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Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/01/2024, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli,
letta la nota scritta ex art. 127-ter c.p.c. trasmessa (con modalità telematica) da CP_1
il 2.1.2024;
visto l'art. 429 c.p.c., pronuncia
In nome del Popolo Italiano la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 47148/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), non costituita;
Parte_1 C.F._1
- attrice – contro
- già (p.IVA , con sede in Milano, Via G. CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
Negri n. 1, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'Avv
Nunzio Luciano (c.f. del Foro di Campobasso, elettivamente C.F._2 domiciliata in Milano (MI), Corso XXII Marzo n. 49, presso l'Avv. Claudio Acampora
(PEC: – FAX: 0874/1950289); Email_1
- convenuta -
con atto di citazione (asseritamente) notificato a mezzo PEC il 21.9.2022;
avente a oggetto: risarcimento danni per omessa risposta a richiesta di accesso a dati personali;
Conclusioni dell'attrice:
<contrariis reiectis:
Dichiarare legittima, ammissibile, provata e fondata l'azione e le domande introduttive spiegate, per l'effetto:
A) Accertare e dichiarare illegittima la condotta posta in essere dalla Convenuta per aver arbitrariamente ed unilateralmente omesso di consegnare copia dei dati personali cosi come previsto dall'art . ex art. 15 del Regolamento 2016/679.
B) Accertare e dichiarare il diritto dell'attrice all'indennizzo di € 96,00 (novantasei/00) per
"Omessa risposta al reclamo", perpetuata dalla società convenuta;
C) Per l'effetto condannare la in persona del legale rapp.nte Controparte_3
p.t., al pagamento, in favore di parte attrice, del complessivo importo di € 4900,00
D) In via istruttoria, chiede ammettersi l'interrogatorio formale dei legali rappresentanti p.t. della Società telefonica convenuta. Con riserva di integrazione e precisazione delle conclusioni e dei mezzi di prova ai sensi dell'art. 183 c.p.c.>>
Conclusioni di CP_1
< ogni contraria richiesta:
1) respingere le richieste tutte di parte avanzate nei confronti di perché CP_1
temerarie ed infondate in fatto e in diritto, per le ragioni sopra enunciate;
2) condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze di causa.>>
Concisa esposizione delle
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma
1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della
Corte di Cassazione e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il
5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”).
L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n.
9936, Cass. 28.5.2014 n. 12002, Cass. 19.8.2016 n. 17214, Cass. 21.1.2018 ord. n. 30100,
Cass.
9.1.2019 ord. n. 363).
*
L'attrice, Sig.ra dopo la notifica a di atto di citazione Parte_1 CP_1 con cui sono state rassegnate le conclusioni trascritte nell'epigrafe della presente sentenza, non si è costituita nel presente giudizio.
La causa è stata iscritta a ruolo dalla convenuta costituitasi con comparsa di CP_1
risposta trasmessa telematicamente il 28.11.2022.
Con l'atto introduttivo della controversia l'Avv. Giovanni IN, dichiaratosi (senza provarlo) difensore di ha esposto: Parte_1
Con
- che l'attrice è titolare e possessore di utenza telefonica;
3 - che questa non aveva mai prestato “consenso all'attività di marketing”;
- che aveva ricevuto, tra il 2017 e il 2022, “pubblicità personalizzata telefonica a opera di Con
”; Con
- di avere richiesto a le informazioni previste alle lettere a) e h) dell'art. 15 del Reg.
UE 2016/679 (GDPR) e copia dei dati personali in possesso della convenuta, senza ricevere risposta nel termine di legge.
Con Con la comparsa di risposta summenzionata ha eccepito la nullità della richiesta di accesso pervenuta a mezzo PEC il 31/8/2022, atteso che essa è stata proposta dal difensore di controparte in modo generico e cumulativo, “elencando decine di soggetti, senza indicarne neppure le generalità, e adducendo una motivazione generica e non specifica”.
Inoltre ha osservato che quella richiesta non indica con precisione “a quali dati si faccia riferimento per ogni soggetto”.
Infine ha affermato di avere comunque, con PEC 22.9.2022, e dunque entro i “termini di legge”, dato riscontro alla richiesta 31.8.22, invitando il difensore ad allegare una copia della delega o della procura o del mandato ricevuto da ciascun intestatario di utenza, nonché fotocopia del documento di riconoscimento di questo. Con In diritto ha osservato che nella fattispecie nessun elemento consente di ritenere sussistente, in capo all'attrice, un interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) concreto e attuale.
Con ordinanza 12.7.2023 il giudice, osservato che la controversia, a norma dell'art. 10
d.lgs. 150/2011, deve essere trattata secondo il rito del lavoro, visto l'art. 426 c.p.c., ha disposto la conversione del rito da ordinario in speciale, assegnando alle parti termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi.
**
Deve innanzitutto osservarsi che l'attrice, che non ha iscritto la causa a ruolo né si è costituita in giudizio in momento successivo e perciò deve essere ritenuta contumace, non ha né elencato né prodotto documenti a sostegno dei suoi assunti.
4 Co Peraltro, dai due documenti prodotti da con la comparsa di costituzione e risposta emerge che
Co con PEC del 31.8.2022 l'Avv. Giovanni IN (redattore dell'atto di citazione notificato a ) ha inviato alla convenuta, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento UE 2016/679, richiesta di accesso ai dati personali di varie centinaia di persone, tra cui l'attrice: tale richiesta era motivata dall'affermata circostanza che tutti i soggetti di cui all'elenco avevano ricevuto, negli anni dal 2017 al 2020, della non meglio identificata “pubblicità personalizzata ad opera di , in CP_1 violazione delle finalità di trattamento dei dati personali e con diffusione illegittima di essi.
Risulta altresì che la convenuta, il 22.9.2022, ha risposto all'Avv. IN richiedendo ulteriori informazioni: in particolare ha richiesto copie degli incarichi conferitigli dai soggetti indicati come intestatari delle utenze, con sottoscrizioni dei medesimi, e copie dei documenti identificativi di questi.
Co Secondo quanto allegato da , l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato il 21 settembre 2022, la risposta della convenuta è stata inviata il 22 settembre.
Co Come evidente dalla lettura del documento prodotto da , con la comunicazione 22.9.2022 la convenuta ha rappresentato all'Avv. IN la necessità di avere conferma della legittimità della richiesta di accesso da lui formulata per conto di terzi, mediante invio di copie di scritture di incarico provenienti dagli effettivi interessati.
In base alla disposizione dell'art. 15 del GDPR, la richiesta di accesso ai dati personali deve provenire dall'interessato al trattamento e quindi dalla persona a cui si riferiscono i dati personali.
Nel caso in esame, la richiesta proveniva da soggetto diverso, qualificatosi “incaricato” da un numero elevato di interessati.
Come già affermato da questo Tribunale in fattispecie del tutto analoghe alla presente, benché le regole poste dal GDPR siano improntate alla massima semplificazione delle modalità della richiesta di accesso, tuttavia, alla luce dell'oggetto della richiesta di accesso nonché degli obblighi di sicurezza e protezione gravanti sul titolare del trattamento, è del tutto giustificata la condotta di questo, consistita nel chiedere evidenza dell'esistenza di una autorizzazione in capo al terzo richiedente i dati.
5 Per le considerazioni che precedono, da un lato, la richiesta di accesso di cui sopra non può essere Co ritenuta compiutamente formulata;
dall'altro lato, la comunicazione di contenente la richiesta di integrazione è da reputarsi legittima, in quanto rispondente a esigenze di tutela dei diritti degli effettivi interessati.
Ne discende il rigetto della domanda attorea.
Considerato che il presente giudizio, non coltivato dall'attrice, è stato iscritto a ruolo dalla convenuta, che vi ha dato impulso nonostante il disinteresse manifestato dalla controparte, si ritiene ricorrano giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese processuali (art. 92 c.p.c. e
Corte Cost. 77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in contumacia di ogni altra domanda Parte_1
o eccezione assorbita o disattesa:
respinge le domande proposte dall'attrice;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Milano, 16.1.2024.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
Manda la Cancelleria a darne comunicazione alle parti costituite.
