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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 18/03/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
n. 108/2024 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 108/2024 r.g.
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in calce Parte_1 C.F._1
all'atto di citazione, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Cosimo Gabriele Caforio e Gabriel
Cacciamani, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Perugia, via Alessi n. 31;
- Parte Opponente -
nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Massimo Longarini, elettivamente domiciliato in Terni, via Fratini n. 55 presso lo studio del difensore, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
- Parte Opposta-
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Voglia L'Il.mo Tribunale adito contrariis reiectis,
In via preliminare
pagina 1 di 9 - revocare il D.I. opposto n. 832/2023 poiché il Sig. o ha disconosciuto la firma su un CP_1 Controparte_1
proprio documento di parte posto a fondamento del predetto D.I. (cfr. doc. 1 ricorso monitorio e pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta);
In via principale nel merito
- accogliere l'opposizione al D.I. n. 832/2023 proposta in tutti i termini della sua formulazione, e per l'effetto,
- accertare e dichiarare l'inefficacia del contratto di mutuo tra privati su cui si fonda l'ingiunzione di pagamento per i motivi esposti nell'atto di citazione in opposizione che si richiama integralmente e nella presente memoria;
- conseguentemente e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, in quanto del tutto erroneo, illegittimo, infondato in fatto e diritto, per tutte le motivazioni esposte nell'atto di citazione in opposizione, che si richiama integralmente, e nella presente memoria;
in via riconvenzionale accertare e dichiarare il credito del Sig. di € 13.788,00 nei confronti del Sig. Parte_1 Controparte_1
e per l'effetto condannare il Sig. al pagamento della predetta somma oltre agli
[...] Controparte_1
interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto sino al saldo;
sempre in via riconvenzionale, ma in subordine nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse fondata la domanda di controparte, compensare le somme di cui al contratto di mutuo tra privati eventualmente dovute con quelle dovute dal Sig. al Sig. in forza della scrittura privata del 30.04.2014. Controparte_1 Parte_1
- con vittoria di spese, competenze, onorari e rimborso spese generali”.
Parte convenuta: “il Tribunale voglia rigettare l'opposizione proposta e la domanda riconvenzionale formulata da controparte e confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero condannare il Sig. al pagamento della Parte_1
somma di euro 12.755,65 (di cui euro 10.000,00 a titolo di capitale ed euro 2.755,65 a titolo di interessi come pattuiti ) ed oltre interessi al saggio convenzionale e rivalutazione monetaria dalla data della presente domanda al pagamento. Con vittoria di spese, funzioni e onorari di rito”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 9 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 832/2023, emesso dal Tribunale di Spoleto (R.G. n. 2107/2023) in data 13/11/2023, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di (d'ora in Controparte_1
avanti anche solo “ ”) della somma di € 12.755,65 oltre interessi in misura legale, spese per la CP_1
procedura pari ad € 145,50 per esborsi ed € 567,00 per compensi, oltre ad i.v.a. e c.p.a..
Più in particolare, ha dedotto che: Parte_1
- Sussisterebbe una nullità afferente alla procura alle liti dell'opposto;
- Il credito vantato dal trarrebbe origine da un contratto di mutuo stipulato fra privati del CP_1
21/12/2012, il quale tuttavia non sarebbe stato seguito da alcuna dazione della somma ivi indicata di euro 10.000,00, mentre la somma sempre di euro 10.000,00 precedentemente corrisposta dal figlio del convenuto, , non sarebbe oggetto del presente giudizio;
Parte_2
- In ogni caso sussisteva un contrapposto credito fra le parti, derivante dai rapporti di associazione in partecipazione fondata sempre il 21/12/2012, e riconosciuto con scrittura del 30/04/2014, per euro
13.788,00, che doveva essere riconosciuto o, quantomeno, compensato con il credito vantato dall'opposto.
