TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 19/12/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Michele Sirgiovanni Giudice
dott. Costanza Comunale Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1667 /2025 tra le parti:
RICORRENTE
, CF Controparte_1 C.F._1
- difesa: avv. ROBERTA PARIGIANI, cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PRATO
OGGETTO: Mutamento di sesso
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “Voglia, Ill.mo Tribunale di Prato, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione: nel merito: a) disporre sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita del ricorrente nel senso che l'indicazione del sesso ivi contenuta (“femminile”)
1 si sostituisca l'indicazione del sesso “maschile” e nel senso dell'indicazione del nome
sia rettificata nel nuovo nome e di conseguenza ORDINARE CP_1 Per_1 all'ufficio anagrafe del Comune di Prato ove fu compilato l'atto di nascita, di rettificare lo stesso, con ogni conseguenza in ordine al diritto a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali;
b) spese di lite compensate.”
Per il Pubblico Ministero: “Visto in data 16.12.2025”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto al Tribunale Controparte_1 di Prato la rettificazione di sesso anagrafico da femminile a maschile degli atti dello stato civile con ogni conseguenza in ordine al diritto a sottoporsi all'intervento chirurgico di riconversione del sesso.
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto (1) di avere una disforia di genere in conseguenza della quale a partire dal mese di marzo 2023 si è rivolto al centro di
Andrologia, Endocrinologia femminile e incongruenza di Genere presso l'Azienda
Ospedaliero – Universitaria di Careggi - Firenze;
(2) di aver maturato pienamente il desiderio-necessità di mutare il sesso anagrafico;
(3) che dopo mesi di colloqui psico- clinici, il centro dal quale è seguito ha certificato che “dalla valutazione psicologica compiuta mediante vari colloqui clinici, è emersa una stabile identità di genere maschile ed espressione di genere maschile in tutti gli ambiti della vita. Per_1 infatti, parla di sé al maschile e da novembre 2023 vive stabilmente al maschile, con riferito beneficio.”.
Con decreto del 27.8.2025, il giudice delegato ha fissato l'udienza di comparizione del ricorrente il quale, all'udienza del 3.12.2025, ha confermato quanto esposto e richiesto nel ricorso, sottolineando di non essere coniugato né di avere figli e di desiderare profondamente, riscontrando difficoltà nel tessuto sociale, il mutamento dei dati anagrafici.
All'esito della predetta udienza, la causa, senza espletamento di attività istruttoria, è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa rinuncia di parte ricorrente alla concessione dei termini di cui all'art. 473bis 28 c.p.c. e previa trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
2 La domanda è fondata e merita accoglimento.
Parte ricorrente non è sposata e non ha figli. Dalle relazioni mediche in atti emerge come lo stesso presenti un disturbo dell'identità di genere che gli provoca un elevato livello di sofferenza psichica. Risulta, inoltre, che il medesimo parla di sé al maschile, vivendo stabilmente in un ruolo di genere maschile in tutti gli ambiti della vita. Il percorso intrapreso appare adeguato e ben rappresentativo delle esigenze fisiche e psicologiche della persona.
Dalla relazione in atti emerge, infatti, che “ (all'anagrafe ) Per_1 CP_1 CP_1 presenta quadro di incongruenza/disforia di genere secondo ICD-11 (codice HA60) e
DSM 5 (codice 302.85), di cui è perfettamente consapevole e che provoca un elevato livello di sofferenza psichica. In relazione a quanto riportato dalla persona durante i colloqui clinici e considerato che vive stabilmente in un ruolo di genere Per_1 maschile in tutti gli ambiti di vita, la richiesta di rettifica anagrafica e di autorizzazione agli interventi chirurgici di affermazione di genere appaiono del tutto motivate e coerenti. Infatti, la possibilità di un riconoscimento anagrafico in linea con la propria identità di genere e ruolo di genere maschile e gli interventi chirurgici di affermazione di genere avrebbero un impatto positivo sulla vita quotidiana e permetterebbero
l'acquisizione di un miglior equilibrio psicologico. Al contrario, il mancato riconoscimento della propria identità maschile e l'impossibilità di procedere con gli interventi chirurgici di affermazione di genere potrebbero risultare dannosi e comprometterne il funzionamento psicologico.”.
Merita quindi accoglimento la domanda avanzata dallo stesso di essere immediatamente autorizzato alla rettificazione di attribuzione di sesso e contestualmente a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico al fine di adeguare i caratteri sessuali in senso maschile.
Come ha chiarito la giurisprudenza, infatti, “alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31 comma 4, del d.lgs. n. 150/2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (cfr. Cass. 15138/2015).
3 L'evidenza degli elementi dedotti rende del tutto superfluo ed inutilmente costoso disporre una consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali della persona interessata. Occorre, infine, sottolineare, come anche documentato in atti, che il percorso intrapreso da parte ricorrente è un percorso non completamente reversibile, dimostrando, pertanto, la ferma intenzione di mutare definitivamente il proprio sesso.
Nulla sulle spese in assenza di controversia.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede: autorizza nato a [...] in data [...] (Atto N. 1082 parte 1 Controparte_1 serie A - anno 1993 - Comune di PRATO (PO)) ad adeguare i caratteri sessuali da femminili a maschili mediante trattamento medico-chirurgico; dispone la rettificazione degli atti di stato civile, ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Prato la rettifica del sesso anagrafico da femminile a maschile e del nome anagrafico da a CP_1 Per_1
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il giudice est. dott. Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
4