Articolo 70 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1097
Articolo 69Articolo 71
Versione
14 febbraio 1970
Art. 70.
I residui passivi alla chiusura del periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate
per la competenza propria del periodo 1 luglio
31 dicembre 1964 (articolo 65)................... L. 181.015.199.720 Somme rimaste da pagare sui residui degli eser-
cizi precedenti (articolo 68).................... " 249.436.427.813
--------------- Residui passivi al 31 dicembre 1964... L. 430.451.627.533
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Entrata in vigore il 14 febbraio 1970