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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/01/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2743/2018
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 28/1/2025, alle ore 9:41, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), l'avv. GIOVANNI CASSì, in Parte_1 P.IVA_1 sostituzione dell'avv. COLANGELO;
per Parte_2
, l'avv. CARUSO ANDREA, oggi sostituito dall'avv. IABICHINO FEDERICA;
[...]
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice si precisa a tutte le difese svolte, anche conclusive. Insiste nuovamente nell'ammissione dei mezzi istruttori formulati con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. Replica, rispetto all'asserita inammissibilità della quietanza prodotta in udienza, che vi era l'art. 87 disp. att. c.p.c. ratione temporis applicabile. Sostiene la carenza di legittimazione di , che ha sempre impegnato Parte_2 la società e la società ha fatto affidamento. Controparte non ha formulato querela di falso.
L'avv. di parte convenuta contesta le eccezioni avverse ed insiste negli atti depositate e nelle ultime memorie conclusive e anche nella richiesta delle prove orali formulate, sia in corso di causa che nelle ultime memorie conclusive.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile pagina 1 di 12 Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 2743/2018 pendente tra:
(c.f./p.i.v.a. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappr. p.t., avente sede legale in Castellaneta (TA) con il patrocinio degli avv.ti Nicola Felice Colangelo
(c.f. e Piergiorgio Colangelo (c.f. C.F._1 Email_1
con elezione di domicilio a Ragusa, C.F._2 Email_2 in via Archimede, n. 17/L, presso lo studio dell'avv. Cassì
ATTORE OPPONENTE contro
Parte_2
(c.f./p.i.v.a. ), in persona del suo legale rappr. p.t., avente sede legale in
[...] P.IVA_2
Modica (RG), C.da Cammaratini n. 35, con il patrocinio dell'Avv. Andrea Caruso (c.f.:
) ( con elezione di domicilio a C.F._3 Email_3
Modica nella via Sacro Cuore 64/A
CONVENUTA OPPOSTA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato, la Parte_3
(di seguito, ) conveniva in giudizio
[...] Parte_1 Controparte_1
(di seguito, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ Voglia il
[...] Pt_2
Tribunale adìto, contrariis reiectis,
1. revocare, annullare e, comunque, dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 974/2018 del
Tribunale di Ragusa - emesso il 4-5-2018 nel procedimento n. R.G. 1381/2018 per infondatezza della pretesa e per le ragioni che precedono;
2. rigettare, in ogni caso la domanda proposta da Controparte_1 perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni che precedono;
3. dichiarare, comunque, estinto il preteso credito vantato dalla opposta per le ragioni innanzi esposte;
4. condannare al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze di giudizio”.
Allegava, a tal fine che:
- a mezzo decreto ingiuntivo n. 974/2018, r.g. 1381/2018, l'intestato tribunale le aveva ingiunto di pagare, in favore della la somma di euro 62.091,76 oltre interessi e spese del procedimento Pt_2
pagina 2 di 12 d'ingiunzione liquidate in euro 2.135,00 per compensi professionali ed in euro 406,50 per esborsi, oltre
15% per spese generali, IVA e CAP-;
- tale somma era stata richiesta a titolo di saldo per il pagamento delle forniture di piante di cui alle fatture: n. 4/3 del 24/01/2017 di euro 10.000,00; n. 97/3 del 28/02/2017 di euro 9.625,76; n. 169/3 del
31/03/2017 di euro 44.256,24; n. 247/3 del 15/04/2017 di euro 36.484,20;
- tra il dicembre 2016 ed il gennaio del 2017 aveva ordinato alla la fornitura di n. 352 contenitori Pt_2 di piante di anguria della varietà “Emerita Inn Macis x ps 54 v” e n. 297 della varietà “Early Gitana Inn
Maci x ps 54 v”, come da fattura nr. 97/3 del 28/02/2017;
- seppur all'atto della consegna molte delle piantine presentavano carenze e anomalie nell'apparato fogliare e radicale, in data 2 e 3 marzo 2017, su indicazione e rassicurazione dell'agente della società
Dott. , l'opposta, previa denuncia dei vizi, provvedeva comunque al trapianto e messa a dimora CP_2 delle predette piantine;
- in data 4/3/2017, a seguito della rinnovata denuncia dei vizi, veniva effettuato il reso di n. 23 contenitori della varietà “Emerita” e di n. 12 contenitori di varietà “Early”, come da annotazione sul d.d.t. 183 del
27/02/2018 per un totale di 1980 piantine;
- anche in relazione alle ulteriori forniture effettuate nel marzo del 2017, la merce non era idonea al trapianto atteso che le piante non presentavano un apparato radicale e fogliare adeguatamente sviluppato;
- conseguentemente vennero elevate nuove ed ulteriori contestazioni relativamente a n. 3510 piante della varietà “Emerita” e n. 8325 piante della varietà “Crimstar” di cui al d.d.t. n. 361 del 21/3/2017 nonché a n. 2700 piante della varietà “Emerita” e n. 8325 piante della varietà “Crimstar” di cui d.d.t. n. 386 del
23/3/2017;
- non curante delle avanzate doglianze, la società opposta continuava a rassicurarla circa l'ottima qualità della merce consegnata;
- nel giugno del 2017, nonostante fossero state eseguite tutte le modalità operative impartite dalla società fornitrice per favorirne l'attecchimento, sia le piante di rimpiazzo sia quelle superstiti versavano in uno stato vegetativo pietoso, molte delle quali avevano pochi frutti e di pezzatura di gran lunga inferiore a quelle solitamente indicate dalle ditte sementiere con conseguente pregiudizio quantificato in euro
134.100,00 per come accertato dall'agronomo incaricato, dott. Per_1
- in considerazione degli ottimi rapporti tra le aziende, desisteva dall'agire in giudizio nei confronti della e con quest'ultima addiveniva ad un accordo transattivo in adempimento del quale la Pt_2 Pt_2 accettava a saldo e tacitazione del suo credito la minor somma di euro 28.274,44.
- conseguentemente veniva rilasciato assegno n. 0006310831-07 tratto su Banca di Credito Cooperativo di Santeramo in Colle che, a mezzo del delegato, dott. veniva accettato “per ricevuta a Persona_2
pagina 3 di 12 saldo e transazione fornitura 2017”, con contestuale annotazione in calce alla copia fotostatica del predetto.
- la consegna del titolo, senza indicazione di data e luogo di emissione, avveniva il 13/9/2017 in
Castellaneta presso gli uffici della società opponente, mentre l'incasso il 15/9/2017 in Modica.
Conseguentemente, controparte non poteva più invocare alcun diritto di credito, ormai estinto.
Concludeva, quindi, come sopra sintetizzato.
Con comparsa di risposta, si costituiva in giudizio la chiedendo: Pt_2
“rigettarsi la spiegata opposizione e conseguentemente confermarsi il decreto ingiuntivo n. 974/2018 con la condanna della in favore della Parte_1 Pt_2 Parte_4
somma di € 62.091,76, oltre interessi commerciali e spese legali liquidate in decreto. Con
[...] vittoria di spese e compensi difensivi anche della presente fase del giudizio di opposizione.”.
Riservandosi di proporre querela di falso, in via preliminare dichiarava di disconoscere la conformità agli originali di tutta la produzione documentale depositata in copia da parte opponente con particolare riguardo al documento attestante il reso e alla copia dell'assegno con quietanza liberatoria a firma del
Dott. , mentre nel merito, rilevava che: Persona_2
- non aveva mai effettuato forniture di piantine viziate o non conformi ovvero con “carenze ed anomalie nell'apparato fogliare e radicale”;
- effettivamente in data 13/09/2017 veniva consegnato dalla opponente un assegno recante Parte_1
l'importo di euro 28.274,44, sottoscritto in calce alla fotocopia dal dott. , ma quest'ultimo Persona_2 era stato accettato non a saldo delle forniture relative all'anno 2017 bensì quale acconto sulla maggiore somma dovuta pari a complessivamente euro 90.366,20.
- la dicitura “per ricevuta a saldo e transazione fornitura 2017” nello spazio sottostante la riproduzione dell'assegno era da ritenersi non presente al momento della sottoscrizione;
- il non poteva impegnarla nei rapporti commerciali in quanto semplice dipendente e non anche Parte_2 legale rappresentante e/o amministratore.
- la modalità di contestazione dei vizi utilizzata dall'opponente non era idonea a costituirla in mora posto che era avvenuta a mezzo semplice mail e non mediante raccomandata postale, fax o pec.
- disconosceva altresì la conformità delle copie fotostatiche prodotte in giudizio ai rispettivi originali.
Chiesta e non concessa la provvisoria esecuzione del monitorio impugnato, il g.i. formulava proposta conciliativa nell'interesse di entrambe le parti che, tuttavia, non veniva accettata dall'opponente.
Autorizzate a depositare memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. e non ammesse le articolate prove testimoniali per irrilevanza delle stesse, il giudice divenuto medio tempore assegnatario del fascicolo, ritenuta matura pagina 4 di 12 per la decisione, fissava l'udienza odierna ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, pronunciava la presente sentenza.
Nel merito
L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni di seguito illustrate.
Il giudizio, ancorché formalmente incardinato in primo grado a seguito dell'atto di citazione di parte opponente, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, dal ricorrente: si tratta di un complesso e unitario giudizio, a contraddittorio e cognizione piena, rimesso all'iniziativa processuale della parte ingiunta, messa a conoscenza del decreto ingiuntivo con tempestiva e regolare notifica dello stesso (già da tempo, sul regime delle spese di lite, Cass. civ., sez. I, ord., 03-09-
2009, n. 19120: [l]a giurisprudenza della Corte afferma in modo costante il principio di diritto per cui il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto d'ingiunzione e si chiude con la notifica del relativo decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto con
l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, sicchè la pronuncia sulle spese, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va fatta in base all'esito finale della lite (Cass. 1 febbraio 2007 n. 2217; 8 agosto 1997 n. 7354)”);
Conseguentemente, è il ricorrente l'attore in senso sostanziale dell'unitario processo a cognizione piena instaurato con l'opposizione della parte ingiunta (con riferimento ai temi della mutatio ed emendatio libelli, cfr., recentemente, Cass. civ., sez. I, ord., 17-07-2023, n. 20476; in generale, cfr. Cass. civ., sent.,
18-09-2020, n. 19596: “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo); in passato, già, Cass. civ., sez. I, 27/06/2000, n. 8718: “[a]l riguardo va richiamato però il principio, ormai consolidato, secondo cui, a seguito dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione nella posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo ciascuna la propria posizione naturale e cioé il creditore quella di attore ed il debitore quella di convenuto, posizione che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti (per tutte Cass.
2124/94)”).
La domanda di pagamento è azionata allegando, come causa petendi, lo svolgimento di plurimi rapporti di fornitura di piante ed altri beni del medesimo settore merceologico tra le due imprese.
Il thema decidendum è, dunque, circoscritto alla verifica della sussistenza dei contratti sottostanti, della sussistenza, ammontare ed esigibilità dei debiti da essi scaturiti, anche alla luce delle doglianze formulate pagina 5 di 12 dall'opponente (convenuto in senso sostanziale), che oltre a contestare i vizi di alcune delle piante pacificamente consegnate ha eccepito, tempestivamente, l'estinzione del credito per intervenuta transazione, già adempiuta da parte sua.
Il thema probandum dipende, invece, dal contenuto delle allegazioni formulate da ciascuna parte, poiché inevitabilmente si restringe o si estende a seconda che vi siano fatti notori, come descritti dall'art. 115, co. 2, c.p.c., oppure fatti non specificamente contestati, ai sensi del primo comma dell'art. 115, i quali devono essere, comunque, posti “a fondamento della decisione”, salvi i casi previsti dalla legge.
Per quanto riguarda l'onere della prova delle obbligazioni discendenti da contratto sinallagmatico e dell'avvenuto adempimento delle controprestazioni, si rinvia alla pacifica e condivisibile giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata a far data dalla celebre sentenza della cassazione, a sezioni unite, n.
13533/2001: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
3. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (in tal senso: sent. n.
3099-87; n. 13445-92; n. 3232-98)”.
Nel merito, deve quindi in primo luogo evidenziarsi come parte opponente non abbia contestato le forniture di piantine di anguria effettuate in suo favore dalla né le fatture poste a base del Pt_2 procedimento monitorio, ma abbia esclusivamente eccepito i vizi di talune forniture e l'intervenuta transazione di pagamento relativa a tutte le forniture relative all'anno 2017.
Ciò premesso, e in disparte la regolarità della produzione dell'originale della quietanza nel corso dell'udienza del 30/11/2018 (verbalizzato dal giudice istruttore, con provvedimento rilevante ex art. 87, secondo e terzo per., d.a.c.p.c.), deve essere disatteso il rilievo difensivo secondo il quale le copie fotostatiche prodotte inizialmente dall'odierna ricorrente sarebbero prive di sufficiente efficacia probatoria, per il sostanziale disconoscimento della conformità delle copie prodotte ai rispettivi originali.
Sul punto, giova evidenziare che alla fattispecie di cui all'art. 2719 c.c. si applicano i modi e i termini del disconoscimento di scrittura privata di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. (con onere, dunque, di proposizione “nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione”) (cfr. Cass., 13 pagina 6 di 12 giugno 2014, n. 13425 secondo la quale “la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione”).
Anche nel caso di disconoscimento di conformità della copia fotostatica all'originale ai sensi dell'art. 2719 c.c., va ritenuta superflua qualsivoglia formula sacramentale, ferma restando la necessità che la dichiarazione presenti, comunque, i requisiti della chiarezza, inequivocità e, come di seguito chiarito, di specificità.
Ciò che differenzia il disconoscimento della scrittura o sottoscrizione dal disconoscimento della conformità della copia all'originale è l'onere di specificità posto a carico della parte che solleva l'eccezione.
Più precisamente, da un lato, la parte che formuli un'eccezione ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. ben può limitarsi all'allegazione di non riconoscere come propria la sottoscrizione apposta in calce al documento (cfr. Cass., 18 maggio 2016, n. 10149; Cass., 6 maggio 2016, n. 9255), così sorgendo in capo alla parte che aveva prodotto la scrittura l'onere di proporre istanza di verificazione, mentre, dall'altro, il disconoscimento della conformità della copia all'originale presuppone che il dichiarante indichi in quali punti la copia sia stata materialmente contraffatta nel suo originario contenuto, o, più semplicemente, non corrisponde integralmente all'originale non prodotto (ad esempio, perché ne riproduce soltanto alcune parti), e sia in grado di offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che la scrittura presentava nella versione originale del documento (cfr. Cass., 30 giugno 2014, n. 14804 nonché Cass., 15 ottobre 2014, n. 21842, ove si afferma che è invalido il ”generico ed apodittico disconoscimento delle fotocopie delle fatture”, anche valutando il fatto che “la parte non aveva mai concretamente specificato i motivi del disconoscimento”) (cfr., sui profili in argomento, Cass. n.
15790/2016); in breve, mentre il disconoscimento della scrittura privata, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, impedisce l'utilizzazione della scrittura, l'eccezione ex art
2719 c.c., pur in assenza della successiva produzione degli originali, “non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”; di conseguenza, “l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica del documento, impegna la parte contro la quale il documento viene prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, senza tuttavia vincolare il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa” (cfr. Cass., 31 gennaio 2014, n. 2155; recentemente, altresì, Corte d'Appello Roma, sez. lavoro, sent., 19/09/2023: “[g]iova richiamare
l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità e di merito circa la forma ed il contenuto del pagina 7 di 12 disconoscimento ex art. 2719 c.c.:"l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura
e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento 5 dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive. (Cass. civ. 30 dicembre 2009, n. 28096; nonchè, più di recente, Cass. civ., 03 aprile 2014, n. 7775; Cass. civ. 07 giugno 2013, n. 14416). E' stato, infatti, osservato che qualsiasi contestazione in ambito processuale non può essere ambigua o generica, perchè lascerebbe irrisolto il dubbio se i fatti genericamente contestati debbano essere provati o meno. Per queste ragioni la contestazione generica deve ritenersi tamquam non esset: e ciò sia per quanto attiene le modalità di contestazione dei fatti processuali allegati dalla controparte, sia per quanto attiene le modalità di contestazione della conformità all'originale della copia di un documento;
in particolare una contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia, per essere validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. n. 7775 del 2014 cit.). Nel caso di specie
l'opponente si era limitata, come ammette nel presente ricorso, a contestare "la conformità delle copie prodotte agli originali", riservandosi di proporre querela di falso all'esito della produzione degli originali, senza tuttavia anche specificare che intendeva così disconoscere o mettere in dubbio l'esistenza degli originali o mettere specificamente in dubbio la conformità degli atti stessi agli originali e in quale parte" (Cass. n. 12730/16). In tal senso è stato ribadito che "La lettera della norma non pone dubbi interpretativi in ordine alle modalità del disconoscimento, che deve essere effettuato "espressamente", e cioè, sia che riguardi la conformità della copia al suo originale, sia che abbia ad oggetto la sottoscrizione o il contenuto della scrittura, in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia (cfr. Cass. n. 7496/95, n. 3314/1999 e
n. 10912/2003)" (Cass. n. 16232/04)”).
Nel caso di specie, parte opposta si è limitata a disconoscere il documento sub e) prodotto in fase monitoria, senza specificare gli elementi differenziali del documento prodotto in copia fotostatica rispetto all'originale di cui si assume sia copia. Inoltre, tale generica contestazione è incoerente con la stessa prospettata, già nella comparsa di costituzione, volontà di proporre querela di falso per abusivo riempimento dell'originaria quietanza, condotta incompatibile con l'asserita difformità tra copia e originale, vertendo piuttosto sulla genuinità della formazione del documento e della sua successiva interpolazione (cfr., p. 4: “[i]l dott. accettava l'assegno a tale titolo consegnato e Persona_2 pagina 8 di 12 sottoscriveva in calce alla fotocopia dell'assegno. Al momento della sottoscrizione si contesta che era già scritta la dicitura Per ricevuta a saldo e transazione fornitura 2017 nello spazio sottostante la riproduzione dell'assegno. Al riguardo si fa espressa riserva di proporre querela di falso all'esito del deposito del documento originale”).
Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi conforme all'originale, comunque prodotto alla prima udienza, la copia fotostatica indicata al doc. e).
Sul punto deve, peraltro, ritenersi che l'ulteriore e reiterata difesa circa l'irritualità del sopravvenuto deposito, nell'udienza immediatamente successiva al disconoscimento della copia, del documento in originale integri una condotta processuale contraria a correttezza e buona fede, rilevante ai sensi dell'art. 88 e 116 c.p.c. (circa il contegno processuale della parte), atteso che l'opposta, da un lato, ha contestato e coltivato l'asserita difesa imperniata sulla non conformità della copia all'originale e, dall'altro, allo stesso tempo, contestato e coltivato la difesa contraria alla produzione, già in prima udienza, quindi a termini di preclusione ancora non maturati, dello stesso originale rispetto a cui si disconosceva la conformità della copia in atti.
In conclusione, rispetto al primo profilo, deve ritenersi che abbia sottoscritto la seguente Persona_2 dichiarazione, resa in calce alla copia dell'assegno di euro 28.274,44: “PER RICEVUTA A SALDO E
TRANSAZIONE FORNITURA 2017”.
Quanto all'ulteriore difesa prospettata dall'opposta, deve infatti osservarsi che la quale in atti Pt_2 ha contestato l'abusivo riempimento, non ha infine né formulato la preannunciata querela di falso
(necessaria laddove si intenda tale riempimento “absque pactis”: la suddetta società ha infatti contestato adducendo un'interpolazione del testo, originariamente costituito da un mera fotocopia di assegno sottoscritta, il quale sarebbe uscito dalla sua sfera di controllo e riempito successivamente al fine di precostituire una prova falsa, in assenza di un preventivo accordo;
cfr., così, Cass. civ., sez. II,
02/05/2013, n. 10231) né tantomeno dedotto mezzi di prova per provare l'abusivo riempimento del documento, onere che avrebbe dovuto assolvere sia con riferimento alla copia non specificamente disconosciuta sia, infine, con riferimento all'originare prodotto alla prima udienza (qualora si ritenga tale asserito abusivo riempimento “contra pacta”, l'onere della prova, al di fuori del sub procedimento di querela di falso, incomberebbe comunque su chi contesta la genuinità dell'originale (cfr., Cass.
7891/2024).
Confermata, quindi, la genuinità della quietanza e della dichiarazione ivi contenuta, devono esaminarsi gli ulteriori due profili contestati dall'opposta: 1) la mancanza del potere rappresentativo del pacifico sottoscrittore;
2) il contenuto della dichiarazione e i suoi effetti.
pagina 9 di 12 Quanto al primo punto, si rileva che il sottoscrittore : 1) era un dipendente della Controparte_1
non un estraneo (doc. 2 opposta); 2) è stato pacificamente mandato dall'opposta nella sede Pt_2 della non come semplice dipendente ma come “responsabile della produzione” (p. 4, Parte_1 costituz.); 3) non era solo ma ha sottoscritto tale quietanza nell'ambito di una trasferta con altri due soggetti che facevano capo alla e per i quali non vi è prova che abbiano formulato rilievi al Pt_2 contegno del dichiarante;
4) era figlio del socio e, in quell'epoca, 4) aveva Controparte_1 pacificamente gestito i rapporti tra le parti, con condotte nel tempo, avallate di fatto dalla società opposta, che andavano al di là di meri comportamenti esecutivi ( "lo stesso ha accettato, per conto della società, somme inferiori rispetto a quelle portate dalle fatture di vendita a tacitazione delle contestazioni mosse dalla in relazione ai vizi della merce venduta. La ha contrattato sempre in Parte_1 Parte_1 buona fede con il dott. P. Ristuccia i termini e gli accordi di pagamento e la società non ha Pt_2 mai avuto nulla da obbiettare" (mem 183, co. 6, n 1, c.p.c., p. 3, di parte, non contestato nella successiva memoria avversa da controparte).
Sul punto, devono quindi ritenersi integrati gli estremi della rappresentanza apparente, che determina l'imputazione degli effetti del contratto sottoscritto da chi era privo del potere di rappresentanza in capo al soggetto indebitamente rappresentato (cfr., Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 06/07/2023) 10/11/2023,
n. 31313: “[i]n tema di rappresentanza può assumere rilievo il principio dell'apparenza in modo da imputare effetti contrattuali all'apparente rappresentata, sempre che quest'ultima abbia tenuto un comportamento colposo tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento che al rappresentante apparente fosse stato effettivamente conferito il relativo potere negoziale e che il terzo avesse in buona fede fatto affidamento sulla esistenza di tale potere (Cass. 18191/2007; Cass. 3787/2012; Cass.
9328/2015; Cass. 3625/2016; Cass. 18519/2018)”).
La infatti, ha colpevolmente, di fatto, avallato nel tempo l'apparenza, nei rapporti con la Pt_2
, della sussistenza dei poteri di disposizione e rinuncia in capo a , apparenza Parte_1 Controparte_1 sui cui la ha potuto fare affidamento, data la prassi intercorsa con la controparte, in ultimo Parte_1 confermata dal contesto (consegna assegno proprio a , presso la sua sede, nell'ambito Controparte_1 di una trasferta del sottoscrittore insieme ad altri due collaboratori di in cui la quietanza è stata Pt_2 rilasciata.
Né può, in senso contrario invocarsi il disposto di cui all'art 1393 c.c., secondo il quale “[i]l terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata”, al fine di escludere la incolpevolezza dell'affidamento ingenerato nella società. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza maggioritaria, la richiesta di giustificazione dei poteri costituisce una facoltà e non un onere, sicché è pagina 10 di 12 “normale che il terzo si astenga dal chiedere la giustificazione della legittimazione al rappresentante se non ha motivo di dubitare della persona con cui tratta” (Cassazione civile sez. II, 13.8.2004, nr. 15743;
Cassazione civile sez. II, 12.4.2001, nr. 5468; Cassazione civile sez. III, 09.7.2001, nr. 9289; più di recente, Cassazione civile sez. III, 08.5.2015, nr. 9328; Cassazione civile sez. II, 22.7.2010, nr. 17243).
Quanto al secondo punto, ossia gli effetti giuridici della quietanza, la società opposta ha asserito che dalla stessa emergano gli elementi essenziali della transazione.
Tale difesa, tuttavia, non è fondata.
In generale, secondo la “giurisprudenza di legittimità consolidata la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione - contenuti nella stessa dichiarazione o desumibili "aliunde" -, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti (Cass.,
Sez. 3, 19/7/2023, n. 21400; Cass., Sez. 3, 20/1/2003, n. 729; Cass., Sez. 1, 5/6/1987, n. 4913, per cui la quietanza a saldo può contenere una dichiarazione di carattere liberatorio il cui contenuto è rimesso all'accertamento del giudice del merito;
Cass., Sez. L., 19/8/1977, n. 3798, per cui la quietanza, di regola, non ha efficacia negoziale e non determina il costituirsi di una situazione definitiva, né può assurgere al valore di confessione). La quietanza è, dunque, atto meramente certificativo dell'avvenuto pagamento di una data somma;
la stessa quietanza "a saldo" in tanto può dirsi preclusiva in ordine a ulteriori crediti in quanto sussistano elementi tali da evidenziare, senza possibilità di equivoci, la portata liberatoria e abdicativa di essa, nel senso della volontà dell'autore di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa (Cass., Sez.
3, 29/5/1978, n. 2710)” (Cass. civ., sez. I, ord., (data ud. 10/07/2024) 16/07/2024, n. 19637).
Nel caso di specie, la consapevole volontà liberatoria/transattiva si desume, già di per sé, dal documento stesso, da cui si evince, in primo luogo, le parti coinvolte, il sacrificio patrimoniale dell'opponente, con il pagamento in favore dell'opposta, l'assenza di qualsivoglia qualificazione del pagamento quale saldo,
l'imputazione, da parte del debitore, di tale pagamento per la e l'ulteriore dicitura Parte_5
”, la quale implica il riferimento all'esistenza e rinuncia di un maggior Controparte_3 credito vantato da parte dell'opposta, che con il pagamento si vuole considerare estinto. Tali elementi risultato confermati, in ogni caso, alla luce di tutta l'ulteriore documentazione acquisita in giudizio, tra cui le rispettive comunicazioni (richiesta di pagamento e immediata replica;
pacifica preesistente controversia sulla sussistenza di vizi, invocati dall'opponente anche stragiudizialmente e contestati pagina 11 di 12 dall'opposta), elementi comunque valorizzabili ai fini della ricostruzione, laddove incompleta, della dichiarazione negoziale (cfr., Cass. civ., sez. III, sent., 8/6/2007, n. 13389).
È, pertanto, irrilevante se il legale rappresentante dell'opposta fosse stato o meno informato, non essendo presupposto per l'applicazione del principio della rappresentanza apparente e, quindi, dell'imputabilità e degli effetti della dichiarazione, costituendo piuttosto un illecito nei rapporti interni tra dipendente e società indebitamente rappresentata.
Alla luce delle considerazioni su espresse l'opposizione in oggetto appare meritevole di accoglimento, per estinzione del credito della società opposta in ordine alle forniture di piante di cui alle fatture, poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Il decreto ingiuntivo n. 974/2018, trib. Ragusa, r.g. 1381/2018, deve dunque essere revocato.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di
[...]
(c.f./p.i.v.a. Parte_2
). Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di P.IVA_2 applicare i valori medi, ridotti del 50% quanto alla fase di trattazione per la mancanza di attività istruttoria e decisoria per la mancata concessione e redazione delle comparse e repliche ex art. 190 c.p.c., si liquidano in euro 9.142,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
(c.f./p.i.v.a. contro P.IVA_1 Parte_2
(c.f./p.i.v.a. ) revoca il decreto ingiuntivo n.
[...] P.IVA_2
974/2018, trib. Ragusa, r.g. 1381/2018;
• condanna, altresì, Parte_2
(c.f./p.i.v.a. a rimborsare a
[...] P.IVA_2 Parte_1
(c.f./p.i.v.a. ) le spese di lite, che si liquidano in euro 9.142,00 per
[...] P.IVA_1 compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Ragusa, 28/1/2025. Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 12 di 12
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 28/1/2025, alle ore 9:41, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), l'avv. GIOVANNI CASSì, in Parte_1 P.IVA_1 sostituzione dell'avv. COLANGELO;
per Parte_2
, l'avv. CARUSO ANDREA, oggi sostituito dall'avv. IABICHINO FEDERICA;
[...]
