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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/03/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 92/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
- Prima Sezione Civile - in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 13 marzo 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile in primo grado iscritta al n. 92/2019 r.g.a.c., vertente
TRA
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Domenico
Visone, unitamente al quale elettivamente domicilia in San Giuseppe Vesuviano, alla Via Andrea
Carbone n. 21;
- OPPONENTE -
CONTRO
(P. Iva: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa, in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 27.05.2019, dall'avv. Elena Frascino, unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Andreina Tarantino, in Cimitile (Na), alla via Bari n. 21;
- OPPOSTA-
E
" unipersonale (P.I. ), rappresentata dall'Amministratore Unico, Controparte_2 P.IVA_2
(già ) (P.I. e C.F.: ), Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_3
1 che si costituisce tramite la procuratrice speciale rappresentata e Parte_2
difesa, giusta procura allegata alla comparsa di intervento depositata telematicamente in data
13.04.2022, dall'avv. Elena Frascino, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Elisa Mercogliano, in Nola alla via Tommaso Vitale n. 78;
- TERZA INTERVENTRICE AI SENSI DELL'ART. 111 C.P.C. -.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2085/2018 in materia di contratti di finanziamento.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha spiegato tempestiva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2085/2018 di questo Tribunale, con il quale era stato ad esso ordinato di pagare, in favore di l'importo complessivo di euro 81.000,79, oltre Controparte_1
interessi e spese della fase monitoria, a titolo di ratei ancora dovuti ed interessi maturati con riferimento al contratto di finanziamento n. 20081869182415 originariamente stipulato con
Findomestic Banca S.p.a.
A fondamento della spiegata opposizione, l'odierno istante ha, in particolare, eccepito: -
l'inefficacia del decreto ingiuntivo poiché tardivamente notificato;
- il difetto di legittimazione attiva in capo a - la risoluzione del contratto di finanziamento per il sopravvenire Controparte_1
della condizione di invalidità del mutuatario, evento assicurato dalla polizza assicurativa stipulata contestualmente al contratto di finanziamento;
- la parziale estinzione del debito per euro 11.026,63;
- l'usurarietà degli interessi applicati mai convenuti e comunque superiori anche a quelli eventualmente pattuiti. Ha, quindi, concluso per la revoca del titolo monitorio con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 27.05.2019, ha resistito all'opposizione eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della Controparte_1
domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e controbattendo, nel merito, a ciascun motivo di impugnazione. Su tali premesse, ha concluso, previa concessione della provvisoria esecuzione, per il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, o, in subordine, per la condanna dell'opponente al pagamento in suo favore della somma di euro 81.000,79 e al risarcimento del danno per lite temeraria, con aggravio delle spese di lite.
2 3. Denegata la concessione della provvisoria esecuzione, espletata con esito negativo la procedura obbligatoria di mediazione ed assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 21 aprile 2022.
4. Con comparsa depositata telematicamente in data 13 aprile 2022 è intervenuta in giudizio
[...]
per il tramite della mandataria enunciata in epigrafe, allegando di essere divenuta CP_5
cessionaria del credito in forza del contratto stipulato con in data 3 marzo 2022. Si è Controparte_1 quindi riportata alle difese già spiegate in atti chiedendo l'estromissione della cedente dal giudizio.
5. Indi, la causa è stata differita, al 21 marzo 2024, allorquando è stata nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla odierna udienza cartolare e, nel subentro dello scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal 9 luglio 2024), sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. In limine litis, darsi atto che nel corso del giudizio si è costituita la per il tramite Controparte_5
della mandataria indicata in epigrafe, a seguito della cessione dei crediti intervenuta con CP_1 in data 3 marzo 2022 facendo proprie le difese già spiegate in atti e chiedendo l'estromissione
[...] dell'istituto di credito cedente.
Come è noto, la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cass. Civ. Sez. I, sent. 22424 del 22 ottobre 2009).
Ciò in quanto, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, << la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata dall'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o resistere in capo agli originari attori o convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il
3 medesimo intervenuto in giudizio>> (Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 22503 del 23 ottobre 2014;
Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 22727 del 3 novembre 2011).
In applicazione dei summenzionati principi, siccome non è stato prestato il consenso di tutte le parti all'estromissione della cedente dal giudizio, la presente sentenza deve essere pronunciata nei confronti delle parti originarie.
2. Sempre in via preliminare, va dato atto, a specifica confutazione dell'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo siccome notificato oltre il termine previsto dall'art. 644 c.p.c., che il provvedimento monitorio è stato emesso dal Tribunale in data 10 settembre 2018, ed è stato tempestivamente spedito per la notifica in data 9 novembre 2018, sebbene il procedimento notificatorio si sia perfezionato per compiuta giacenza solo dieci giorni dopo.
Come è noto, per gli atti processuali opera il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, in base al quale per il notificante la notifica deve intendersi perfezionata con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, consegna che, nel caso concreto, è avvenuta nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla legge. Ne consegue che il decreto ingiuntivo è pienamente valido ed efficace.
Ad ogni buon conto, la notifica tardiva del decreto ingiuntivo seppure renda lo stesso inefficace, non tocca la qualificazione del ricorso come domanda giudiziale.
Invero, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo.
In tal senso la Cassazione ha chiarito, che “Qualora il creditore, munito di d.i., provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato;
in tale giudizio, il debitore opponente che si limiti ad eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e
4 l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo
l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace” (vedi da ultimo tra le tante Cass. 6 ottobre 2021 n. 27062, prec. conf. 16 gennaio 2013 n. 951 e 4 gennaio
2002 n. 67).
3. Ciò posto, deve essere poi affermata la procedibilità della domanda di pagamento azionata in monitorio, per essere stato tempestivamente esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione delegato alle parti con ordinanza del 10.06.2019 (vedi verbale negativo si mediazione).
4. Passando ad esaminare il merito dell'opposizione, va osservato che la stessa è infondata e deve essere rigettata.
4.1. Invero, la creditrice opposta ha pienamente assolto all'onere probatorio su di essa incombente mediante la produzione fin dalla fase monitoria del contratto di finanziamento contenente la puntuale indicazione delle condizioni economiche pattuite ed accettate dal mutuatario (cfr. in proposito Cass. 2 gennaio 2023 n. 21). Del resto, rappresentano circostanze pacifiche in atti la stipula del contratto di finanziamento, l'effettiva erogazione del credito e l'inadempimento imputato all'odierno opponente.
ha, inoltre, offerto la prova della cessione che ha portato la titolarità del rapporto in Controparte_1
contestazione dalla originaria stipulante Findomestic Banca S.p.a. dapprima alla Locam S.p.a. e successivamente alla da questa a Banca Ifis S.p.a., ed infine, alla odierna Parte_3
opposta, mediante la produzione degli estratti di pubblicazione in gazzetta ufficiale dai quali risulta inequivocabilmente l'inclusione del credito qui in contestazione.
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la pubblicazione dell'atto di cessione dei crediti "in blocco" in Gazzetta Ufficiale costituisce adempimento pubblicitario estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, ponendosi sullo stesso piano degli oneri previsti dall'art. 1264 c.c. (Cass. 5997/2006; 20473/2008), dovendo dunque escludersi l'efficacia costitutiva della pubblicazione (Cass. 22548/2018).
La stessa Corte di Cassazione tuttavia ha affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la
5 formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 31188/2017 e più di recente Cass. 4334/2020).
L'art. 58 TUB nel consentire la cessione a banche di aziende, di rami di azienda, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco detta infatti una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto e trova giustificazione principalmente nell'esigenza di agevolare la cessione di rapporti giuridici individuati in blocco.
4.2 Del tutto destituita di fondamento è poi la tesi della risoluzione del contratto di finanziamento per il verificarsi della condizione di invalidità di evento che sarebbe Parte_1
ricompreso nella polizza assicurativa stipulata contestualmente al mutuo.
Ora, posto che non si vede come l'omesso pagamento da parte della compagnia di assicurazione potrebbe incidere sulla validità del distinto sia pure collegato contratto di finanziamento determinandone la risoluzione, pare sufficiente in proposito evidenziare che il verificarsi del rischio garantito non comporta automaticamente il diritto della società di finanziamento a pretendere dall'assicurazione il pagamento delle rate rimaste insolute, dal momento che presupposto necessario per la liquidazione dell'indennizzo è la denuncia del verificarsi del rischio garantito da parte dell'assicurato, che nella specie, il mutuatario non ha provato di aver effettuato.
4.3. Pretestuosa è anche l'eccezione di parziale estinzione del debito, posto che la opposta ha dimostrato di aver tenuto conto nella determinazione della somma ingiunta dell'avvenuto pagamento di 19 rate da parte dell'opponente (mentre lo stesso ha allegato in citazione di averne pagate 16).
4.4. Infine, generica e del tutto infondata è l'eccezione di usurarietà dei tassi di interesse.
Invero, manca l'allegazione di quale fosse il tasso soglia ratione temporis applicabile al momento della stipula del contratto, né in che misura lo stesso sarebbe stato travalicato e tantomeno se la censura si riferisca agli interessi corrispettivi ovvero a quelli moratori.
Tali considerazioni hanno fondato la valutazione di inammissibilità di una CTU, peraltro, nella specie neppure richiesta.
Ed infatti, alla genericità o al difetto delle contestazioni addotte da parte attrice non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, come è noto, non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. In particolare, si
6 rileva che la regola di riparto dell'onere della prova, comporta che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (Cass Sez Unite S.
19597 del 18.09.2020).
In sostanza, la parte che deduca l'illegittimità dell'applicazione degli interessi passivi, nonché
l'illegittima capitalizzazione degli interessi maturati, dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla L. 108/1996, ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della
Banca di Italia, perché la verifica deve essere condotta nei limiti della contestazione sollevata dalla parte, che deve essere fondata su criteri corretti in diritto e deve essere specifica, quanto all'allegazione del fatto, sicché ad esempio non è stata ritenuta sufficiente a fondare la richiesta di
CTU contabile la mera indicazione numerica dei tassi che si assumono applicati dalla banca e del tasso soglia applicabile (Cassa. Sez 6, ord 2311 del 30.01.2018).
La contestazione, dunque, non può essere generica, né ovviamente fondata su criteri errati in diritto, ed in mancanza di idonea contestazione non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica.
A tanto aggiungasi che, a ben vedere, l'opponente sembra paventare un'usura sopravvenuta, la cui rilevanza è stata definitivamente esclusa dalle sezioni unite della cassazione con la pronuncia
24675/2017 (riconfermata anche di recente da Cass. n. 4078/2022)
5. In definitiva, essendo risultato infondato ciascun motivo di opposizione, la stessa deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto che deve essere munito della clausola di definitiva esecutorietà ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
6. La soccombenza dell'opponente governa le spese di lite (art. 91 c.p.c.), che vengono liquidate, in assenza del deposito di specifica notula spese, facendo applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, come successivamente modificato dal D.M. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre
2023, per lo scaglione di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, ritenuti adeguati al caso concreto in ragione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato.
6.1. Nel rapporto tra l'opponente e la terza interventrice, a parere di questo giudice la volontarietà dell'intervento ed il mancato assenso all'estromissione della cedente valgono a giustificarne la integrale compensazione.
7 6.2 Ritiene, infine, il Tribunale che non ricorrano i presupposti perché si possa far luogo - come da richiesta dell'opposta - a pronunce di condanna ex art. 96 c.p.c. non ravvisandosi mala fede o colpa grave in capo all'opponente (cfr. Cass. 24.4.2019, n. 11229/2019, Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912, secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 2085/2018, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. rigetta la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria sollecitata dall'opposta;
3. condanna a rifondere, in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante p.t., le spese di lite che liquida in euro 7.052,00 (di cui euro 1.276,00 per la fase di studio, euro 814,00 per la fase introduttiva, euro 2.835,00 per la fase istruttoria, euro 2.127,00 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15% del compenso, Cpa e Iva se dovuta, come per legge;
4. compensa le spese di lite nel rapporto tra l'opponente e la terza interventrice.
Così deciso in Nola, il 13.03.2025
Il Giudice
dott. ssa Donatella Cennamo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
- Prima Sezione Civile - in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 13 marzo 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile in primo grado iscritta al n. 92/2019 r.g.a.c., vertente
TRA
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Domenico
Visone, unitamente al quale elettivamente domicilia in San Giuseppe Vesuviano, alla Via Andrea
Carbone n. 21;
- OPPONENTE -
CONTRO
(P. Iva: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa, in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 27.05.2019, dall'avv. Elena Frascino, unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Andreina Tarantino, in Cimitile (Na), alla via Bari n. 21;
- OPPOSTA-
E
" unipersonale (P.I. ), rappresentata dall'Amministratore Unico, Controparte_2 P.IVA_2
(già ) (P.I. e C.F.: ), Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_3
1 che si costituisce tramite la procuratrice speciale rappresentata e Parte_2
difesa, giusta procura allegata alla comparsa di intervento depositata telematicamente in data
13.04.2022, dall'avv. Elena Frascino, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Elisa Mercogliano, in Nola alla via Tommaso Vitale n. 78;
- TERZA INTERVENTRICE AI SENSI DELL'ART. 111 C.P.C. -.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2085/2018 in materia di contratti di finanziamento.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha spiegato tempestiva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2085/2018 di questo Tribunale, con il quale era stato ad esso ordinato di pagare, in favore di l'importo complessivo di euro 81.000,79, oltre Controparte_1
interessi e spese della fase monitoria, a titolo di ratei ancora dovuti ed interessi maturati con riferimento al contratto di finanziamento n. 20081869182415 originariamente stipulato con
Findomestic Banca S.p.a.
A fondamento della spiegata opposizione, l'odierno istante ha, in particolare, eccepito: -
l'inefficacia del decreto ingiuntivo poiché tardivamente notificato;
- il difetto di legittimazione attiva in capo a - la risoluzione del contratto di finanziamento per il sopravvenire Controparte_1
della condizione di invalidità del mutuatario, evento assicurato dalla polizza assicurativa stipulata contestualmente al contratto di finanziamento;
- la parziale estinzione del debito per euro 11.026,63;
- l'usurarietà degli interessi applicati mai convenuti e comunque superiori anche a quelli eventualmente pattuiti. Ha, quindi, concluso per la revoca del titolo monitorio con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 27.05.2019, ha resistito all'opposizione eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della Controparte_1
domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e controbattendo, nel merito, a ciascun motivo di impugnazione. Su tali premesse, ha concluso, previa concessione della provvisoria esecuzione, per il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, o, in subordine, per la condanna dell'opponente al pagamento in suo favore della somma di euro 81.000,79 e al risarcimento del danno per lite temeraria, con aggravio delle spese di lite.
2 3. Denegata la concessione della provvisoria esecuzione, espletata con esito negativo la procedura obbligatoria di mediazione ed assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 21 aprile 2022.
4. Con comparsa depositata telematicamente in data 13 aprile 2022 è intervenuta in giudizio
[...]
per il tramite della mandataria enunciata in epigrafe, allegando di essere divenuta CP_5
cessionaria del credito in forza del contratto stipulato con in data 3 marzo 2022. Si è Controparte_1 quindi riportata alle difese già spiegate in atti chiedendo l'estromissione della cedente dal giudizio.
5. Indi, la causa è stata differita, al 21 marzo 2024, allorquando è stata nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla odierna udienza cartolare e, nel subentro dello scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal 9 luglio 2024), sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. In limine litis, darsi atto che nel corso del giudizio si è costituita la per il tramite Controparte_5
della mandataria indicata in epigrafe, a seguito della cessione dei crediti intervenuta con CP_1 in data 3 marzo 2022 facendo proprie le difese già spiegate in atti e chiedendo l'estromissione
[...] dell'istituto di credito cedente.
Come è noto, la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cass. Civ. Sez. I, sent. 22424 del 22 ottobre 2009).
Ciò in quanto, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, << la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata dall'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o resistere in capo agli originari attori o convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il
3 medesimo intervenuto in giudizio>> (Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 22503 del 23 ottobre 2014;
Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 22727 del 3 novembre 2011).
In applicazione dei summenzionati principi, siccome non è stato prestato il consenso di tutte le parti all'estromissione della cedente dal giudizio, la presente sentenza deve essere pronunciata nei confronti delle parti originarie.
2. Sempre in via preliminare, va dato atto, a specifica confutazione dell'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo siccome notificato oltre il termine previsto dall'art. 644 c.p.c., che il provvedimento monitorio è stato emesso dal Tribunale in data 10 settembre 2018, ed è stato tempestivamente spedito per la notifica in data 9 novembre 2018, sebbene il procedimento notificatorio si sia perfezionato per compiuta giacenza solo dieci giorni dopo.
Come è noto, per gli atti processuali opera il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, in base al quale per il notificante la notifica deve intendersi perfezionata con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, consegna che, nel caso concreto, è avvenuta nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla legge. Ne consegue che il decreto ingiuntivo è pienamente valido ed efficace.
Ad ogni buon conto, la notifica tardiva del decreto ingiuntivo seppure renda lo stesso inefficace, non tocca la qualificazione del ricorso come domanda giudiziale.
Invero, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo.
In tal senso la Cassazione ha chiarito, che “Qualora il creditore, munito di d.i., provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato;
in tale giudizio, il debitore opponente che si limiti ad eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e
4 l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo
l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace” (vedi da ultimo tra le tante Cass. 6 ottobre 2021 n. 27062, prec. conf. 16 gennaio 2013 n. 951 e 4 gennaio
2002 n. 67).
3. Ciò posto, deve essere poi affermata la procedibilità della domanda di pagamento azionata in monitorio, per essere stato tempestivamente esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione delegato alle parti con ordinanza del 10.06.2019 (vedi verbale negativo si mediazione).
4. Passando ad esaminare il merito dell'opposizione, va osservato che la stessa è infondata e deve essere rigettata.
4.1. Invero, la creditrice opposta ha pienamente assolto all'onere probatorio su di essa incombente mediante la produzione fin dalla fase monitoria del contratto di finanziamento contenente la puntuale indicazione delle condizioni economiche pattuite ed accettate dal mutuatario (cfr. in proposito Cass. 2 gennaio 2023 n. 21). Del resto, rappresentano circostanze pacifiche in atti la stipula del contratto di finanziamento, l'effettiva erogazione del credito e l'inadempimento imputato all'odierno opponente.
ha, inoltre, offerto la prova della cessione che ha portato la titolarità del rapporto in Controparte_1
contestazione dalla originaria stipulante Findomestic Banca S.p.a. dapprima alla Locam S.p.a. e successivamente alla da questa a Banca Ifis S.p.a., ed infine, alla odierna Parte_3
opposta, mediante la produzione degli estratti di pubblicazione in gazzetta ufficiale dai quali risulta inequivocabilmente l'inclusione del credito qui in contestazione.
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la pubblicazione dell'atto di cessione dei crediti "in blocco" in Gazzetta Ufficiale costituisce adempimento pubblicitario estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, ponendosi sullo stesso piano degli oneri previsti dall'art. 1264 c.c. (Cass. 5997/2006; 20473/2008), dovendo dunque escludersi l'efficacia costitutiva della pubblicazione (Cass. 22548/2018).
La stessa Corte di Cassazione tuttavia ha affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la
5 formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 31188/2017 e più di recente Cass. 4334/2020).
L'art. 58 TUB nel consentire la cessione a banche di aziende, di rami di azienda, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco detta infatti una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto e trova giustificazione principalmente nell'esigenza di agevolare la cessione di rapporti giuridici individuati in blocco.
4.2 Del tutto destituita di fondamento è poi la tesi della risoluzione del contratto di finanziamento per il verificarsi della condizione di invalidità di evento che sarebbe Parte_1
ricompreso nella polizza assicurativa stipulata contestualmente al mutuo.
Ora, posto che non si vede come l'omesso pagamento da parte della compagnia di assicurazione potrebbe incidere sulla validità del distinto sia pure collegato contratto di finanziamento determinandone la risoluzione, pare sufficiente in proposito evidenziare che il verificarsi del rischio garantito non comporta automaticamente il diritto della società di finanziamento a pretendere dall'assicurazione il pagamento delle rate rimaste insolute, dal momento che presupposto necessario per la liquidazione dell'indennizzo è la denuncia del verificarsi del rischio garantito da parte dell'assicurato, che nella specie, il mutuatario non ha provato di aver effettuato.
4.3. Pretestuosa è anche l'eccezione di parziale estinzione del debito, posto che la opposta ha dimostrato di aver tenuto conto nella determinazione della somma ingiunta dell'avvenuto pagamento di 19 rate da parte dell'opponente (mentre lo stesso ha allegato in citazione di averne pagate 16).
4.4. Infine, generica e del tutto infondata è l'eccezione di usurarietà dei tassi di interesse.
Invero, manca l'allegazione di quale fosse il tasso soglia ratione temporis applicabile al momento della stipula del contratto, né in che misura lo stesso sarebbe stato travalicato e tantomeno se la censura si riferisca agli interessi corrispettivi ovvero a quelli moratori.
Tali considerazioni hanno fondato la valutazione di inammissibilità di una CTU, peraltro, nella specie neppure richiesta.
Ed infatti, alla genericità o al difetto delle contestazioni addotte da parte attrice non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, come è noto, non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. In particolare, si
6 rileva che la regola di riparto dell'onere della prova, comporta che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (Cass Sez Unite S.
19597 del 18.09.2020).
In sostanza, la parte che deduca l'illegittimità dell'applicazione degli interessi passivi, nonché
l'illegittima capitalizzazione degli interessi maturati, dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla L. 108/1996, ha l'onere di dedurre in modo specifico l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della
Banca di Italia, perché la verifica deve essere condotta nei limiti della contestazione sollevata dalla parte, che deve essere fondata su criteri corretti in diritto e deve essere specifica, quanto all'allegazione del fatto, sicché ad esempio non è stata ritenuta sufficiente a fondare la richiesta di
CTU contabile la mera indicazione numerica dei tassi che si assumono applicati dalla banca e del tasso soglia applicabile (Cassa. Sez 6, ord 2311 del 30.01.2018).
La contestazione, dunque, non può essere generica, né ovviamente fondata su criteri errati in diritto, ed in mancanza di idonea contestazione non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica.
A tanto aggiungasi che, a ben vedere, l'opponente sembra paventare un'usura sopravvenuta, la cui rilevanza è stata definitivamente esclusa dalle sezioni unite della cassazione con la pronuncia
24675/2017 (riconfermata anche di recente da Cass. n. 4078/2022)
5. In definitiva, essendo risultato infondato ciascun motivo di opposizione, la stessa deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto che deve essere munito della clausola di definitiva esecutorietà ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
6. La soccombenza dell'opponente governa le spese di lite (art. 91 c.p.c.), che vengono liquidate, in assenza del deposito di specifica notula spese, facendo applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, come successivamente modificato dal D.M. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre
2023, per lo scaglione di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, ritenuti adeguati al caso concreto in ragione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato.
6.1. Nel rapporto tra l'opponente e la terza interventrice, a parere di questo giudice la volontarietà dell'intervento ed il mancato assenso all'estromissione della cedente valgono a giustificarne la integrale compensazione.
7 6.2 Ritiene, infine, il Tribunale che non ricorrano i presupposti perché si possa far luogo - come da richiesta dell'opposta - a pronunce di condanna ex art. 96 c.p.c. non ravvisandosi mala fede o colpa grave in capo all'opponente (cfr. Cass. 24.4.2019, n. 11229/2019, Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912, secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 2085/2018, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. rigetta la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria sollecitata dall'opposta;
3. condanna a rifondere, in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante p.t., le spese di lite che liquida in euro 7.052,00 (di cui euro 1.276,00 per la fase di studio, euro 814,00 per la fase introduttiva, euro 2.835,00 per la fase istruttoria, euro 2.127,00 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15% del compenso, Cpa e Iva se dovuta, come per legge;
4. compensa le spese di lite nel rapporto tra l'opponente e la terza interventrice.
Così deciso in Nola, il 13.03.2025
Il Giudice
dott. ssa Donatella Cennamo
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