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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/12/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1814/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Got dott.ssa Antonella Soro, all'udienza del 18 dicembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1814/2024 promossa da:
, nato il [...] a [...], (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Roma, Piazza di Novella 1, presso lo studio dell'Avv. MARIO LUCCI che lo rappresenta e difende per procura alle liti
RICORRENTE
Contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Bellaroba per procura generale alle liti elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Avvocatura Distrettuale della Direzione Centrale
Metropolitana, Via Cesare Beccaria 29.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.8.2024 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione ai sensi dell'art. 445 bis co. 6 c.p.c. avverso il mancato riconoscimento, nel giudizio di accertamento tecnico preventivo n.r.g.
2113/2023 dell'invalidità non inferiore all' 80%, ai sensi dell'art. 1, c. 8, D.lgs 503/92 ai fini della pensione di vecchiaia anticipata a decorrere dal 01-05-2020, primo giorno del mese successivo al perfezionamento pagina 1 di 2 dei requisiti per legge, e conseguente liquidazione dei ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto a decorrere dal 01/05/2021.
Deduceva che il consulente non aveva correttamente valutato la gravità delle patologie riscontrate, né apportato alcun congruo riferimento medico-scientifico; che, inoltre, avendo descritto un quadro patologico stabilizzato, l'accertamento doveva farsi risalire ad epoca precedente la proposizione della domanda amministrativa (28/07/2021) essendo evidente la diagnosi delle patologie a maggio 2020 (epoca di maturazione dei requisiti per accedere alla prestazione).
L' si costituiva in giudizio contestando ed impugnando quanto dedotto, chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso.
Acquisiti i documenti, la causa viene decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
Premessa l'assoluta genericità delle contestazioni, il ricorso deve essere rigettato, ancor prima, per difetto di interesse ad agire, avendo il CTU concluso, nel giudizio di atpo, per il riconoscimento dell'invalidità Per_1 in misura dell'82% ai fini della pensione di vecchiaia anticipata “con decorrenza dalla data della presentazione della domanda amministrativa del 28/07/2021”. La consulenza espletata, pertanto, ha accolto totalmente la domanda del ricorrente il quale non ha alcun interesse giuridicamente apprezzabile a formulare richiesta di decorrenza difforme, non potendosi prescindere, per le prestazioni in materia di previdenza e assistenza, dall'atto di impulso per l'attribuzione della prestazione, in sede amministrativa, costituito dalla presentazione della domanda che peraltro costituisce anche condizione di proponibilità del ricorso giudiziario (a pena di inammissibilità).
Deve pertanto concludersi per l'accertamento del requisito sanitario per la prestazione oggetto di ricorso con la decorrenza accertata dal CTU nella fase di atpo.
Le spese vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara che non sussistano in capo al ricorrente i requisiti sanitari per beneficiare Parte_1 della pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dalla domanda amministrativa del 28.7.2021;
-rigetta il ricorso;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Civitavecchia, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. ssa Antonella Soro pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Got dott.ssa Antonella Soro, all'udienza del 18 dicembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1814/2024 promossa da:
, nato il [...] a [...], (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Roma, Piazza di Novella 1, presso lo studio dell'Avv. MARIO LUCCI che lo rappresenta e difende per procura alle liti
RICORRENTE
Contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Bellaroba per procura generale alle liti elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Avvocatura Distrettuale della Direzione Centrale
Metropolitana, Via Cesare Beccaria 29.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.8.2024 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione ai sensi dell'art. 445 bis co. 6 c.p.c. avverso il mancato riconoscimento, nel giudizio di accertamento tecnico preventivo n.r.g.
2113/2023 dell'invalidità non inferiore all' 80%, ai sensi dell'art. 1, c. 8, D.lgs 503/92 ai fini della pensione di vecchiaia anticipata a decorrere dal 01-05-2020, primo giorno del mese successivo al perfezionamento pagina 1 di 2 dei requisiti per legge, e conseguente liquidazione dei ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto a decorrere dal 01/05/2021.
Deduceva che il consulente non aveva correttamente valutato la gravità delle patologie riscontrate, né apportato alcun congruo riferimento medico-scientifico; che, inoltre, avendo descritto un quadro patologico stabilizzato, l'accertamento doveva farsi risalire ad epoca precedente la proposizione della domanda amministrativa (28/07/2021) essendo evidente la diagnosi delle patologie a maggio 2020 (epoca di maturazione dei requisiti per accedere alla prestazione).
L' si costituiva in giudizio contestando ed impugnando quanto dedotto, chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso.
Acquisiti i documenti, la causa viene decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
Premessa l'assoluta genericità delle contestazioni, il ricorso deve essere rigettato, ancor prima, per difetto di interesse ad agire, avendo il CTU concluso, nel giudizio di atpo, per il riconoscimento dell'invalidità Per_1 in misura dell'82% ai fini della pensione di vecchiaia anticipata “con decorrenza dalla data della presentazione della domanda amministrativa del 28/07/2021”. La consulenza espletata, pertanto, ha accolto totalmente la domanda del ricorrente il quale non ha alcun interesse giuridicamente apprezzabile a formulare richiesta di decorrenza difforme, non potendosi prescindere, per le prestazioni in materia di previdenza e assistenza, dall'atto di impulso per l'attribuzione della prestazione, in sede amministrativa, costituito dalla presentazione della domanda che peraltro costituisce anche condizione di proponibilità del ricorso giudiziario (a pena di inammissibilità).
Deve pertanto concludersi per l'accertamento del requisito sanitario per la prestazione oggetto di ricorso con la decorrenza accertata dal CTU nella fase di atpo.
Le spese vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara che non sussistano in capo al ricorrente i requisiti sanitari per beneficiare Parte_1 della pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dalla domanda amministrativa del 28.7.2021;
-rigetta il ricorso;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Civitavecchia, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. ssa Antonella Soro pagina 2 di 2