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice si precisa a tutte le difese svolte, anche conclusive. Insiste nuovamente nell'ammissione dei mezzi istruttori formulati con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. Replica, rispetto all'asserita inammissibilità della quietanza prodotta in udienza, che vi era l'art. 87 disp. att. c.p.c. ratione temporis applicabile. Sostiene la carenza di legittimazione di , che ha sempre impegnato Parte_2 la società e la società ha fatto affidamento. Controparte non ha formulato querela di falso.
L'avv. di parte convenuta contesta le eccezioni avverse ed insiste negli atti depositate e nelle ultime memorie conclusive e anche nella richiesta delle prove orali formulate, sia in corso di causa che nelle ultime memorie conclusive.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile pagina 1 di 12 Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 2743/2018 pendente tra:
(c.f./p.i.v.a. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappr. p.t., avente sede legale in Castellaneta (TA) con il patrocinio degli avv.ti Nicola Felice Colangelo
(c.f. e Piergiorgio Colangelo (c.f. C.F._1 Email_1
con elezione di domicilio a Ragusa, C.F._2 Email_2 in via Archimede, n. 17/L, presso lo studio dell'avv. Cassì
ATTORE OPPONENTE contro
Parte_2
(c.f./p.i.v.a. ), in persona del suo legale rappr. p.t., avente sede legale in
[...] P.IVA_2
Modica (RG), C.da Cammaratini n. 35, con il patrocinio dell'Avv. Andrea Caruso (c.f.:
) ( con elezione di domicilio a C.F._3 Email_3
Modica nella via Sacro Cuore 64/A
CONVENUTA OPPOSTA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato, la Parte_3
(di seguito, ) conveniva in giudizio
[...] Parte_1 Controparte_1
(di seguito, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ Voglia il
[...] Pt_2
Tribunale adìto, contrariis reiectis,
1. revocare, annullare e, comunque, dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 974/2018 del
Tribunale di Ragusa - emesso il 4-5-2018 nel procedimento n. R.G. 1381/2018 per infondatezza della pretesa e per le ragioni che precedono;
2. rigettare, in ogni caso la domanda proposta da Controparte_1 perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni che precedono;
3. dichiarare, comunque, estinto il preteso credito vantato dalla opposta per le ragioni innanzi esposte;
4. condannare al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze di giudizio”.
Allegava, a tal fine che:
- a mezzo decreto ingiuntivo n. 974/2018, r.g. 1381/2018, l'intestato tribunale le aveva ingiunto di pagare, in favore della la somma di euro 62.091,76 oltre interessi e spese del procedimento Pt_2
pagina 2 di 12 d'ingiunzione liquidate in euro 2.135,00 per compensi professionali ed in euro 406,50 per esborsi, oltre
15% per spese generali, IVA e CAP-;
- tale somma era stata richiesta a titolo di saldo per il pagamento delle forniture di piante di cui alle fatture: n. 4/3 del 24/01/2017 di euro 10.000,00; n. 97/3 del 28/02/2017 di euro 9.625,76; n. 169/3 del
31/03/2017 di euro 44.256,24; n. 247/3 del 15/04/2017 di euro 36.484,20;
- tra il dicembre 2016 ed il gennaio del 2017 aveva ordinato alla la fornitura di n. 352 contenitori Pt_2 di piante di anguria della varietà “Emerita Inn Macis x ps 54 v” e n. 297 della varietà “Early Gitana Inn
Maci x ps 54 v”, come da fattura nr. 97/3 del 28/02/2017;
- seppur all'atto della consegna molte delle piantine presentavano carenze e anomalie nell'apparato fogliare e radicale, in data 2 e 3 marzo 2017, su indicazione e rassicurazione dell'agente della società
Dott. , l'opposta, previa denuncia dei vizi, provvedeva comunque al trapianto e messa a dimora CP_2 delle predette piantine;
- in data 4/3/2017, a seguito della rinnovata denuncia dei vizi, veniva effettuato il reso di n. 23 contenitori della varietà “Emerita” e di n. 12 contenitori di varietà “Early”, come da annotazione sul d.d.t. 183 del
27/02/2018 per un totale di 1980 piantine;
- anche in relazione alle ulteriori forniture effettuate nel marzo del 2017, la merce non era idonea al trapianto atteso che le piante non presentavano un apparato radicale e fogliare adeguatamente sviluppato;
- conseguentemente vennero elevate nuove ed ulteriori contestazioni relativamente a n. 3510 piante della varietà “Emerita” e n. 8325 piante della varietà “Crimstar” di cui al d.d.t. n. 361 del 21/3/2017 nonché a n. 2700 piante della varietà “Emerita” e n. 8325 piante della varietà “Crimstar” di cui d.d.t. n. 386 del
23/3/2017;
- non curante delle avanzate doglianze, la società opposta continuava a rassicurarla circa l'ottima qualità della merce consegnata;
- nel giugno del 2017, nonostante fossero state eseguite tutte le modalità operative impartite dalla società fornitrice per favorirne l'attecchimento, sia le piante di rimpiazzo sia quelle superstiti versavano in uno stato vegetativo pietoso, molte delle quali avevano pochi frutti e di pezzatura di gran lunga inferiore a quelle solitamente indicate dalle ditte sementiere con conseguente pregiudizio quantificato in euro
134.100,00 per come accertato dall'agronomo incaricato, dott. Per_1
- in considerazione degli ottimi rapporti tra le aziende, desisteva dall'agire in giudizio nei confronti della e con quest'ultima addiveniva ad un accordo transattivo in adempimento del quale la Pt_2 Pt_2 accettava a saldo e tacitazione del suo credito la minor somma di euro 28.274,44.
- conseguentemente veniva rilasciato assegno n. 0006310831-07 tratto su Banca di Credito Cooperativo di Santeramo in Colle che, a mezzo del delegato, dott. veniva accettato “per ricevuta a Persona_2
pagina 3 di 12 saldo e transazione fornitura 2017”, con contestuale annotazione in calce alla copia fotostatica del predetto.
- la consegna del titolo, senza indicazione di data e luogo di emissione, avveniva il 13/9/2017 in
Castellaneta presso gli uffici della società opponente, mentre l'incasso il 15/9/2017 in Modica.
Conseguentemente, controparte non poteva più invocare alcun diritto di credito, ormai estinto.
Concludeva, quindi, come sopra sintetizzato.
Con comparsa di risposta, si costituiva in giudizio la chiedendo: Pt_2
“rigettarsi la spiegata opposizione e conseguentemente confermarsi il decreto ingiuntivo n. 974/2018 con la condanna della in favore della Parte_1 Pt_2 Parte_4
somma di € 62.091,76, oltre interessi commerciali e spese legali liquidate in decreto. Con
[...] vittoria di spese e compensi difensivi anche della presente fase del giudizio di opposizione.”.