Per le esposte ragioni, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via Parte_1
riconvenzionale, l'accertamento del proprio credito con condanna di controparte al pagamento della relativa somma ovvero, in subordine, alla compensazione dello stesso con quanto dovuto al . CP_1
si è costituito in giudizio evidenziando: Controparte_1
- la validità della procura e comunque la ratifica dell'attività prestata mediante deposito di altra procura alle liti;
- la prova sufficiente del mutuo concesso e della dazione della somma;
- l'infondatezza della domanda riconvenzionale, non avendo mai il sottoscritto il contratto CP_1
di associazione in partecipazione cui faceva riferimento la controparte e del quale è stata disconosciuta la sottoscrizione.
pagina 3 di 9 Il Giudice, all'esito della prima udienza ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto;
ritenuta, poi, la causa matura per la decisione, non essendo rilevante l'istruttoria richiesta al fine di decidere, la stessa è rinviata per la rimessione in decisione, previa concessione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c., all'udienza del 13/03/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale ritiene che, sulla base dei principi da applicare alla decisione, degli asserti e della documentazione complessivamente dimessa, l'opposizione proposta da sia infondata Parte_1
e vada rigettata, nella misura in cui questa è tesa ad accertare l'insussistenza della ragione di credito posta alla base del ricorso monitorio.
Posto il superamento della questione preliminare sollevata da parte attrice con riferimento all'asserita mancanza di sottoscrizione digitale dell'attestazione di conformità e all'asserita mancanza di autentica della sottoscrizione della parte, sia perché non riproposta in sede di conclusioni dalla parte ma soprattutto vista la produzione di altra procura in ratifica in sede di opposizione, occorre analizzare immediatamente il merito dalla domanda.
Invero, parte opposta, attrice sostanziale, ha agito in giudizio allegando, quale titolo della propria pretesa di pagamento, un contratto di mutuo, stipulato fra le parti il 21/12/2012 per la somma di euro 10.000,00 e mai adempiuto dall'opponente. Al contrario, quest'ultimo ha evidenziato come tale contratto fosse rimasto
“lettera morta”, non essendo seguito dalla dazione del denaro;
viceversa, una precedente dazione di tale somma vi era stata, ma da parte del figlio dell'opposto e in data 26/10/2012, cosicché l'eventuale pretesa restitutoria (ove anche si ritenesse legittimato l'opposto) sarebbe prescritta.
Entrando nel merito della pretesa creditoria, dalle allegazioni delle parti risulta, anzitutto, quale circostanza pacifica e documentale, come le parti avessero sottoscritto in data 21/12/2012 un contratto dal seguente tenore: “1) Il signor o consegna la somma di euro 10.000,00 (diecimila/00) al sig. CP_1 Controparte_1
a titolo di mutuo oneroso. 2) Il mutuatario si obbliga a restituire la prefata somma al mutuante entro e Parte_1
non oltre il giorno 20/12/2013. […]”. Premessa la nota natura reale del contratto di mutuo, che si perfeziona pagina 4 di 9 con la consegna della cosa mutuata, la traditio di una somma di denaro alla parte mutuataria deve ritenersi provata ove quest'ultima abbia dichiarato di averla ricevuta (cfr. Cass. Civ. sent. n. 14 del 2011), vale ricordare come la quietanza costituisca atto unilaterale di riconoscimento del pagamento e integra, tra le parti, confessione stragiudiziale, proveniente dal creditore e rivolta al debitore;
per cui l'esistenza del fatto estintivo (pagamento) da essa attestato può essere contestata soltanto mediante la prova degli stessi fatti
(errore di fatto o violenza) richiesti dall'art. 2732 c.c. per privare di efficacia la confessione, essendo irrilevanti il dolo e la simulazione (in tal senso, Cass. Civ., sent. n. 18882 del 2007).
Come già anticipato nell'ordinanza del 20/09/2024, la dichiarazione contenuta all'interno del contratto in questione, per la quale “Il signor o consegna la somma di euro 10.000,00 CP_1 Controparte_1
(diecimila/00) al sig. non può essere derubricata, in assenza di ragioni specifiche, a mera Parte_1
formula di stile e costituisce prova del credito esistente in capo all'opposto, potendosi qualificare come riconoscimento di debito o quietanza di ricezione della suddetta somma. Il tenore letterale di tale previsione, che utilizza il verbo al tempo presente, costituisce accertamento congiuntamente sottoscritto della consegna contestuale. Si verifica un'inversione dell'onere della prova: il credito si presume fino a prova contraria, il creditore è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale e chi ha effettuato la ricognizione deve dimostrare, con qualsiasi mezzo a disposizione, che in realtà il debito non sussiste (c.d. astrazione processuale). Pertanto, rispetto al generale principio di cui all'art. 2697 c.c. in ragione dell'inversione dell'onere della prova generato dall'atto di riconoscimento di debito sottoscritto dall'opponente debitore, sul creditore opposto grava solo l'onere di provare la ricognizione di debito, che peraltro nel caso di specie è contenuta nel medesimo titolo originante il rapporto contrattuale.
