CASS
Sentenza 6 settembre 2024
Sentenza 6 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/09/2024, n. 33866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33866 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AN GE, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 30/10/2023 della Corte di appello di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. OL Filippi, trasmesse il 13/05/2024; RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28/06/2023 questa Corte (adita con ricorso avverso la sentenza del 13/10/2022 della Corte di appello di Caltanissetta, di conferma di Penale Sent. Sez. 3 Num. 33866 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 31/05/2024 quella emessa dal Tribunale di Enna in data 11/10/2021 e con cui AN GE era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed C 1.200,00 di ammenda, con sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei perché ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett.b), e comma 2-sexies, d.lvo 30 aprile 1992, n. 285, con l'aggravante di aver commesso il fatto in orario notturno) ha annullato, limitatamente alla ritenuta recidiva, la predetta sentenza, eliminando la relativa statuizione, con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della corte nissena, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso e conseguentemente dichiarando l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato AN GE . 2. La Corte di appello, in sede di rinvio, in considerazione della disposta eliminazione della recidiva, con sentenza del 30 ottobre 2023, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Enna in composizione monocratica, ha ritenuto di rideterminare la pena da irrogare, esclusa la contestata recidiva «nella misura di mesi tre di arresto ed euro 1.100,00 di multa, così determinata : pena base, mesi tre di arresto ed C 800,00 di ammenda, aumentata nella citata misura (solo per quanto attiene alla pena pecuniaria) in virtù dell'aggravante di cui all'art. 2 sexies dell'art. 186 c.d.s.». Al cospetto di una motivazione siffatta ha, tuttavia, nel dispositivo, indicato la pena rideterminata, esclusa la recidiva, nella misura di « mesi tre di arresto ed C 1.000,00 di multa». 3. Avverso la sentenza così pronunciata AN GE, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.1. Col primo motivo la difesa denuncia violazione dell'art. 606, comma 1 lett.b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 133, 99 cod.pen., 597, comma 3, 627 cod.proc.pen., per omessa indicazione dei criteri adottati in punto di dosimetria della pena. Violazione del divieto di reformatio in peius. Violazione ex art. 606, comma 1 lett b), cod.proc.pen., in relazione all'art. 17 cod.pen., per aver irrogato la multa nell'ambito di una fattispecie contravvenzionale. Censura la lacuna motivazionale in ordine ai criteri seguiti per la determinazione della pena. La Corte nissena, con la sentenza del 13 ottobre 2022, nel riportarsi integralmente alla sentenza del tribunale che aveva ritenuto la recidiva in violazione del disposto dell'art. 99 cod.pen., trattandosi di fattispecie di rango contravvenzionale, non aveva analiticamente indicato la misura del relativo aumento. 2 Investita della necessità di rideterminazione della pena una volta elisa la recidiva, nuovamente incorre in errore nel non fornire indicazione della entità della delucidazione applicata. Assume il ricorrente che "nel quantificare la pena in mesi 4 di arresto ed C 1.200 di ammenda il primo decidente inglobava in tale misura anche le contestate aggravanti della recidiva e dell'aver commesso il fatto nelle ore notturne. Ne discende che in assenza dell'aumento di un terzo per la recidiva semplice (erroneamente considerata) si sarebbe pervenuti ad una pena di mesi 2 e giorni 20 di arresto e di euro 800,00 di ammenda. Ebbene, nel rideterminare la pena in mesi 3 di arresto ed euro 1.000,00 di 'multa' la Corte di Caltanissetta applica un trattamento sanzionatorio che eccede quello che sarebbe stato irrogato dal tribunale di Enna laddove avesse escluso la recidiva semplice, con conseguente violazione del divieto di reformatio in peius disposto dall'art. 597 cod.proc.pen. Ed operativo anche in sede di rinvio dalla cassazione. Peraltro ulteriormente errata risulta la sentenza de qua laddove irroga la somma di euro 1.000,00 a titolo di multa situazione non prevista per le ipotesi contravvenzionali per le quali si applica invece l'ammenda. Tale circostanza determina la nullità del trattamento sanzionatorio per violazione dell'art. 17 c.p.". 3.2. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione ex art. 606, comma 1, lett.b), in relazione all'art. 157 e 161, comma 2, cod.pen., per omessa dichiarazione di intervenuta prescrizione della contravvenzione. La sentenza impugnata risulta errata allorchè non riconosce l'intervenuta prescrizione del reato per superamento del limite di anni 5 previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161, comma 2, cod.pen.. 3.3. La difesa invoca, pertanto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento della sentenza impugnata ovvero la dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato. 4. Con requisitoria scritta il Sost. Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza, in accoglimento del ricorso ritenuto fondato perché la Corte nissena, ha operato una riduzione inferiore al terzo e non ne ha dato ragione, e perché è stata irrogata la pena della multa, pur trattandosi di fattispecie contravvenzionale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Deve preliminarmente rilevarsi, invertendo l'ordine dei motivi sì come proposti, che la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 13 ottobre 2022 (depositata il successivo 15 novembre 2022) oggetto di ricorso per cassazione è stata dichiarata irrevocabile -a seguito di declaratoria di inammissibilità (parziale) 3 del ricorso- in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, con sentenza di questa Corte del 28 giugno 2023. Si osserva (così Sez. 3, Sentenza n. 54357 del 03/10/2018- Rv. 274129 - 01) che è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, sin dall'arresto a Sezioni Unite Ligresti ed altri, che nel caso di annullamento parziale da parte della Corte di Cassazione che abbia ad oggetto statuizioni diverse dall'accertamento del fatto-reato e della responsabilità dell'imputato, la pronuncia di condanna diviene irrevocabile, con conseguente preclusione per il giudice di rinvio di dichiarare prescritto il reato, non solo quando la causa estintiva sia sopravvenuta ma anche quando, eventualmente, tale causa fosse preesistente e non sia stata valutata dalla Corte di cassazione;
in particolare, come chiarito dalle Sezioni Unite, per l'applicazione dell'art. 129 del cod. proc. pen., è necessario sussista ancora un "procedimento" in punto esistenza del reato- affermazione di responsabilità dell'imputato, ma evidentemente detto "procedimento" più non esiste una volta che questa Corte abbia annullato solo su altri punti, rigettando il ricorso su quello relativo alla responsabilità (Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993 - dep. 14/06/1993, Ligresti ed altri, Rv. 193418), mentre «ove debba procedersi alla rettifica della sentenza impugnata in conseguenza dell'errore di calcolo della pena, senza che sia contestata la responsabilità dell'imputato, la sopravvenuta prescrizione resta improduttiva di effetti, posto che, essendo esaurito il giudizio sul reato, con conseguente formazione del giudicato, viene in rilievo un'attività di mero computo, che non incide sul contenuto decisorio della sentenza.» (Sez. 2, n. 40007 del 28/09/2022 Ud. (dep. 21/10/2022 ) Rv. 283975 - 01). Qualsivoglia questione al proposito è dunque preclusa e il motivo di ricorso risulta infondato. 2. Deve rigettarsi anche il primo motivo, col quale si censura la sentenza della corte nissena di inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale per omessa indicazione dei criteri adottati in punto di dosimetria della pena, per violazione del divieto di reformatio in peius, per irrogazione della pena pecuniaria in specie non consentita, con correlativo vizio di contraddittorietà della motivazione, risultante dal confronto, nel testo impugnato, tra motivazione e dispositivo della sentenza. Si riconosce, in via preliminare, indubbio l'interesse alla impugnazione. Ha affermato questa Corte, da ultimo con Sez. 1, n. 9019 del 23/11/2023 Ud. (dep. 01/03/2024 ) Rv. 285921 - 01, che «Sussiste l'interesse dell'imputato ad impugnare onde ottenere l'esclusione di un'aggravante anche nel caso in cui con il provvedimento gravato gli siano state concesse attenuanti valutate in termini di equivalenza o di prevalenza, in quanto l'erroneo riconoscimento della sussistenza 4 dell'aggravante, qualificando il fatto in termini di maggiore gravità, incide sulla determinazione della pena ex art. 133 cod. Pen.» e, negli stessi termini, Sez. 5, n. 24622 del 09/05/2022 Ud. (dep. 24/06/2022 ) Rv. 283259 - 01. 2.1. Ciò premesso, nel merito si osserva, innanzi tutto, che se il giudice di primo grado, nell'indicare l'entità della pena da irrogare, ha fatto genericamente appello ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen. e al riconoscimento della recidiva, così commisurandola in mesi quattro di arresto ed euro 1,200,00 di ammenda, pena confermata in appello, la corte nissena, pronunciando dopo l'annullamento di questa Corte di cassazione limitatamente all'applicazione della recidiva, ha, ridotto la pena entro il limite di mesi tre di arresto ed euro 1.100,00 di ammenda, così aumentata quella pecuniaria in virtù dell'aggravante di cui all'art.
2-sexies dell'art. 186 Codice della Strada, con ciò, nonostante la ancora una volta laconica motivazione, indicando la pena base in mesi tre di arresto ed euro 800,00 di ammenda. Il che vuol dire che ha operato sulla pena originariamente applicata, una riduzione, per l'eliminazione della recidiva, pari al massimo possibile, e, comunque, corrispondente al minimo edittale quanto alla pena pecuniaria, ed ampiamente al di sotto del massimo previsto per quella detentiva (fino a mesi sei). Ne consegue l'infondatezza del motivo perché (cfr. Sez. 5, n. 45360 del 04/10/2019 Ud. (dep. 07/11/2019 ) Rv. 277956 - 01) «Nel giudizio di cassazione, è rilevabile d'ufficio l'illegalità della pena quando la stessa, così come indicata nel dispositivo, non sia per legge irrogabile, non rilevando tuttavia il mero vizio del percorso argonnentativo attraverso il quale si è giunti alla sua determinazione.» Nè si verte in ipotesi di "pena illegale", che ricorre - non già qualora il trattamento sanzionatorio sia di per sé complessivamente legittimo e il vizio attenga al percorso argomentativo attraverso il quale il giudice è giunto alla conclusiva determinazione dell'entità della condanna - ma quando, [...] la pena, così come indicata nel dispositivo, non sia per legge irrogabile (Sez. 2, n. 22136 del 19/02/2013, Nisi, Rv. 255729; conf. Sez. 6, n. 20275 del 07/05/2013, Rv. 257010; Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018; [...]). 2.2. Quanto argomentato vale anche a fugare ogni dubbio in merito alla censurata reformatio in peius, per asserita violazione degli artt. 597 cod.proc.pen., relativo alla cognizione del giudice di appello, e 627 cod.proc.pen., relativo al giudizio rinvio dopo annullamento. La misura della riduzione massima per la recidiva deducibile dalla prima sentenza riporta, esattamente, alla pena base da ultimo posta a base del calcolo. 2.3. Quanto, infine, alla pena pecuniaria irrogata nella specie della multa invece che della ammenda come correttamente avrebbe dovuto disporsi trattandosi di fattispecie contravvenzionale, risulta evidente dalla lettura della sentenza, dispositivo e motivazione, che l'indicazione, nel solo dispositivo, della pena della 5 multa (in violazione dell'art. 17 cod.pen.) è frutto di un errore materiale, non determinante, frutto di una mera svista del giudice del merito, e facilmente emendabile. Sicché questa Corte -vertendosi in una ipotesi di ricorso ammissibile- ritiene di essere tenuta, semplicemente, a rettificare, con la indicazione della pena della ammenda in luogo di quella della multa, il dispositivo della sentenza oggetto di ricorso, in ciò confortata da giurisprudenza, costante, di legittimità (ex multis Sez. 6, n. 48846 del 17/11/2022 Ud. (deo. 22/12/2022 ) Rv. 284331 - 01, «In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza e di prevalenza della motivazione, la quale contenga elementi certi e logici per far ritenere errato il dispositivo, la Corte di cassazione procede alla rettifica ex art. 619 cod. proc. pen., ove ricorra una delle ipotesi tipizzate da tale disposizione, disponendo, diversamente, l'annullamento della sentenza, con o senza rinvio, a seconda che si renda o meno necessario un intervento valutativo di merito.») 3. In conclusione, stante l'infondatezza delle censure sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di AN deve essere rigettato, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rettifica la specie della pena pecuniaria, nel senso che in luogo della multa deve intendersi l'ammenda. Così deciso in Roma il 31 maggio 2024 Il Coj, re estensore Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. OL Filippi, trasmesse il 13/05/2024; RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28/06/2023 questa Corte (adita con ricorso avverso la sentenza del 13/10/2022 della Corte di appello di Caltanissetta, di conferma di Penale Sent. Sez. 3 Num. 33866 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 31/05/2024 quella emessa dal Tribunale di Enna in data 11/10/2021 e con cui AN GE era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed C 1.200,00 di ammenda, con sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei perché ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett.b), e comma 2-sexies, d.lvo 30 aprile 1992, n. 285, con l'aggravante di aver commesso il fatto in orario notturno) ha annullato, limitatamente alla ritenuta recidiva, la predetta sentenza, eliminando la relativa statuizione, con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della corte nissena, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso e conseguentemente dichiarando l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato AN GE . 2. La Corte di appello, in sede di rinvio, in considerazione della disposta eliminazione della recidiva, con sentenza del 30 ottobre 2023, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Enna in composizione monocratica, ha ritenuto di rideterminare la pena da irrogare, esclusa la contestata recidiva «nella misura di mesi tre di arresto ed euro 1.100,00 di multa, così determinata : pena base, mesi tre di arresto ed C 800,00 di ammenda, aumentata nella citata misura (solo per quanto attiene alla pena pecuniaria) in virtù dell'aggravante di cui all'art. 2 sexies dell'art. 186 c.d.s.». Al cospetto di una motivazione siffatta ha, tuttavia, nel dispositivo, indicato la pena rideterminata, esclusa la recidiva, nella misura di « mesi tre di arresto ed C 1.000,00 di multa». 3. Avverso la sentenza così pronunciata AN GE, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.1. Col primo motivo la difesa denuncia violazione dell'art. 606, comma 1 lett.b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 133, 99 cod.pen., 597, comma 3, 627 cod.proc.pen., per omessa indicazione dei criteri adottati in punto di dosimetria della pena. Violazione del divieto di reformatio in peius. Violazione ex art. 606, comma 1 lett b), cod.proc.pen., in relazione all'art. 17 cod.pen., per aver irrogato la multa nell'ambito di una fattispecie contravvenzionale. Censura la lacuna motivazionale in ordine ai criteri seguiti per la determinazione della pena. La Corte nissena, con la sentenza del 13 ottobre 2022, nel riportarsi integralmente alla sentenza del tribunale che aveva ritenuto la recidiva in violazione del disposto dell'art. 99 cod.pen., trattandosi di fattispecie di rango contravvenzionale, non aveva analiticamente indicato la misura del relativo aumento. 2 Investita della necessità di rideterminazione della pena una volta elisa la recidiva, nuovamente incorre in errore nel non fornire indicazione della entità della delucidazione applicata. Assume il ricorrente che "nel quantificare la pena in mesi 4 di arresto ed C 1.200 di ammenda il primo decidente inglobava in tale misura anche le contestate aggravanti della recidiva e dell'aver commesso il fatto nelle ore notturne. Ne discende che in assenza dell'aumento di un terzo per la recidiva semplice (erroneamente considerata) si sarebbe pervenuti ad una pena di mesi 2 e giorni 20 di arresto e di euro 800,00 di ammenda. Ebbene, nel rideterminare la pena in mesi 3 di arresto ed euro 1.000,00 di 'multa' la Corte di Caltanissetta applica un trattamento sanzionatorio che eccede quello che sarebbe stato irrogato dal tribunale di Enna laddove avesse escluso la recidiva semplice, con conseguente violazione del divieto di reformatio in peius disposto dall'art. 597 cod.proc.pen. Ed operativo anche in sede di rinvio dalla cassazione. Peraltro ulteriormente errata risulta la sentenza de qua laddove irroga la somma di euro 1.000,00 a titolo di multa situazione non prevista per le ipotesi contravvenzionali per le quali si applica invece l'ammenda. Tale circostanza determina la nullità del trattamento sanzionatorio per violazione dell'art. 17 c.p.". 3.2. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione ex art. 606, comma 1, lett.b), in relazione all'art. 157 e 161, comma 2, cod.pen., per omessa dichiarazione di intervenuta prescrizione della contravvenzione. La sentenza impugnata risulta errata allorchè non riconosce l'intervenuta prescrizione del reato per superamento del limite di anni 5 previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161, comma 2, cod.pen.. 3.3. La difesa invoca, pertanto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento della sentenza impugnata ovvero la dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato. 4. Con requisitoria scritta il Sost. Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza, in accoglimento del ricorso ritenuto fondato perché la Corte nissena, ha operato una riduzione inferiore al terzo e non ne ha dato ragione, e perché è stata irrogata la pena della multa, pur trattandosi di fattispecie contravvenzionale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Deve preliminarmente rilevarsi, invertendo l'ordine dei motivi sì come proposti, che la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 13 ottobre 2022 (depositata il successivo 15 novembre 2022) oggetto di ricorso per cassazione è stata dichiarata irrevocabile -a seguito di declaratoria di inammissibilità (parziale) 3 del ricorso- in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, con sentenza di questa Corte del 28 giugno 2023. Si osserva (così Sez. 3, Sentenza n. 54357 del 03/10/2018- Rv. 274129 - 01) che è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, sin dall'arresto a Sezioni Unite Ligresti ed altri, che nel caso di annullamento parziale da parte della Corte di Cassazione che abbia ad oggetto statuizioni diverse dall'accertamento del fatto-reato e della responsabilità dell'imputato, la pronuncia di condanna diviene irrevocabile, con conseguente preclusione per il giudice di rinvio di dichiarare prescritto il reato, non solo quando la causa estintiva sia sopravvenuta ma anche quando, eventualmente, tale causa fosse preesistente e non sia stata valutata dalla Corte di cassazione;
in particolare, come chiarito dalle Sezioni Unite, per l'applicazione dell'art. 129 del cod. proc. pen., è necessario sussista ancora un "procedimento" in punto esistenza del reato- affermazione di responsabilità dell'imputato, ma evidentemente detto "procedimento" più non esiste una volta che questa Corte abbia annullato solo su altri punti, rigettando il ricorso su quello relativo alla responsabilità (Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993 - dep. 14/06/1993, Ligresti ed altri, Rv. 193418), mentre «ove debba procedersi alla rettifica della sentenza impugnata in conseguenza dell'errore di calcolo della pena, senza che sia contestata la responsabilità dell'imputato, la sopravvenuta prescrizione resta improduttiva di effetti, posto che, essendo esaurito il giudizio sul reato, con conseguente formazione del giudicato, viene in rilievo un'attività di mero computo, che non incide sul contenuto decisorio della sentenza.» (Sez. 2, n. 40007 del 28/09/2022 Ud. (dep. 21/10/2022 ) Rv. 283975 - 01). Qualsivoglia questione al proposito è dunque preclusa e il motivo di ricorso risulta infondato. 2. Deve rigettarsi anche il primo motivo, col quale si censura la sentenza della corte nissena di inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale per omessa indicazione dei criteri adottati in punto di dosimetria della pena, per violazione del divieto di reformatio in peius, per irrogazione della pena pecuniaria in specie non consentita, con correlativo vizio di contraddittorietà della motivazione, risultante dal confronto, nel testo impugnato, tra motivazione e dispositivo della sentenza. Si riconosce, in via preliminare, indubbio l'interesse alla impugnazione. Ha affermato questa Corte, da ultimo con Sez. 1, n. 9019 del 23/11/2023 Ud. (dep. 01/03/2024 ) Rv. 285921 - 01, che «Sussiste l'interesse dell'imputato ad impugnare onde ottenere l'esclusione di un'aggravante anche nel caso in cui con il provvedimento gravato gli siano state concesse attenuanti valutate in termini di equivalenza o di prevalenza, in quanto l'erroneo riconoscimento della sussistenza 4 dell'aggravante, qualificando il fatto in termini di maggiore gravità, incide sulla determinazione della pena ex art. 133 cod. Pen.» e, negli stessi termini, Sez. 5, n. 24622 del 09/05/2022 Ud. (dep. 24/06/2022 ) Rv. 283259 - 01. 2.1. Ciò premesso, nel merito si osserva, innanzi tutto, che se il giudice di primo grado, nell'indicare l'entità della pena da irrogare, ha fatto genericamente appello ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen. e al riconoscimento della recidiva, così commisurandola in mesi quattro di arresto ed euro 1,200,00 di ammenda, pena confermata in appello, la corte nissena, pronunciando dopo l'annullamento di questa Corte di cassazione limitatamente all'applicazione della recidiva, ha, ridotto la pena entro il limite di mesi tre di arresto ed euro 1.100,00 di ammenda, così aumentata quella pecuniaria in virtù dell'aggravante di cui all'art.
2-sexies dell'art. 186 Codice della Strada, con ciò, nonostante la ancora una volta laconica motivazione, indicando la pena base in mesi tre di arresto ed euro 800,00 di ammenda. Il che vuol dire che ha operato sulla pena originariamente applicata, una riduzione, per l'eliminazione della recidiva, pari al massimo possibile, e, comunque, corrispondente al minimo edittale quanto alla pena pecuniaria, ed ampiamente al di sotto del massimo previsto per quella detentiva (fino a mesi sei). Ne consegue l'infondatezza del motivo perché (cfr. Sez. 5, n. 45360 del 04/10/2019 Ud. (dep. 07/11/2019 ) Rv. 277956 - 01) «Nel giudizio di cassazione, è rilevabile d'ufficio l'illegalità della pena quando la stessa, così come indicata nel dispositivo, non sia per legge irrogabile, non rilevando tuttavia il mero vizio del percorso argonnentativo attraverso il quale si è giunti alla sua determinazione.» Nè si verte in ipotesi di "pena illegale", che ricorre - non già qualora il trattamento sanzionatorio sia di per sé complessivamente legittimo e il vizio attenga al percorso argomentativo attraverso il quale il giudice è giunto alla conclusiva determinazione dell'entità della condanna - ma quando, [...] la pena, così come indicata nel dispositivo, non sia per legge irrogabile (Sez. 2, n. 22136 del 19/02/2013, Nisi, Rv. 255729; conf. Sez. 6, n. 20275 del 07/05/2013, Rv. 257010; Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018; [...]). 2.2. Quanto argomentato vale anche a fugare ogni dubbio in merito alla censurata reformatio in peius, per asserita violazione degli artt. 597 cod.proc.pen., relativo alla cognizione del giudice di appello, e 627 cod.proc.pen., relativo al giudizio rinvio dopo annullamento. La misura della riduzione massima per la recidiva deducibile dalla prima sentenza riporta, esattamente, alla pena base da ultimo posta a base del calcolo. 2.3. Quanto, infine, alla pena pecuniaria irrogata nella specie della multa invece che della ammenda come correttamente avrebbe dovuto disporsi trattandosi di fattispecie contravvenzionale, risulta evidente dalla lettura della sentenza, dispositivo e motivazione, che l'indicazione, nel solo dispositivo, della pena della 5 multa (in violazione dell'art. 17 cod.pen.) è frutto di un errore materiale, non determinante, frutto di una mera svista del giudice del merito, e facilmente emendabile. Sicché questa Corte -vertendosi in una ipotesi di ricorso ammissibile- ritiene di essere tenuta, semplicemente, a rettificare, con la indicazione della pena della ammenda in luogo di quella della multa, il dispositivo della sentenza oggetto di ricorso, in ciò confortata da giurisprudenza, costante, di legittimità (ex multis Sez. 6, n. 48846 del 17/11/2022 Ud. (deo. 22/12/2022 ) Rv. 284331 - 01, «In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza e di prevalenza della motivazione, la quale contenga elementi certi e logici per far ritenere errato il dispositivo, la Corte di cassazione procede alla rettifica ex art. 619 cod. proc. pen., ove ricorra una delle ipotesi tipizzate da tale disposizione, disponendo, diversamente, l'annullamento della sentenza, con o senza rinvio, a seconda che si renda o meno necessario un intervento valutativo di merito.») 3. In conclusione, stante l'infondatezza delle censure sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di AN deve essere rigettato, con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rettifica la specie della pena pecuniaria, nel senso che in luogo della multa deve intendersi l'ammenda. Così deciso in Roma il 31 maggio 2024 Il Coj, re estensore Il Presidente