TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/12/2025, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. EP Rini Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott.ssa FE BO Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3512 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(c.f. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(PA), l'8/06/1958, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, all'Avv.
ME EP NT ( ; Email_1
– parte ricorrente –
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(PA), il 13/03/1965, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Musumeci Isidoro;
Email_2
–parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso congiuntamente co- me da note scritte d'udienza, alle quali si rinvia. Il pm ha apposto un vi- sto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 14 dicembre 2022 ha Parte_1
domandato la separazione personale dei coniugi e l'assegnazione della casa familiare sita a AL rappresentando che i figli della coppia sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23 no- vembre 2023, ha aderito alla domanda di separazio- Controparte_1
ne chiedendo, in caso di assegnazione della casa a controparte, la previ- sione in suo favore di un importo mensile di € 250,00 quale “contributo pari al 50% della proprietà della casa in quanto comproprietaria”.
Tanto premesso, va accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, poiché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni delle parti medesime sul punto offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è veri- ficata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile loro, laddove appunto tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rap- porto di coniugio.
Va, poi, osservato che con le note scritte relative all'udienza di preci- sazione delle conclusioni le parti, modificando le rispettive domande ed eccezioni, hanno chiesto che fosse adottata solo la pronunzia relativa allo status, con conseguente rinuncia alle richieste relative alla casa fami- liare (cfr. accordo sottoscritto dalle parti, in atti).
Va, dunque, adottata solo la pronuncia sullo status.
*
La peculiare natura della controversia, il profilo argomentativo della decisione e l'esito complessivo del giudizio giustificano l'integrale com- pensazione, tra le parti, delle spese processuali rispettivamente sostenu- te
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti co- stituite ed il Pubblico Ministero;
ogni contraria istanza, eccezione e dife- sa disattesa;
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_2
[...
(c.f. , nato a [...], l'[...] C.F._1
e (c.f. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(PA), il 13/03/1965 i quali hanno contratto matrimonio a VA
(Pa), il giorno 5 gennaio 1983, trascritto nel Registro degli Atti di Ma- trimonio del Comune di AL, Anno 1983, atto n. 1, Parte II, Se- rie A;
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile 2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali rispetti- vamente sostenute.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Se- zione civile del Tribunale, 16 dicembre 2025
Il Presidente
Il Giudice Estensore EP Rini
FE BO
- 4 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. EP Rini Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott.ssa FE BO Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3512 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(c.f. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(PA), l'8/06/1958, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, all'Avv.
ME EP NT ( ; Email_1
– parte ricorrente –
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(PA), il 13/03/1965, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Musumeci Isidoro;
Email_2
–parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso congiuntamente co- me da note scritte d'udienza, alle quali si rinvia. Il pm ha apposto un vi- sto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 14 dicembre 2022 ha Parte_1
domandato la separazione personale dei coniugi e l'assegnazione della casa familiare sita a AL rappresentando che i figli della coppia sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23 no- vembre 2023, ha aderito alla domanda di separazio- Controparte_1
ne chiedendo, in caso di assegnazione della casa a controparte, la previ- sione in suo favore di un importo mensile di € 250,00 quale “contributo pari al 50% della proprietà della casa in quanto comproprietaria”.
Tanto premesso, va accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, poiché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni delle parti medesime sul punto offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è veri- ficata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Risulta, inoltre, che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile loro, laddove appunto tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rap- porto di coniugio.
Va, poi, osservato che con le note scritte relative all'udienza di preci- sazione delle conclusioni le parti, modificando le rispettive domande ed eccezioni, hanno chiesto che fosse adottata solo la pronunzia relativa allo status, con conseguente rinuncia alle richieste relative alla casa fami- liare (cfr. accordo sottoscritto dalle parti, in atti).
Va, dunque, adottata solo la pronuncia sullo status.
*
La peculiare natura della controversia, il profilo argomentativo della decisione e l'esito complessivo del giudizio giustificano l'integrale com- pensazione, tra le parti, delle spese processuali rispettivamente sostenu- te
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti co- stituite ed il Pubblico Ministero;
ogni contraria istanza, eccezione e dife- sa disattesa;
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_2
[...
(c.f. , nato a [...], l'[...] C.F._1
e (c.f. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(PA), il 13/03/1965 i quali hanno contratto matrimonio a VA
(Pa), il giorno 5 gennaio 1983, trascritto nel Registro degli Atti di Ma- trimonio del Comune di AL, Anno 1983, atto n. 1, Parte II, Se- rie A;
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile 2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali rispetti- vamente sostenute.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della Se- zione civile del Tribunale, 16 dicembre 2025
Il Presidente
Il Giudice Estensore EP Rini
FE BO
- 4 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile