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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 2480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2480 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 151 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 con
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi elettivamente domiciliato alla Parte_1 CodiceFiscale_1
via F. M. Briganti n. 33 presso l'avv. Giuseppina Sinno (C. F. ) da cui è rappresentato e CodiceFiscale_2
difeso in virtù di procura alle liti depositata in sede di iscrizione telematica della causa a ruolo.
APPELLANTE
E
con sede in Mogliano Veneto alla via Marocchesa n. 14 (P. Iva , in persona Controparte_1 P.IVA_1
dei suoi legali rappresentanti pro tempore e quale impresa designata per territorio alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n.
20 presso l'avv. Guido Marsiglia (C.F. ) da cui è rappresentata e difesa giusta procura CodiceFiscale_3
generale alle liti per notar del 18.12.2014 allegata alla comparsa di costituzione di Persona_1
nuovo difensore depositata telematicamente il 20.09.2023.
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “L'avv. Giuseppina Sinno, quale procuratrice di si riporta ai propri Parte_1
scritti difensivi e conclusioni ivi rassegnate e chiede introitarsi la causa a sentenza con i termini di legge per il
pagina 1 di 10 deposito di memorie conclusionali”.
PER L'APPELLATA: “L'avv. Guido Marsiglia, quale procuratore di si riporta alle Controparte_1
conclusioni come precisate dal precedente difensore avv. Riccardo Ferri e chiede che la causa venga assegnata
a sentenza con i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 16.01.2012 ha riferito che alle ore 19,00 circa del 30.06.2010, Parte_1
in Napoli, quartiere Fuorigrotta, al Rione Traiano, era appena sceso dalla propria auto e stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, all'altezza del civico n. 307, quando veniva investito da un ciclomotore di colore scuro che lo colpiva alla spalla sinistra, proiettandolo in aria per alcuni metri, per poi allontanarsi repentinamente senza prestare soccorso all'istante e senza consentire ai presenti di rilevare la targa del mezzo e di identificarne il conducente. L'attore, prontamente soccorso, veniva trasportato presso l'Ospedale San Paolo di Napoli ove gli veniva refertata una frattura sottocapitata dell'omero sinistro.
Seguiva il ricovero presso l'Ospedale Loreto Mare dove l'infortunato veniva sottoposto ad un intervento chirurgico di “riduzione di frattura scomposta di omero sinistro mediante apposizione di fili di kirschener” per poi essere dimesso, in data 17.07.2010, con prescrizione di FKT e successivi controlli ortopedici.
Tanto premesso deducendo di essere guarito dopo 120 giorni di inabilità temporanea Parte_1
totale e parziale con postumi di natura permanente del 13%, e di aver denunziato il fatto presso la Stazione dei
C.C. di Melito in data 24.09.2010, ha convenuto innanzi al Tribunale di Napoli la Controparte_2
in qualità di impresa territorialmente designata alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, da liquidare in € 38.037,00 o nel diverso importo ritenuto di giustizia, con vittoria delle spese di lite.
L'impresa designata, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda contestando l'esistenza dei presupposti normativamente richiesti per porre l'onere del risarcimento a carico del di Garanzia. CP_3
La causa, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., è stata istruita escutendo uno solo dei due testi ammessi in quanto il tribunale rigettava l'istanza attorea di sostituire la seconda testimone, , Testimone_1
impossibilitata a comparire per motivi. La controversia, espletata c.t.u. medico-legale in persona dell'attore, è
stata quindi decisa con sentenza pubblicata il 04.06.2019 e non notificata la quale ha rigettato la domanda ed ha condannato al rimborso delle spese di lite avversarie sulla scorta della seguente motivazione: Parte_1
pagina 2 di 10 “…nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, il danneggiato può agire nei
confronti dell'impresa designata per conto del fondo di garanzia vittime della strada allegando e provando,
oltre al fatto che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, che
quest'ultimo non era identificabile in forza di circostanze obiettive, non dipendenti da sua negligenza. Solo
laddove si verifichino questi presupposti, pertanto, il risarcimento del danno da fatto illecito, comprensivo del
danno emergente e del lucro cessante, può essere liquidato a carico del Fondo vittime della strada, il quale ha
diritto di rivalsa sul responsabile del sinistro, qualora esso sia identificato.
Ciò posto, per la verifica di sussistenza di tali elementi, soccorrono le risultanze istruttorie. Rispetto ad
esse appare opportuno rammentare che la Corte di Cassazione ha affermato che la valutazione delle prove
testimoniali ed il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto
riservati al Giudice del merito. Egli, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con
esclusione delle altre, non incontra alcun limite se non quello di specificare le ragioni del proprio
convincimento, senza dover discutere ogni singolo elemento prospettato dalle parti o confutare ogni deduzione
difensiva. La Suprema Corte ha altresì precisato che il vizio di motivazione, deducibile con il ricorso in
cassazione ex art. 360, I comma, n. 5 c.p.c., non può consistere nella difformità di apprezzamento dei fatti e
delle prove compiuto dal giudice di merito rispetto a quello preteso dalla parte (Cass. del 23.10.2012 n. 18175).
In particolare:
1. In data 10/03/2016 è stato escusso un solo teste, (moglie dell'attore), Testimone_2
le cui dichiarazioni non possono ritenersi ex se idonee a confortare in termini autonomi ed esaustivi la
prospettazione dell'attore. La deposizione de qua risulta, infatti, assolutamente generica con riferimento al
soggetto che avrebbe provocato l'incidente; il testimone si è limitato ad indicare che si trattava di una moto di
colore scuro senza fornire alcun elemento utile per l'identificazione del guidatore e/o veicolo. In particolare,
nulla è stato detto sul tipo di motociclo, sulla sua targa, sulla vetustà etc.; 2. l'audizione della moglie dell'attore
è avvenuta a distanza di ben 6 anni dai fatti e tuttavia essa appare incredibilmente precisa;
3. non vi sono,
inoltre, ulteriori elementi di riscontro che confermano l'evento quale descritto in atto di citazione (nessun
intervento di autorità, ambulanza, ovvero documentazione di diversa natura risulta fruibile);
4. la querela è
stata presentata soltanto tre mesi dopo i fatti (cfr. doc. n. 3 produzione parte attrice), rendendo così
obiettivamente più complesso il rinvenimento dell'eventuale colpevole e la ricostruzione della dinamica del
presunto investimento.
pagina 3 di 10 Pertanto, il complesso degli elementi innanzi indicati - unitamente alla totale assenza di riscontri per la
testimonianza de qua - sono idonei e sufficienti a fondare il convincimento del Giudice in ordine alla carenza
della prova dell'an circa la verificazione del sinistro, secondo le modalità di cui all'atto di citazione, e il
conseguente rigetto della pretesa attorea...”.
§§§§§§
Con atto notificato il 07.01.2020 ed iscritto a ruolo il 14.01.2020 ha tempestivamente Parte_1
appellato tale sentenza chiedendo a questa Corte di riformarla integralmente accertando l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto nella produzione del sinistro e condannando l'impresa designata al risarcimento dei danni patiti con vittoria delle spese di lite.
La , già si è costituita in giudizio resistendo al Controparte_1 Controparte_2
gravame avversario di cui ha chiesto il rigetto.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza successivamente sostituita dalla concessione di un termine per deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è stata introitata in decisione disponendo il deposito delle difese finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§§§§
Con il proposto appello deduce di aver fornito una puntuale dimostrazione del sinistro Parte_1
stradale di cui è stato vittima, tramite la documentazione medica versata in atti, la deposizione testimoniale e la sporta denuncia, offrendo altresì prova dell'impossibilità incolpevole di procedere all'identificazione del veicolo investitore. Lamenta l'appellante che il tribunale, con una motivazione illogica e manifestamente contraddittoria,
ha invece rigettato la propria domanda ritenendo la resa testimonianza al contempo troppo generica e troppo specifica. Detta testimonianza, a parere dell'appellante, è invece pienamente attendibile venendo in considerazione il racconto di una donna che, mentre era in macchina con la figlia, ha assistito all'investimento del marito per cui, stante la fulmineità dell'azione ed il suo coinvolgimento emotivo, la deposizione non poteva che essere generica per quel che concerne la descrizione del veicolo pirata e del suo conducente.
D'altro canto, se la teste avesse avuto la prontezza di spirito e la lucidità mentale di annotare la targa del veicolo, piuttosto che preoccuparsi della condizione del marito disteso a terra a terra dolorante, l'azione non pagina 4 di 10 sarebbe stata proposta contro il Fondo di Garanzia, ma contro la compagnia assicuratrice del mezzo investitore,
né potevano pretendersi dalla donna dati che la stessa non poteva conoscere quali la vetustà del ciclomotore.
Il tribunale, contraddicendosi, ha inoltre affermato che la teste ha reso dichiarazioni sospette, perché
incredibilmente precise nonostante il tempo trascorso dal fatto, senza spiegare in cosa consisterebbe questa incredibile precisione della deposizione che si limita a descrivere quanto è caduto sotto la percezione visiva della donna senza dare adito a dubbi quanto alla sua attendibilità.
Allo stesso modo incongrua sarebbe la rilevanza che il tribunale ha inteso attribuire al mancato intervento sul posto di un'ambulanza o di forze dell'ordine avendo la teste riferito di aver personalmente condotto il marito in ospedale, ponendosi alla guida dell'auto, come è normale che sia quando si vede una persona ferita e si cerca di dargli immediato soccorso portandola in ospedale.
Quanto, infine, al rilievo dato dal tribunale al ritardo con cui è stata presentata la denuncia-querela,
l'appellante fa presente che la stessa è stata sporta nel termine di legge di 90 giorni e che l'autore della sentenza impugnata, nel valorizzare tale elemento, non ha tenuto conto delle serie lesioni riportate nel sinistro che non consentivano al leso di attivarsi con maggior prontezza. Dopo il sinistro, avvenuto il 30.06.2010, l' era Pt_1
stato infatti ricoverato ed operato venendo dimesso solo in data 17.07.2010 dopodiché, tra convalescenza e fisioterapia, passava altro tempo.
Affermando che non vi sono altri riscontri alla deposizione di , il tribunale non ha Testimone_2
infine considerato che la c.t.u. medico-legale della dr.ssa ha ravvisato l'esistenza di nesso Persona_2
causale tra le modalità dell'incidente, così come descritte dall'attore, e le lesioni da questi riportate.
§§§§§§
Il motivo deve essere accolto risultando con ogni evidenza fondato. La deposizione testimoniale di
, nella sua linearità, non dà infatti adito a nessun plausibile dubbio risultando la descrizione Testimone_2
degli eventi da lei fornita intrinsecamente coerente, scevra di contraddizioni e plausibile sotto ogni aspetto.
Il tenore delle dichiarazioni rese è infatti il seguente: “Conosco i fatti di causa in quanto ero
presente…Posso riferire che oltre a me vi erano mio marito, mia madre e mia figlia piccola e stavamo nella
Panda di mio marito. Ci siamo fermati al Rione Traiano, vicino ad una pizzeria, in quanto mio marito doveva
andare a comprare le sigarette. Ci siamo fermati e mio marito è sceso dall'auto e mentre attraversava la strada
veniva investito da un ciclomotore scuro che procedeva a forte velocità. Preciso che attraversava sulle strisce
pagina 5 di 10 pedonali. Avevamo parcheggiato vicino alle strisce pedonali. Mio marito fu colpito all'altezza della spalla
sinistra e fece un gran volo di alcuni metri;
cadde a terra sul lato sinistro. Ricordo che il ciclomotore correva
molto e lo collideva al lato sinistro con la parte destra…Il motorino non è caduto a terra;
ha sbandato per un
po' per poi correre via. Il ciclomotore non si è fermato. Non riuscii a prendere i dati del motorino in quanto si
allontanò velocemente e mio marito urlava dal dolore. Alcune persone mi aiutarono ad alzarlo da terra ed
appoggiarlo in auto. Io mi misi alla guida e lo portai all'Ospedale San Paolo;
poi lo portarono, ovvero lo
trasferirono, al Loreto Mare con ambulanza. Il ciclomotore proveniva da sinistra rispetto a mio marito. Preciso
che tutto è avvenuto in pochi secondi”.
Il sinistro stradale di cui è rimasto vittima l'attore, al pari della sua imputabilità ad un veicolo soggetto ad obbligo assicurativo e la cui identificazione è mancata per incolpevole impossibilità, devono dunque dirsi senz'altro provati senza possibilità alcuna di ritenere il contrario valorizzando un dato, ossia il mancato intervento sul posto di un'ambulanza o delle forze dell'ordine, che è perfettamente spiegabile alla luce di quanto riferito dalla teste circa il suo essersi personalmente attivata, nell'immediatezza del fatto, per trasportare il marito in ospedale. Allo stesso modo non valorizzabile, ai fini del rigetto della domanda, è la presentazione della querela all'incirca dopo tre mesi dal fatto che, a dire del tribunale, avrebbe reso “obiettivamente più complesso il
rinvenimento dell'eventuale colpevole e la ricostruzione della dinamica del presunto investimento”.
La prova da fornire per l'accoglimento dell'azione proposta ex art. 283 co. 1 lett. a) del D. lgs. n. 209 del
2005 attiene, infatti, alla causazione del sinistro da parte di un veicolo non identificato e non alla prontezza con cui si è sporta denuncia, dopo l'incidente, per cercare di giungere all'identificazione del responsabile.
È peraltro corretto il rilievo dell'appellante secondo cui la tempistica con cui è stata presentata la denuncia
è pienamente giustificata dal lasso di tempo occorso per la guarigione dalle lesioni né il preteso ritardo nella cura i tale adempimento sembra aver avuto un qualche ruolo causale sull'esito negativo delle indagini non emergendo dalle dichiarazioni della testimone dati significativi per poter giungere all'identificazione del responsabile.
L'accoglimento della censura relativa al mancato riconoscimento dell'attendibilità del teste escusso, e dell'idoneità della sua deposizione a fondare l'accoglimento della domanda risarcitoria, assorbe, rendendolo superfluo, il vaglio dell'altro motivo di gravame con cui si duole della decisione del tribunale di Parte_1
non autorizzare la sostituzione della seconda testimone, impossibilitata a presentarsi in tribunale perché
pagina 6 di 10 gravemente ammalata, e della mancata applicazione dell'art 255 co. 2 c.p.c. che recita: “Se il testimone si trova
nell'impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca
nella sua abitazione o nel suo ufficio e, se questi sono situati fuori dalla circoscrizione del tribunale, delega
all'esame il giudice istruttore del luogo”.
Non resta a questo punto che procedere alla liquidazione del danno subito dall'appellante avvalendosi, a tal fine, della documentazione medica prodotta e delle risultanze della c.t.u. espletata in primo grado. Da tali elementi si evince che l' quarantenne al momento del fatto, riportò nell'incidente del 30.06.2010 una Pt_1
frattura sottocapitata dell'omero sinistro, con diastasi del frammento distale, trattata chirurgicamente con intervento di riduzione e sintesi con fili di Kirschner. In data 17.07.2010 il paziente veniva poi dimesso con prescrizione di un tutore, di fisiochinesiterapia e di terapia medica. Seguiva, in data 10.09.2010, l'esecuzione di una rx della spalla sx che evidenziava: “Frattura del collo dell'omero stabilizzata da infibuli metallici. Non si
apprezza callo osseo riparativo”. Nuovi controlli venivano praticati presso l' il Controparte_4
10.09.2010, con prescrizione di ulteriore FKT, ed il 28.09.2010 quando si procedeva alla rimozione dell'epibloc ed alla prescrizione di FKT con consiglio di utilizzare un tutore reggi-braccio e previsione di ritorno a controllo ortopedico dopo 30 giorni.
Le suddette lesioni, in base al condivisibile giudizio del consulente tecnico d'ufficio, hanno dato luogo ad un'invalidità temporanea totale di 50 gg seguita da un'invalidità temporanea parziale di 30 gg al valore medio del 75%, e di altri 30 gg al valore medio del 50%, nonché a postumi permanenti del 10% (non incidenti sulla capacità lavorativa del leso) costituiti da una cicatrice chirurgica di 8 cm., altre 3 cicatrici al di sopra della prima del diametro di 1 cm., una quinta cicatrice in regione sovra-scapolare di 1,5 cm e da ipotrofia dei muscoli del cingolo scapolare con limitazione funzionale di circa 1/3 dei movimenti del braccio e lieve ipostenia dei movimenti contro resistenza.
Di tali emergenze occorre tener conto ai fini della liquidazione del pregiudizio subito dall'appellante attenendosi ai principi dettati in materia dalla Suprema Corte la quale, con sentenza a S.U. n. 26972/08, ha chiarito che il danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute, diritto inviolabile della persona fruente di protezione costituzionale, costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva non suscettibile di essere suddivisa in sottocategorie variamente denominate ed in cui il riferimento a vari tipi di pregiudizio in vario modo etichettati (danno biologico, danno morale, danno estetico, danno alla vita di relazione, etc.) assolve pagina 7 di 10 solo a finalità descrittive senza implicare il riconoscimento di distinte poste di danno.
Di tali principi si è reso interprete il tribunale ambrosiano elaborando delle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale le quali, in relazione all'età del leso ed all'entità dei postumi, individuano il valore di ciascun punto di invalidità tenendo conto non solo della lesione permanente dell'integrità psico-fisica della persona nei suoi risvolti anatomo-funzionali e dinamico-relazionali medi, ma anche della sofferenza soggettiva presumibilmente ricollegabile a quei postumi, per poi suggerire delle percentuali di aumento di tali valori medi da utilizzare per la personalizzazione del risarcimento quando la fattispecie esaminata presenti delle peculiarità
che valgono a rendere inadeguati, rispetto al caso concreto, i valori tabellarmente determinati.
È a tali parametri che occorre rifarsi per la liquidazione del danno in esame alla luce delle pronunzie della
Suprema Corte n. 12408/11 e n. 28290/11. Tali decisioni, muovendo dal rilievo che l'equità a cui la liquidazione deve ispirarsi va intesa anche come parità di trattamento, hanno infatti affermato che la quantificazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi i quali, in assenza di diverse previsioni normative, devono individuarsi in quelli elaborati dal Tribunale di Milano che sono i più diffusi sul territorio nazionale e che appaiono caratterizzati da plausibilità ed attendibilità sotto ogni punto di vista.
Il danno non patrimoniale di natura permanente subito dall'appellante, in base alle più recenti tabelle milanesi, va pertanto liquidato nella somma all'attualità di € 26.498,00 (di cui € 21.030,00 per il danno biologico di natura dinamico-relazionale ed € 5.468,00 per il danno da sofferenza interiore media presumibile) che non è
suscettibile di un incremento, funzionale alla personalizzazione, stante la mancata emersione di circostanze diverse dall'età e dall'ammontare dei postumi suscettibili di rendere inadeguato, nel caso concreto, l'importo tabellarmente determinato.
Per quanto attiene poi al risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità temporanea, muovendo dall'importo di € 115,00 previsto dal tribunale ambrosiano per il ristoro di un giorno di invalidità temporanea al
100%, andrà riconosciuta all'appellante l'ulteriore somma di € 10.062,50 (€ 115,00 x 50 gg. + € 86,25 x 30 gg. +
€ 57,50 x 30 gg). Quanto, infine, al danno patrimoniale emergente è stata documentata una spesa sanitaria di €
83,82 che il c.t.u. ha ritenuto riconducibile dal punto di vista causale al sinistro e che, debitamente attualizzata,
corrisponde a € 109,13 (Indice Istat applicato = 1,302).
Il non esiguo ammontare del credito risarcitorio vantato dall' complessivamente pari a € Pt_1
pagina 8 di 10 36.669,63, ed il notevole scarto temporale esistente tra la data dell'illecito e quella della liquidazione, lasciano infine ragionevolmente presumere che, se l'importo dovuto fosse stato corrisposto senza ritardo, esso non sarebbe stato destinato al consumo immediato bensì impiegato in modo fruttifero.
L'appellante ha dunque verosimilmente subito anche il cd. “danno da ritardo” che, in base all'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla Suprema Corte con la sentenza a sezioni unite n. 1712/1995,
è ristorabile tramite il riconoscimento di interessi il cui tasso, passibile di determinazione equitativa, può nella fattispecie essere parametrato a quello legale.
Sempre alla stregua di tale pronunzia gli interessi, per evitare di incorrere in una sovra-compensazione,
non possono tuttavia essere computati sulla somma attualmente dovuta occorrendo rifarsi al credito vantato al momento di consumazione dell'illecito e poi via via rivalutato nel corso del tempo.
Nel caso di specie risultano perciò dovuti gli interessi al tasso legale da calcolare inizialmente sull'importo del risarcimento devalutato, in base agli indici Istat, alla data del 30.06.2010 e quindi, anno per anno sino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione dell'importo dovuto al momento del fatto. Dalla presente sentenza, che converte l'originario debito di valore in un debito di valuta, sono invece dovuti gli interessi sull'importo finale liquidato da computare al tasso legale sino al saldo.
L'accoglimento dell'impugnazione impone di regolamentare diversamente le spese processuali le quali,
per entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo allo scaglione tariffario previsto in relazione al decisum dai D.M. n 55 del 2014 e n. 147 del 2022, con distrazione della somma spettante per l'appello in favore dell'avv. Sinno per dichiarato anticipo.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava Sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5746/2019 pubblicata il 04.06.2019, così
provvede:
1) Condanna la , in qualità di impresa territorialmente designata alla liquidazione dei danni Controparte_1
a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al pagamento in favore di della sorta Parte_1
capitale di € 36.669,63 oltre interessi legali da computare sulle somme, con la decorrenza e con le modalità
indicate in motivazione.
2) Condanna la al rimborso delle spese del giudizio di primo grado sostenute da Controparte_1 Pt_1
pagina 9 di 10 che si liquidano in € 470,00 per esborsi vivi ed in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso Pt_1
forfettario delle spese in misura pari al 15% dei compensi ed accessori di legge.
3) Condanna la al rimborso delle spese avversarie del giudizio di appello che si liquidano Controparte_1
in € 804,00 per esborsi vivi ed in 9.991,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. Giuseppina
Sinno per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.
4) Pone la spesa liquidata in primo grado per la redazione della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico della . Controparte_1
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 14.05.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_5
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