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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54216 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(ROMANIA, 27/06/1981), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
MIRI PAOLA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMANIA, 18/12/1971), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. SANTINI MATTEO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
CONCLUSIONI
All'udienza del 05/11/2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data 31/08/2008 Parte_1
contraeva in Gradistea (Romania) matrimonio con Controparte_1
e che dall'unione nascevano i figli (Roma, Persona_1
27/07/2009) e (Roma, 27/06/2011), esponeva che Persona_2
nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi,
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione e, in particolare, con addebito al marito che aveva serbato un contegno violento e aggressivo e affidamento esclusivo dei figli alla madre.
Non si costituiva in giudizio che, tuttavia, Controparte_1
compariva personalmente all'udienza presidenziale del 24/10/2022 e il presidente delegato, sentiti i coniugi, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, preso atto della rinuncia della ricorrente alla domanda di affidamento esclusivo dei figli minori, adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto disponendo che ognuno avrebbe provveduto al proprio mantenimento, affidava i figli minori ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, cui assegnava la casa familiare, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, onere dei genitori di contribuire in 3
eguale misura al pagamento delle spese extra e al mantenimento ordinario diretto dei figli durante i tempi di permanenza degli stessi presso ognuno di loro;
quindi rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Con comparsa del 13/01/2023 si costituiva in giudizio CP_1
che aderiva alla domanda di separazione ma contestava le ulteriori
[...]
avverse allegazioni e istanze.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti e disattese le istanze di prove orali articolate, all'udienza del 05/11/2024 il g.i.
rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al matrimonio Parte_1 Controparte_1
dagli stessi contratto il 31/08/2008 a Gradistea (Romania), non trascritto in
Italia.
Relativamente alle statuizioni accessorie, premesso che alcuna parte ha formulato domanda di mantenimento per sé e che in sede di precisazione delle conclusioni la ricorrente non ha reiterato la domanda di addebito,
peraltro rimasta priva di prova, osserva il collegio che nel caso specifico ricorrono i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli minori alla madre con possibilità del padre di vederli e tenerli con sé
solo previo accordo con la madre in ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione.
Invero nel corso del giudizio il ha serbato un contegno CP_1
disinteressato, non collaborativo e sostanzialmente abbandonico nei 4
confronti dei figli, tanto da indurre la ricorrente a presentare istanza il
14/11/2023 per conseguire l'autorizzazione a sottoporre la figlia primogenita a visita e percorso psicologico, nonostante la Persona_1
prescrizione e indicazione del pediatra in tal senso;
a fronte di ciò solo successivamente alla proposizione del ricorso il ha prestato il suo CP_1
consenso.
Consenso negato, invece, per i passaporti dei figli minori, tanto da indurre la ricorrente ad adire il giudice tutelare che ha autorizzato il rilascio del passaporto in favore dei due minori all'esito del relativo procedimento nel quale il non si è costituito e al quale il ricorso introduttivo è stato CP_1
notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., come si legge nel decreto allegato da parte ricorrente.
Il padre, odierno resistente, non ha prestato il consenso neanche per la sottoposizione a valutazione e percorso psicologico di Persona_2
affetto da disturbo ansioso, nonostante l'indicazione in tal senso data dal pediatra.
Al riguardo devesi evidenziare che a fronte della specifica allegazione della ricorrente, di cui all'istanza depositata in data 26/10/2024, secondo cui lo stesso ha lasciato il territorio italiano per far ritorno in Romania non fornendo alcun recapito, ha omesso di contribuire al mantenimento dei figli che non vede e frequenta come previsto dall'ordinanza presidenziale,
avendoli incontrati l'ultima volta a febbraio 2024 e sentiti telefonicamente l'ultima volta a giugno 2024, né ha sottoscritto i moduli necessari al completamento dell'iter per il riconoscimento della cittadinanza italiana dei figli, il non ha mosso alcuna contestazione, né svolto alcuna CP_1
deduzione nel termine assegnatogli dal giudice istruttore e coincidente con 5
le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 5/11/2024,
fissata per la precisazione delle conclusioni.
In mancanza di dati certi e univoci circa l'attuale ed effettiva condizione economico-patrimoniale del resistente che ha del tutto omesso di depositare la documentazione reddituale in vista della decisione della causa,
come richiesto dal giudice istruttore, il collegio reputa equo porre a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere alla madre, a far data dal mese di novembre 2024, tenuto conto della domanda della ricorrente di cui al ricorso del 26/10/2024, ed entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro
400,00 a titolo di mantenimento per i due figli (euro 200,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base novembre
2024, fermo l'onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra, intendendosi per tali quelle concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (quali, a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività
sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (quali, a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche, per attività
sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN), spese che, in considerazione dell'affidamento super-
esclusivo dei alla madre non dovranno essere preventivamente concordate e dovranno essere rimborsate dall'altro genitore nella misura del 50% anche in assenza di un suo previo accordo, dietro esibizione del giustificativo di spesa.
Al riguardo e per completezza giova evidenziare che la ricorrente è
titolare di un reddito netto mensile medio da lavoro di poco inferiore ad euro 6
2.000,00 su dodici mensilità, giusta Modelli fiscali in atti afferenti gli anni d'imposta 2021, 2022 e 2023, financo inferiore a quello dalla stessa dichiarato all'udienza presidenziale del 24/10/2022 e pari ad euro
2.200,00/2.300,00 su dodici mensilità, non ha proprietà immobiliari ed è
tenuta al pagamento del canone di locazione dell'immobile Ater ove abita unitamente ai due figli, di importo imprecisato, immobile che in ragione del collocamento dei figli presso la madre deve essere a costei definitivamente assegnato.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio per disporre la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione del 50%; il restante 50%, liquidato in dispositivo, deve essere posto a carico del resistente, soccombente rispetto alle domande di affidamento condiviso dei figli e assegnazione a sé della casa familiare.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54216/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMANIA, 27/06/1981) e (ROMANIA Controparte_1
18/12/1971) relativamente al matrimonio dagli stessi contratto in Gradistea
(Romania) il 31/08/2008, non trascritto in Italia alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
i figli minori (Roma, 27/07/2009) e Persona_1 7
(Roma, 27/06/2011) sono affidati in via esclusiva e Persona_2
rafforzata alla madre alla quale spettano in via del pari esclusiva tutte le decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute a la scelta della residenza abituale dei figli minori;
il padre potrà vedere e tenere con sé i figli solo previo accordo con la madre in ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione;
assegna la casa familiare sita in Roma Via Silano n. 10 alla ricorrente
; Parte_1
fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori, dispone che a far data dal mese di novembre 2024 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di e la Persona_1 Persona_2
somma mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base novembre 2024, e condanna al versamento, in favore di , entro Controparte_1 Parte_1
il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi, comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale
il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti i due figli con le specificazioni di cui in motivazione;
dichiara compensate in ragione del 50% le spese di lite tra le parti;
condanna a rifondere alla ricorrente il restante 50% Controparte_1
delle spese di lite liquidate in euro 1.500,00 (pari al 50% dell'importo complessivo di euro 3.000,00), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 04/02/2025 8
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54216 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(ROMANIA, 27/06/1981), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
MIRI PAOLA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMANIA, 18/12/1971), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. SANTINI MATTEO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
CONCLUSIONI
All'udienza del 05/11/2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data 31/08/2008 Parte_1
contraeva in Gradistea (Romania) matrimonio con Controparte_1
e che dall'unione nascevano i figli (Roma, Persona_1
27/07/2009) e (Roma, 27/06/2011), esponeva che Persona_2
nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi,
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione e, in particolare, con addebito al marito che aveva serbato un contegno violento e aggressivo e affidamento esclusivo dei figli alla madre.
Non si costituiva in giudizio che, tuttavia, Controparte_1
compariva personalmente all'udienza presidenziale del 24/10/2022 e il presidente delegato, sentiti i coniugi, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, preso atto della rinuncia della ricorrente alla domanda di affidamento esclusivo dei figli minori, adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto disponendo che ognuno avrebbe provveduto al proprio mantenimento, affidava i figli minori ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, cui assegnava la casa familiare, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, onere dei genitori di contribuire in 3
eguale misura al pagamento delle spese extra e al mantenimento ordinario diretto dei figli durante i tempi di permanenza degli stessi presso ognuno di loro;
quindi rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Con comparsa del 13/01/2023 si costituiva in giudizio CP_1
che aderiva alla domanda di separazione ma contestava le ulteriori
[...]
avverse allegazioni e istanze.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti e disattese le istanze di prove orali articolate, all'udienza del 05/11/2024 il g.i.
rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al matrimonio Parte_1 Controparte_1
dagli stessi contratto il 31/08/2008 a Gradistea (Romania), non trascritto in
Italia.
Relativamente alle statuizioni accessorie, premesso che alcuna parte ha formulato domanda di mantenimento per sé e che in sede di precisazione delle conclusioni la ricorrente non ha reiterato la domanda di addebito,
peraltro rimasta priva di prova, osserva il collegio che nel caso specifico ricorrono i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli minori alla madre con possibilità del padre di vederli e tenerli con sé
solo previo accordo con la madre in ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione.
Invero nel corso del giudizio il ha serbato un contegno CP_1
disinteressato, non collaborativo e sostanzialmente abbandonico nei 4
confronti dei figli, tanto da indurre la ricorrente a presentare istanza il
14/11/2023 per conseguire l'autorizzazione a sottoporre la figlia primogenita a visita e percorso psicologico, nonostante la Persona_1
prescrizione e indicazione del pediatra in tal senso;
a fronte di ciò solo successivamente alla proposizione del ricorso il ha prestato il suo CP_1
consenso.