Dinanzi a tale quadro documentale non pare decisiva l'esistenza di un bonifico effettuato circa due mesi prima, da parte del figlio dell'opposto (peraltro, da conto corrente intestato all'opposto); invero, a prescindere dal fatto che questo potesse considerarsi come effettuato dal padre o dal figlio, data la provenienza della provvista, non vi è prova del collegamento fra i due atti.
pagina 5 di 9 Peraltro, anche a voler ritenere che, mediante la stipula del 21/12/2012 si volesse contrattualizzare il mutuo già concesso verbalmente e mediante dazione nell'ottobre del medesimo anno, non potrà ritenersi comunque prescritta l'azione di adempimento, essendo stata interrotta mediante la notifica del ricorso monitorio del 04/12/2023. Infatti, il decennio di prescrizione dovrà considerarsi dal momento della scadenza del termine di adempimento, fissato al 20/12/2023; invero, tale scrittura comunque conserverebbe la sua funzione normativa e, pertanto, il credito in questione non sarebbe da considerare prescritto.
L'opposizione, pertanto, pare infondata.
2. Quanto alla domanda riconvenzionale dell'opponente occorre rilevarne parimenti la fondatezza.
Quanto all'asserita incompetenza del Tribunale adito per l'analisi della medesima, eccezione sollevata dal convenuto solamente nella memoria ex art. 171ter n. 2 c.p.c., anche qualora volesse ritenersi tempestiva in quanto rilevabile d'ufficio (entro la prima udienza) comunque la medesima non pare fondata, dato che l'art. 3 co. 2 del d.lgs 168/2003 dispone che “Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile”, non ricomprendendo le società di cui al titolo
VII, ossia le associazioni in partecipazione.
Passando dunque al merito della domanda riconvenzionale, la medesima, invero, risulta fondata sugli asseriti rapporti di associazione in partecipazione intercorrenti fra le parti, rapporto che avrebbe origine nel contratto del 21/12/2012, e soprattutto sulla scrittura di ricognizione di debito del 30/04/2014.
Ebbene, già tale ultimo documento, si evidenzi bene, non contestato né disconosciuto dalla parte opposta, sarebbe sufficiente per ritenere fondata la domanda;
riprendendo le considerazioni sopra esposte con riferimento alla ricognizione di debito, non può sottacersi come la medesima sollevi l'istante dal provare il titolo in virtù del quale il detto credito sarebbe sorto, spettando, invece, all'asserito debitore dimostrare che tale riconoscimento farebbe riferimento a un debito inesistente.
Per provare ciò, tuttavia, non pare sufficiente il disconoscimento della sottoscrizione apposta al contratto di associazione in partecipazione del 21/12/2012, per un doppio ordine di motivi.
pagina 6 di 9 In primo luogo, occorre evidenziare come tale disconoscimento non sia ammissibile;
come è noto, l'art. 214 c.p.c. prevede che “Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione”. Dalla lettera di tale disposizione emerge come non sia ammissibile il disconoscimento di un documento, o della relativa sottoscrizione, da parte dello stesso soggetto che ha prodotto il medesimo;
nella specie, tale contratto era stato prodotto in sede monitoria da parte dello stesso ricorrente (oggi opposto), nulla eccependo in merito alla asserita falsità della propria sottoscrizione. Peraltro, la circostanza evidenziata dal convenuto, per la quale tale contratto comunque non sarebbe stato alla base della pretesa monitoria riconosciuta del giudice del decreto, nulla sposta;
ancora meno credibile (e, come detto inammissibile) appare il disconoscimento da parte di colui che ha prodotto detto contratto, che non era neppure indispensabile per l'accoglimento del ricorso monitorio, senza nulla dire o eccepire sino alla presente fase processuale.
In ogni caso, anche a ritenere tempestiva la contestazione del documento prodotto da parte del convenuto, occorre evidenziare che lo stesso sarebbe comunque del tutto infondato, non avendo dimostrato la parte la falsità della propria scrittura;
invero, sul punto la giurisprudenza di legittimità è chiara nell'affermare che
“La parte che produce in giudizio una scrittura privata (nella specie, un bonifico bancario) da lei apparentemente sottoscritta e della quale contesta l'autenticità deve fornire la prova, con gli ordinari mezzi, della falsità della sottoscrizione, non sussistendo un onere della controparte di chiederne la verificazione. Invero, non trovano applicazione al riguardo gli artt. 214 e 215 c.p.c., che presuppongono che il documento del quale si deduca la falsità della firma sia stato prodotto in giudizio dall'altra parte, e
non dall'apparente sottoscrittore” (cfr Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 01/12/2016, n. 24539); parimenti, Cass. civ.,
Sez. I, Ordinanza, 19/09/2022, n. 27362 ha ribadito che “Qualora una scrittura privata sia prodotta in giudizio dalla medesima parte che deduce la non autenticità della propria apparente sottoscrizione non trovano applicazione gli articoli
214 e 215 c.p.c., i quali postulano, al pari dell'art. 2702 c.c., che il documento del quale si alleghi la falsità della firma sia stato prodotto in giudizio dall'altra parte, e non dall'apparente sottoscrittore”.
In secondo luogo, tale disconoscimento non pare ammissibile anche alla luce della seguente scrittura del
2014, ripetesi non contestata, con la quale si dà atto della sussistenza di tale rapporto contrattuale (e quindi pagina 7 di 9 della sua costituzione mediante il contratto del 2012). Invero, il riconoscimento può avvenire anche in sede stragiudiziale: la Suprema Corte ha infatti attribuito rilievo al riconoscimento compiuto ante causam (Cass.
Civ., sent. n. 21744/2004). Più di recente, è stato precisato che il riconoscimento, espresso o tacito, effettuato fuori dal processo si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio;
ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione (Cass. Civ., sent n.
22460/2017).
Dunque, nel caso di specie la sottoscrizione della ricognizione del 2014 (ripetesi, di per sé sufficiente per ritenere provato il credito), nella quale si fa riferimento al come associato in partecipazione e CP_1
ai crediti derivanti dalla gestione dell'ente, costituisce senza dubbio confessione stragiudiziale dell'esistenza del detto rapporto, che rende inammissibile il disconoscimento del contratto del 2012.
Pertanto, il controcredito dell'opponente pare provato.
Avendo quest'ultimo, nel caso di conferma delle ragioni creditorie del monitorio, chiesto la compensazione fra i due crediti, deve concludersi per la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposto al pagamento della somma residua. Per il calcolo della medesima, considerando che il credito riconosciuto in via riconvenzionale è da intendersi sorto nell'aprile 2014, occorre sottrarre la somma di euro 10.000,00
originariamente dovuta dal (maggiorata degli interessi annuali maturati al 30704/2014, pari ad Parte_1
euro 250,00, quindi 10.250,00) al credito di euro 13.778,00, per un residuo dovuto di euro 3.538,00; su tale somma dovranno applicarsi gli interessi legali (trattandosi di debito di valuta e non valore) sino alla data attuale, per un totale di euro 3.955,66.
3. Le spese di lite, alla luce del reciproco accoglimento delle ragioni delle parti, si intendono compensate per 1/2, mentre per il residuo 1/2 sono poste a carico dell'opposto, il quale ha disconosciuto inammissibilmente un documento sottoscritto dallo stesso e confermato anche con scrittura successiva,
pagina 8 di 9 condotta che non può non essere valorizzata ai fini della regolamentazione delle spese di lite;
le medesime si liquidano secondo i paramenti di cui ai d.m. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della durata del giudizio, dell'assenza di istruttoria e della complessità delle questioni poste all'attenzione del Tribunale, che legittimano l'utilizzo dei valori minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. Rg 108/2024, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie nei limiti di cui in parte motiva l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
revoca il d.i. n. 832/2023 emesso dal Tribunale di Spoleto (R.G. n. 2107/2023) in data 13/11/2023;
- Condanna al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di € 3.955,66, oltre interessi dalla presente pronuncia al saldo effettivo;
- Condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
di lite, che si liquidano in euro 191,25 per spese vive ed euro 1.270,00 per compensi professionali (230,00 per fase di studio, 194,50 per fase introduttiva, 420,00 per fase di trattazione/istruttoria, 425,50 per fase decisionale), già ridotti a 1/2, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Spoleto, 18 marzo 2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 9 di 9
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 108/2024 r.g.
