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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 24/10/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 2075/22 RG
Udienza del 24.10.25
Sono presenti, via teams,
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a discutere la causa.
Le parti discutono la causa / si riportano agli atti e il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
Sono presenti, via teams, le avv.te Annoni e Ponari.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da fogli depositati telematicamente, si riportano agli atti ed il
Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
EL Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 2075/22 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
L'attrice ha dedotto: che il 10.2.21 la convenuta le aveva conferito l'incarico di svolgere attività di consulenza amministrativa e commerciale per promuovere la vendita delle unità libere site
1 nel complesso direzionale sito in Massa v. Massa Avenza senza numero civico denominato “EastWest
Building”; che tale incarico traeva origine dal fatto che il , socio accomandatario dell'attrice, CP_1 era stato per dieci anni amministratore unico della convenuta e quindi conosceva le dinamiche operative di quest'ultima e le caratteristiche del fabbricato in questione, ed aveva instaurato ottime relazioni ed intavolato trattative con diversi potenziali acquirenti;
che l'incarico, il quale prevedeva un compenso fisso di € 500,00 più iva mensili più il 3 % del prezzo di ogni unità immobiliare venduta, era stato regolarmente svolto, conducendo alla conclusione di tutti gli affari intrapresi;
che il relativo compenso ammontava ad € 54.863,40.
L'attrice ha quindi chiesto la condanna della convenuta al pagamento di tale compenso.
La convenuta ha controdedotto: che quello richiesto era il compenso di una mediazione;
che ex art. 6 l. 39/89 la relativa provvigione era dovuta soltanto a coloro che erano iscritti nei ruoli degli agenti in mediazione di cui all'art. 2 della medesima legge;
che l'attrice non possedeva tale requisito.
La convenuta ha quindi chiesto il rigetto della domanda.
Motivi della decisione
Già sulla base della descrizione dell'attività svolta, operata dall'attrice, è evidente che quella posta in essere dalla stessa è, a pieno titolo, un'attività di mediazione.
In questione non è infatti se non l'avere portato aventi le trattative per la vendita delle unità immobiliari della convenuta, già avviate allorché il era accomandatario della convenuta, e del CP_1 resto la stessa pattuizione relativa al compenso rende evidente che effettivamente proprio di questo si trattava. Nella prospettiva di un'attività di consulenza e non di mediazione, non ha infatti alcun senso che il compenso dipenda dalla vendita delle unità immobiliari.
D'altra parte, la stessa attrice non ha allegato alcuna specifica attività diversa dal seguire le trattative in questione, limitandosi a far genericamente riferimento ad un'attività di consulenza amministrativa e commerciale, che non è dato capire in cosa si sarebbe concretata.
Premesso questo, e pacifica la mancata iscrizione dell'attrice o del nel ruolo degli agenti CP_1 in mediazione, ne consegue che la domanda deve essere respinta.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge la domanda;
condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
EL Fornaciari
2
Udienza del 24.10.25
Sono presenti, via teams,
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a discutere la causa.
Le parti discutono la causa / si riportano agli atti e il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
Sono presenti, via teams, le avv.te Annoni e Ponari.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da fogli depositati telematicamente, si riportano agli atti ed il
Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
EL Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 2075/22 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
L'attrice ha dedotto: che il 10.2.21 la convenuta le aveva conferito l'incarico di svolgere attività di consulenza amministrativa e commerciale per promuovere la vendita delle unità libere site
1 nel complesso direzionale sito in Massa v. Massa Avenza senza numero civico denominato “EastWest
Building”; che tale incarico traeva origine dal fatto che il , socio accomandatario dell'attrice, CP_1 era stato per dieci anni amministratore unico della convenuta e quindi conosceva le dinamiche operative di quest'ultima e le caratteristiche del fabbricato in questione, ed aveva instaurato ottime relazioni ed intavolato trattative con diversi potenziali acquirenti;
che l'incarico, il quale prevedeva un compenso fisso di € 500,00 più iva mensili più il 3 % del prezzo di ogni unità immobiliare venduta, era stato regolarmente svolto, conducendo alla conclusione di tutti gli affari intrapresi;
che il relativo compenso ammontava ad € 54.863,40.
L'attrice ha quindi chiesto la condanna della convenuta al pagamento di tale compenso.
La convenuta ha controdedotto: che quello richiesto era il compenso di una mediazione;
che ex art. 6 l. 39/89 la relativa provvigione era dovuta soltanto a coloro che erano iscritti nei ruoli degli agenti in mediazione di cui all'art. 2 della medesima legge;
che l'attrice non possedeva tale requisito.
La convenuta ha quindi chiesto il rigetto della domanda.
Motivi della decisione
Già sulla base della descrizione dell'attività svolta, operata dall'attrice, è evidente che quella posta in essere dalla stessa è, a pieno titolo, un'attività di mediazione.
In questione non è infatti se non l'avere portato aventi le trattative per la vendita delle unità immobiliari della convenuta, già avviate allorché il era accomandatario della convenuta, e del CP_1 resto la stessa pattuizione relativa al compenso rende evidente che effettivamente proprio di questo si trattava. Nella prospettiva di un'attività di consulenza e non di mediazione, non ha infatti alcun senso che il compenso dipenda dalla vendita delle unità immobiliari.
D'altra parte, la stessa attrice non ha allegato alcuna specifica attività diversa dal seguire le trattative in questione, limitandosi a far genericamente riferimento ad un'attività di consulenza amministrativa e commerciale, che non è dato capire in cosa si sarebbe concretata.
Premesso questo, e pacifica la mancata iscrizione dell'attrice o del nel ruolo degli agenti CP_1 in mediazione, ne consegue che la domanda deve essere respinta.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge la domanda;
condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
EL Fornaciari
2