Sentenza 1 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/10/2002, n. 14084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14084 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2002 |
Testo completo
се CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio E P U B B L I CA I TA L I ANA dal Sig. per diritti €155 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO C3 OTT. 2002 1 4 084/02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE d etto e posta d li g ori M gistrat jennità d'esproprio г Presidente e imposte pregresse.Rosario De MU р у С Francesco Maria Fioretti Consigliere R.G. N. 21771/00 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. 32676 dr. Bruno Spagna Musso Consigliere Cron. 3718 dr. Onofrio Fittipaldi Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 16.05.2002 SENT ENZA sul ricorso iscritto al n. 21771 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000, proposto: DA CANCELLERIA IL ANTONIO, in proprio e quale procuratore ge- nerale dei germani IL MARIO, IL GUGLIEL- MINA IT e IL CI ES ANNA, elettiva- mente domiciliato in Roma, Via Cicerone n. 44, presso l'avv. Elena Garofalo (studio legale avv. B. Aguglia), e rappresentato e difeso dall'avv. IO Garofalo di Catanzaro, per procura a margine al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, in per- CORTE SUPREMA DI CASSAZINE CIVILE 1149 CAMPIONE N. 81772 2002 2 - sona del Ministro, ex lege domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato e da questa rappresentato e difeso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanza- -ro, 1 sez.civ., n. 443 del 22 giugno 21 luglio 1999. Udita, all'udienza del 16 maggio 2002, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Uditi l'avv. Aguglia, per delega e il P.M. dr. Dario Cafiero, che hanno concluso entrambi per l'accoglimen to del ricorso. Svolgimento del processo La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza del 21 luglio 1999, sull'opposizione alla stima proposta da ON, IO, EL TA e LU RA An- na TO, determinava l'indennità loro dovuta dal Ministero per i beni culturali e ambientali per la e- spropriazione d'un loro fondo di mq. 31.516 nella som- ma di f. 89.937.500, ponendo a carico dell'opposto Mi- nistero le spese di lite. Confermata la natura agricola del terreno, la Corte di merito ha aggiornato i valori medi di questo, ma non ha provveduto sulla domanda di aumento dell'indennità delle somme pagate dagli espropriati quale imposta di - 3 registro sull'atto relativo all'ultimo trasferimento dei terreni prima dell'espropriazione. Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ri- corso ON TO, in proprio e quale procurato- re generale dei suoi germani, e il Ministero per i be- ni e le attività culturali si è difeso, rimettendosi a giustizia, con compensazione delle spese di causa. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 16 della L. 22 ottobre 1971 n. 865, e nulli- tà della sentenza, per violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c e 118 disp. att. c.p.c., avendo la Corte di me- rito omesso di pronunciarsi sulla domanda degli attori ex art.16, ultimo comma L. 865/71. ' La sentenza impugnata non ha riconosciuto il diritto degli opponenti al rimborso dell'imposta di registro da loro pagata per la sentenza del tribunale di Croto- ne che aveva disposto la retrocessione in loro favore dei terreni già espropriati dal Consorzio del Nucleo di Industrializzazione di Crotone. Non avendo la Corte motivato le ragioni in fatto e in diritto che hanno impedito l'accoglimento della doman- da degli opponenti, essa è incorsa nel vizio di omessa pronuncia, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 4 2. Il ricorso é fondato, perchè l'ultimo comma dell' art. 16 della L. 865/71 prevede che "l'indennità de- terminata a norma dei commi precedenti é aumentata... della somme pagate..." dagli espropriati... "per qual- siasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell' immobile precedente l'espropriazione". Poichè la somma pretesa dagli opponenti" aumenta" l'in- dennità d'espropriazione, della quale é componente, la Corte d'appello competente sull'opposizione alla stima doveva pronunciarsi anche sulla domanda d'aumento pro- spettata in rapporto all'imposta di registro versata per la pregressa sentenza che ha disposto la retroces- sione dei terreni in favore degli espropriati. Deve quindi ritenersi si sia violato l'art. 112 c.p.c. in mancanza di elementi della motivazione che consen- tano di ritenere il rigetto tacito della domanda pro- posta ai sensi dell'art. 16, ultimo comma, della L. n. 865/71. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con riferimento al punto in questione, con rinvio ad al- tra sezione della Corte d'appello di Catanzaro, anche per le spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza im- pugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione - 5 della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso nella camera di consiglio del 16 maggio 2002. Il presidente Phelyan's I consigliere estensore elup M B02 IL CANCELLIERE NCLU Nuzzo Panie si CA z IN SITATA H 2 DEPO S 0 I 0 ggi, N L I O Ɑ бито V I N J 9 129.11 O 2 S C I 1097 i I T V D 2 9 - O 4567 1 T 0 - 7 * 129.11 AGENZIA DELLE ROMA NOV. 2002 Registrate 50558 alny 129,11 (eum CENT VF/11 #Respons e Cervizio diziari (DM. CH 002