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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/12/2025, n. 2634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2634 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note di trattazione in sostituzione, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4135/2023
TRA
nata a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto mandato allegato al Parte_1 ricorso introduttivo, dall'abogado stabilito Pasquale Narni LL, con cui elettivamente domicilia in Mondragone alla Via Renato Carosone n. 7
RICORRENTE
E
(C.F. e P.I. ) in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale quale legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso, giusto mandato allegato alla memoria difensiva, dagli avv.ti Gemma Maresca e Daniela Lumaca, con cui elettivamente domicilia presso la sede dell'ente in alla Via Unità Italiana n. 28 CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento diritto proroga contratto a tempo determinato di ulteriori 6 mesi in prosieguo alla contrattazione risoltasi in data 15.03.2023
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare ex artt. 669 quater e 700 cpc parte ricorrente in epigrafe, deduceva:
- di aver lavorato per la rivestendo la qualifica di OSS (Operatore Socio-Sanitario) nel Parte_2 periodo dal 01.02.2012 al 15.03.2023, senza soluzione di continuità;
- che, nello specifico, ella ricorrente aveva stipulato in data 01.02.2012 un contratto di lavoro part- time a tempo indeterminato con la per un totale prima di n. 78 e poi Controparte_2 di 100 ore mensili, con la qualifica di Operatore Socio-Sanitario ed aveva svolto attività lavorativa in regime di "somministrazione" presso il Presidio Ospedaliero di Sessa;
- che successivamente, per fronteggiare la carenza di personale con la qualifica di operatore sociosanitario non essendoci graduatorie a tempo indeterminato l' stipulava una Parte_2 convenzione con l' per l'utilizzo della graduatoria Controparte_3 dell'avviso pubblico per la copertura a tempo determinato di OSS di cui alla deliberazione n. 771 del
25.10.2021 dell' Controparte_3
- che in esecuzione di detta convenzione, ella ricorrente veniva attinta dalla predetta graduatoria ed assunta dalla convenuta con contratto individuale di lavoro a tempo determinato a decorrere dal
16.03.2022 per sei mesi rinnovabili;
- che con successiva deliberazione n. 34 del 25.08.2022 il suddetto contratto veniva prorogato per ulteriori mesi sei, ovvero dal 16.03.2022 al 15.03.2023, proseguendo ella ricorrente l'assetto lavorativo fattuale rispetto al periodo lavorativo precedente da “somministrata” “senza soluzione di continuità”, presso il Presidio Ospedaliero di Sessa Aurunca, con assegnazione al Reparto di
Chirurgia.
Tutto ciò premesso in fatto, riteneva che, in forza della consolidata esperienza lavorativa decennale in qualità di “somministrata” per l' nonché maturata a seguito del contratto a termine Parte_2 Parte sottoscritto direttamente con la detta per il periodo dal 16.03.2022 al 15.03.2023, ella ricorrente avesse il diritto ad ottenere la proroga contrattuale a tempo determinato di ulteriori 6 mesi in prosieguo della contrattazione risoltasi in data 15.03.2023 nella qualifica di OSS, ai sensi dei comma
9 sexiesdecies e 9 quinquiesdecies art. 4 D.L. n. 198 del 29.12.2022, convertito con la L. 14 del
24.02.2023, nonché in ossequio alle direttive della Regione Campania, al fine del conseguimento della maturazione del periodo utile di 18 mesi per essere poi stabilizzata nel mondo del lavoro.
Lamentava, inoltre, l'abuso della reiterazione al lavoro somministrato svolto dalla ricorrente dal
01.02.2012 al 15.03.2022 senza soluzione di continuità per l' . Sosteneva, infine che l' Parte_2 [...]
in data 03.04.2023 aveva pubblicato sul ed in data 16.05.2023 in G.U. 4^ Serie, il Pt_2 CP_4
Concorso pubblico di varie figure professionali, tra cui n. 8 posti di OSS riservati al 50% di quelli disponibili di personale da stabilizzare che avesse maturato 3 anni di lavoro con la P.A., lesivo per ella ricorrente sotto diversi profili e nella parte in cui disponeva “Sono esclusi dal processo di stabilizzazione … omissis … contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni …”, precludendo la sua candidatura e senza prevedere nessun'altra forma di accesso dall'esterno per l'altro 50% dei posti. Concludeva, quindi chiedendo di: “In via cautelare Verificata la sussistenza del fumus boni iuris nonché del periculum in mora¸ come innanzi desumibile, con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, esperita l'audizione delle parti: accertare e dichiarare, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il diritto della ricorrente ad ottenere la proroga contrattuale a tempo determinato di ulteriori 6 mesi in prosieguo alla contrattazione risoltasi in data
15.03.2023, nella qualifica di OSS, ai sensi dei commi 9 sexiesdecies e 9 quinquiesdecies art. 4 del
D.L. n. 198 del 29.12.2022 (recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi “c.d. Decreto
Milleproroghe”), convertito con la L. 14 del 24.02.2023, al fine del conseguimento della maturazione del periodo utile di 18 mesi per essere poi stabilizzata nel mondo del lavoro e per lo effetto ordinare alla resistente di redigere la conseguente documentazione di proroga contrattuale a far data dal
16.03.2023, ovvero nella diversa data ritenuta congrua di giustizia, con condanna della resistente al pagamento delle mensilità non godute e per la ricostruzione di carriera ai fini previdenziali ed assistenziali e pensionistici, con vittoria delle spese di lite. Nel merito I^ accertare e dichiarare, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il diritto della ricorrente ad ottenere la proroga contrattuale a tempo determinato di ulteriori 6 mesi in prosieguo alla contrattazione risoltasi in data 15.03.2023, nella qualifica di OSS, ai sensi dei commi 9 sexiesdecies e 9 quinquiesdecies art. 4 del D.L. n. 198 del 29.12.2022 (recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi “c.d. Decreto
Milleproroghe”), convertito con la L. 14 del 24.02.2023, al fine del conseguimento della maturazione del periodo utile di 18 mesi per essere poi stabilizzata nel mondo del lavoro e per lo effetto ordinare alla resistente di redigere la conseguente documentazione di proroga contrattuale a far data dal
16.03.2023, ovvero nella diversa data ritenuta congrua di giustizia, con condanna della resistente al pagamento delle mensilità non godute e per la ricostruzione di carriera ai fini previdenziali ed assistenziali e pensionistici, con gli interessi e rivalutazione monetaria;
II^ accertare e dichiarare per i motivi tutti dedotti in narrativa e previa disapplicazione ai sensi dell'art. 63 D.Lgs 165/2001 di tutti gli atti deliberativi inerenti il Concorso pubblicato sul in data 03.04.2023 ed in G.U. 4^ CP_4
Serie in data 16.05.2023, nella parte in cui la resistente ha previsto la copertura di n. 8 posti di OSS riservati al 50% di quelli disponibili di personale da stabilizzare ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.
Lgs. 75/2017, nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto e connesso e conseguente e parimenti lesivi, ancorchè non conosciuti, il diritto della ricorrente alla stabilizzazione mediante assunzione diretta a tempo indeterminato nella qualifica di OSS, ai sensi dell'art. 20, comma 1, D.
Lgs. 75/2017, a far data dal 16.03.2023 e per lo effetto ordinare alla resistente di inserire il nominativo della ricorrente nell'elenco degli aventi diritto all'assunzione a tempo indeterminato, convertendo il periodo di lavoro precario in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con effetto retroattivo a far data dal 01.02.2015, ovvero nella diversa data ritenuta di giustizia, con condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive ed alla ricostruzione di carriera ed ai fini previdenziali ed assistenziali e pensionistici, con gli interessi, e rivalutazione monetaria;
III^ in subordine accertare e dichiarare per i motivi tutti dedotti in narrativa e previa disapplicazione ai sensi dell'art. 63 D.Lgs 165/2001 di tutti gli atti deliberativi inerenti il Concorso pubblicato sul in data 03.04.2023 ed in G.U. in data 16.05.2023, nella parte in cui ha previsto la copertura CP_4 di n. 8 posti di OSS riservati al 50% di quelli disponibili di personale da stabilizzare ai sensi dell'art. 20, comma 2, D. Lgs. 75/2017 nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto e connesso e conseguente e parimenti lesivi, ancorchè non conosciuti, il diritto della ricorrente alla stabilizzazione mediante assunzione diretta a tempo indeterminato nella qualifica di OSS, ai sensi dell'art. 1, comma 268 Lettera b) della L. 234/2021 a far data dal 16.03.2023, e per lo effetto ordinare alla resistente di inserire il nominativo della ricorrente nell'elenco degli aventi diritto all'assunzione a tempo indeterminato, convertendo il periodo di lavoro precario in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con effetto retroattivo a far data dal 01.02.2015, ovvero nella diversa data ritenuta di giustizia, con condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive ed alla ricostruzione di carriera ed ai fini previdenziali ed assistenziali e pensionistici, con gli interessi, e rivalutazione monetaria;
IV^ ancora in via subordinata, per il caso di rigetto della conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, accertare e dichiarare l'abuso della reiterazione al lavoro somministrato svolto dalla ricorrente dal 01.02.2012 al 15.03.2022 senza soluzione di continuità per l' , e per lo effetto condannare la resistente ai sensi dell'art. 36 comma 4 del D.Lgs. Parte_2
165/2001 (20 mensilità retribuzione globale di fatto), con dichiarazione del diritto all'attribuzione,
a far data dall'inizio del rispettivo rapporto, degli aumenti stipendiali conseguenti alla progressione retributiva. In ogni caso, adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dalla ricorrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Aperto il sub procedimento, si costituiva nel giudizio cautelare l' eccependo Parte_2
l'inammissibilità della chiesta emissione del provvedimento cautelare per mancanza dei presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris.
Il Tribunale adito con decreto n. 29939/2023 del 13.10.2023 rigettava l'istanza cautelare per carenza del periculum in mora e fissava per la trattazione del merito l'udienza del 09.01.2024.
Instaurato il giudizio di merito, si costituiva nuovamente la resistente che, sulla base di Parte_2 articolate argomentazioni, contestava la fondatezza dell'avversa domanda, affermando che nel nostro ordinamento giuridico non esiste, invero, alcuna disposizione normativa che obblighi le amministrazioni pubbliche a prorogare contratti di lavoro a termine o comunque precari affinché i predetti lavoratori possano raggiungere i requisiti minimi per poi rientrare nell'ambito soggettivo di applicazione della normativa che prevede la stabilizzazione per alcuni lavoratori in possesso di determinati requisiti. Riteneva, inoltre, che la normativa posta a base dell'avversa pretesa non conferisce alla ricorrente nessun diritto alla proroga del contratto a tempo determinato ma prolunga solo i termini per il conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234/2021. Affermava che la ricorrente non aveva i requisiti di cui all'art. 1 comma 268 lett. b) della
Legge n. 234/21 e nemmeno i requisiti per essere stabilizzata in virtù dell'art. 20, comma 1, d.lgs.
75/2017. Rappresentava, inoltre, che il TAR Campania aveva rigettato, con l'ordinanza del
05.07.2023 la domanda cautelare proposta dalla ricorrente. Chiedeva, pertanto, rigettarsi integralmente la domanda perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
Istruita documentalmente, la causa veniva decisa lette le note i trattazione in sostituzione come a sentenza che si versa in atti.
*****
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni dei seguito esposte.
Le domande contraddistinte dai numeri I a III nel petitum sono infondate e devono essere respinte per le ragioni già esposte da questo tribunale anche in sede collegiale (cfr. provvedimento del 22.04.2024) che in parte sono qui richiamate.
Premesso che è pacifico che la ricorrente abbia prestato servizio presso la rivestendo la Parte_2 qualifica di OSS (Operatore Socio-Sanitario) nel periodo dal 01.02.2012 al 15.03.2023, senza soluzione di continuità; che, nello specifico, aveva stipulato in data 01.02.2012 un contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato con la per un totale prima di n. 78 Controparte_2
e poi di 100 ore mensili, con la qualifica di Operatore Socio-Sanitario ed aveva svolto attività lavorativa in regime di "somministrazione" presso il Presidio Ospedaliero di Sessa Aurunca, la stessa lamenta l'esclusione dalle procedure di stabilizzazione ovvero dalle procedure concorsuali riservate indette ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017 ritenendo che, illegittimamente, l'Ente non aveva computato, ai fini dell'anzianità di servizio normativamente prevista per la partecipazione alle medesime procedure, anche il periodo di lavoro svolto in regime di somministrazione.
Ai fini del decidere, è necessario premettere che l'art. 20 (“superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni” ) del d.lgs. 75/2017 dispone, per quel che interessa, che :
1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo
6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni
2. Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso“ 9. Il presente articolo non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 5 e 6 del presente articolo non si applicano agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per i predetti enti pubblici di ricerca il comma
2 si applica anche ai titolari di assegni di ricerca in possesso dei requisiti ivi previsti. Il presente articolo non si applica altresì ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni”.
Ebbene, la disposizione normativa richiamata, come può evincersi dal chiaro tenore letterale della stessa (vedi comma 9 dell'art. 20) esclude, espressamente, dalla partecipazione alle procedure di stabilizzazione, di cui al comma 1 e dalle procedure concorsuali riservate di cui al comma 2, i lavoratori che prestano servizio presso le PP.AA. in forza di contratti di somministrazione.
Non vi sono dubbi in merito alla legittimità costituzionale di tale previsione legislativa.
Sul punto, invero, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 250/2021, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 9, del d.lgs. n. 75 del 2017, nella parte in cui esclude i lavoratori somministrati dalla possibilità di essere assunti dalle pubbliche amministrazioni utilizzatrici con contratti di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., questione sollevata dal Tribunale di
Massa, in funzione di giudice del lavoro.
In particolare la Corte ha chiarito che : “…3.1.- La regolamentazione del contratto a tempo determinato e, più ampiamente, delle forme di impiego flessibili nella pubblica amministrazione, è contenuta, nelle sue linee generali, nell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il quale, dopo aver subìto, nel corso del tempo, ripetute modifiche, operate nell'ambito di una pluriennale successione di norme novellatrici, è stato di recente ulteriormente modificato proprio dal d.lgs. n. 75 del 2017 (art. 9).
Nell'attuale formulazione, l'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, dopo aver previsto, quale principio generale, quello secondo cui «[p]er le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35» (comma 1), aggiunge che il ricorso alla flessibilità, sempre nel rispetto delle medesime modalità di reclutamento, è consentito «soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale»
(comma 2).
Ove ricorrano tali esigenze, «[l]e amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche».
Sono possibili anche contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, che sono disciplinati dagli artt. 30 e seguenti del d.lgs. n. 81 del 2015, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Nel complesso, dunque, sono consentite tutte le forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa e sono specificamente menzionati, oltre a quello di formazione e lavoro, il contratto di lavoro a tempo determinato e il contratto di somministrazione a tempo determinato, che resta escluso solo per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.
Con riguardo alla somministrazione a tempo determinato, il rinvio agli artt. 30 e seguenti del medesimo decreto legislativo consente di ritenere estesa al datore di lavoro pubblico la nozione stessa di somministrazione, quale contratto con cui un'agenzia di somministrazione mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
Il rinvio consente, inoltre, di ritenere applicabili le regole in tema di divieti, di forma, di regime contrattuale e di parità di trattamento.
Invece, quanto al contratto a tempo determinato, il rinvio alla disciplina prevista dagli artt. 19 e seguenti del d.lgs. n. 81 del 2015, rende applicabili le norme generali in tema di lavoro a termine, con particolare riferimento a quelle concernenti la durata massima, i divieti, le proroghe e i rinnovi.
3.2.- La disciplina della somministrazione a tempo determinato e quella del contratto di lavoro a termine convergono, poi, quanto alla prevista esclusione della trasformazione in rapporto a tempo indeterminato per il caso di inosservanza delle regole richiamate, a differenza di quanto stabilito per il lavoro privato.
Il comma 5 dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce, infatti, che, «[i]n ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative».
Il divieto della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato è espressamente richiamato dal d.lgs. n. 81 del 2015 nell'ambito delle norme deputate alla disciplina del lavoro a tempo determinato
(art. 29, comma 4). Sicché, nel caso di illegittimo ricorso al contratto a termine, la forma di tutela del lavoratore pubblico consiste, dunque, nello strumento risarcitorio.
Analoga limitazione è prevista per la somministrazione (art. 31, comma 4).
Questa Corte ha da tempo chiarito (sentenza n. 89 del 2003) che tale diversificazione, tra il settore pubblico e il settore privato, della disciplina dei rimedi dell'inosservanza delle regole imperative sul contratto di lavoro a termine non si traduce in una illegittima e discriminatoria riduzione della tutela attribuita al pubblico dipendente, ma integra la necessaria implicazione dell'esigenza di rispettare il canone espresso dall'ultimo comma dell'art. 97 Cost., secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge;
canone che, a sua volta, costituisce proiezione del principio di eguaglianza, il quale esige che tutti, secondo capacità e merito, valutati per il tramite di una procedura di concorso, possano accedere all'impiego pubblico e che all'opposto non consente l'accesso in ruolo stabile per altra via, tanto più se segnata da illegalità.
La ragione della differenza del regime di tutela del lavoratore contro l'illegittimo ricorso al contratto a temine nel contesto del lavoro pubblico rispetto a quello vigente nel contesto del lavoro privato, risiede proprio nell'esigenza di rispetto di questo principio, posto a presidio delle esigenze di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, previste dallo stesso art. 97 Cost., che rende evidente la disomogeneità tra le due situazioni e giustifica la scelta del legislatore di ricollegare alla violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego dei lavoratori da parte delle amministrazioni pubbliche conseguenze di carattere esclusivamente risarcitorio
3.3.- In via ancora preliminare, va considerato che il frequente ricorso, da parte delle pubbliche amministrazioni, ai contratti a termine, di formazione e lavoro, di somministrazione e, in genere, alle forme contrattuali flessibili - pur consentito solo per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ma spesso reiterato oltre i previsti limiti temporali - ha determinato situazioni di precariato, cronicizzate nel tempo.
Ciò ha indotto il legislatore ad introdurre procedure di "stabilizzazione", finalizzate all'obiettivo dell'assorbimento dei lavoratori precari nel personale stabile con contratti a tempo indeterminato.
Le procedure di stabilizzazione costituiscono uno strumento di reclutamento derogatorio rispetto a quello ordinario del pubblico concorso, in quanto introducono un percorso riservato ad una platea ristretta di soggetti, che risultino in possesso di determinati requisiti e abbiano maturato un determinato periodo di esperienza lavorativa in ambito pubblico, secondo dettagliate disposizioni previste da specifiche leggi.
Siffatte procedure sono state previste, inizialmente, con le norme contenute nell'art. 1, commi 519 e
528, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e nell'art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», riservate al personale non dirigenziale a termine che potesse vantare o fosse per conseguire specifici requisiti di anzianità e fosse stato reclutato mediante
«procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge».
Successivamente, altre procedure di stabilizzazione sono state introdotte dalla legge 24 dicembre
2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2013)» e dall'art. 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
(Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125.
Più recentemente - come già ricordato - un'ipotesi ancor più ampia di stabilizzazione del precariato nel pubblico impiego è stata introdotta proprio dall'art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017, il cui comma 9 costituisce oggetto della sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale.
4.- Ciò premesso, la questione non è fondata. 5.- L'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017 consente, sino al 31 dicembre 2022, l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato, che possegga i seguenti requisiti: a) risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che deve procedere all'assunzione; b) sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale - ordinaria, per esami o per titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge - in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze della stessa amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
Gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l'amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che determina il riferimento per l'amministrazione dell'inquadramento da operare, senza necessità di vincoli ai fini dell'unità organizzativa di assegnazione.
Questa facoltà è riservata al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato che, oltre a risultare in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 2015, nell'amministrazione che procede all'assunzione - e oltre ad aver maturato presso di essa, al 31 dicembre 2022, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni - sia stato altresì reclutato, in relazione alle medesime attività svolte, mediante procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni diverse da quella che assume.
6.- Dalle procedure di "stabilizzazione" previste dall'art. 20 sono esclusi, per effetto della norma di chiusura contenuta nel censurato comma 9, ultimo periodo, del medesimo articolo, i lavoratori utilizzati mediante contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.
Tale esclusione, però, non è irragionevole, in riferimento all'art. 3 Cost. La prescrizione, contenuta nella disposizione censurata, dell'instaurazione di un rapporto di lavoro a seguito di concorso pubblico, prevista con riferimento alla fattispecie del contratto a termine, non è ipotizzabile anche per la parallela fattispecie del contratto di somministrazione a tempo determinato, poiché quest'ultimo non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro diretto tra lavoratore somministrato ed ente utilizzatore.
Infatti, il contratto di somministrazione - definito come «contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore» (art. 30 del d.lgs. n. 81 del 2015) - costituisce una fattispecie negoziale complessa, in cui due contratti si combinano per realizzare la dissociazione tra datore di lavoro e fruitore della prestazione di lavoro, secondo una interposizione autorizzata dall'ordinamento in quanto soggetta a particolari controlli e garanzie, quali condizioni per prevenire il rischio che l'imputazione del rapporto a persona diversa dall'effettivo utilizzatore si presti a forme di elusione delle tutele del lavoratore.
Nell'ambito di tale fattispecie negoziale complessa si ha che il rapporto di lavoro è quello tra agenzia e dipendente e, rispetto ad esso, non rilevano le vicende del contratto concluso tra agenzia ed utilizzatore (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 ottobre 2019, n. 26607).
Quindi, il contratto tra l'agenzia e il dipendente non trova origine in una procedura selettiva quando l'utilizzatore è una pubblica amministrazione. I lavoratori messi a disposizione di questa per la durata della missione, pur svolgendo la loro attività nell'interesse e sotto la direzione dell'ente, non vengono ovviamente reclutati mediante l'espletamento di procedure concorsuali.
Da ciò consegue che non sussiste l'ingiustificata disparità di trattamento denunciata dal giudice rimettente in ragione dell'esclusione dei lavoratori somministrati presso le pubbliche amministrazioni dalla possibilità di essere assunti a tempo indeterminato con la modalità prevista dal comma 1 dell'art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017” (cfr. sentenza Corte Costituzionale 250/2021).
In seguito, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 95/2023, ripercorrendo il percorso motivazionale della sentenza n. 250/2021, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, commi 2 e 9, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o),
q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», nella parte in cui esclude i lavoratori titolari di contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni dalla possibilità di partecipare alle procedure concorsuali riservate, bandite dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Massa, in funzione di giudice del lavoro.
Pertanto la stabilizzazione, così regolata, si identifica in una procedura di reclutamento speciale ed eccezionale che è stata autorizzata dal Legislatore per un arco temporale circoscritto in deroga al principio del reclutamento tramite selezione concorsuale aperta, come consentito dall'art. 97 Cost., e ciò al fine di porre rimedio ad un utilizzo incongruo di figure contrattuali flessibili anche per il soddisfacimento di esigenze di natura stabile.
In altri termini, destinatari delle norme in questione non sono tanto i dipendenti che aspirano ad un consolidamento dei rapporti contrattuali flessibili in essere, bensì le PP.AA., alle quali - in un termine temporale predefinito e nel rispetto degli obiettivi di reclutamento che le stesse devono darsi approvando il piano di fabbisogno triennale del personale - è attribuita la facoltà di coprire posti vacanti, anzichè, come di regola, tramite un concorso pubblico, assumendo direttamente il personale che possieda i requisiti individuati dalle norme speciali.
