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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 6657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6657 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dr. Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 9/6/2025 nella causa iscritta nel R.G. al n.10951 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
( Avv.F.Lucci)
Ricorrente
E
CP_1
Resistente contumace
Oggetto : ratei indennità di accompagnamento
Conclusioni delle parti : come in atti FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/3//2025 e ritualmente notificato , il ricorrente in epigrafe premetteva che con decreto di omologa del 4 / 11/2024 il Tribunale di Roma sez. lav aveva riconosciuto riconosceva la sussistenza dei requisiti sanitari per indennità di accompagnamento dalla data della visita di revisione del novembre 2023 ; parte ricorrente provvedeva alla notifica
CP_ del decreto di omologa all' il 14/11/2024 e inviava la necessaria documentazione il CP_ 21/11/2024 ; sino al deposito del ricorso l' non aveva provveduto al pagamento dei ratei CP_ spettanti. Concludeva chiedendo condannarsi l' al pagamento in suo favore dei ratei arretrati dal novembre 2023 , oltre accessori;
il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi .
CP_
L' , nonostante la rituale notifica del ricorso , restava contumace .
La causa veniva discussa e decisa con sentenza dando lettura del dispositivo .
Tenuto conto che risulta comprovato il diritto della ricorrente alla prestazione come da decreto di omologa in atti e che risulta comprovato l'invio della relativa modulistica sia da parte della ricorrente che poi degli eredi , nonché comprovato il non ricovero , non resta che accertare il diritto della parte ricorrente ai ratei dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal novembre 2023 . Le spese di lite, liquidate e distratte come da dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
CP_
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente ai ratei dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1/3/2023 ; CP_
- condanna l' alla refusione in favore del procuratore antistatario del ricorrente di
€ 2150 ,00 , oltre accessori di legge , a titolo di compensi professionali .
Roma, 9/6/2025
Il giudice
Dott.Elisabetta Capaccioli
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dr. Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 9/6/2025 nella causa iscritta nel R.G. al n.10951 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
( Avv.F.Lucci)
Ricorrente
E
CP_1
Resistente contumace
Oggetto : ratei indennità di accompagnamento
Conclusioni delle parti : come in atti FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/3//2025 e ritualmente notificato , il ricorrente in epigrafe premetteva che con decreto di omologa del 4 / 11/2024 il Tribunale di Roma sez. lav aveva riconosciuto riconosceva la sussistenza dei requisiti sanitari per indennità di accompagnamento dalla data della visita di revisione del novembre 2023 ; parte ricorrente provvedeva alla notifica
CP_ del decreto di omologa all' il 14/11/2024 e inviava la necessaria documentazione il CP_ 21/11/2024 ; sino al deposito del ricorso l' non aveva provveduto al pagamento dei ratei CP_ spettanti. Concludeva chiedendo condannarsi l' al pagamento in suo favore dei ratei arretrati dal novembre 2023 , oltre accessori;
il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi .
CP_
L' , nonostante la rituale notifica del ricorso , restava contumace .
La causa veniva discussa e decisa con sentenza dando lettura del dispositivo .
Tenuto conto che risulta comprovato il diritto della ricorrente alla prestazione come da decreto di omologa in atti e che risulta comprovato l'invio della relativa modulistica sia da parte della ricorrente che poi degli eredi , nonché comprovato il non ricovero , non resta che accertare il diritto della parte ricorrente ai ratei dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal novembre 2023 . Le spese di lite, liquidate e distratte come da dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
CP_
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente ai ratei dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1/3/2023 ; CP_
- condanna l' alla refusione in favore del procuratore antistatario del ricorrente di
€ 2150 ,00 , oltre accessori di legge , a titolo di compensi professionali .
Roma, 9/6/2025
Il giudice
Dott.Elisabetta Capaccioli