Consenso negato, invece, per i passaporti dei figli minori, tanto da indurre la ricorrente ad adire il giudice tutelare che ha autorizzato il rilascio del passaporto in favore dei due minori all'esito del relativo procedimento nel quale il non si è costituito e al quale il ricorso introduttivo è stato CP_1
notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., come si legge nel decreto allegato da parte ricorrente.
Il padre, odierno resistente, non ha prestato il consenso neanche per la sottoposizione a valutazione e percorso psicologico di Persona_2
affetto da disturbo ansioso, nonostante l'indicazione in tal senso data dal pediatra.
Al riguardo devesi evidenziare che a fronte della specifica allegazione della ricorrente, di cui all'istanza depositata in data 26/10/2024, secondo cui lo stesso ha lasciato il territorio italiano per far ritorno in Romania non fornendo alcun recapito, ha omesso di contribuire al mantenimento dei figli che non vede e frequenta come previsto dall'ordinanza presidenziale,
avendoli incontrati l'ultima volta a febbraio 2024 e sentiti telefonicamente l'ultima volta a giugno 2024, né ha sottoscritto i moduli necessari al completamento dell'iter per il riconoscimento della cittadinanza italiana dei figli, il non ha mosso alcuna contestazione, né svolto alcuna CP_1
deduzione nel termine assegnatogli dal giudice istruttore e coincidente con 5
le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 5/11/2024,
fissata per la precisazione delle conclusioni.
In mancanza di dati certi e univoci circa l'attuale ed effettiva condizione economico-patrimoniale del resistente che ha del tutto omesso di depositare la documentazione reddituale in vista della decisione della causa,
come richiesto dal giudice istruttore, il collegio reputa equo porre a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere alla madre, a far data dal mese di novembre 2024, tenuto conto della domanda della ricorrente di cui al ricorso del 26/10/2024, ed entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro
400,00 a titolo di mantenimento per i due figli (euro 200,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base novembre
2024, fermo l'onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra, intendendosi per tali quelle concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (quali, a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività
sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (quali, a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche, per attività
sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN), spese che, in considerazione dell'affidamento super-
esclusivo dei alla madre non dovranno essere preventivamente concordate e dovranno essere rimborsate dall'altro genitore nella misura del 50% anche in assenza di un suo previo accordo, dietro esibizione del giustificativo di spesa.
Al riguardo e per completezza giova evidenziare che la ricorrente è
titolare di un reddito netto mensile medio da lavoro di poco inferiore ad euro 6
2.000,00 su dodici mensilità, giusta Modelli fiscali in atti afferenti gli anni d'imposta 2021, 2022 e 2023, financo inferiore a quello dalla stessa dichiarato all'udienza presidenziale del 24/10/2022 e pari ad euro
2.200,00/2.300,00 su dodici mensilità, non ha proprietà immobiliari ed è
tenuta al pagamento del canone di locazione dell'immobile Ater ove abita unitamente ai due figli, di importo imprecisato, immobile che in ragione del collocamento dei figli presso la madre deve essere a costei definitivamente assegnato.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio per disporre la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione del 50%; il restante 50%, liquidato in dispositivo, deve essere posto a carico del resistente, soccombente rispetto alle domande di affidamento condiviso dei figli e assegnazione a sé della casa familiare.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54216/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMANIA, 27/06/1981) e (ROMANIA Controparte_1
18/12/1971) relativamente al matrimonio dagli stessi contratto in Gradistea
(Romania) il 31/08/2008, non trascritto in Italia alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
i figli minori (Roma, 27/07/2009) e Persona_1 7
(Roma, 27/06/2011) sono affidati in via esclusiva e Persona_2
rafforzata alla madre alla quale spettano in via del pari esclusiva tutte le decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute a la scelta della residenza abituale dei figli minori;
il padre potrà vedere e tenere con sé i figli solo previo accordo con la madre in ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione;
assegna la casa familiare sita in Roma Via Silano n. 10 alla ricorrente
; Parte_1
fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori, dispone che a far data dal mese di novembre 2024 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di e la Persona_1 Persona_2
somma mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base novembre 2024, e condanna al versamento, in favore di , entro Controparte_1 Parte_1
il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi, comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale
il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti i due figli con le specificazioni di cui in motivazione;
dichiara compensate in ragione del 50% le spese di lite tra le parti;
condanna a rifondere alla ricorrente il restante 50% Controparte_1
delle spese di lite liquidate in euro 1.500,00 (pari al 50% dell'importo complessivo di euro 3.000,00), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 04/02/2025 8
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi