CA
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Stefania Basso -Consigliera dr. DA Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 28 gennaio 2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1843/24 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ciro Cerino e Tzvetalina Toneva, Parte_1 presso i quali elettivamente domicilia, in Napoli, p.zza Carlo III n. 42
APPELLANTE
E
, rappresentati e difesi dall'avv. Gennaro Sannino, presso Controparte_1 Controparte_2 il quale elettivamente domiciliano, in Cercola, via Valente n. 20
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. 101 Parte_1 del 2024 del Tribunale di Napoli, con la quale veniva rigettata, per difetto di legittimazione passiva, la sua domanda tesa all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, per il periodo marzo-settembre
2021, con mansioni di colf, per l'assistenza alla sig.ra successivamente scomparsa, Persona_1 alle dipendenze di e rispettivamente figlio e nuora conviventi Controparte_1 Controparte_2 dell'assistita, con conseguente richiesta di condanna dei predetti alla corresponsione, in suo favore, della complessiva somma di euro 11.352,24, secondo i conteggi sviluppati, per differenze retributive, 13^ e
14^ mensilità, indennità di mancato preavviso e tfr.
1 Censurava detta pronuncia, per non aver fatto buon governo delle risultanze dell'istruttoria orale ammessa ed espletata.
In particolare, si doleva del fatto che il Giudice di prime cure aveva ritenuto poco credibile la testimonianza del teste DA, e invece dato credito agli altri testi, così presupponendo che una signora di 87 anni, madre e suocera convivente dei convenuti, con una famiglia numerosa, potesse assumere una persona come dama di compagnia, solo per parlare (pur non parlando ella esponente bene l'italiano).
In ogni caso anche i testi di controparte, e avevano in realtà confermato la sua S_ Tes_2 presenza presso la casa dei convenuti, sia di mattina che di pomeriggio.
Una ragionevole ricostruzione, secondo una visione d'insieme, avrebbe allora dovuto condurre a riconoscere un rapporto di lavoro subordinato con le controparti.
Concludeva, quindi, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e, quindi, l'accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado.
Si costituivano, con separate analoghe memorie, e resistendo Controparte_1 Controparte_2 all'appello.
All'esito della trattazione scritta, la causa veniva riservata per la decisone.
L'appello è infondato.
Parte appellante ha agito per il riconoscimento di un rapporto di subordinazione, e delle relative differenze retributive, con gli epigrafati convenuti, per il periodo indicato in premessa.
Va ricordato, a tal punto, che secondo l'art. 2094 del c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
La lettera della legge esprime la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole fissate dagli artt. 2099 e ss., 2104 e 2106, c.c. riempiono di contenuti detta verticalità, per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo
è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione hanno natura meramente sussidiaria e non decisiva, potendo
2 comunque costituire indici rivelatori della subordinazione (così, ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 14.6.2018
n. 15631).
Rivestono, inoltre, natura di ulteriori indici spia della retribuzione elementi quali l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa, l'utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro, la continuità della collaborazione, quale tendenzialmente stabile messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative, e l'esclusività della prestazione.
E', altresì, un principio consolidato che ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo il tipo di attività svolta dal prestatore è scarsamente rilevante, giacché qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass., Sez. Lav, 5.4.2006
n. 7966).
Occorre, in ogni caso, anche tener conto di un ulteriore arresto della S.C. (Cass., Sez. Lav., 6.9.2007 n.
18692), per la quale la prestazione di attività lavorativa onerosa all'interno di una struttura datoriale, con materiali ed attrezzatura proprie del titolare del datore di lavoro e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte, comporta una presunzione di subordinazione, che è onere del datore di lavoro vincere.
In tale ambito, poi, la S.C. riconosce la peculiarità del rapporto di lavoro domestico, precisando che il lavoro di badante o di tipo domestico è solitamente di carattere subordinato, per le stesse caratteristiche del rapporto, salvo prova contraria (cfr. Cass., Sez. Lav., 11.7.2017 n. 17093), il che non toglie che sia da preventivamente provare la sussistenza di un rapporto.
Nella fattispecie al vaglio gli evocati in giudizio, in proprio e non quali eredi di hanno Persona_1 negato di aver loro instaurato un rapporto di lavoro con la ricorrente, sostanzialmente addebitando l'iniziativa dell'assunzione all'anziana congiunta, in ipotesi vera legittimata, passiva, sulla quale loro non erano nemmeno d'accordo.
Anche sul punto ci illumina la S.C. (cfr. Cass., VI, 22.4.2021 n. 10640) , per la quale la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvi il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto (nella specie, relativa al pagamento delle differenze retributive e della tredicesima mensilità ad una collaboratrice domestica, gravava sulla lavoratrice, ricorrente in primo grado, l'onere di dimostrare la titolarità passiva del rapporto di lavoro in capo al presunto datore e quest'ultimo aveva ritualmente contestato la propria legittimazione passiva).
Orbene, i testi escussi in primo grado sono stati tre, uno per parte ricorrente (DA; per un secondo, pur ammesso, è stata pronunciata una decadenza) e due per parte resistente ( , vicino di casa, e S_
, madre della ). Per_2 CP_2
3 La qualità del teste di parte ricorrente non rende certamente il medesimo incapace di testimoniare, ma evidentemente impone di valutarne l'attendibilità con particolare rigore. Il primo Giudice ha anche evidenziato una carenza oggettiva della sua deposizione, in quanto quale frequentatore abituale della casa di controparte, come da lui affermato, avrebbe dovuto essere al corrente di molte più cose di quanto abbia mostrato di conoscere.
Parte appellante contesta il ragionamento probatorio del Tribunale, asserendo che pregiudizialmente si
è ritenuto non credibile il teste DA, per avvalorare invece senza ragione le dichiarazioni degli altri testi e dell' in particolare. S_
Al riguardo va affermato, come ci insegna la S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 24.9.2013 n.21820) che è devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro spessore probatorio, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato.
Va anche puntualizzato che è un dovere del Giudice valutare la credibilità del teste alla stregua non solo di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) ma anche di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (così Cass., II,
17.2.1980 n. 3849).
Nella fattispecie al vaglio al profilo soggettivo si uniscono alcune carenze anche di tipo obiettivo, come ben evidenziate nella sentenza impugnate.
Tuttavia, se anche volessimo prescindere, come in realtà ha già precisato il primo Giudice, da tutto ciò
e considerare in sé credibile il teste DA e se anche volessimo ignorare le contrarie indicazioni fornite dai testi di parte resistente, non potremmo considerare assolto dalla l'onere probatorio su di lei Pt_1 incombente della sussistenza del rapporto di subordinazione e alla dipendenze degli chiamati in giudizio.
Il DA, infatti, ha affermato di aver accompagnato spesso la sua compagna presso il domicilio del convenuti, comune a quello dell'anziana sig.ra , talvolta intrattenendosi nell'appartamento per Per_1
20/30 minuti, prendendo un caffè, etc., e di aver visto la sua compagna cucinare, senza saper per chi, ma immaginandosi che fosse per la . Per_1
Trattasi di una rappresentazione che in alcun modo prova che vi fosse un rapporto di lavoro con gli odierni appellati e anzi del tutto compatibile con la versione difensiva dei predetti, così mancando del
4 tutto quella prova della titolarità passiva dell'azione il cui onere, per quanto si è detto, incombe in via esclusiva su chi agisce in giudizio.
Tutto ciò, è bene ribadirlo, prescindendo dal contenuto delle deposizioni degli altri testi, che ci consegnano univocamente una sig.ra capace di gestire i suoi interessi e la sua determinazione Per_1 ad avere con sé la nonostante la volontà contraria del e della . Pt_1 CP_1 CP_2
Non si tratta, peraltro, di affermare che la facesse da dama di compagnia all'anziana signora Pt_1 anziché lavorare, bensì che eventualmente lavorasse (e il fatto che fosse in casa è pacifico) nei termini riportati in ricorso, ma con datrice di lavoro. Persona_1
In conclusione, l'appello proposto va rigettato, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
In considerazione delle ragioni della decisione, fondata su una valutazione probatoria pur sempre delicata, reputa la Corte equo, pur nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. DA Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr.ssa Stefania Basso -Consigliera dr. DA Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 28 gennaio 2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1843/24 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ciro Cerino e Tzvetalina Toneva, Parte_1 presso i quali elettivamente domicilia, in Napoli, p.zza Carlo III n. 42
APPELLANTE
E
, rappresentati e difesi dall'avv. Gennaro Sannino, presso Controparte_1 Controparte_2 il quale elettivamente domiciliano, in Cercola, via Valente n. 20
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. 101 Parte_1 del 2024 del Tribunale di Napoli, con la quale veniva rigettata, per difetto di legittimazione passiva, la sua domanda tesa all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, per il periodo marzo-settembre
2021, con mansioni di colf, per l'assistenza alla sig.ra successivamente scomparsa, Persona_1 alle dipendenze di e rispettivamente figlio e nuora conviventi Controparte_1 Controparte_2 dell'assistita, con conseguente richiesta di condanna dei predetti alla corresponsione, in suo favore, della complessiva somma di euro 11.352,24, secondo i conteggi sviluppati, per differenze retributive, 13^ e
14^ mensilità, indennità di mancato preavviso e tfr.
1 Censurava detta pronuncia, per non aver fatto buon governo delle risultanze dell'istruttoria orale ammessa ed espletata.
In particolare, si doleva del fatto che il Giudice di prime cure aveva ritenuto poco credibile la testimonianza del teste DA, e invece dato credito agli altri testi, così presupponendo che una signora di 87 anni, madre e suocera convivente dei convenuti, con una famiglia numerosa, potesse assumere una persona come dama di compagnia, solo per parlare (pur non parlando ella esponente bene l'italiano).
In ogni caso anche i testi di controparte, e avevano in realtà confermato la sua S_ Tes_2 presenza presso la casa dei convenuti, sia di mattina che di pomeriggio.
Una ragionevole ricostruzione, secondo una visione d'insieme, avrebbe allora dovuto condurre a riconoscere un rapporto di lavoro subordinato con le controparti.
Concludeva, quindi, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e, quindi, l'accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado.
Si costituivano, con separate analoghe memorie, e resistendo Controparte_1 Controparte_2 all'appello.
All'esito della trattazione scritta, la causa veniva riservata per la decisone.
L'appello è infondato.
Parte appellante ha agito per il riconoscimento di un rapporto di subordinazione, e delle relative differenze retributive, con gli epigrafati convenuti, per il periodo indicato in premessa.
Va ricordato, a tal punto, che secondo l'art. 2094 del c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
La lettera della legge esprime la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole fissate dagli artt. 2099 e ss., 2104 e 2106, c.c. riempiono di contenuti detta verticalità, per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo
è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione hanno natura meramente sussidiaria e non decisiva, potendo
2 comunque costituire indici rivelatori della subordinazione (così, ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 14.6.2018
n. 15631).
Rivestono, inoltre, natura di ulteriori indici spia della retribuzione elementi quali l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa, l'utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro, la continuità della collaborazione, quale tendenzialmente stabile messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative, e l'esclusività della prestazione.
E', altresì, un principio consolidato che ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo il tipo di attività svolta dal prestatore è scarsamente rilevante, giacché qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass., Sez. Lav, 5.4.2006
n. 7966).
Occorre, in ogni caso, anche tener conto di un ulteriore arresto della S.C. (Cass., Sez. Lav., 6.9.2007 n.
18692), per la quale la prestazione di attività lavorativa onerosa all'interno di una struttura datoriale, con materiali ed attrezzatura proprie del titolare del datore di lavoro e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte, comporta una presunzione di subordinazione, che è onere del datore di lavoro vincere.
In tale ambito, poi, la S.C. riconosce la peculiarità del rapporto di lavoro domestico, precisando che il lavoro di badante o di tipo domestico è solitamente di carattere subordinato, per le stesse caratteristiche del rapporto, salvo prova contraria (cfr. Cass., Sez. Lav., 11.7.2017 n. 17093), il che non toglie che sia da preventivamente provare la sussistenza di un rapporto.
Nella fattispecie al vaglio gli evocati in giudizio, in proprio e non quali eredi di hanno Persona_1 negato di aver loro instaurato un rapporto di lavoro con la ricorrente, sostanzialmente addebitando l'iniziativa dell'assunzione all'anziana congiunta, in ipotesi vera legittimata, passiva, sulla quale loro non erano nemmeno d'accordo.
Anche sul punto ci illumina la S.C. (cfr. Cass., VI, 22.4.2021 n. 10640) , per la quale la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvi il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto (nella specie, relativa al pagamento delle differenze retributive e della tredicesima mensilità ad una collaboratrice domestica, gravava sulla lavoratrice, ricorrente in primo grado, l'onere di dimostrare la titolarità passiva del rapporto di lavoro in capo al presunto datore e quest'ultimo aveva ritualmente contestato la propria legittimazione passiva).
Orbene, i testi escussi in primo grado sono stati tre, uno per parte ricorrente (DA; per un secondo, pur ammesso, è stata pronunciata una decadenza) e due per parte resistente ( , vicino di casa, e S_
, madre della ). Per_2 CP_2
3 La qualità del teste di parte ricorrente non rende certamente il medesimo incapace di testimoniare, ma evidentemente impone di valutarne l'attendibilità con particolare rigore. Il primo Giudice ha anche evidenziato una carenza oggettiva della sua deposizione, in quanto quale frequentatore abituale della casa di controparte, come da lui affermato, avrebbe dovuto essere al corrente di molte più cose di quanto abbia mostrato di conoscere.
Parte appellante contesta il ragionamento probatorio del Tribunale, asserendo che pregiudizialmente si
è ritenuto non credibile il teste DA, per avvalorare invece senza ragione le dichiarazioni degli altri testi e dell' in particolare. S_
Al riguardo va affermato, come ci insegna la S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 24.9.2013 n.21820) che è devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro spessore probatorio, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato.
Va anche puntualizzato che è un dovere del Giudice valutare la credibilità del teste alla stregua non solo di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) ma anche di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (così Cass., II,
17.2.1980 n. 3849).
Nella fattispecie al vaglio al profilo soggettivo si uniscono alcune carenze anche di tipo obiettivo, come ben evidenziate nella sentenza impugnate.
Tuttavia, se anche volessimo prescindere, come in realtà ha già precisato il primo Giudice, da tutto ciò
e considerare in sé credibile il teste DA e se anche volessimo ignorare le contrarie indicazioni fornite dai testi di parte resistente, non potremmo considerare assolto dalla l'onere probatorio su di lei Pt_1 incombente della sussistenza del rapporto di subordinazione e alla dipendenze degli chiamati in giudizio.
Il DA, infatti, ha affermato di aver accompagnato spesso la sua compagna presso il domicilio del convenuti, comune a quello dell'anziana sig.ra , talvolta intrattenendosi nell'appartamento per Per_1
20/30 minuti, prendendo un caffè, etc., e di aver visto la sua compagna cucinare, senza saper per chi, ma immaginandosi che fosse per la . Per_1
Trattasi di una rappresentazione che in alcun modo prova che vi fosse un rapporto di lavoro con gli odierni appellati e anzi del tutto compatibile con la versione difensiva dei predetti, così mancando del
4 tutto quella prova della titolarità passiva dell'azione il cui onere, per quanto si è detto, incombe in via esclusiva su chi agisce in giudizio.
Tutto ciò, è bene ribadirlo, prescindendo dal contenuto delle deposizioni degli altri testi, che ci consegnano univocamente una sig.ra capace di gestire i suoi interessi e la sua determinazione Per_1 ad avere con sé la nonostante la volontà contraria del e della . Pt_1 CP_1 CP_2
Non si tratta, peraltro, di affermare che la facesse da dama di compagnia all'anziana signora Pt_1 anziché lavorare, bensì che eventualmente lavorasse (e il fatto che fosse in casa è pacifico) nei termini riportati in ricorso, ma con datrice di lavoro. Persona_1
In conclusione, l'appello proposto va rigettato, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
In considerazione delle ragioni della decisione, fondata su una valutazione probatoria pur sempre delicata, reputa la Corte equo, pur nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. DA Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
5