Riservandosi di proporre querela di falso, in via preliminare dichiarava di disconoscere la conformità agli originali di tutta la produzione documentale depositata in copia da parte opponente con particolare riguardo al documento attestante il reso e alla copia dell'assegno con quietanza liberatoria a firma del
Dott. , mentre nel merito, rilevava che: Persona_2
- non aveva mai effettuato forniture di piantine viziate o non conformi ovvero con “carenze ed anomalie nell'apparato fogliare e radicale”;
- effettivamente in data 13/09/2017 veniva consegnato dalla opponente un assegno recante Parte_1
l'importo di euro 28.274,44, sottoscritto in calce alla fotocopia dal dott. , ma quest'ultimo Persona_2 era stato accettato non a saldo delle forniture relative all'anno 2017 bensì quale acconto sulla maggiore somma dovuta pari a complessivamente euro 90.366,20.
- la dicitura “per ricevuta a saldo e transazione fornitura 2017” nello spazio sottostante la riproduzione dell'assegno era da ritenersi non presente al momento della sottoscrizione;
- il non poteva impegnarla nei rapporti commerciali in quanto semplice dipendente e non anche Parte_2 legale rappresentante e/o amministratore.
- la modalità di contestazione dei vizi utilizzata dall'opponente non era idonea a costituirla in mora posto che era avvenuta a mezzo semplice mail e non mediante raccomandata postale, fax o pec.
- disconosceva altresì la conformità delle copie fotostatiche prodotte in giudizio ai rispettivi originali.
Chiesta e non concessa la provvisoria esecuzione del monitorio impugnato, il g.i. formulava proposta conciliativa nell'interesse di entrambe le parti che, tuttavia, non veniva accettata dall'opponente.
Autorizzate a depositare memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. e non ammesse le articolate prove testimoniali per irrilevanza delle stesse, il giudice divenuto medio tempore assegnatario del fascicolo, ritenuta matura pagina 4 di 12 per la decisione, fissava l'udienza odierna ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, pronunciava la presente sentenza.
Nel merito
L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni di seguito illustrate.
Il giudizio, ancorché formalmente incardinato in primo grado a seguito dell'atto di citazione di parte opponente, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, dal ricorrente: si tratta di un complesso e unitario giudizio, a contraddittorio e cognizione piena, rimesso all'iniziativa processuale della parte ingiunta, messa a conoscenza del decreto ingiuntivo con tempestiva e regolare notifica dello stesso (già da tempo, sul regime delle spese di lite, Cass. civ., sez. I, ord., 03-09-
2009, n. 19120: [l]a giurisprudenza della Corte afferma in modo costante il principio di diritto per cui il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto d'ingiunzione e si chiude con la notifica del relativo decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto con
l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, sicchè la pronuncia sulle spese, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va fatta in base all'esito finale della lite (Cass. 1 febbraio 2007 n. 2217; 8 agosto 1997 n. 7354)”);
Conseguentemente, è il ricorrente l'attore in senso sostanziale dell'unitario processo a cognizione piena instaurato con l'opposizione della parte ingiunta (con riferimento ai temi della mutatio ed emendatio libelli, cfr., recentemente, Cass. civ., sez. I, ord., 17-07-2023, n. 20476; in generale, cfr. Cass. civ., sent.,
18-09-2020, n. 19596: “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio”, non quale “giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo); in passato, già, Cass. civ., sez. I, 27/06/2000, n. 8718: “[a]l riguardo va richiamato però il principio, ormai consolidato, secondo cui, a seguito dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione nella posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo ciascuna la propria posizione naturale e cioé il creditore quella di attore ed il debitore quella di convenuto, posizione che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti (per tutte Cass.
2124/94)”).
La domanda di pagamento è azionata allegando, come causa petendi, lo svolgimento di plurimi rapporti di fornitura di piante ed altri beni del medesimo settore merceologico tra le due imprese.
Il thema decidendum è, dunque, circoscritto alla verifica della sussistenza dei contratti sottostanti, della sussistenza, ammontare ed esigibilità dei debiti da essi scaturiti, anche alla luce delle doglianze formulate pagina 5 di 12 dall'opponente (convenuto in senso sostanziale), che oltre a contestare i vizi di alcune delle piante pacificamente consegnate ha eccepito, tempestivamente, l'estinzione del credito per intervenuta transazione, già adempiuta da parte sua.
Il thema probandum dipende, invece, dal contenuto delle allegazioni formulate da ciascuna parte, poiché inevitabilmente si restringe o si estende a seconda che vi siano fatti notori, come descritti dall'art. 115, co. 2, c.p.c., oppure fatti non specificamente contestati, ai sensi del primo comma dell'art. 115, i quali devono essere, comunque, posti “a fondamento della decisione”, salvi i casi previsti dalla legge.
Per quanto riguarda l'onere della prova delle obbligazioni discendenti da contratto sinallagmatico e dell'avvenuto adempimento delle controprestazioni, si rinvia alla pacifica e condivisibile giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata a far data dalla celebre sentenza della cassazione, a sezioni unite, n.
13533/2001: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
3. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (in tal senso: sent. n.
3099-87; n. 13445-92; n. 3232-98)”.
Nel merito, deve quindi in primo luogo evidenziarsi come parte opponente non abbia contestato le forniture di piantine di anguria effettuate in suo favore dalla né le fatture poste a base del Pt_2 procedimento monitorio, ma abbia esclusivamente eccepito i vizi di talune forniture e l'intervenuta transazione di pagamento relativa a tutte le forniture relative all'anno 2017.
Ciò premesso, e in disparte la regolarità della produzione dell'originale della quietanza nel corso dell'udienza del 30/11/2018 (verbalizzato dal giudice istruttore, con provvedimento rilevante ex art. 87, secondo e terzo per., d.a.c.p.c.), deve essere disatteso il rilievo difensivo secondo il quale le copie fotostatiche prodotte inizialmente dall'odierna ricorrente sarebbero prive di sufficiente efficacia probatoria, per il sostanziale disconoscimento della conformità delle copie prodotte ai rispettivi originali.
Sul punto, giova evidenziare che alla fattispecie di cui all'art. 2719 c.c. si applicano i modi e i termini del disconoscimento di scrittura privata di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. (con onere, dunque, di proposizione “nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione”) (cfr. Cass., 13 pagina 6 di 12 giugno 2014, n. 13425 secondo la quale “la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione”).
Anche nel caso di disconoscimento di conformità della copia fotostatica all'originale ai sensi dell'art. 2719 c.c., va ritenuta superflua qualsivoglia formula sacramentale, ferma restando la necessità che la dichiarazione presenti, comunque, i requisiti della chiarezza, inequivocità e, come di seguito chiarito, di specificità.
Ciò che differenzia il disconoscimento della scrittura o sottoscrizione dal disconoscimento della conformità della copia all'originale è l'onere di specificità posto a carico della parte che solleva l'eccezione.
