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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/06/2025, n. 5400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5400 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza divorzio con figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti udienza sostituita
N.R.G. 4098/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa RA IA Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3 febbraio 2025
DA
1) Parte_1
Nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 02/10/1978
Cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1
residente Via Libertà 77 20019 Settimo Milanese (MI) Italia con l'Avv. RA Rosa Salvitto presso la quale ha eletto domicilio telematico contro
2) Controparte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente Via Verdi 4 20019 Settimo Milanese (MI) Italia con l'Avv. Alessandra Mascetti presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Settimo Milanese (MI), in data 22 giugno 2003
(anno 2003; atto n. 34; parte 2; serie A)
Separati consensualmente con verbale in data 19 dicembre 2017 omologato con decreto del 21 febbraio 2018 del Tribunale di Milano
con i seguenti figli: nata a [...] [...], cittadinanza italiana (maggiorenne e non Persona_1
economicamente autosufficiente);
nata a [...] il [...], cittadinanza italiana. Per_2
FATTO
Il sig. ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano la sig.ra Parte_1 [...]
affinché sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto. CP_1
La sig.ra si è regolarmente costituita in giudizio entro il termine assegnato dal Giudice. CP_1
In data 23.05.2025 si è svolta l'udienza per il tentativo di conciliazione avanti al Got dott.ssa
Guagnano. Le parti hanno raggiunto un accordo complessivo sulle condizioni per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio che qui di seguito si riportano:
“1) Il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo al mantenimento mensile delle figlie l'importo complessivo di € 600,00 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, in via anticipata, con decorrenza dal mese di giugno del 2025, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
2) I genitori rinunciano all'assegno unico universale che continuerà ad essere trattenuto al 100% da e concordano che, con il raggiungimento della maggiore età di (luglio Persona_1 Per_2
2025), lo stesso venga trattenuto al 100% da quest'ultima.
3) Ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale del 50%, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole, così come indicate e regolamentate nelle linee guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017, secondo il seguente schema: -spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione o tramite whats app) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
4) Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di arretrati Istat non versati alla data odierna, la somma di € 3.056,60 e rimborserà anche l'importo di € 536,80 sostenuto dalla madre per le spese scolastiche di entrambe le figlie e per la gita scolastica di;
i predetti importi verranno Per_2
versati dal Sig. alla signora entro il 31.07.2025. Pt_1 CP_1
5) Il Sig. consegnerà alla Sig.ra la liberatoria sottoscritta dall'Istituto di Credito, Pt_1 CP_1 per fideiussione che quest'ultima ha prestato nel 2015 per l'acquisto dell'appartamento di proprietà del signor entro il 31.12.2025; termine quest'ultimo che potrà essere revocato solo per Pt_1
cause non imputabili al sig. Pt_1
6) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, in ragione di ciò, dichiarano di non aver diritto ad assegni personali.
7) Spese legali compensate”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Settimo Milanese il 22 giugno 2003 tra e Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Settimo Milanese perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al
Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il giorno 11 giugno 2025.
Il Giudice Rel. Est.
Dott. Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa RA IA Cosmai
N.R.G. 4098/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa RA IA Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3 febbraio 2025
DA
1) Parte_1
Nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 02/10/1978
Cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1
residente Via Libertà 77 20019 Settimo Milanese (MI) Italia con l'Avv. RA Rosa Salvitto presso la quale ha eletto domicilio telematico contro
2) Controparte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente Via Verdi 4 20019 Settimo Milanese (MI) Italia con l'Avv. Alessandra Mascetti presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Settimo Milanese (MI), in data 22 giugno 2003
(anno 2003; atto n. 34; parte 2; serie A)
Separati consensualmente con verbale in data 19 dicembre 2017 omologato con decreto del 21 febbraio 2018 del Tribunale di Milano
con i seguenti figli: nata a [...] [...], cittadinanza italiana (maggiorenne e non Persona_1
economicamente autosufficiente);
nata a [...] il [...], cittadinanza italiana. Per_2
FATTO
Il sig. ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano la sig.ra Parte_1 [...]
affinché sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto. CP_1
La sig.ra si è regolarmente costituita in giudizio entro il termine assegnato dal Giudice. CP_1
In data 23.05.2025 si è svolta l'udienza per il tentativo di conciliazione avanti al Got dott.ssa
Guagnano. Le parti hanno raggiunto un accordo complessivo sulle condizioni per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio che qui di seguito si riportano:
“1) Il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo al mantenimento mensile delle figlie l'importo complessivo di € 600,00 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, in via anticipata, con decorrenza dal mese di giugno del 2025, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
2) I genitori rinunciano all'assegno unico universale che continuerà ad essere trattenuto al 100% da e concordano che, con il raggiungimento della maggiore età di (luglio Persona_1 Per_2
2025), lo stesso venga trattenuto al 100% da quest'ultima.
3) Ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale del 50%, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole, così come indicate e regolamentate nelle linee guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017, secondo il seguente schema: -spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione o tramite whats app) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
4) Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di arretrati Istat non versati alla data odierna, la somma di € 3.056,60 e rimborserà anche l'importo di € 536,80 sostenuto dalla madre per le spese scolastiche di entrambe le figlie e per la gita scolastica di;
i predetti importi verranno Per_2
versati dal Sig. alla signora entro il 31.07.2025. Pt_1 CP_1
5) Il Sig. consegnerà alla Sig.ra la liberatoria sottoscritta dall'Istituto di Credito, Pt_1 CP_1 per fideiussione che quest'ultima ha prestato nel 2015 per l'acquisto dell'appartamento di proprietà del signor entro il 31.12.2025; termine quest'ultimo che potrà essere revocato solo per Pt_1
cause non imputabili al sig. Pt_1
6) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, in ragione di ciò, dichiarano di non aver diritto ad assegni personali.
7) Spese legali compensate”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Settimo Milanese il 22 giugno 2003 tra e Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Settimo Milanese perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al
Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il giorno 11 giugno 2025.
Il Giudice Rel. Est.
Dott. Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa RA IA Cosmai