Milano, 16.1.2024.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
6
Il Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli,
letta la nota scritta ex art. 127-ter c.p.c. trasmessa (con modalità telematica) da CP_1
il 2.1.2024;
visto l'art. 429 c.p.c., pronuncia
In nome del Popolo Italiano la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 47148/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), non costituita;
Parte_1 C.F._1
- attrice – contro
- già (p.IVA , con sede in Milano, Via G. CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
Negri n. 1, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'Avv
Nunzio Luciano (c.f. del Foro di Campobasso, elettivamente C.F._2 domiciliata in Milano (MI), Corso XXII Marzo n. 49, presso l'Avv. Claudio Acampora
(PEC: – FAX: 0874/1950289); Email_1
- convenuta -
con atto di citazione (asseritamente) notificato a mezzo PEC il 21.9.2022;
avente a oggetto: risarcimento danni per omessa risposta a richiesta di accesso a dati personali;
Conclusioni dell'attrice:
<contrariis reiectis:
Dichiarare legittima, ammissibile, provata e fondata l'azione e le domande introduttive spiegate, per l'effetto:
A) Accertare e dichiarare illegittima la condotta posta in essere dalla Convenuta per aver arbitrariamente ed unilateralmente omesso di consegnare copia dei dati personali cosi come previsto dall'art . ex art. 15 del Regolamento 2016/679.
B) Accertare e dichiarare il diritto dell'attrice all'indennizzo di € 96,00 (novantasei/00) per
"Omessa risposta al reclamo", perpetuata dalla società convenuta;
C) Per l'effetto condannare la in persona del legale rapp.nte Controparte_3
p.t., al pagamento, in favore di parte attrice, del complessivo importo di € 4900,00
D) In via istruttoria, chiede ammettersi l'interrogatorio formale dei legali rappresentanti p.t. della Società telefonica convenuta. Con riserva di integrazione e precisazione delle conclusioni e dei mezzi di prova ai sensi dell'art. 183 c.p.c.>>
Conclusioni di CP_1
< ogni contraria richiesta:
1) respingere le richieste tutte di parte avanzate nei confronti di perché CP_1
temerarie ed infondate in fatto e in diritto, per le ragioni sopra enunciate;
2) condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze di causa.>>
Concisa esposizione delle
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma
1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della
Corte di Cassazione e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il
5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”).
L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n.
9936, Cass. 28.5.2014 n. 12002, Cass. 19.8.2016 n. 17214, Cass. 21.1.2018 ord. n. 30100,
Cass.
9.1.2019 ord. n. 363).
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L'attrice, Sig.ra dopo la notifica a di atto di citazione Parte_1 CP_1 con cui sono state rassegnate le conclusioni trascritte nell'epigrafe della presente sentenza, non si è costituita nel presente giudizio.
La causa è stata iscritta a ruolo dalla convenuta costituitasi con comparsa di CP_1
risposta trasmessa telematicamente il 28.11.2022.
Con l'atto introduttivo della controversia l'Avv. Giovanni IN, dichiaratosi (senza provarlo) difensore di ha esposto: Parte_1
Con
- che l'attrice è titolare e possessore di utenza telefonica;
3 - che questa non aveva mai prestato “consenso all'attività di marketing”;
- che aveva ricevuto, tra il 2017 e il 2022, “pubblicità personalizzata telefonica a opera di Con
”; Con
- di avere richiesto a le informazioni previste alle lettere a) e h) dell'art. 15 del Reg.
UE 2016/679 (GDPR) e copia dei dati personali in possesso della convenuta, senza ricevere risposta nel termine di legge.
Con Con la comparsa di risposta summenzionata ha eccepito la nullità della richiesta di accesso pervenuta a mezzo PEC il 31/8/2022, atteso che essa è stata proposta dal difensore di controparte in modo generico e cumulativo, “elencando decine di soggetti, senza indicarne neppure le generalità, e adducendo una motivazione generica e non specifica”.
Inoltre ha osservato che quella richiesta non indica con precisione “a quali dati si faccia riferimento per ogni soggetto”.
Infine ha affermato di avere comunque, con PEC 22.9.2022, e dunque entro i “termini di legge”, dato riscontro alla richiesta 31.8.22, invitando il difensore ad allegare una copia della delega o della procura o del mandato ricevuto da ciascun intestatario di utenza, nonché fotocopia del documento di riconoscimento di questo. Con In diritto ha osservato che nella fattispecie nessun elemento consente di ritenere sussistente, in capo all'attrice, un interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) concreto e attuale.
Con ordinanza 12.7.2023 il giudice, osservato che la controversia, a norma dell'art. 10
d.lgs. 150/2011, deve essere trattata secondo il rito del lavoro, visto l'art. 426 c.p.c., ha disposto la conversione del rito da ordinario in speciale, assegnando alle parti termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi.
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Deve innanzitutto osservarsi che l'attrice, che non ha iscritto la causa a ruolo né si è costituita in giudizio in momento successivo e perciò deve essere ritenuta contumace, non ha né elencato né prodotto documenti a sostegno dei suoi assunti.
4 Co Peraltro, dai due documenti prodotti da con la comparsa di costituzione e risposta emerge che
Co con PEC del 31.8.2022 l'Avv. Giovanni IN (redattore dell'atto di citazione notificato a ) ha inviato alla convenuta, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento UE 2016/679, richiesta di accesso ai dati personali di varie centinaia di persone, tra cui l'attrice: tale richiesta era motivata dall'affermata circostanza che tutti i soggetti di cui all'elenco avevano ricevuto, negli anni dal 2017 al 2020, della non meglio identificata “pubblicità personalizzata ad opera di , in CP_1 violazione delle finalità di trattamento dei dati personali e con diffusione illegittima di essi.
Risulta altresì che la convenuta, il 22.9.2022, ha risposto all'Avv. IN richiedendo ulteriori informazioni: in particolare ha richiesto copie degli incarichi conferitigli dai soggetti indicati come intestatari delle utenze, con sottoscrizioni dei medesimi, e copie dei documenti identificativi di questi.
Co Secondo quanto allegato da , l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato il 21 settembre 2022, la risposta della convenuta è stata inviata il 22 settembre.
Co Come evidente dalla lettura del documento prodotto da , con la comunicazione 22.9.2022 la convenuta ha rappresentato all'Avv. IN la necessità di avere conferma della legittimità della richiesta di accesso da lui formulata per conto di terzi, mediante invio di copie di scritture di incarico provenienti dagli effettivi interessati.
In base alla disposizione dell'art. 15 del GDPR, la richiesta di accesso ai dati personali deve provenire dall'interessato al trattamento e quindi dalla persona a cui si riferiscono i dati personali.
Nel caso in esame, la richiesta proveniva da soggetto diverso, qualificatosi “incaricato” da un numero elevato di interessati.
Come già affermato da questo Tribunale in fattispecie del tutto analoghe alla presente, benché le regole poste dal GDPR siano improntate alla massima semplificazione delle modalità della richiesta di accesso, tuttavia, alla luce dell'oggetto della richiesta di accesso nonché degli obblighi di sicurezza e protezione gravanti sul titolare del trattamento, è del tutto giustificata la condotta di questo, consistita nel chiedere evidenza dell'esistenza di una autorizzazione in capo al terzo richiedente i dati.
5 Per le considerazioni che precedono, da un lato, la richiesta di accesso di cui sopra non può essere Co ritenuta compiutamente formulata;
dall'altro lato, la comunicazione di contenente la richiesta di integrazione è da reputarsi legittima, in quanto rispondente a esigenze di tutela dei diritti degli effettivi interessati.
Ne discende il rigetto della domanda attorea.
Considerato che il presente giudizio, non coltivato dall'attrice, è stato iscritto a ruolo dalla convenuta, che vi ha dato impulso nonostante il disinteresse manifestato dalla controparte, si ritiene ricorrano giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese processuali (art. 92 c.p.c. e
Corte Cost. 77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in contumacia di ogni altra domanda Parte_1
o eccezione assorbita o disattesa:
respinge le domande proposte dall'attrice;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Milano, 16.1.2024.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
Manda la Cancelleria a darne comunicazione alle parti costituite.
Milano, 16.1.2024.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
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