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in calce Parte_1 C.F._1
all'atto di citazione, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Cosimo Gabriele Caforio e Gabriel
Cacciamani, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Perugia, via Alessi n. 31;
- Parte Opponente -
nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Massimo Longarini, elettivamente domiciliato in Terni, via Fratini n. 55 presso lo studio del difensore, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
- Parte Opposta-
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Voglia L'Il.mo Tribunale adito contrariis reiectis,
In via preliminare
pagina 1 di 9 - revocare il D.I. opposto n. 832/2023 poiché il Sig. o ha disconosciuto la firma su un CP_1 Controparte_1
proprio documento di parte posto a fondamento del predetto D.I. (cfr. doc. 1 ricorso monitorio e pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta);
In via principale nel merito
- accogliere l'opposizione al D.I. n. 832/2023 proposta in tutti i termini della sua formulazione, e per l'effetto,
- accertare e dichiarare l'inefficacia del contratto di mutuo tra privati su cui si fonda l'ingiunzione di pagamento per i motivi esposti nell'atto di citazione in opposizione che si richiama integralmente e nella presente memoria;
- conseguentemente e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, in quanto del tutto erroneo, illegittimo, infondato in fatto e diritto, per tutte le motivazioni esposte nell'atto di citazione in opposizione, che si richiama integralmente, e nella presente memoria;
in via riconvenzionale accertare e dichiarare il credito del Sig. di € 13.788,00 nei confronti del Sig. Parte_1 Controparte_1
e per l'effetto condannare il Sig. al pagamento della predetta somma oltre agli
[...] Controparte_1
interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto sino al saldo;
sempre in via riconvenzionale, ma in subordine nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse fondata la domanda di controparte, compensare le somme di cui al contratto di mutuo tra privati eventualmente dovute con quelle dovute dal Sig. al Sig. in forza della scrittura privata del 30.04.2014. Controparte_1 Parte_1
- con vittoria di spese, competenze, onorari e rimborso spese generali”.
Parte convenuta: “il Tribunale voglia rigettare l'opposizione proposta e la domanda riconvenzionale formulata da controparte e confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero condannare il Sig. al pagamento della Parte_1
somma di euro 12.755,65 (di cui euro 10.000,00 a titolo di capitale ed euro 2.755,65 a titolo di interessi come pattuiti ) ed oltre interessi al saggio convenzionale e rivalutazione monetaria dalla data della presente domanda al pagamento. Con vittoria di spese, funzioni e onorari di rito”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 9 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 832/2023, emesso dal Tribunale di Spoleto (R.G. n. 2107/2023) in data 13/11/2023, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di (d'ora in Controparte_1
avanti anche solo “ ”) della somma di € 12.755,65 oltre interessi in misura legale, spese per la CP_1
procedura pari ad € 145,50 per esborsi ed € 567,00 per compensi, oltre ad i.v.a. e c.p.a..
Più in particolare, ha dedotto che: Parte_1
- Sussisterebbe una nullità afferente alla procura alle liti dell'opposto;
- Il credito vantato dal trarrebbe origine da un contratto di mutuo stipulato fra privati del CP_1
21/12/2012, il quale tuttavia non sarebbe stato seguito da alcuna dazione della somma ivi indicata di euro 10.000,00, mentre la somma sempre di euro 10.000,00 precedentemente corrisposta dal figlio del convenuto, , non sarebbe oggetto del presente giudizio;
Parte_2
- In ogni caso sussisteva un contrapposto credito fra le parti, derivante dai rapporti di associazione in partecipazione fondata sempre il 21/12/2012, e riconosciuto con scrittura del 30/04/2014, per euro
13.788,00, che doveva essere riconosciuto o, quantomeno, compensato con il credito vantato dall'opposto.
Per le esposte ragioni, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via Parte_1
riconvenzionale, l'accertamento del proprio credito con condanna di controparte al pagamento della relativa somma ovvero, in subordine, alla compensazione dello stesso con quanto dovuto al . CP_1
si è costituito in giudizio evidenziando: Controparte_1
- la validità della procura e comunque la ratifica dell'attività prestata mediante deposito di altra procura alle liti;
- la prova sufficiente del mutuo concesso e della dazione della somma;
- l'infondatezza della domanda riconvenzionale, non avendo mai il sottoscritto il contratto CP_1
di associazione in partecipazione cui faceva riferimento la controparte e del quale è stata disconosciuta la sottoscrizione.
pagina 3 di 9 Il Giudice, all'esito della prima udienza ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto;
ritenuta, poi, la causa matura per la decisione, non essendo rilevante l'istruttoria richiesta al fine di decidere, la stessa è rinviata per la rimessione in decisione, previa concessione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c., all'udienza del 13/03/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale ritiene che, sulla base dei principi da applicare alla decisione, degli asserti e della documentazione complessivamente dimessa, l'opposizione proposta da sia infondata Parte_1
e vada rigettata, nella misura in cui questa è tesa ad accertare l'insussistenza della ragione di credito posta alla base del ricorso monitorio.
Posto il superamento della questione preliminare sollevata da parte attrice con riferimento all'asserita mancanza di sottoscrizione digitale dell'attestazione di conformità e all'asserita mancanza di autentica della sottoscrizione della parte, sia perché non riproposta in sede di conclusioni dalla parte ma soprattutto vista la produzione di altra procura in ratifica in sede di opposizione, occorre analizzare immediatamente il merito dalla domanda.
Invero, parte opposta, attrice sostanziale, ha agito in giudizio allegando, quale titolo della propria pretesa di pagamento, un contratto di mutuo, stipulato fra le parti il 21/12/2012 per la somma di euro 10.000,00 e mai adempiuto dall'opponente. Al contrario, quest'ultimo ha evidenziato come tale contratto fosse rimasto
“lettera morta”, non essendo seguito dalla dazione del denaro;
viceversa, una precedente dazione di tale somma vi era stata, ma da parte del figlio dell'opposto e in data 26/10/2012, cosicché l'eventuale pretesa restitutoria (ove anche si ritenesse legittimato l'opposto) sarebbe prescritta.
Entrando nel merito della pretesa creditoria, dalle allegazioni delle parti risulta, anzitutto, quale circostanza pacifica e documentale, come le parti avessero sottoscritto in data 21/12/2012 un contratto dal seguente tenore: “1) Il signor o consegna la somma di euro 10.000,00 (diecimila/00) al sig. CP_1 Controparte_1
a titolo di mutuo oneroso. 2) Il mutuatario si obbliga a restituire la prefata somma al mutuante entro e Parte_1
non oltre il giorno 20/12/2013. […]”. Premessa la nota natura reale del contratto di mutuo, che si perfeziona pagina 4 di 9 con la consegna della cosa mutuata, la traditio di una somma di denaro alla parte mutuataria deve ritenersi provata ove quest'ultima abbia dichiarato di averla ricevuta (cfr. Cass. Civ. sent. n. 14 del 2011), vale ricordare come la quietanza costituisca atto unilaterale di riconoscimento del pagamento e integra, tra le parti, confessione stragiudiziale, proveniente dal creditore e rivolta al debitore;
per cui l'esistenza del fatto estintivo (pagamento) da essa attestato può essere contestata soltanto mediante la prova degli stessi fatti
(errore di fatto o violenza) richiesti dall'art. 2732 c.c. per privare di efficacia la confessione, essendo irrilevanti il dolo e la simulazione (in tal senso, Cass. Civ., sent. n. 18882 del 2007).
Come già anticipato nell'ordinanza del 20/09/2024, la dichiarazione contenuta all'interno del contratto in questione, per la quale “Il signor o consegna la somma di euro 10.000,00 CP_1 Controparte_1
(diecimila/00) al sig. non può essere derubricata, in assenza di ragioni specifiche, a mera Parte_1
formula di stile e costituisce prova del credito esistente in capo all'opposto, potendosi qualificare come riconoscimento di debito o quietanza di ricezione della suddetta somma. Il tenore letterale di tale previsione, che utilizza il verbo al tempo presente, costituisce accertamento congiuntamente sottoscritto della consegna contestuale. Si verifica un'inversione dell'onere della prova: il credito si presume fino a prova contraria, il creditore è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale e chi ha effettuato la ricognizione deve dimostrare, con qualsiasi mezzo a disposizione, che in realtà il debito non sussiste (c.d. astrazione processuale). Pertanto, rispetto al generale principio di cui all'art. 2697 c.c. in ragione dell'inversione dell'onere della prova generato dall'atto di riconoscimento di debito sottoscritto dall'opponente debitore, sul creditore opposto grava solo l'onere di provare la ricognizione di debito, che peraltro nel caso di specie è contenuta nel medesimo titolo originante il rapporto contrattuale.
Dinanzi a tale quadro documentale non pare decisiva l'esistenza di un bonifico effettuato circa due mesi prima, da parte del figlio dell'opposto (peraltro, da conto corrente intestato all'opposto); invero, a prescindere dal fatto che questo potesse considerarsi come effettuato dal padre o dal figlio, data la provenienza della provvista, non vi è prova del collegamento fra i due atti.
pagina 5 di 9 Peraltro, anche a voler ritenere che, mediante la stipula del 21/12/2012 si volesse contrattualizzare il mutuo già concesso verbalmente e mediante dazione nell'ottobre del medesimo anno, non potrà ritenersi comunque prescritta l'azione di adempimento, essendo stata interrotta mediante la notifica del ricorso monitorio del 04/12/2023. Infatti, il decennio di prescrizione dovrà considerarsi dal momento della scadenza del termine di adempimento, fissato al 20/12/2023; invero, tale scrittura comunque conserverebbe la sua funzione normativa e, pertanto, il credito in questione non sarebbe da considerare prescritto.
L'opposizione, pertanto, pare infondata.
2. Quanto alla domanda riconvenzionale dell'opponente occorre rilevarne parimenti la fondatezza.
Quanto all'asserita incompetenza del Tribunale adito per l'analisi della medesima, eccezione sollevata dal convenuto solamente nella memoria ex art. 171ter n. 2 c.p.c., anche qualora volesse ritenersi tempestiva in quanto rilevabile d'ufficio (entro la prima udienza) comunque la medesima non pare fondata, dato che l'art. 3 co. 2 del d.lgs 168/2003 dispone che “Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile”, non ricomprendendo le società di cui al titolo
VII, ossia le associazioni in partecipazione.
Passando dunque al merito della domanda riconvenzionale, la medesima, invero, risulta fondata sugli asseriti rapporti di associazione in partecipazione intercorrenti fra le parti, rapporto che avrebbe origine nel contratto del 21/12/2012, e soprattutto sulla scrittura di ricognizione di debito del 30/04/2014.
Ebbene, già tale ultimo documento, si evidenzi bene, non contestato né disconosciuto dalla parte opposta, sarebbe sufficiente per ritenere fondata la domanda;
riprendendo le considerazioni sopra esposte con riferimento alla ricognizione di debito, non può sottacersi come la medesima sollevi l'istante dal provare il titolo in virtù del quale il detto credito sarebbe sorto, spettando, invece, all'asserito debitore dimostrare che tale riconoscimento farebbe riferimento a un debito inesistente.
Per provare ciò, tuttavia, non pare sufficiente il disconoscimento della sottoscrizione apposta al contratto di associazione in partecipazione del 21/12/2012, per un doppio ordine di motivi.
pagina 6 di 9 In primo luogo, occorre evidenziare come tale disconoscimento non sia ammissibile;
come è noto, l'art. 214 c.p.c. prevede che “Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione”. Dalla lettera di tale disposizione emerge come non sia ammissibile il disconoscimento di un documento, o della relativa sottoscrizione, da parte dello stesso soggetto che ha prodotto il medesimo;
nella specie, tale contratto era stato prodotto in sede monitoria da parte dello stesso ricorrente (oggi opposto), nulla eccependo in merito alla asserita falsità della propria sottoscrizione. Peraltro, la circostanza evidenziata dal convenuto, per la quale tale contratto comunque non sarebbe stato alla base della pretesa monitoria riconosciuta del giudice del decreto, nulla sposta;
ancora meno credibile (e, come detto inammissibile) appare il disconoscimento da parte di colui che ha prodotto detto contratto, che non era neppure indispensabile per l'accoglimento del ricorso monitorio, senza nulla dire o eccepire sino alla presente fase processuale.
In ogni caso, anche a ritenere tempestiva la contestazione del documento prodotto da parte del convenuto, occorre evidenziare che lo stesso sarebbe comunque del tutto infondato, non avendo dimostrato la parte la falsità della propria scrittura;
invero, sul punto la giurisprudenza di legittimità è chiara nell'affermare che
“La parte che produce in giudizio una scrittura privata (nella specie, un bonifico bancario) da lei apparentemente sottoscritta e della quale contesta l'autenticità deve fornire la prova, con gli ordinari mezzi, della falsità della sottoscrizione, non sussistendo un onere della controparte di chiederne la verificazione. Invero, non trovano applicazione al riguardo gli artt. 214 e 215 c.p.c., che presuppongono che il documento del quale si deduca la falsità della firma sia stato prodotto in giudizio dall'altra parte, e
non dall'apparente sottoscrittore” (cfr Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 01/12/2016, n. 24539); parimenti, Cass. civ.,
Sez. I, Ordinanza, 19/09/2022, n. 27362 ha ribadito che “Qualora una scrittura privata sia prodotta in giudizio dalla medesima parte che deduce la non autenticità della propria apparente sottoscrizione non trovano applicazione gli articoli
214 e 215 c.p.c., i quali postulano, al pari dell'art. 2702 c.c., che il documento del quale si alleghi la falsità della firma sia stato prodotto in giudizio dall'altra parte, e non dall'apparente sottoscrittore”.
In secondo luogo, tale disconoscimento non pare ammissibile anche alla luce della seguente scrittura del
2014, ripetesi non contestata, con la quale si dà atto della sussistenza di tale rapporto contrattuale (e quindi pagina 7 di 9 della sua costituzione mediante il contratto del 2012). Invero, il riconoscimento può avvenire anche in sede stragiudiziale: la Suprema Corte ha infatti attribuito rilievo al riconoscimento compiuto ante causam (Cass.
Civ., sent. n. 21744/2004). Più di recente, è stato precisato che il riconoscimento, espresso o tacito, effettuato fuori dal processo si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio;
ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione (Cass. Civ., sent n.
22460/2017).
Dunque, nel caso di specie la sottoscrizione della ricognizione del 2014 (ripetesi, di per sé sufficiente per ritenere provato il credito), nella quale si fa riferimento al come associato in partecipazione e CP_1
ai crediti derivanti dalla gestione dell'ente, costituisce senza dubbio confessione stragiudiziale dell'esistenza del detto rapporto, che rende inammissibile il disconoscimento del contratto del 2012.
Pertanto, il controcredito dell'opponente pare provato.
Avendo quest'ultimo, nel caso di conferma delle ragioni creditorie del monitorio, chiesto la compensazione fra i due crediti, deve concludersi per la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposto al pagamento della somma residua. Per il calcolo della medesima, considerando che il credito riconosciuto in via riconvenzionale è da intendersi sorto nell'aprile 2014, occorre sottrarre la somma di euro 10.000,00
originariamente dovuta dal (maggiorata degli interessi annuali maturati al 30704/2014, pari ad Parte_1
euro 250,00, quindi 10.250,00) al credito di euro 13.778,00, per un residuo dovuto di euro 3.538,00; su tale somma dovranno applicarsi gli interessi legali (trattandosi di debito di valuta e non valore) sino alla data attuale, per un totale di euro 3.955,66.
3. Le spese di lite, alla luce del reciproco accoglimento delle ragioni delle parti, si intendono compensate per 1/2, mentre per il residuo 1/2 sono poste a carico dell'opposto, il quale ha disconosciuto inammissibilmente un documento sottoscritto dallo stesso e confermato anche con scrittura successiva,
pagina 8 di 9 condotta che non può non essere valorizzata ai fini della regolamentazione delle spese di lite;
le medesime si liquidano secondo i paramenti di cui ai d.m. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della durata del giudizio, dell'assenza di istruttoria e della complessità delle questioni poste all'attenzione del Tribunale, che legittimano l'utilizzo dei valori minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. Rg 108/2024, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie nei limiti di cui in parte motiva l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
revoca il d.i. n. 832/2023 emesso dal Tribunale di Spoleto (R.G. n. 2107/2023) in data 13/11/2023;
- Condanna al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di € 3.955,66, oltre interessi dalla presente pronuncia al saldo effettivo;
- Condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
di lite, che si liquidano in euro 191,25 per spese vive ed euro 1.270,00 per compensi professionali (230,00 per fase di studio, 194,50 per fase introduttiva, 420,00 per fase di trattazione/istruttoria, 425,50 per fase decisionale), già ridotti a 1/2, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Spoleto, 18 marzo 2025
Il giudice
Federico Falfari
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