sulla documentazione di spesa presentata per l'erogazione del contributo”, “Il contributo finale erogabile è proporzionato alla spesa documentata ed ammessa a consuntivo, con riduzione proporzionale in caso di minor spesa”;
- (articolo 7), “Il contributo è soggetto a revoca, nei seguenti casi:
- mancata realizzazione del programma ammesso a contributo e mancata presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione dei costi sostenuti entro i tempo previsti;
- variazione sostanziale del programma ammesso non preventivamente autorizzata”;
4 d) nella sostanza, era stato espressamente previsto che l'investimento per cui si poteva chiedere il contributo dovesse essere effettuato non oltre trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso e quindi non oltre il 6 maggio 2009;
Fondatamente l' aveva contestato stragiudizialmente “ “il macchinario relativo al CP_4 centro di lavoro è stato restituito all'azienda fornitrice senza essere sostituito”;
- “l'assegno bancario utilizzato per il pagamento della fattura n. 97/09 emessa dalla AG
Enginyeria non è mai stato portato all'incasso”;
- “i pagamenti relativi al macchinario acquistato (cella tagliatrice) sono avvenuti a mezzo bonifico bancario disposti in data successiva all'erogazione del contributo e quindi successivamente ai termini previsti dall'avviso pubblico per l'ammissibilità dei pagamenti”;
L'appellante ha rimarcato :
“Ed anzi, nei termini previsti dall'Avviso Pubblico (dal 07.04.2009 al 07.05.2009) l'appellata non ha sostenuto alcuna spesa con riguardo all'adeguamento dei nuovi sistemi di sicurezza sui luoghi di lavoro [documentata la sola realizzazione dell'impianto elettrico]; dunque non
è stato realizzato il programma relativo alla prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro a cui l'impresa richiedente si era impegnata e per cui ha percepito il contributo….Nel caso in esame, ciò che il giudice avrebbe dovuto rilevare era che allo scadere del 07.05.2009 la
[...]
- diversamente da quanto dichiarato - non aveva sostenuto la spesa di € 255.000,00 CP_1 posto che l'assegno recante detto importo non è mai stato incassato ed anzi, restituito, dalla ditta fornitrice AG la quale ha altresì trasmesso nota di credito per la fattura emessa e provveduto al ritiro dei macchinari…
Appare, infatti, evidente l'erroneità della sentenza sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3,4, 6 e 7 dell'Avviso Pubblico e dell'art. 1197 c.c. operata dal giudice di primo grado, il quale avrebbe dovuto accertare il mancato rispetto dei termini di ultimazione e rendicontazione del progetto, ovvero la sua mancata realizzazione, l'assenza di qualsiasi autorizzazione alla realizzazione di un progetto difforme da quello approvato, nonché il rapporto di non equivalenza tra mera consegna dell'assegno e pagamento con conseguente effetto estintivo dell'obbligazione : Ciò in particolare nel rapporto con l'Ente pubblico che è tenuto finanziare una spesa effettivamente già sostenuta. Diversamente opinando, nella migliore delle ipotesi l'ente si troverebbe a prefinanziare una spesa in presenza di un accordo fra le parti che abbiano pattuito modalità di pagamento che non comportino un reale esborso prima del finanziamento , il che viola apertamente .
5 E'evidente pertanto che la condotta della società appellata abbia integrato una manifesta violazione de3,4 e 6 dell'Avviso pubblico, da cui scaturisce la legittimità della revoca dello stesso ex art7.
Sussiste infine la legittimazione passiva dei soci illimitatamente responsabili, che in tale qualità sono stati evocati in giudizio, come chiaramente esposto al punto 15 del ricorso per decreto ingiuntivo.
A tale proposito si richiama la sentenza 279/2017 della Corte di Cassazione: “ Il "beneficium excussionis" concesso ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone, in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da uno di essi se non dopo l'escussione del patrimonio sociale, opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al predetto creditore di agire direttamente nei suoi confronti in sede di cognizione ordinaria. Infatti, la responsabilità del socio si configura come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale, sicché egli non può essere considerato terzo rispetto all'obbligazione sociale, ma debitore al pari della società per il solo fatto di essere socio. Tuttavia, ove il socio illimitatamente responsabile venga convenuto in giudizio per il pagamento dei debiti della società non nella sua qualità, ma in proprio, egli è carente di legittimazione, non potendo in tal caso far valere in sede esecutiva il beneficio della previa escussione del patrimonio sociale.”
Sussiste altresì la piena legittimazione dell'appellante in quanto soggetto che comunque ha effettuato il pagamento e che ha diritto alla ripetizione , a prescindere dai rapporti interni ex latere creditorum
Le spese di lite seguono la soccombenza
PQM
In riforma della sentenza impugnata condanna in solido gli appellati al pagamento di €
138.538,36, oltre interessi legali dall'8.11.2013 al saldo ed alla rifusione in favore di
[...] delle spese di lite che liquida per il primo grado in € 8.000 per compensi, oltre Parte_1 rimborso spese gen.e per questo grado in € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen e rimborso del c.u.
IL PRESIDENTE EST.1
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