Più precisamente, da un lato, la parte che formuli un'eccezione ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. ben può limitarsi all'allegazione di non riconoscere come propria la sottoscrizione apposta in calce al documento (cfr. Cass., 18 maggio 2016, n. 10149; Cass., 6 maggio 2016, n. 9255), così sorgendo in capo alla parte che aveva prodotto la scrittura l'onere di proporre istanza di verificazione, mentre, dall'altro, il disconoscimento della conformità della copia all'originale presuppone che il dichiarante indichi in quali punti la copia sia stata materialmente contraffatta nel suo originario contenuto, o, più semplicemente, non corrisponde integralmente all'originale non prodotto (ad esempio, perché ne riproduce soltanto alcune parti), e sia in grado di offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che la scrittura presentava nella versione originale del documento (cfr. Cass., 30 giugno 2014, n. 14804 nonché Cass., 15 ottobre 2014, n. 21842, ove si afferma che è invalido il ”generico ed apodittico disconoscimento delle fotocopie delle fatture”, anche valutando il fatto che “la parte non aveva mai concretamente specificato i motivi del disconoscimento”) (cfr., sui profili in argomento, Cass. n.
15790/2016); in breve, mentre il disconoscimento della scrittura privata, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, impedisce l'utilizzazione della scrittura, l'eccezione ex art
2719 c.c., pur in assenza della successiva produzione degli originali, “non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”; di conseguenza, “l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica del documento, impegna la parte contro la quale il documento viene prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, senza tuttavia vincolare il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa” (cfr. Cass., 31 gennaio 2014, n. 2155; recentemente, altresì, Corte d'Appello Roma, sez. lavoro, sent., 19/09/2023: “[g]iova richiamare
l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità e di merito circa la forma ed il contenuto del pagina 7 di 12 disconoscimento ex art. 2719 c.c.:"l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura
e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento 5 dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive. (Cass. civ. 30 dicembre 2009, n. 28096; nonchè, più di recente, Cass. civ., 03 aprile 2014, n. 7775; Cass. civ. 07 giugno 2013, n. 14416). E' stato, infatti, osservato che qualsiasi contestazione in ambito processuale non può essere ambigua o generica, perchè lascerebbe irrisolto il dubbio se i fatti genericamente contestati debbano essere provati o meno. Per queste ragioni la contestazione generica deve ritenersi tamquam non esset: e ciò sia per quanto attiene le modalità di contestazione dei fatti processuali allegati dalla controparte, sia per quanto attiene le modalità di contestazione della conformità all'originale della copia di un documento;
in particolare una contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia, per essere validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. n. 7775 del 2014 cit.). Nel caso di specie
l'opponente si era limitata, come ammette nel presente ricorso, a contestare "la conformità delle copie prodotte agli originali", riservandosi di proporre querela di falso all'esito della produzione degli originali, senza tuttavia anche specificare che intendeva così disconoscere o mettere in dubbio l'esistenza degli originali o mettere specificamente in dubbio la conformità degli atti stessi agli originali e in quale parte" (Cass. n. 12730/16). In tal senso è stato ribadito che "La lettera della norma non pone dubbi interpretativi in ordine alle modalità del disconoscimento, che deve essere effettuato "espressamente", e cioè, sia che riguardi la conformità della copia al suo originale, sia che abbia ad oggetto la sottoscrizione o il contenuto della scrittura, in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia (cfr. Cass. n. 7496/95, n. 3314/1999 e
n. 10912/2003)" (Cass. n. 16232/04)”).
Nel caso di specie, parte opposta si è limitata a disconoscere il documento sub e) prodotto in fase monitoria, senza specificare gli elementi differenziali del documento prodotto in copia fotostatica rispetto all'originale di cui si assume sia copia. Inoltre, tale generica contestazione è incoerente con la stessa prospettata, già nella comparsa di costituzione, volontà di proporre querela di falso per abusivo riempimento dell'originaria quietanza, condotta incompatibile con l'asserita difformità tra copia e originale, vertendo piuttosto sulla genuinità della formazione del documento e della sua successiva interpolazione (cfr., p. 4: “[i]l dott. accettava l'assegno a tale titolo consegnato e Persona_2 pagina 8 di 12 sottoscriveva in calce alla fotocopia dell'assegno. Al momento della sottoscrizione si contesta che era già scritta la dicitura Per ricevuta a saldo e transazione fornitura 2017 nello spazio sottostante la riproduzione dell'assegno. Al riguardo si fa espressa riserva di proporre querela di falso all'esito del deposito del documento originale”).
Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi conforme all'originale, comunque prodotto alla prima udienza, la copia fotostatica indicata al doc. e).
Sul punto deve, peraltro, ritenersi che l'ulteriore e reiterata difesa circa l'irritualità del sopravvenuto deposito, nell'udienza immediatamente successiva al disconoscimento della copia, del documento in originale integri una condotta processuale contraria a correttezza e buona fede, rilevante ai sensi dell'art. 88 e 116 c.p.c. (circa il contegno processuale della parte), atteso che l'opposta, da un lato, ha contestato e coltivato l'asserita difesa imperniata sulla non conformità della copia all'originale e, dall'altro, allo stesso tempo, contestato e coltivato la difesa contraria alla produzione, già in prima udienza, quindi a termini di preclusione ancora non maturati, dello stesso originale rispetto a cui si disconosceva la conformità della copia in atti.
In conclusione, rispetto al primo profilo, deve ritenersi che abbia sottoscritto la seguente Persona_2 dichiarazione, resa in calce alla copia dell'assegno di euro 28.274,44: “PER RICEVUTA A SALDO E
TRANSAZIONE FORNITURA 2017”.
Quanto all'ulteriore difesa prospettata dall'opposta, deve infatti osservarsi che la quale in atti Pt_2 ha contestato l'abusivo riempimento, non ha infine né formulato la preannunciata querela di falso
(necessaria laddove si intenda tale riempimento “absque pactis”: la suddetta società ha infatti contestato adducendo un'interpolazione del testo, originariamente costituito da un mera fotocopia di assegno sottoscritta, il quale sarebbe uscito dalla sua sfera di controllo e riempito successivamente al fine di precostituire una prova falsa, in assenza di un preventivo accordo;
cfr., così, Cass. civ., sez. II,
02/05/2013, n. 10231) né tantomeno dedotto mezzi di prova per provare l'abusivo riempimento del documento, onere che avrebbe dovuto assolvere sia con riferimento alla copia non specificamente disconosciuta sia, infine, con riferimento all'originare prodotto alla prima udienza (qualora si ritenga tale asserito abusivo riempimento “contra pacta”, l'onere della prova, al di fuori del sub procedimento di querela di falso, incomberebbe comunque su chi contesta la genuinità dell'originale (cfr., Cass.
7891/2024).
Confermata, quindi, la genuinità della quietanza e della dichiarazione ivi contenuta, devono esaminarsi gli ulteriori due profili contestati dall'opposta: 1) la mancanza del potere rappresentativo del pacifico sottoscrittore;
2) il contenuto della dichiarazione e i suoi effetti.
pagina 9 di 12 Quanto al primo punto, si rileva che il sottoscrittore : 1) era un dipendente della Controparte_1
non un estraneo (doc. 2 opposta); 2) è stato pacificamente mandato dall'opposta nella sede Pt_2 della non come semplice dipendente ma come “responsabile della produzione” (p. 4, Parte_1 costituz.); 3) non era solo ma ha sottoscritto tale quietanza nell'ambito di una trasferta con altri due soggetti che facevano capo alla e per i quali non vi è prova che abbiano formulato rilievi al Pt_2 contegno del dichiarante;
4) era figlio del socio e, in quell'epoca, 4) aveva Controparte_1 pacificamente gestito i rapporti tra le parti, con condotte nel tempo, avallate di fatto dalla società opposta, che andavano al di là di meri comportamenti esecutivi ( "lo stesso ha accettato, per conto della società, somme inferiori rispetto a quelle portate dalle fatture di vendita a tacitazione delle contestazioni mosse dalla in relazione ai vizi della merce venduta. La ha contrattato sempre in Parte_1 Parte_1 buona fede con il dott. P. Ristuccia i termini e gli accordi di pagamento e la società non ha Pt_2 mai avuto nulla da obbiettare" (mem 183, co. 6, n 1, c.p.c., p. 3, di parte, non contestato nella successiva memoria avversa da controparte).
Sul punto, devono quindi ritenersi integrati gli estremi della rappresentanza apparente, che determina l'imputazione degli effetti del contratto sottoscritto da chi era privo del potere di rappresentanza in capo al soggetto indebitamente rappresentato (cfr., Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 06/07/2023) 10/11/2023,
n. 31313: “[i]n tema di rappresentanza può assumere rilievo il principio dell'apparenza in modo da imputare effetti contrattuali all'apparente rappresentata, sempre che quest'ultima abbia tenuto un comportamento colposo tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento che al rappresentante apparente fosse stato effettivamente conferito il relativo potere negoziale e che il terzo avesse in buona fede fatto affidamento sulla esistenza di tale potere (Cass. 18191/2007; Cass. 3787/2012; Cass.
9328/2015; Cass. 3625/2016; Cass. 18519/2018)”).
La infatti, ha colpevolmente, di fatto, avallato nel tempo l'apparenza, nei rapporti con la Pt_2
, della sussistenza dei poteri di disposizione e rinuncia in capo a , apparenza Parte_1 Controparte_1 sui cui la ha potuto fare affidamento, data la prassi intercorsa con la controparte, in ultimo Parte_1 confermata dal contesto (consegna assegno proprio a , presso la sua sede, nell'ambito Controparte_1 di una trasferta del sottoscrittore insieme ad altri due collaboratori di in cui la quietanza è stata Pt_2 rilasciata.
Né può, in senso contrario invocarsi il disposto di cui all'art 1393 c.c., secondo il quale “[i]l terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata”, al fine di escludere la incolpevolezza dell'affidamento ingenerato nella società. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza maggioritaria, la richiesta di giustificazione dei poteri costituisce una facoltà e non un onere, sicché è pagina 10 di 12 “normale che il terzo si astenga dal chiedere la giustificazione della legittimazione al rappresentante se non ha motivo di dubitare della persona con cui tratta” (Cassazione civile sez. II, 13.8.2004, nr. 15743;
Cassazione civile sez. II, 12.4.2001, nr. 5468; Cassazione civile sez. III, 09.7.2001, nr. 9289; più di recente, Cassazione civile sez. III, 08.5.2015, nr. 9328; Cassazione civile sez. II, 22.7.2010, nr. 17243).
Quanto al secondo punto, ossia gli effetti giuridici della quietanza, la società opposta ha asserito che dalla stessa emergano gli elementi essenziali della transazione.
Tale difesa, tuttavia, non è fondata.
In generale, secondo la “giurisprudenza di legittimità consolidata la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione - contenuti nella stessa dichiarazione o desumibili "aliunde" -, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti (Cass.,
Sez. 3, 19/7/2023, n. 21400; Cass., Sez. 3, 20/1/2003, n. 729; Cass., Sez. 1, 5/6/1987, n. 4913, per cui la quietanza a saldo può contenere una dichiarazione di carattere liberatorio il cui contenuto è rimesso all'accertamento del giudice del merito;
Cass., Sez. L., 19/8/1977, n. 3798, per cui la quietanza, di regola, non ha efficacia negoziale e non determina il costituirsi di una situazione definitiva, né può assurgere al valore di confessione). La quietanza è, dunque, atto meramente certificativo dell'avvenuto pagamento di una data somma;
la stessa quietanza "a saldo" in tanto può dirsi preclusiva in ordine a ulteriori crediti in quanto sussistano elementi tali da evidenziare, senza possibilità di equivoci, la portata liberatoria e abdicativa di essa, nel senso della volontà dell'autore di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa (Cass., Sez.
3, 29/5/1978, n. 2710)” (Cass. civ., sez. I, ord., (data ud. 10/07/2024) 16/07/2024, n. 19637).
Nel caso di specie, la consapevole volontà liberatoria/transattiva si desume, già di per sé, dal documento stesso, da cui si evince, in primo luogo, le parti coinvolte, il sacrificio patrimoniale dell'opponente, con il pagamento in favore dell'opposta, l'assenza di qualsivoglia qualificazione del pagamento quale saldo,
l'imputazione, da parte del debitore, di tale pagamento per la e l'ulteriore dicitura Parte_5
”, la quale implica il riferimento all'esistenza e rinuncia di un maggior Controparte_3 credito vantato da parte dell'opposta, che con il pagamento si vuole considerare estinto. Tali elementi risultato confermati, in ogni caso, alla luce di tutta l'ulteriore documentazione acquisita in giudizio, tra cui le rispettive comunicazioni (richiesta di pagamento e immediata replica;
pacifica preesistente controversia sulla sussistenza di vizi, invocati dall'opponente anche stragiudizialmente e contestati pagina 11 di 12 dall'opposta), elementi comunque valorizzabili ai fini della ricostruzione, laddove incompleta, della dichiarazione negoziale (cfr., Cass. civ., sez. III, sent., 8/6/2007, n. 13389).
È, pertanto, irrilevante se il legale rappresentante dell'opposta fosse stato o meno informato, non essendo presupposto per l'applicazione del principio della rappresentanza apparente e, quindi, dell'imputabilità e degli effetti della dichiarazione, costituendo piuttosto un illecito nei rapporti interni tra dipendente e società indebitamente rappresentata.
Alla luce delle considerazioni su espresse l'opposizione in oggetto appare meritevole di accoglimento, per estinzione del credito della società opposta in ordine alle forniture di piante di cui alle fatture, poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Il decreto ingiuntivo n. 974/2018, trib. Ragusa, r.g. 1381/2018, deve dunque essere revocato.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di
[...]
(c.f./p.i.v.a. Parte_2
). Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di P.IVA_2 applicare i valori medi, ridotti del 50% quanto alla fase di trattazione per la mancanza di attività istruttoria e decisoria per la mancata concessione e redazione delle comparse e repliche ex art. 190 c.p.c., si liquidano in euro 9.142,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
(c.f./p.i.v.a. contro P.IVA_1 Parte_2
(c.f./p.i.v.a. ) revoca il decreto ingiuntivo n.
[...] P.IVA_2
974/2018, trib. Ragusa, r.g. 1381/2018;
• condanna, altresì, Parte_2
(c.f./p.i.v.a. a rimborsare a
[...] P.IVA_2 Parte_1
(c.f./p.i.v.a. ) le spese di lite, che si liquidano in euro 9.142,00 per
[...] P.IVA_1 compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Ragusa, 28/1/2025. Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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