Ordinanza collegiale 7 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 8 aprile 2022
Sentenza 1 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza collegiale 07/02/2022, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/02/2022
N. 01233/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1233 del 2021, proposto da
IU LA, rappresentato e difeso dagli avvocati Cosimo Summa, Giancosimo Zecca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cosimo Summa in Porto Cesareo, via Gran Sasso n. 27;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), sede di Ostuni, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'accertamento e la dichiarazione ex art. 116 c.p.c. 22 ss. l. n. 241/1990
del diritto di accesso in capo al ricorrente e, dunque, alla piena evasione della sua istanza di accesso;
per la conseguente condanna ai sensi della norma stessa, del resistente a rilasciare copia dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per la parte ricorrente il difensore avv. C. Summa;
- premesso che l’accesso è una situazione giuridica qualificabile in termini di diritto soggettivo (cfr. C.d.S, AA.PP. nn. 5-6/2005) e, come tale, costituisce oggetto di accertamento in sede giudiziale;
- ritenuto che, ciò detto nonché preso atto della mancata costituzione in giudizio dell’INPS, sussista la necessità di acquisire una relazione di chiarimenti, utile a rappresentare le ragioni del mancato riscontro all’istanza di accesso del ricorrente e, segnatamente, a dare conto dell’effettiva disponibilità o meno in capo all’Amministrazione intimata degli atti e dei documenti richiesti, con esclusivo riferimento al Mod. Unicarpe e al Mod. Retr-Pens, fornendo, tra l’altro, espressa evidenza - per completezza – della necessità o meno, al fine di un’eventuale soddisfazione dell’istanza avanzata, di un’attività di elaborazione di dati, e ciò al fine di concretamente valutare l’operatività della disciplina inerente l’accesso agli atti, così come delineata dal legislatore agli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990;
- ritenuto pertanto di ordinare all’INPS di procedere al deposito della su indicata relazione, all’uopo fissando il termine di gg. 15 decorrente dalla data di notificazione della presente ordinanza presso la sede reale dell’Amministrazione, di cui il ricorrente è espressamente onerato;
- ritenuto di rinviare, per le ulteriori determinazioni, all’udienza camerale del 5.4.2022;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce, Sezione Seconda, ordina gli adempimenti istruttori descritti in narrativa, e rinvia per le ulteriori determinazioni all’udienza camerale del 5.4.2022.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO