Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/05/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2202 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Laura Tulli, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Laura Tulli, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 21/09/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Capoterra, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Dichiarare la Separazione personale dei e Per_1 Parte_1 Parte_2
ai sensi dell'art. 151, comma 1°, c.c.
[...]
2. Ordinare al Comune di Capoterra di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'Atto di Matrimonio.
3. Omologare le seguenti Condizioni di Separazione:
a. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
Gli stessi si impegnano a rilasciarsi sin da ora, reciprocamente, il consenso per ottenere i documenti necessari per l'espatrio e per l'inserimento del nominativo della figlia nel Passaporto di entrambi.
b. La figlia verrà affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale ed adotteranno consensualmente le decisioni di maggior interesse per la stessa, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività educative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ricreative;
invece, per quanto riguarda la
Pag. 2 di 3 gestione ordinaria e quotidiana, ciascun genitore eserciterà la potestà anche separatamente dall'altro.
c. La figlia avrà la residenza permanente presso l'abitazione della Per_2 madre, ovvero in Cagliari, nella Via Galassi n. 10.
d. I genitori scelgono il tempo di permanenza di con ciascuno di loro, Per_2 secondo il sistema paritetico, a settimane alterne, precisando che sarà sempre onere del padre prelevare e riportale la figlia a casa della madre;
quanto alle festività, trascorrerà, ad anni alterni, la vigilia di Natale Per_2 con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro; il 31 dicembre con un genitore ed il primo dell'anno con l'altro; il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'atro; ciascun genitore, anche in deroga al calendario settimanale di frequentazione, trascorrerà il giorno del suo compleanno ed il giorno della Festa della mamma o del papà, con la figlia;
festeggerà il giorno del suo compleanno con entrambi i Per_2 genitori.
I suddetti accordi potranno essere liberamente derogati con il consenso di entrambi i genitori e nell'interesse di e delle sue esigenze. Per_2
e. Data la scelta dell'affido congiunto e paritetico, ciascun genitore provvederà al mantenimento di quando ella starà con lui;
quanto alle spese Per_2 straordinarie, però, esse dovranno, salvo eventuali urgenze, essere previamente concordate dai genitori e poi documentate e saranno condivise dagli stessi nella misura del 50%.
f. I coniugi dichiarano che l'Assegno Unico viene percepito interamente dalla
Signora Parte_1
g. I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autonomi e che, con l'esatto adempimento delle obbligazioni sopra assunte, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 08/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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