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Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 25 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/03/2024, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 19755/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Federica Francesca Levrino Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19755/2023 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in VIA CIBRARIO, 17 10143 TORINO presso lo studio dell'avv.
DELL'ORFANO LUISA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in NICHELINO il Parte_1 Parte_2
29/05/2021.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 09/11/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto.
PRENDE ATTO che la casa coniugale sita in Nichelino (TO) Via Ponchielli n. 12, precisamente: alloggio al primo piano (secondo fuori terra), composta da ingresso, due camere, tinello con cucinino, ripostiglio e bagno, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Nichelino Foglio 8, Particella 323 Subalterno 4 (doc. 2), rimarrà in uso alla moglie con tutto il mobilio ivi esistente.
PRENDE ATTO che il marito si è già allontanato dalla casa coniugale portando via tutti gli effetti personali e secondo gli accordi intercorsi con la moglie, la stessa si farà interamente carico del pagamento dell'intera rata di mutuo, senza nulla avere a che pretendere nei confronti del marito.
PRENDE ATTO che l'immobile di Nichelino via Ponchielli n. 12 verrà intestato alla signora
[...]
che provvederà a tutte le incombenze, di acquisto a sé stessa, spese di cancellazione ipoteca Parte_2
a nome del marito, accollo liberatorio del mutuo da parte della moglie esistente presso Org_1
(doc. 3 ric.), nonché qualsiasi altra spesa inerente tale operazione, anche ivi non espressamente indicate.
PRENDE ATTO che la moglie a tacitazione di ogni pretesa sull'immobile verserà al marito l'importo di
€ 20.000,00 (ventimila) a mezzo assegno circolare e/o bonifico. Il primo acconto pari ad € 5.000,00 è stato depositato contestualmente al deposito del ricorso per separazione e il restante importo di €
15.000,00 sarà corrisposto in sede di rogito notarile avanti il Notaio scelto dalla moglie, con previsione di accollo liberatorio del mutuo da parte della moglie, come sopra previsto (sub condizione sub 3 ric.).
PRENDE ATTO che l'autovettura Volkswagen T-ROC 1.5 TSI ACT ADVANCED targata GG 974KH, di proprietà del marito, acquistata presso tramite finanziamento e per la quale la Controparte_1 moglie aveva messo la firma come garante, continuerà ad essere pagata dal marito sino alla concorrenza del debito.
PRENDE ATTO che i coniugi con l'adempimento delle previsioni cui sopra danno infine atto di aver regolato ogni rapporto di natura economico patrimoniale e di essere economicamente autosufficienti e di non richiedere nessuna somma a titolo di mantenimento
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/03/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
pagina 2 di 3 Dott. Federica Francesca Levrino Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Federica Francesca Levrino Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19755/2023 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in VIA CIBRARIO, 17 10143 TORINO presso lo studio dell'avv.
DELL'ORFANO LUISA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in NICHELINO il Parte_1 Parte_2
29/05/2021.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 09/11/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto.
PRENDE ATTO che la casa coniugale sita in Nichelino (TO) Via Ponchielli n. 12, precisamente: alloggio al primo piano (secondo fuori terra), composta da ingresso, due camere, tinello con cucinino, ripostiglio e bagno, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Nichelino Foglio 8, Particella 323 Subalterno 4 (doc. 2), rimarrà in uso alla moglie con tutto il mobilio ivi esistente.
PRENDE ATTO che il marito si è già allontanato dalla casa coniugale portando via tutti gli effetti personali e secondo gli accordi intercorsi con la moglie, la stessa si farà interamente carico del pagamento dell'intera rata di mutuo, senza nulla avere a che pretendere nei confronti del marito.
PRENDE ATTO che l'immobile di Nichelino via Ponchielli n. 12 verrà intestato alla signora
[...]
che provvederà a tutte le incombenze, di acquisto a sé stessa, spese di cancellazione ipoteca Parte_2
a nome del marito, accollo liberatorio del mutuo da parte della moglie esistente presso Org_1
(doc. 3 ric.), nonché qualsiasi altra spesa inerente tale operazione, anche ivi non espressamente indicate.
PRENDE ATTO che la moglie a tacitazione di ogni pretesa sull'immobile verserà al marito l'importo di
€ 20.000,00 (ventimila) a mezzo assegno circolare e/o bonifico. Il primo acconto pari ad € 5.000,00 è stato depositato contestualmente al deposito del ricorso per separazione e il restante importo di €
15.000,00 sarà corrisposto in sede di rogito notarile avanti il Notaio scelto dalla moglie, con previsione di accollo liberatorio del mutuo da parte della moglie, come sopra previsto (sub condizione sub 3 ric.).
PRENDE ATTO che l'autovettura Volkswagen T-ROC 1.5 TSI ACT ADVANCED targata GG 974KH, di proprietà del marito, acquistata presso tramite finanziamento e per la quale la Controparte_1 moglie aveva messo la firma come garante, continuerà ad essere pagata dal marito sino alla concorrenza del debito.
PRENDE ATTO che i coniugi con l'adempimento delle previsioni cui sopra danno infine atto di aver regolato ogni rapporto di natura economico patrimoniale e di essere economicamente autosufficienti e di non richiedere nessuna somma a titolo di mantenimento
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/03/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
pagina 2 di 3 Dott. Federica Francesca Levrino Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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