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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/06/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1751/2025 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. INCERPI ANTONIO
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 4 Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, nella quale hanno esposto:
“Con Sentenza n. 1637/2023 pubbl. il 06/07/2023 RG n. 3545/2023, il Tribunale di Cagliari
dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei ricorrenti, contratto in
Dolianova (CA), in data 08/02/2014, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 1, Parte I, Serie , Anno 2014, optando per il regime di separazione dei beni
(doc. 1);
- che tra le condizioni di divorzio vi era quella relativa alle statuizioni in merito alla figlia
[...]
nata a [...] in data [...]; Per_1
- Che tali statuizioni prevedevano che la figlia venisse affidata ad entrambi i genitori, che ne Per_1
cureranno educazione ed istruzione, con domicilio prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la residenza della madre, in Quartu Sant'Elena Via Ratazzi n. 62.
- che i coniugi, concordemente, in base alle mutate esigenze scolastiche della figlia, che per l'anno scolastico 2026-2027, dovrà frequentare la scuola secondaria di 1° (medie), convengono che tale frequenza avvenga presso l'Istituto Scuola Media enrico Zuddas in Dolianova Via dei Lavoratori n.
22, presso il quale è già stata effettuata la preiscrizione (all.2).
Tale decisione risulta rispondere ad esigenze di stabilità complessiva ed anche al desiderio della bambina.
- che, pertanto, è necessario modificare le precedenti condizioni, prevedendo che il domicilio prevalente, anche ai fini anagrafici, della figlia sia presso il padre in Dolianova, Via Carducci Per_1
n. 4
* * * * * * * * * * *
Tutto quanto sopra premesso, i ricorrenti, come sopra rappresentati, chiedono all'Ecc.mo Tribunale
adito di voler modificare le condizioni di divorzio nei seguenti termini:
Pag. 2 a 4 1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
gli stessi prestano reciprocamente il consenso, per l'ottenimento dei documenti necessari per un eventuale espatrio;
2. la figlia viene affidata ad entrambi i genitori, che ne cureranno educazione ed istruzione, Per_1
con domicilio prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la residenza del padre, in Dolianova, Via
Carducci n.
4. Essa conserverà altresì adeguati rapporti con i nonni e i parenti dei genitori;
3. Per quanto riguarda il diritto di visita della madre, salvo diversi accordi, questa potrà tenere con sé la figlia, dal venerdì alle 17.00 alla domenica alle 19.00 tutti i fine settimana. Nei giorni in cui starà con la madre, la minore abiterà presso la residenza della stessa.
4. La minore trascorrerà con ciascun genitore, salvo diversi accordi: durante le ferie estive, 10 giorni consecutivi nel mese di luglio e/o agosto, periodo da concordare preventivamente in ragione degli impegni dei coniugi e della minore;
le vacanze natalizie di anno in anno alternativamente con ciascun genitore, dal 23/12 al 30/12 oppure dal 30/12 pomeriggio del 06/01; sempre alternativamente di anno in anno con ciascun genitore il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo.
Le parti convengono che gli orari ed i termini di cui sopra sono liberamente modificabili previo accordo e valutazione del preminente interesse della minore. Il giorno del compleanno della minore,
dovrà essere comunque consentita la visita e la partecipazione di ciascun genitore e dei nonni all'attività ricreativa eventualmente organizzata per l'occasione.
5. entrambi i coniugi autorizzano sin d'ora, che la minore possa effettuare viaggi con l'altro genitore e acconsentono che il loro documento sia convalidato per l'espatrio;
6. le parti convengono che, nonostante il domicilio prevalente sia presso il padre, non viene richiesto alcun contributo della signora in ragione del particolare regime del diritto di ospitalità della Pt_2
minore.
Le parti convengono che durante i periodi di lunga e continuativa permanenza della minore presso il padre, sia nei periodi estivi che in altri periodi dell'anno che dovessero essere concordati e rendersi
Pag. 3 a 4 necessari, in ragione del fatto che in quel caso sarà il padre a provvedere integralmente al fabbisogno della minore, il contributo mensile non verrà versato dal signor per il mese di riferimento. Pt_1
Il Signor inoltre, si farà carico del 50% delle spese straordinarie che si rendessero Pt_1
necessarie nell'interesse della minore (spese sanitarie non rimborsabili dalla ASL, spese scolastiche,
spese viaggi di istruzione ecc,). Dette spese dovranno essere previamente concordate fra i genitori e attestate da idonea documentazione.
7. Nessuna previsione di assegno di un coniuge a favore dell'altro, in quanto entrambi economicamente indipendenti e dichiarano, così, di aver regolato tra di loro ogni aspetto patrimoniale e che, pertanto, nulla hanno da pretendere reciprocamente.”
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e specificato “che, per mero errore materiale, si è indicato quale Anno scolastico da cui decorrono le nuove condizioni in quello del 2026/2027, in luogo di quello corretto 2025/2026.”
La causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo fra e che devono essere Parte_1 Parte_2
omologati non essendo in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone, a modifica di quanto disposto con sentenza n. 1637/2023 emessa dal Tribunale di Cagliari il
29/06/2023,
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Cagliari, 16/05/2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
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