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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 26/02/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 286/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
dott. Vittorio Aliprandi Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 286/2022 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 30/10/2024, promossa
OGGETTO: d a
Assicurazione contro
, c.f. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
i danni dell'avv. UNGARETTI FRANCESCO e dell'avv. FRANCESCHETTI
ENRICO, elettivamente domiciliato in CORSO UMBERTO I n. 52 -
46100 MANTOVA, presso il primo dei menzionati difensori.
APPELLANTE
c o n t r o
, c.f. Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. PANTANO GIANLUCA, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA LEGNONE n. 20 - 20158 MILANO, presso il menzionato difensore.
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Mantova, sezione civile, pubblicata il 25/01/2022 con il n. 60/2022.
CONCLUSIONI di : Parte_1
In via principale nel merito:
Pag. 1 di 8 riformarsi l'impugnata sentenza di primo grado n.60/2022 del giudice del Tribunale di Mantova, dott. Giorgio Bertola, pubblicata il 25 gennaio 2022, notificata al sottoscritto procuratore costituito in primo grado in data 08 febbraio 2022, resa a definizione del giudizio R.G. n.
4513/18 (Repert. n. 102/2022 del 25.01.2022), con ogni consequenziale provvedimento;
ritenere e dichiarare che il sig. , in forza Parte_1
delle condizioni contrattuali della polizza assicurativa per il rischio incendio n. C001.210051432, stipulata con la compagnia assicuratrice appellata ha diritto all'indennizzo Controparte_2 di tutti i danni subìti a seguito dell'incendio avvenuto presso la sua abitazione in Casalmoro (MN) il 9.01.2017 e, per l'effetto, condannare l'appellata , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante protempore, anche a titolo di mala gestio, a corrispondere all'appellante la somma capitale di € 12.971,62, così come quantificati dal CTU in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 09.01.2017 al giorno del saldo effettivo.
Con rifusione degli esborsi e del compenso professionale di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e c.p.a.. di Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare.
IN VIA PRELIMINARE
Per tutti i motivi illustrati in atti, confermare il rigetto dell'avversa istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza n.
60/2022, emessa dal Tribunale di Mantova, in persona del Dott. Giorgio
Bertola, pubblicata in data 25.01.2022 e notificata in data 08.02.2022.
ANCORA IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare, ai sensi dell'art. 348 bis, comma 1 cpc, l'inammissibilità dell'appello promosso dal Sig. e, conseguentemente, Parte_1
confermare in ogni sua parte la sentenza n. 60/2022, emessa dal
Tribunale di Mantova, in persona del Dott. Giorgio Bertola, pubblicata
Pag. 2 di 8 in data 25.01.2022 e notificata in data 08.02.2022.
NEL MERITO
Rigettare l'appello promosso dal Sig. in quanto infondato Parte_1
in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare – in ogni sua parte
– la sentenza n. 60/2022, emessa dal Tribunale di Mantova, in persona del Dott. Giorgio Bertola, pubblicata in data 25.01.2022 e notificata in data 08.02.2022.
IN OGNI CASO
Condannare il Sig. alla rifusione delle spese e Parte_1
competenze del secondo grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 60/2022 del 25 gennaio 2022, il Tribunale di Mantova rigettava la domanda proposta da di condanna di Parte_1 [...]
al pagamento dell'indennizzo per i danni Controparte_1 provocati all'abitazione di sua proprietà dall'incendio del 9 gennaio
2017, per il cui evento era assicurato, e lo condannava alla rifusione delle spese di lite oltre al pagamento della CTU.
Questa la motivazione adottata dal primo giudice.
La consulenza tecnica d'ufficio, affidata all'Arch. Persona_1 aveva ipotizzato che “la possibile origine dell'incendio” fosse dovuta a “guasti di isolamento”, ossia al deterioramento per usura dell'isolamento dei cavi di alimentazione elettrica della lampada esterna da cui erano scaturite le fiamme.
Tali risultanze probatorie avevano consentito al Tribunale di escludere l'operatività della copertura assicurativa che, in base alle condizioni di assicurabilità previste in contratto, era condizionata alla conformità degli impianti alle vigenti normative realizzative.
In mancanza di prova, che era onere dell'attore fornire, che l'impianto elettrico era stato realizzato a regola d'arte ed in conformità alle norme vigenti al momento della sua realizzazione, le domande proposte dall'attore venivano rigettate.
Pag. 3 di 8 Avverso la sentenza interponeva appello . Parte_1
Si costituiva resistendo Controparte_1 all'impugnazione.
All'udienza del 30/10/2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per aver ritenuto operante la clausola di esclusione del rischio assicurato, contenuta nella
Condizioni Generali di polizza, seppur priva dei requisiti di particolare evidenza, richiesti dall'art. 166 del Codice delle assicurazioni private, ed inficiata da inammissibile ambiguità che, nel dubbio, avrebbe dovuto essere interpretata in favore dell'assicurato, ex art. 1370 c.c.-
Deduce, inoltre, che nell'anno di realizzazione dell'impianto elettrico alcuna norma imponeva il certificato di conformità energetica e che, in ogni caso, la garanzia doveva ritenersi prestata anche in caso di colpa grave dell'assicurato, in base alla clausola 1.3 del contratto
Con il secondo motivo si duole del malgoverno del principio di ripartizione dell'onere della prova, poiché, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, era onere, non assolto, della compagnia di assicurazione dare prova che l'evento verificato rientrava tra i rischi esclusi dalla garanzia di polizza.
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Il secondo motivo, la cui trattazione deve essere anteposta per ragioni sistematiche ed assorbenti, è fondato.
Gli articoli 1.1. e 1.1.1 del contratto di assicurazione “Protezione
Casa” n. 210051432, che ha stipulato il 27/03/2014, Parte_1
obbligano ad indennizzare Controparte_1
l'assicurato per i danni materiali e diretti ai fabbricati assicurati e al loro contenuto causati dal verificarsi di taluni eventi, tra cui l'incendio.
Tuttavia, secondo le “Condizioni di assicurabilità” contenute nella sezione di polizza relativa alle “Condizioni valide per tutte le sezioni”
“la copertura assicurativa sui fabbricati è operante a condizione che
Pag. 4 di 8 […] i fabbricati e gli impianti siano conformi alle vigenti normative costruttive e/o realizzative” (pagina 3 contratto di assicurazione).
Quest'ultima clausola viene invocata dalla Compagnia di assicurazione per negare l'operatività della polizza, ed il conseguente obbligo di indennizzo, assumendo che fosse onere dell'assicurato provare la conformità dell'impianto elettrico alle regole dell'arte e alle normative di settore.
Secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, rientra nell'onere probatorio dell'assicurato che agisce in giudizio per ottenere il pagamento dell'indennizzo dall'assicuratore, provare che il rischio avveratosi rientra nei c.d. “rischi inclusi” e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto, come nel caso di specie, contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole (Cfr. Cass. 31251/2023 e Cass.
1558/2018).
È indubbio che l'evento del 9 gennaio 2017 dedotto da rientri Pt_1
nella categoria generale dei rischi inclusi come disciplinati dalle clausole 1.1 e 1.1.1 delle condizioni di polizza, trattandosi di incendio, ed è stato provato mediante la CTU: I) che lo stesso ha trovato origine da una causa prevista dal contratto (usura dell'impianto elettrico); II) che dalle fiamme è derivata la combustione di parte del fabbricato assicurato e del suo contenuto, rimasti danneggiati.
dunque, ha assolto al proprio onere probatorio. Pt_1
al contrario, non ha dato prova Controparte_1
della sollevata eccezione di inoperatività della garanzia di polizza.
Era suo onere provare il c.d. “rischio non compreso” in relazione alla specifica delimitazione della garanzia assicurativa contenuta nelle
“condizioni di assicurabilità” secondo cui “la copertura assicurativa
Pag. 5 di 8 sui fabbricati è operante a condizione che […] i fabbricati e gli impianti siano conformi alle vigenti normative costruttive e/o realizzative” (cfr.
Cass. 31251/2023).
In assenza di tale ultima prova, deve ritenersi operante la garanzia assicurativa per il rischio incendio e Controparte_1
enuta ad indennizzare per i danni diretti provocati alle cose
[...] Pt_1
assicurate nei limiti di quanto provato ed accertato dalla CTU in €
12.971,62 (già comprensivo delle riduzioni di valore dovuto all'usura) previa detrazione dello scoperto/franchigia di € 100,00 prevista in contratto.
L'importo così ottenuto di € 12.871,62 va maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data di deposito della CTU (12/11/2020) sino al saldo, sulla somma devalutata alla data del sinistro (09/01/2017) e via via annualmente rivalutata.
Le eccezioni sollevate dalla compagnia sulla quantificazione non possono essere accolte.
Tra i rischi garantiti dalla polizza devono ritenersi compresi anche i danni cagionati dall'incendio alla facciata comune della villa trifamiliare, di cui è porzione l'immobile e quest'ultimo, quale Pt_1
comproprietario, deve ritenersi legittimato ad agire in giudizio per la tutela della cosa comune (ex multis Cass.28.1.2015 n.1650).
L'indennizzo deve estendersi anche all'IVA sulle somme accertate come necessarie per le riparazioni o sostituzioni a prescindere che il pagamento dell'imposta sia già avvenuto o debba ancora essere sostenuto dal danneggiato che, come nel caso in esame, non ha diritto al rimborso o alla detrazione dell'imposta versata.
Il primo motivo inerente alla chiarezza della clausola limitativa della copertura assicurativa è assorbito.
Per effetto dell'accoglimento dell'impugnazione, spetta a questa Corte rivalutare il regime delle spese di entrambi i gradi del giudizio, secondo l'esito complessivo dello stesso.
Pag. 6 di 8 Contrariamente a quanto dedotto dall'appellata non si verte in caso di soccombenza reciproca poiché il danneggiato ha proposto un'unica domanda, peraltro, interamente accolta (Cass. SSUU 32062/2022).
Pertanto, soccombente, va Controparte_1
condannata al rimborso delle spese dei due gradi in favore di Pt_1
liquidate in dispositivo in conformità ai criteri di cui al D.M.
[...]
55/14 secondo i valori medi dello scaglione di valore dichiarato.
Le spese della espletata CTU sono poste definitivamente a carico dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 60/2022 del Tribunale di Mantova che accoglie, così provvede: in riforma della sentenza impugnata, condanna
[...]
Controparte_1
-al pagamento in favore di , a titolo di indennizzo, Parte_1
del complessivo importo di € 12.871,62 maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data di deposito della CTU (12/11/2020) sino al saldo, sulla somma devalutata alla data del sinistro (09/01/2017) e via via annualmente rivalutata;
-al rimborso delle spese del primo grado, liquidate in complessivi €
5.077,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 1.701,00 per la fase decisoria), oltre € 264,00 per esborsi ed oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
-al rimborso delle spese di questo grado, liquidate in € 3.966,00 (di cui
€ 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, €
1.911,00 per la fase decisionale), oltre € 382,50 per esborsi ed oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Le spese di C.TU. sono poste in via definitiva a carico dell'appellata.
Pag. 7 di 8 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18/02/2025
La Consigliere est. Il Presidente dott. Lucia Cannella dott. Giuseppe Serao
Pag. 8 di 8