Articolo 2 della Legge 19 maggio 1950, n. 322
Articolo 1Articolo 3
Versione
30 giugno 1950
Art. 2.
Al pagamento del compenso da liquidare a favore dell'Istituto di emissione e delle aziende di credito sara' provveduto con mandati emessi a favore dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia in base a prospetti riassuntivi dei versamenti effettuati presso le Sezioni di tesoreria provinciale, restando incaricata la Banca d'Italia di corrispondere a ciascuna delle aziende predette la quota loro spettante.
Entrata in vigore il 30 giugno 1950