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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 01/04/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 6731/2023 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 11 sono presenti l'avv. Filippo Rancatore in sostituzione dell'avv.
CALAMUNCI VERONICA per parte ricorrente nonché l'avv. Ciancimino per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 16 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott. ssa Antonella Di
Maio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6731 / 2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. CALAMUNCI VERONICA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
-resistente - oggetto: opposizione ava
DISPOSITIVO
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che si liquidano in € 1.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26.05.2023 parte ricorrente proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito nn. 59620180006859430000, 59620180002532102000 e
59620180001861383000 notificati in data 02/05/2023 eccependone la prescrizione.
Si instaurava regolarmente il contraddittorio costituendosi in giudizio l' che eccepiva CP_1
l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria è stata decisa all'odierna udienza come da dispositivo in epigrafe. L'art. 3 della L. 335/1995, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
…”.
Pertanto ai crediti oggetto dell'avviso di addebito impugnato deve ritenersi applicabile il termine prescrizionale quinquennale.
Dall'esame della documentazione prodotta dall' si evince che sono stati posti in essere CP_1
validi atti interruttivi della prescrizione.
L' ha documentato di avere inviato al ricorrente, con riferimento all'avviso di addebito CP_1
n. 59620180002532102000, avente ad oggetto contributi relativi al periodo 06/2015 -
12/2015, note di rettifica regolarmente notificate e precisamente le note di rettifica 6/7/8/
2015 notificate tramite pec il 23 02 2018 e le note di rettifica 9/10/11 e 12/ 2015 notificate tramite pec il 16 / 02/ 2018; con riferimento agli avvisi di addebito nn 59620180006859430000 e
59620180001861383000 l' ha evidenziato che trattasi di contributi relativi alle rate del CP_1
2017.
Per detti avvisi non può essere eccepita alcuna prescrizione dovendosi tener conto (ai fini del computo del termine prescrizionale) delle intervenute proroghe dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, a causa dell'emergenza sanitaria Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.
Come noto, la prima sospensione venne disposta nel 2020, dalla disposizione emergenziale dell'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 dal 23.2.2020 al
30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”).
Il secondo periodo di sospensione venne stabilito nell'anno seguente, dal 31.12.2020 al
30.6.2021, in forza dell'art. 11 comma 9. D.L. n. 183/2020, convertito dalla legge n. 21/2021, per complessivi 182 giorni (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Pertanto, riassumendo:
1. nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi 129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1° luglio 2020 (se, durante la sospensione, la prescrizione sia stata interrotta, i termini vengono sospesi nuovamente dal 31 dicembre);
2. nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020 a causa della sospensione del decreto Cura Italia, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
3. nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020, la data viene rimandata di 311 giorni (129+183), grazie alla somma delle due sospensioni.
Come emerge dalla documentazione prodotta dall' alla luce degli atti interruttivi, non CP_1
può essere eccepita alcuna prescrizione.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 01/04/2025
IL GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 01/04/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 6731/2023 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 11 sono presenti l'avv. Filippo Rancatore in sostituzione dell'avv.
CALAMUNCI VERONICA per parte ricorrente nonché l'avv. Ciancimino per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 16 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott. ssa Antonella Di
Maio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6731 / 2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. CALAMUNCI VERONICA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA
-resistente - oggetto: opposizione ava
DISPOSITIVO
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che si liquidano in € 1.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26.05.2023 parte ricorrente proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito nn. 59620180006859430000, 59620180002532102000 e
59620180001861383000 notificati in data 02/05/2023 eccependone la prescrizione.
Si instaurava regolarmente il contraddittorio costituendosi in giudizio l' che eccepiva CP_1
l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria è stata decisa all'odierna udienza come da dispositivo in epigrafe. L'art. 3 della L. 335/1995, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
…”.
Pertanto ai crediti oggetto dell'avviso di addebito impugnato deve ritenersi applicabile il termine prescrizionale quinquennale.
Dall'esame della documentazione prodotta dall' si evince che sono stati posti in essere CP_1
validi atti interruttivi della prescrizione.
L' ha documentato di avere inviato al ricorrente, con riferimento all'avviso di addebito CP_1
n. 59620180002532102000, avente ad oggetto contributi relativi al periodo 06/2015 -
12/2015, note di rettifica regolarmente notificate e precisamente le note di rettifica 6/7/8/
2015 notificate tramite pec il 23 02 2018 e le note di rettifica 9/10/11 e 12/ 2015 notificate tramite pec il 16 / 02/ 2018; con riferimento agli avvisi di addebito nn 59620180006859430000 e
59620180001861383000 l' ha evidenziato che trattasi di contributi relativi alle rate del CP_1
2017.
Per detti avvisi non può essere eccepita alcuna prescrizione dovendosi tener conto (ai fini del computo del termine prescrizionale) delle intervenute proroghe dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, a causa dell'emergenza sanitaria Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.
Come noto, la prima sospensione venne disposta nel 2020, dalla disposizione emergenziale dell'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 dal 23.2.2020 al
30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”).
Il secondo periodo di sospensione venne stabilito nell'anno seguente, dal 31.12.2020 al
30.6.2021, in forza dell'art. 11 comma 9. D.L. n. 183/2020, convertito dalla legge n. 21/2021, per complessivi 182 giorni (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Pertanto, riassumendo:
1. nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi 129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1° luglio 2020 (se, durante la sospensione, la prescrizione sia stata interrotta, i termini vengono sospesi nuovamente dal 31 dicembre);
2. nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020 a causa della sospensione del decreto Cura Italia, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
3. nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020, la data viene rimandata di 311 giorni (129+183), grazie alla somma delle due sospensioni.
Come emerge dalla documentazione prodotta dall' alla luce degli atti interruttivi, non CP_1
può essere eccepita alcuna prescrizione.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 01/04/2025
IL GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio