Articolo 11 della Legge 5 luglio 1965, n. 798
Articolo 10Articolo 12
Versione
1 agosto 1965
Art. 11.
Gli articoli 2 , 3 , 4 , 12 , 23 e 24 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 , nonche' le norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , da tali articoli, rispettivamente, sostituite, sono soppressi.
Entrata in vigore il 1 agosto 1965
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente