Art. 2.
Al pagamento del compenso da liquidare a favore dell'Istituto di emissione e delle aziende di credito sara' provveduto con mandati emessi a favore dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia in base a prospetti riassuntivi dei versamenti effettuati presso le Sezioni di tesoreria provinciale, restando incaricata la Banca d'Italia di corrispondere a ciascuna delle aziende predette la quota loro spettante.
Al pagamento del compenso da liquidare a favore dell'Istituto di emissione e delle aziende di credito sara' provveduto con mandati emessi a favore dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia in base a prospetti riassuntivi dei versamenti effettuati presso le Sezioni di tesoreria provinciale, restando incaricata la Banca d'Italia di corrispondere a ciascuna delle aziende predette la quota loro spettante.