E', pertanto, pacifico che le norme dettate in materia di stabilizzazione devono essere interpretate restrittivamente, trattandosi di norme eccezionali rispetto al normale sistema vigente nel pubblico impiego, nella misura in cui derogano al principio costituzionale di accesso al pubblico impiego mediante concorso pubblico (Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 ottobre 2012, n. 5269).
Tanto premesso, applicando i principi di diritto sopra riportati, alla fattispecie in esame, rileva il
Tribunale che non può essere computato il periodo di lavoro espletato dai ricorrenti in regime di somministrazione ai fini dell'anzianità di servizio normativamente prevista per poter partecipare alle procedure di stabilizzazione ovvero riservate di cui al citato art. 20.
Tale esclusione, come chiarito dalla Giudice delle Leggi, non è in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione in quanto il contratto di somministrazione (a differenza del contratto di lavoro a tempo determinato) non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro diretto tra lavoratore somministrato ed ente utilizzatore ed in quanto il contratto tra l'agenzia e il dipendente non trova origine in una procedura selettiva quando l'utilizzatore è una pubblica amministrazione.
Tale esclusione risulta altresì rispettosa del principio di cui all'art. 97 c. atteso che i lavoratori messi a disposizione dell'Amministrazione, per la durata della missione, pur svolgendo la loro attività nell'interesse e sotto la direzione dell'ente, non vengono ovviamente reclutati mediante l'espletamento di procedure concorsuali (differenze dei lavoratori assunti direttamente dall'ente pubblico con contratto di lavoro a tempo determinato).
È evidente dunque, che nemmeno una interpretazione del rapporto di lavoro della ricorrente nei termini di cui alla direttiva 2008/104 potrebbe comportare una deroga del principio sancito dall'art. 97 della Costituzione, secondo i principi già espressi dalla Corte Costituzionale laddove quest'ultimo, come già evidenziato, si è pronunciata in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 9, del d.lgs. n. 75 del 2017, nella parte in cui esclude i lavoratori somministrati dalla possibilità di essere assunti dalle pubbliche amministrazioni utilizzatrici con contratti di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.
Va, tuttavia, evidenziato che, nel caso di specie, siamo in presenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 01.02.2012 al 15.03.2022 alle dipendenze di una cooperativa che ha prestato il suo Parte servizio presso l' Parte ricorrente deduce la fraudolenza di tale contratto evidenziando non solo la continuità per oltre 10 anni ma anche per le caratteristiche dallo stesso assunto essendo stabilmente Parte inserita nei turni di lavoro dell' ed avendo un cartellino marcatempo di analoga provenienza, mascherando, pertanto, un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze della resistente.
L'istante avrebbe dovuto dedurre nella specie un appalto illecito che si sostanzia, in virtù dell'illiceità, in una somministrazione di lavoro, osserva la giudicante come la resistente non abbia contestato alcunchè al riguardo. Pur avendo svolto una difesa analitica sull'insussistenza dei presupposti della stabilizzazione ha riconosciuto che la prestazione resa dalla ricorrente fosse una somministrazione di lavoro colmando, così le lacune assertive dell'atto introduttivo, giusta anche il principio di non contestazione relativo ad un fatto storico principale. Orbene, partendo dal dato che nella specie si sia verificata di fatto una somministrazione di lavoro,
l'istante ha dedotto di essere in possesso dei requisiti di anzianità di cui al citato art. 20, per potere accedere ai percorsi di stabilizzazione ovvero alle procedure concorsuali riservate.
La domanda in oggetto è diretta ad ottenere, sul presupposto dell'instaurazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. ancorchè ai sensi dell'art. 2126 cod. civ., la pronuncia di accertamento del diritto, a partecipare alle procedure di stabilizzazione ovvero alle cd. procedure riservate.
Difatti l'espresso divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato ovvero indeterminato alle dipendenze della P.A., sancito dall'art. 7, comma 6°, e dall'art. 36, comma 5°, del
D.lgs n. 165/01 (la cui ratio è rappresentata dalla salvaguardia del principio dell'accesso al pubblico impiego mediante concorso di cui all'art. 97 Cost. – cfr. Corte Cost. n. 89/03), comporta, inevitabilmente, che il ricorso da parte della convenuta ad una somministrazione di lavoro CP_1 di fatto al di fuori dei casi consentiti dalla legge determina esclusivamente un obbligo di risarcimento del danno.
Tale conseguenza è, infatti, prevista dall'art. 36, comma 5°, con carattere di generalità per tutte le ipotesi di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni ed è senz'altro estensibile all'ipotesi – che qui viene in rilievo
(in argomento, cfr. Cass. 17.1.2013 n. 1148, Cass.
8.9.2014 n. 18861, Cass.
7.7.2015 n. 14033, Cass.
6.10.2016 n. 20060).
Ne consegue che l'istante non è in possesso del requisito dell'anzianità di servizio normativamente prevista poter accedere alle procedure di stabilizzazione ovvero alle procedure concorsuali riservate di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 75/2017.
Quanto alla domanda subordinata indicata al numero IV relativa alla richiesta risarcitoria per abusiva reiterazione della somministrazione nel lasso temporale ricompreso tra il 01.02.2012 e il 15.03.2022 la stessa è fondata e deve essere accolta. E' documentalmente provato che la ricorrente abbia prestato Parte la propria manodopera, pur essendo formalmente dipendente della cooperativa, per l' Si configura, nel caso concreto, un'ipotesi di c.d. “danno comunitario” teorizzato dalla Suprema Corte, nell'intento di coordinare la previsione dell'art. 36 c. 5 del D. Lgs. n. 165/2001, l'esigenza di tutelare il lavoratore in caso di abuso da parte delle Amministrazioni Pubbliche delle fattispecie di “lavoro flessibile”, il diritto comunitario (in particolare la direttiva 2008/104/CE) e la giurisprudenza della
Corte Europea di Giustizia. Stante la già citata impossibilità di costituire coattivamente un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, Recentemente la S.C. con argomentazioni condivise dalla giudicante ha ritenuto, con ordinanza n. 21527/2025 che “in caso di accertamento dell'abuso da parte di quest'ultima delle fattispecie di “lavoro flessibile” o a termine, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il lavoratore debba ricevere in ogni caso la ristorazione del danno subito dall'illegittimo comportamento della PA. Nel pubblico impiego contrattualizzato, dall'accertamento giudiziale della dissimulazione di un rapporto di lavoro subordinato, attraverso il ricorso ad una serie di contratti di lavoro autonomo, consegue il diritto del lavoratore al risarcimento del cd. "danno comunitario", in conformità con il canone di effettività della tutela giurisdizionale affermato dalla Corte di Giustizia UE (in particolare con ordinanza del 12 dicembre 2013, in causa
C-50/13), atteso che, a differenza di quanto accade nel lavoro privato, il dipendente non gode della più intensa protezione data dalla garanzia della conversione in rapporto a tempo indeterminato, esclusa dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001.”
Ne consegue che, per le argomentazioni sopra riportate, non può trovare accoglimento la domanda di stabilizzazione e conversione dei rapporti di lavoro ma va riconosciuto il risarcimento del danno per applicazione estensiva dell'art.36 el d.lgs. 165/2001 che liquida, tenuto conto dei limiti posti dal co. Parte 5 e della complessiva utilizzazione da parte dell' in 18 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
L'accoglimento della domanda a fini risarcitori determina il rigetto della stessa con riferimento alle richieste di differenze retributive essendo respinta la domanda di stabilizzazione.
Le spese di lite della presente fase tenuto conto del parziale accoglimento della domanda si compensano per la metà. La residua metà segue le regole della soccombenza e si liquida nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) In accoglimento parziale del ricorso condanna parte resistente al pagamento nei confronti di parte ricorrente, per le causali di cui in narrativa, al pagamento dell'importo pari a 18 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
b) Rigetta le altre domande;
c) Condanna parte resistente al pagamento della metà delle spese di lite che liquida, in tale misura ridotta, in euro 1800,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
d) Compensa tra le parti la residua metà.
Si comunichi.
Santa Maria Capua Vetere, 1.12.2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note di trattazione in sostituzione, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4135/2023
TRA
nata a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto mandato allegato al Parte_1 ricorso introduttivo, dall'abogado stabilito Pasquale Narni LL, con cui elettivamente domicilia in Mondragone alla Via Renato Carosone n. 7
RICORRENTE
E
(C.F. e P.I. ) in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale quale legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso, giusto mandato allegato alla memoria difensiva, dagli avv.ti Gemma Maresca e Daniela Lumaca, con cui elettivamente domicilia presso la sede dell'ente in alla Via Unità Italiana n. 28 CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento diritto proroga contratto a tempo determinato di ulteriori 6 mesi in prosieguo alla contrattazione risoltasi in data 15.03.2023
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare ex artt. 669 quater e 700 cpc parte ricorrente in epigrafe, deduceva:
- di aver lavorato per la rivestendo la qualifica di OSS (Operatore Socio-Sanitario) nel Parte_2 periodo dal 01.02.2012 al 15.03.2023, senza soluzione di continuità;
- che, nello specifico, ella ricorrente aveva stipulato in data 01.02.2012 un contratto di lavoro part- time a tempo indeterminato con la per un totale prima di n. 78 e poi Controparte_2 di 100 ore mensili, con la qualifica di Operatore Socio-Sanitario ed aveva svolto attività lavorativa in regime di "somministrazione" presso il Presidio Ospedaliero di Sessa;
- che successivamente, per fronteggiare la carenza di personale con la qualifica di operatore sociosanitario non essendoci graduatorie a tempo indeterminato l' stipulava una Parte_2 convenzione con l' per l'utilizzo della graduatoria Controparte_3 dell'avviso pubblico per la copertura a tempo determinato di OSS di cui alla deliberazione n. 771 del
25.10.2021 dell' Controparte_3
- che in esecuzione di detta convenzione, ella ricorrente veniva attinta dalla predetta graduatoria ed assunta dalla convenuta con contratto individuale di lavoro a tempo determinato a decorrere dal
16.03.2022 per sei mesi rinnovabili;
- che con successiva deliberazione n. 34 del 25.08.2022 il suddetto contratto veniva prorogato per ulteriori mesi sei, ovvero dal 16.03.2022 al 15.03.2023, proseguendo ella ricorrente l'assetto lavorativo fattuale rispetto al periodo lavorativo precedente da “somministrata” “senza soluzione di continuità”, presso il Presidio Ospedaliero di Sessa Aurunca, con assegnazione al Reparto di
Chirurgia.
Tutto ciò premesso in fatto, riteneva che, in forza della consolidata esperienza lavorativa decennale in qualità di “somministrata” per l' nonché maturata a seguito del contratto a termine Parte_2 Parte sottoscritto direttamente con la detta per il periodo dal 16.03.2022 al 15.03.2023, ella ricorrente avesse il diritto ad ottenere la proroga contrattuale a tempo determinato di ulteriori 6 mesi in prosieguo della contrattazione risoltasi in data 15.03.2023 nella qualifica di OSS, ai sensi dei comma
9 sexiesdecies e 9 quinquiesdecies art. 4 D.L. n. 198 del 29.12.2022, convertito con la L. 14 del
24.02.2023, nonché in ossequio alle direttive della Regione Campania, al fine del conseguimento della maturazione del periodo utile di 18 mesi per essere poi stabilizzata nel mondo del lavoro.
Lamentava, inoltre, l'abuso della reiterazione al lavoro somministrato svolto dalla ricorrente dal
01.02.2012 al 15.03.2022 senza soluzione di continuità per l' . Sosteneva, infine che l' Parte_2 [...]
in data 03.04.2023 aveva pubblicato sul ed in data 16.05.2023 in G.U. 4^ Serie, il Pt_2 CP_4
Concorso pubblico di varie figure professionali, tra cui n. 8 posti di OSS riservati al 50% di quelli disponibili di personale da stabilizzare che avesse maturato 3 anni di lavoro con la P.A., lesivo per ella ricorrente sotto diversi profili e nella parte in cui disponeva “Sono esclusi dal processo di stabilizzazione … omissis … contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni …”, precludendo la sua candidatura e senza prevedere nessun'altra forma di accesso dall'esterno per l'altro 50% dei posti. Concludeva, quindi chiedendo di: “In via cautelare Verificata la sussistenza del fumus boni iuris nonché del periculum in mora¸ come innanzi desumibile, con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, esperita l'audizione delle parti: accertare e dichiarare, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il diritto della ricorrente ad ottenere la proroga contrattuale a tempo determinato di ulteriori 6 mesi in prosieguo alla contrattazione risoltasi in data
15.03.2023, nella qualifica di OSS, ai sensi dei commi 9 sexiesdecies e 9 quinquiesdecies art. 4 del
D.L. n. 198 del 29.12.2022 (recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi “c.d. Decreto
Milleproroghe”), convertito con la L. 14 del 24.02.2023, al fine del conseguimento della maturazione del periodo utile di 18 mesi per essere poi stabilizzata nel mondo del lavoro e per lo effetto ordinare alla resistente di redigere la conseguente documentazione di proroga contrattuale a far data dal
16.03.2023, ovvero nella diversa data ritenuta congrua di giustizia, con condanna della resistente al pagamento delle mensilità non godute e per la ricostruzione di carriera ai fini previdenziali ed assistenziali e pensionistici, con vittoria delle spese di lite. Nel merito I^ accertare e dichiarare, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il diritto della ricorrente ad ottenere la proroga contrattuale a tempo determinato di ulteriori 6 mesi in prosieguo alla contrattazione risoltasi in data 15.03.2023, nella qualifica di OSS, ai sensi dei commi 9 sexiesdecies e 9 quinquiesdecies art. 4 del D.L. n. 198 del 29.12.2022 (recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi “c.d. Decreto
Milleproroghe”), convertito con la L. 14 del 24.02.2023, al fine del conseguimento della maturazione del periodo utile di 18 mesi per essere poi stabilizzata nel mondo del lavoro e per lo effetto ordinare alla resistente di redigere la conseguente documentazione di proroga contrattuale a far data dal
16.03.2023, ovvero nella diversa data ritenuta congrua di giustizia, con condanna della resistente al pagamento delle mensilità non godute e per la ricostruzione di carriera ai fini previdenziali ed assistenziali e pensionistici, con gli interessi e rivalutazione monetaria;
II^ accertare e dichiarare per i motivi tutti dedotti in narrativa e previa disapplicazione ai sensi dell'art. 63 D.Lgs 165/2001 di tutti gli atti deliberativi inerenti il Concorso pubblicato sul in data 03.04.2023 ed in G.U. 4^ CP_4
Serie in data 16.05.2023, nella parte in cui la resistente ha previsto la copertura di n. 8 posti di OSS riservati al 50% di quelli disponibili di personale da stabilizzare ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.
Lgs. 75/2017, nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto e connesso e conseguente e parimenti lesivi, ancorchè non conosciuti, il diritto della ricorrente alla stabilizzazione mediante assunzione diretta a tempo indeterminato nella qualifica di OSS, ai sensi dell'art. 20, comma 1, D.
Lgs. 75/2017, a far data dal 16.03.2023 e per lo effetto ordinare alla resistente di inserire il nominativo della ricorrente nell'elenco degli aventi diritto all'assunzione a tempo indeterminato, convertendo il periodo di lavoro precario in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con effetto retroattivo a far data dal 01.02.2015, ovvero nella diversa data ritenuta di giustizia, con condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive ed alla ricostruzione di carriera ed ai fini previdenziali ed assistenziali e pensionistici, con gli interessi, e rivalutazione monetaria;
III^ in subordine accertare e dichiarare per i motivi tutti dedotti in narrativa e previa disapplicazione ai sensi dell'art. 63 D.Lgs 165/2001 di tutti gli atti deliberativi inerenti il Concorso pubblicato sul in data 03.04.2023 ed in G.U. in data 16.05.2023, nella parte in cui ha previsto la copertura CP_4 di n. 8 posti di OSS riservati al 50% di quelli disponibili di personale da stabilizzare ai sensi dell'art. 20, comma 2, D. Lgs. 75/2017 nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto e connesso e conseguente e parimenti lesivi, ancorchè non conosciuti, il diritto della ricorrente alla stabilizzazione mediante assunzione diretta a tempo indeterminato nella qualifica di OSS, ai sensi dell'art. 1, comma 268 Lettera b) della L. 234/2021 a far data dal 16.03.2023, e per lo effetto ordinare alla resistente di inserire il nominativo della ricorrente nell'elenco degli aventi diritto all'assunzione a tempo indeterminato, convertendo il periodo di lavoro precario in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con effetto retroattivo a far data dal 01.02.2015, ovvero nella diversa data ritenuta di giustizia, con condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive ed alla ricostruzione di carriera ed ai fini previdenziali ed assistenziali e pensionistici, con gli interessi, e rivalutazione monetaria;
IV^ ancora in via subordinata, per il caso di rigetto della conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, accertare e dichiarare l'abuso della reiterazione al lavoro somministrato svolto dalla ricorrente dal 01.02.2012 al 15.03.2022 senza soluzione di continuità per l' , e per lo effetto condannare la resistente ai sensi dell'art. 36 comma 4 del D.Lgs. Parte_2
165/2001 (20 mensilità retribuzione globale di fatto), con dichiarazione del diritto all'attribuzione,
a far data dall'inizio del rispettivo rapporto, degli aumenti stipendiali conseguenti alla progressione retributiva. In ogni caso, adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dalla ricorrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Aperto il sub procedimento, si costituiva nel giudizio cautelare l' eccependo Parte_2
l'inammissibilità della chiesta emissione del provvedimento cautelare per mancanza dei presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris.
Il Tribunale adito con decreto n. 29939/2023 del 13.10.2023 rigettava l'istanza cautelare per carenza del periculum in mora e fissava per la trattazione del merito l'udienza del 09.01.2024.
Instaurato il giudizio di merito, si costituiva nuovamente la resistente che, sulla base di Parte_2 articolate argomentazioni, contestava la fondatezza dell'avversa domanda, affermando che nel nostro ordinamento giuridico non esiste, invero, alcuna disposizione normativa che obblighi le amministrazioni pubbliche a prorogare contratti di lavoro a termine o comunque precari affinché i predetti lavoratori possano raggiungere i requisiti minimi per poi rientrare nell'ambito soggettivo di applicazione della normativa che prevede la stabilizzazione per alcuni lavoratori in possesso di determinati requisiti. Riteneva, inoltre, che la normativa posta a base dell'avversa pretesa non conferisce alla ricorrente nessun diritto alla proroga del contratto a tempo determinato ma prolunga solo i termini per il conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234/2021. Affermava che la ricorrente non aveva i requisiti di cui all'art. 1 comma 268 lett. b) della
Legge n. 234/21 e nemmeno i requisiti per essere stabilizzata in virtù dell'art. 20, comma 1, d.lgs.
75/2017. Rappresentava, inoltre, che il TAR Campania aveva rigettato, con l'ordinanza del
05.07.2023 la domanda cautelare proposta dalla ricorrente. Chiedeva, pertanto, rigettarsi integralmente la domanda perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
Istruita documentalmente, la causa veniva decisa lette le note i trattazione in sostituzione come a sentenza che si versa in atti.
*****
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni dei seguito esposte.
Le domande contraddistinte dai numeri I a III nel petitum sono infondate e devono essere respinte per le ragioni già esposte da questo tribunale anche in sede collegiale (cfr. provvedimento del 22.04.2024) che in parte sono qui richiamate.
Premesso che è pacifico che la ricorrente abbia prestato servizio presso la rivestendo la Parte_2 qualifica di OSS (Operatore Socio-Sanitario) nel periodo dal 01.02.2012 al 15.03.2023, senza soluzione di continuità; che, nello specifico, aveva stipulato in data 01.02.2012 un contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato con la per un totale prima di n. 78 Controparte_2
e poi di 100 ore mensili, con la qualifica di Operatore Socio-Sanitario ed aveva svolto attività lavorativa in regime di "somministrazione" presso il Presidio Ospedaliero di Sessa Aurunca, la stessa lamenta l'esclusione dalle procedure di stabilizzazione ovvero dalle procedure concorsuali riservate indette ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017 ritenendo che, illegittimamente, l'Ente non aveva computato, ai fini dell'anzianità di servizio normativamente prevista per la partecipazione alle medesime procedure, anche il periodo di lavoro svolto in regime di somministrazione.
Ai fini del decidere, è necessario premettere che l'art. 20 (“superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni” ) del d.lgs. 75/2017 dispone, per quel che interessa, che :
1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo
6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni
2. Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso“ 9. Il presente articolo non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 5 e 6 del presente articolo non si applicano agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per i predetti enti pubblici di ricerca il comma
2 si applica anche ai titolari di assegni di ricerca in possesso dei requisiti ivi previsti. Il presente articolo non si applica altresì ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni”.
Ebbene, la disposizione normativa richiamata, come può evincersi dal chiaro tenore letterale della stessa (vedi comma 9 dell'art. 20) esclude, espressamente, dalla partecipazione alle procedure di stabilizzazione, di cui al comma 1 e dalle procedure concorsuali riservate di cui al comma 2, i lavoratori che prestano servizio presso le PP.AA. in forza di contratti di somministrazione.
Non vi sono dubbi in merito alla legittimità costituzionale di tale previsione legislativa.
Sul punto, invero, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 250/2021, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 9, del d.lgs. n. 75 del 2017, nella parte in cui esclude i lavoratori somministrati dalla possibilità di essere assunti dalle pubbliche amministrazioni utilizzatrici con contratti di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., questione sollevata dal Tribunale di
Massa, in funzione di giudice del lavoro.
In particolare la Corte ha chiarito che : “…3.1.- La regolamentazione del contratto a tempo determinato e, più ampiamente, delle forme di impiego flessibili nella pubblica amministrazione, è contenuta, nelle sue linee generali, nell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il quale, dopo aver subìto, nel corso del tempo, ripetute modifiche, operate nell'ambito di una pluriennale successione di norme novellatrici, è stato di recente ulteriormente modificato proprio dal d.lgs. n. 75 del 2017 (art. 9).
Nell'attuale formulazione, l'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, dopo aver previsto, quale principio generale, quello secondo cui «[p]er le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35» (comma 1), aggiunge che il ricorso alla flessibilità, sempre nel rispetto delle medesime modalità di reclutamento, è consentito «soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale»
(comma 2).
Ove ricorrano tali esigenze, «[l]e amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche».
Sono possibili anche contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, che sono disciplinati dagli artt. 30 e seguenti del d.lgs. n. 81 del 2015, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Nel complesso, dunque, sono consentite tutte le forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa e sono specificamente menzionati, oltre a quello di formazione e lavoro, il contratto di lavoro a tempo determinato e il contratto di somministrazione a tempo determinato, che resta escluso solo per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.
Con riguardo alla somministrazione a tempo determinato, il rinvio agli artt. 30 e seguenti del medesimo decreto legislativo consente di ritenere estesa al datore di lavoro pubblico la nozione stessa di somministrazione, quale contratto con cui un'agenzia di somministrazione mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
Il rinvio consente, inoltre, di ritenere applicabili le regole in tema di divieti, di forma, di regime contrattuale e di parità di trattamento.
Invece, quanto al contratto a tempo determinato, il rinvio alla disciplina prevista dagli artt. 19 e seguenti del d.lgs. n. 81 del 2015, rende applicabili le norme generali in tema di lavoro a termine, con particolare riferimento a quelle concernenti la durata massima, i divieti, le proroghe e i rinnovi.
3.2.- La disciplina della somministrazione a tempo determinato e quella del contratto di lavoro a termine convergono, poi, quanto alla prevista esclusione della trasformazione in rapporto a tempo indeterminato per il caso di inosservanza delle regole richiamate, a differenza di quanto stabilito per il lavoro privato.
Il comma 5 dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce, infatti, che, «[i]n ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative».
Il divieto della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato è espressamente richiamato dal d.lgs. n. 81 del 2015 nell'ambito delle norme deputate alla disciplina del lavoro a tempo determinato
(art. 29, comma 4). Sicché, nel caso di illegittimo ricorso al contratto a termine, la forma di tutela del lavoratore pubblico consiste, dunque, nello strumento risarcitorio.
Analoga limitazione è prevista per la somministrazione (art. 31, comma 4).
Questa Corte ha da tempo chiarito (sentenza n. 89 del 2003) che tale diversificazione, tra il settore pubblico e il settore privato, della disciplina dei rimedi dell'inosservanza delle regole imperative sul contratto di lavoro a termine non si traduce in una illegittima e discriminatoria riduzione della tutela attribuita al pubblico dipendente, ma integra la necessaria implicazione dell'esigenza di rispettare il canone espresso dall'ultimo comma dell'art. 97 Cost., secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge;
canone che, a sua volta, costituisce proiezione del principio di eguaglianza, il quale esige che tutti, secondo capacità e merito, valutati per il tramite di una procedura di concorso, possano accedere all'impiego pubblico e che all'opposto non consente l'accesso in ruolo stabile per altra via, tanto più se segnata da illegalità.
La ragione della differenza del regime di tutela del lavoratore contro l'illegittimo ricorso al contratto a temine nel contesto del lavoro pubblico rispetto a quello vigente nel contesto del lavoro privato, risiede proprio nell'esigenza di rispetto di questo principio, posto a presidio delle esigenze di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, previste dallo stesso art. 97 Cost., che rende evidente la disomogeneità tra le due situazioni e giustifica la scelta del legislatore di ricollegare alla violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego dei lavoratori da parte delle amministrazioni pubbliche conseguenze di carattere esclusivamente risarcitorio
3.3.- In via ancora preliminare, va considerato che il frequente ricorso, da parte delle pubbliche amministrazioni, ai contratti a termine, di formazione e lavoro, di somministrazione e, in genere, alle forme contrattuali flessibili - pur consentito solo per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ma spesso reiterato oltre i previsti limiti temporali - ha determinato situazioni di precariato, cronicizzate nel tempo.
Ciò ha indotto il legislatore ad introdurre procedure di "stabilizzazione", finalizzate all'obiettivo dell'assorbimento dei lavoratori precari nel personale stabile con contratti a tempo indeterminato.
Le procedure di stabilizzazione costituiscono uno strumento di reclutamento derogatorio rispetto a quello ordinario del pubblico concorso, in quanto introducono un percorso riservato ad una platea ristretta di soggetti, che risultino in possesso di determinati requisiti e abbiano maturato un determinato periodo di esperienza lavorativa in ambito pubblico, secondo dettagliate disposizioni previste da specifiche leggi.
Siffatte procedure sono state previste, inizialmente, con le norme contenute nell'art. 1, commi 519 e
528, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e nell'art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», riservate al personale non dirigenziale a termine che potesse vantare o fosse per conseguire specifici requisiti di anzianità e fosse stato reclutato mediante
«procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge».
Successivamente, altre procedure di stabilizzazione sono state introdotte dalla legge 24 dicembre
2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2013)» e dall'art. 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
(Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125.
Più recentemente - come già ricordato - un'ipotesi ancor più ampia di stabilizzazione del precariato nel pubblico impiego è stata introdotta proprio dall'art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017, il cui comma 9 costituisce oggetto della sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale.
4.- Ciò premesso, la questione non è fondata. 5.- L'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017 consente, sino al 31 dicembre 2022, l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato, che possegga i seguenti requisiti: a) risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che deve procedere all'assunzione; b) sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale - ordinaria, per esami o per titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge - in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze della stessa amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
Gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l'amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che determina il riferimento per l'amministrazione dell'inquadramento da operare, senza necessità di vincoli ai fini dell'unità organizzativa di assegnazione.
Questa facoltà è riservata al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato che, oltre a risultare in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 2015, nell'amministrazione che procede all'assunzione - e oltre ad aver maturato presso di essa, al 31 dicembre 2022, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni - sia stato altresì reclutato, in relazione alle medesime attività svolte, mediante procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni diverse da quella che assume.
6.- Dalle procedure di "stabilizzazione" previste dall'art. 20 sono esclusi, per effetto della norma di chiusura contenuta nel censurato comma 9, ultimo periodo, del medesimo articolo, i lavoratori utilizzati mediante contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.
Tale esclusione, però, non è irragionevole, in riferimento all'art. 3 Cost. La prescrizione, contenuta nella disposizione censurata, dell'instaurazione di un rapporto di lavoro a seguito di concorso pubblico, prevista con riferimento alla fattispecie del contratto a termine, non è ipotizzabile anche per la parallela fattispecie del contratto di somministrazione a tempo determinato, poiché quest'ultimo non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro diretto tra lavoratore somministrato ed ente utilizzatore.
Infatti, il contratto di somministrazione - definito come «contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore» (art. 30 del d.lgs. n. 81 del 2015) - costituisce una fattispecie negoziale complessa, in cui due contratti si combinano per realizzare la dissociazione tra datore di lavoro e fruitore della prestazione di lavoro, secondo una interposizione autorizzata dall'ordinamento in quanto soggetta a particolari controlli e garanzie, quali condizioni per prevenire il rischio che l'imputazione del rapporto a persona diversa dall'effettivo utilizzatore si presti a forme di elusione delle tutele del lavoratore.
Nell'ambito di tale fattispecie negoziale complessa si ha che il rapporto di lavoro è quello tra agenzia e dipendente e, rispetto ad esso, non rilevano le vicende del contratto concluso tra agenzia ed utilizzatore (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 ottobre 2019, n. 26607).
Quindi, il contratto tra l'agenzia e il dipendente non trova origine in una procedura selettiva quando l'utilizzatore è una pubblica amministrazione. I lavoratori messi a disposizione di questa per la durata della missione, pur svolgendo la loro attività nell'interesse e sotto la direzione dell'ente, non vengono ovviamente reclutati mediante l'espletamento di procedure concorsuali.
Da ciò consegue che non sussiste l'ingiustificata disparità di trattamento denunciata dal giudice rimettente in ragione dell'esclusione dei lavoratori somministrati presso le pubbliche amministrazioni dalla possibilità di essere assunti a tempo indeterminato con la modalità prevista dal comma 1 dell'art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017” (cfr. sentenza Corte Costituzionale 250/2021).
In seguito, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 95/2023, ripercorrendo il percorso motivazionale della sentenza n. 250/2021, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, commi 2 e 9, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o),
q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», nella parte in cui esclude i lavoratori titolari di contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni dalla possibilità di partecipare alle procedure concorsuali riservate, bandite dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Massa, in funzione di giudice del lavoro.
Pertanto la stabilizzazione, così regolata, si identifica in una procedura di reclutamento speciale ed eccezionale che è stata autorizzata dal Legislatore per un arco temporale circoscritto in deroga al principio del reclutamento tramite selezione concorsuale aperta, come consentito dall'art. 97 Cost., e ciò al fine di porre rimedio ad un utilizzo incongruo di figure contrattuali flessibili anche per il soddisfacimento di esigenze di natura stabile.
In altri termini, destinatari delle norme in questione non sono tanto i dipendenti che aspirano ad un consolidamento dei rapporti contrattuali flessibili in essere, bensì le PP.AA., alle quali - in un termine temporale predefinito e nel rispetto degli obiettivi di reclutamento che le stesse devono darsi approvando il piano di fabbisogno triennale del personale - è attribuita la facoltà di coprire posti vacanti, anzichè, come di regola, tramite un concorso pubblico, assumendo direttamente il personale che possieda i requisiti individuati dalle norme speciali.
E', pertanto, pacifico che le norme dettate in materia di stabilizzazione devono essere interpretate restrittivamente, trattandosi di norme eccezionali rispetto al normale sistema vigente nel pubblico impiego, nella misura in cui derogano al principio costituzionale di accesso al pubblico impiego mediante concorso pubblico (Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 ottobre 2012, n. 5269).
Tanto premesso, applicando i principi di diritto sopra riportati, alla fattispecie in esame, rileva il
Tribunale che non può essere computato il periodo di lavoro espletato dai ricorrenti in regime di somministrazione ai fini dell'anzianità di servizio normativamente prevista per poter partecipare alle procedure di stabilizzazione ovvero riservate di cui al citato art. 20.
Tale esclusione, come chiarito dalla Giudice delle Leggi, non è in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione in quanto il contratto di somministrazione (a differenza del contratto di lavoro a tempo determinato) non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro diretto tra lavoratore somministrato ed ente utilizzatore ed in quanto il contratto tra l'agenzia e il dipendente non trova origine in una procedura selettiva quando l'utilizzatore è una pubblica amministrazione.
Tale esclusione risulta altresì rispettosa del principio di cui all'art. 97 c. atteso che i lavoratori messi a disposizione dell'Amministrazione, per la durata della missione, pur svolgendo la loro attività nell'interesse e sotto la direzione dell'ente, non vengono ovviamente reclutati mediante l'espletamento di procedure concorsuali (differenze dei lavoratori assunti direttamente dall'ente pubblico con contratto di lavoro a tempo determinato).
È evidente dunque, che nemmeno una interpretazione del rapporto di lavoro della ricorrente nei termini di cui alla direttiva 2008/104 potrebbe comportare una deroga del principio sancito dall'art. 97 della Costituzione, secondo i principi già espressi dalla Corte Costituzionale laddove quest'ultimo, come già evidenziato, si è pronunciata in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 9, del d.lgs. n. 75 del 2017, nella parte in cui esclude i lavoratori somministrati dalla possibilità di essere assunti dalle pubbliche amministrazioni utilizzatrici con contratti di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.
Va, tuttavia, evidenziato che, nel caso di specie, siamo in presenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 01.02.2012 al 15.03.2022 alle dipendenze di una cooperativa che ha prestato il suo Parte servizio presso l' Parte ricorrente deduce la fraudolenza di tale contratto evidenziando non solo la continuità per oltre 10 anni ma anche per le caratteristiche dallo stesso assunto essendo stabilmente Parte inserita nei turni di lavoro dell' ed avendo un cartellino marcatempo di analoga provenienza, mascherando, pertanto, un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze della resistente.
L'istante avrebbe dovuto dedurre nella specie un appalto illecito che si sostanzia, in virtù dell'illiceità, in una somministrazione di lavoro, osserva la giudicante come la resistente non abbia contestato alcunchè al riguardo. Pur avendo svolto una difesa analitica sull'insussistenza dei presupposti della stabilizzazione ha riconosciuto che la prestazione resa dalla ricorrente fosse una somministrazione di lavoro colmando, così le lacune assertive dell'atto introduttivo, giusta anche il principio di non contestazione relativo ad un fatto storico principale. Orbene, partendo dal dato che nella specie si sia verificata di fatto una somministrazione di lavoro,
l'istante ha dedotto di essere in possesso dei requisiti di anzianità di cui al citato art. 20, per potere accedere ai percorsi di stabilizzazione ovvero alle procedure concorsuali riservate.
La domanda in oggetto è diretta ad ottenere, sul presupposto dell'instaurazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. ancorchè ai sensi dell'art. 2126 cod. civ., la pronuncia di accertamento del diritto, a partecipare alle procedure di stabilizzazione ovvero alle cd. procedure riservate.
Difatti l'espresso divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato ovvero indeterminato alle dipendenze della P.A., sancito dall'art. 7, comma 6°, e dall'art. 36, comma 5°, del
D.lgs n. 165/01 (la cui ratio è rappresentata dalla salvaguardia del principio dell'accesso al pubblico impiego mediante concorso di cui all'art. 97 Cost. – cfr. Corte Cost. n. 89/03), comporta, inevitabilmente, che il ricorso da parte della convenuta ad una somministrazione di lavoro CP_1 di fatto al di fuori dei casi consentiti dalla legge determina esclusivamente un obbligo di risarcimento del danno.
Tale conseguenza è, infatti, prevista dall'art. 36, comma 5°, con carattere di generalità per tutte le ipotesi di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni ed è senz'altro estensibile all'ipotesi – che qui viene in rilievo
(in argomento, cfr. Cass. 17.1.2013 n. 1148, Cass.
8.9.2014 n. 18861, Cass.
7.7.2015 n. 14033, Cass.
6.10.2016 n. 20060).
Ne consegue che l'istante non è in possesso del requisito dell'anzianità di servizio normativamente prevista poter accedere alle procedure di stabilizzazione ovvero alle procedure concorsuali riservate di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 75/2017.
Quanto alla domanda subordinata indicata al numero IV relativa alla richiesta risarcitoria per abusiva reiterazione della somministrazione nel lasso temporale ricompreso tra il 01.02.2012 e il 15.03.2022 la stessa è fondata e deve essere accolta. E' documentalmente provato che la ricorrente abbia prestato Parte la propria manodopera, pur essendo formalmente dipendente della cooperativa, per l' Si configura, nel caso concreto, un'ipotesi di c.d. “danno comunitario” teorizzato dalla Suprema Corte, nell'intento di coordinare la previsione dell'art. 36 c. 5 del D. Lgs. n. 165/2001, l'esigenza di tutelare il lavoratore in caso di abuso da parte delle Amministrazioni Pubbliche delle fattispecie di “lavoro flessibile”, il diritto comunitario (in particolare la direttiva 2008/104/CE) e la giurisprudenza della
Corte Europea di Giustizia. Stante la già citata impossibilità di costituire coattivamente un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, Recentemente la S.C. con argomentazioni condivise dalla giudicante ha ritenuto, con ordinanza n. 21527/2025 che “in caso di accertamento dell'abuso da parte di quest'ultima delle fattispecie di “lavoro flessibile” o a termine, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il lavoratore debba ricevere in ogni caso la ristorazione del danno subito dall'illegittimo comportamento della PA. Nel pubblico impiego contrattualizzato, dall'accertamento giudiziale della dissimulazione di un rapporto di lavoro subordinato, attraverso il ricorso ad una serie di contratti di lavoro autonomo, consegue il diritto del lavoratore al risarcimento del cd. "danno comunitario", in conformità con il canone di effettività della tutela giurisdizionale affermato dalla Corte di Giustizia UE (in particolare con ordinanza del 12 dicembre 2013, in causa
C-50/13), atteso che, a differenza di quanto accade nel lavoro privato, il dipendente non gode della più intensa protezione data dalla garanzia della conversione in rapporto a tempo indeterminato, esclusa dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001.”
Ne consegue che, per le argomentazioni sopra riportate, non può trovare accoglimento la domanda di stabilizzazione e conversione dei rapporti di lavoro ma va riconosciuto il risarcimento del danno per applicazione estensiva dell'art.36 el d.lgs. 165/2001 che liquida, tenuto conto dei limiti posti dal co. Parte 5 e della complessiva utilizzazione da parte dell' in 18 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
L'accoglimento della domanda a fini risarcitori determina il rigetto della stessa con riferimento alle richieste di differenze retributive essendo respinta la domanda di stabilizzazione.
Le spese di lite della presente fase tenuto conto del parziale accoglimento della domanda si compensano per la metà. La residua metà segue le regole della soccombenza e si liquida nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) In accoglimento parziale del ricorso condanna parte resistente al pagamento nei confronti di parte ricorrente, per le causali di cui in narrativa, al pagamento dell'importo pari a 18 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
b) Rigetta le altre domande;
c) Condanna parte resistente al pagamento della metà delle spese di lite che liquida, in tale misura ridotta, in euro 1800,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
d) Compensa tra le parti la residua metà.
Si comunichi.
Santa Maria Capua Vetere, 1.12.2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza